14.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 269/18 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1011/2011 DEL CONSIGLIO
del 13 ottobre 2011
che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione 2011/273/PESC del Consiglio (1) relativa a misure restrittive nei confronti della Siria,
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 9 maggio 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 442/2011 (2) concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria. |
(2) |
Il 2 settembre 2011 (3) il Consiglio ha modificato il regolamento (UE) n. 442/2011 per prorogare le misure nei confronti della Siria, tra cui l’estensione dei criteri di inclusione nell’elenco e il divieto di acquisto, importazione o trasporto di petrolio greggio proveniente dalla Siria. Il 23 settembre 2011 (4) il Consiglio ha nuovamente modificato il regolamento (UE) n. 442/2011 prorogando ulteriormente le misure nei confronti della Siria, tra cui il divieto di investire nel settore del petrolio greggio, l’aggiunta di altri voci all’elenco e il divieto di fornire banconote e monete siriane alla Banca centrale della Siria. |
(3) |
La decisione 2011/684/PESC del Consiglio (5), che modifica la decisione 2011/273/PESC, prevede una misura supplementare, vale a dire l’inserimento nell’elenco di un’altra entità e una deroga che consente di utilizzare temporaneamente i fondi congelati ricevuti successivamente da detta entità in relazione al finanziamento di scambi commerciali con persone e entità non designate. |
(4) |
La misura in questione rientra nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ed è, pertanto, necessaria un’azione normativa a livello dell’Unione per la sua attuazione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. |
(5) |
Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente all’atto della sua pubblicazione per garantire l’efficacia della misura ivi contemplata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 442/2011 è così modificato:
1) |
all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 6, lettera a), le parole «allegato II» sono sostituite da «allegati II e II bis»; |
2) |
all’articolo 7, lettere a) e c), all’articolo 9 e all’articolo 14, paragrafo 1, le parole «allegato II» sono sostituite da «allegato II o II bis»; |
3) |
all’articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli allegati II e II bis contengono quanto segue:
|
4) |
all’articolo 14, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Gli elenchi degli allegati II e II bis sono riesaminati periodicamente e almeno ogni 12 mesi.»; |
5) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 9 bis In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, un’entità elencata nell’allegato II bis può, per un periodo di due mesi dalla data in cui è stata designata, effettuare un pagamento utilizzando fondi o risorse economiche congelati ricevuti da tale entità dopo la data in cui è stata designata, purché:
|
Articolo 2
L’allegato II del regolamento (UE) n. 442/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il testo dell’allegato I del presente regolamento è inserito come allegato II del regolamento (UE) n. 442/2011.
Articolo 4
Il testo dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 442/2011 è sostituito dall’allegato III del presente regolamento.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2011
Per il Consiglio
Il presidente
M. DOWGIELEWICZ
(1) GU L 121 del 10.5.2011, pag. 11.
(2) GU L 121 del 10.5.2011, pag. 1.
(3) Regolamento (UE) n. 878/2011 del Consiglio (GU L 228 del 3.9.2011, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 950/2011 del Consiglio (GU L 247 del 24.9.2011, pag. 3).
(5) Cfr. pagina 33 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO I
«ALLEGATO II bis
Elenco delle entità di cui agli articoli 4 e 5
Entità
|
Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
||||
1. |
Commercial Bank of Syria |
SWIFT/BIC CMSY SY DA; tutti gli uffici del mondo [NPWMD] Siti web: http://cbs-bank.sy/En-index.php Tel: +963 11 2218890 Fax: +963 11 2216975 direzione generale: dir.cbs@mail.sy |
Banca statale che sostiene finanziariamente il regime. |
13.10.2011» |
ALLEGATO II
Nell’allegato II del regolamento (UE) n. 442/2011 le voci Emad GHRAIWATI, Tarif AKHRAS e Issam ANBOUBA sono sostituite dalle voci seguenti:
«Nome |
Informazioni identificative (data di nascita, luogo di nascita …) |
Motivi |
Data di inserimento nell’elenco |
Emad Ghraiwati |
Nato nel marzo 1959 a Damasco, Siria |
Presidente della Damascus Chamber of Industry (Zuhair Ghraiwati Sons). Sostiene economicamente il regime siriano. |
2.9.2011 |
Tarif Akhras |
Nato nel 1949 a Homs, Siria |
Fondatore del gruppo Akhras (materie prime, commercio, lavorazione e logistica), Homs. Sostiene economicamente il regime siriano. |
2.9.2011 |
Issam Anbouba |
Nato nel 1949 a Lattakia, Siria |
Presidente dell’Issam Anbouba Est. (settore agroindustriale). Sostiene economicamente il regime siriano. |
2.9.2011» |
ALLEGATO III
«ALLEGATO IV
Elenco dei prodotti petroliferi
Codice SA |
Designazione delle merci |
2709 00 |
Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi. |
2710 |
Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, il 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; oli usati (l’acquisto, in Siria, del kerosene/jet fuel di cui al codice NC 2710 19 21 non è vietato, purché questo prodotto sia destinato e utilizzato unicamente per consentire il proseguimento dell’operazione di volo dell’aeromobile in cui è caricato). |
2712 |
Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, “slack wax”, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati. |
2713 |
Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi. |
2714 |
Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche. |
2715 00 00 |
Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, “cut-backs”).» |