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8.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 264/25 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 996/2011 DELLA COMMISSIONE
del 7 ottobre 2011
che modifica i regolamenti (CE) n. 657/2008, (CE) n. 1276/2008 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto riguarda gli obblighi di modifica nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 102, l’articolo 103 nonies, l’articolo 170, lettera c), e l’articolo 192, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell’ambito dell’attuazione dell’organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (2) fissa norme comuni per la comunicazione alla Commissione di informazioni e documenti da parte delle autorità competenti degli Stati membri. Tali norme comprendono, in particolare, l’obbligo per gli Stati membri di utilizzare i sistemi informatici messi a disposizione dalla Commissione e la convalida dei diritti di accesso delle autorità o delle persone abilitate a inviare notifiche. Il succitato regolamento sancisce inoltre principi comuni applicabili ai sistemi di informazione affinché questi garantiscano l’autenticità, l’integrità e la leggibilità nel tempo dei documenti e disciplina la protezione dei dati personali. |
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(2) |
Ai sensi del regolamento (CE) n. 792/2009, l’obbligo di utilizzare i sistemi di informazione in conformità del medesimo regolamento deve essere prescritto dai regolamenti che impongono un particolare obbligo di notifica. |
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(3) |
Nell’ambito delle sue procedure interne di lavoro e delle sue relazioni con le autorità che operano nel settore della politica agricola comune, la Commissione ha elaborato un sistema informatico che consente la gestione elettronica di documenti e procedure. |
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(4) |
Si ritiene che alcuni obblighi di notifica possano ormai essere assolti mediante il suddetto sistema conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009, in particolare quelli previsti dai regolamenti (CE) n. 657/2008 della Commissione, del 10 luglio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole (3), (CE) n. 1276/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, relativo al controllo mediante controlli fisici delle esportazioni di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi (4) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (5). |
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(5) |
Ai fini dell’efficienza amministrativa e in base all’esperienza acquisita, è opportuno semplificare e specificare le notifiche in tali regolamenti. |
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(6) |
Occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 657/2008, (CE) n. 1276/2008 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. |
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(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nel regolamento (CE) n. 657/2008, l’articolo 17 è sostituito dal seguente:
«Articolo 17
Comunicazioni
1. Entro il 31 gennaio successivo al termine del precedente periodo dal 1o agosto al 31 luglio gli Stati membri trasmettono alla Commissione i seguenti dati ripartiti per richiedente ai sensi dell’articolo 6 del presente regolamento:
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a) |
numero di richiedenti; |
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b) |
numero di richiedenti sottoposti a controllo; |
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c) |
numero totale di istituti scolastici ai quali i richiedenti sottoposti a controllo hanno fornito i prodotti sovvenzionabili e numero degli istituti scolastici sottoposti a controllo in loco; |
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d) |
numero di controlli sulla composizione dei prodotti; |
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e) |
importo dell’aiuto richiesto, pagato e sottoposto a controllo in loco (in euro); |
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f) |
riduzione degli aiuti in seguito a verifiche amministrative (in euro); |
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g) |
riduzione degli aiuti in seguito a ritardi nella presentazione della domanda conformemente all’articolo 11, paragrafo 3 (in euro); |
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h) |
aiuti recuperati in seguito ai controlli in loco conformemente all’articolo 15, paragrafo 9 (in euro); |
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i) |
riduzione degli aiuti in seguito a ritardi nella presentazione della domanda conformemente all’articolo 15, paragrafo 10 (in euro); |
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j) |
numero di richiedenti il cui riconoscimento è stato ritirato o sospeso conformemente all’articolo 10. |
2. Anteriormente al 31 gennaio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione almeno i seguenti dati relativi al precedente periodo dal 1o agosto al 31 luglio:
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a) |
i quantitativi di latte e di prodotti lattiero-caseari, ripartiti per categorie e sottocategorie, per i quali è stato versato l’aiuto; |
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b) |
la quantità massima ammissibile; |
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c) |
le spese dell’Unione Europea; |
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d) |
il numero approssimativo di allievi che partecipano al regime di distribuzione di latte nelle scuole; |
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e) |
il contributo nazionale. |
3. Le comunicazioni di cui al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*1).
Articolo 2
All’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1276/2008, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Le comunicazioni di cui al primo paragrafo sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*2).
Articolo 3
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è modificato come segue:
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1) |
all’articolo 97, lettera b), il testo della seconda frase è sostituito dal seguente: «La relazione annuale contiene in particolare le informazioni riportate nell’allegato XIV e la sua notifica è effettuata conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*3); |
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2) |
nell’allegato XIV, parte A, il punto 1, lettera b) è soppresso. |
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2011
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 228 dell’1.9.2009, pag. 3.
(3) GU L 183 dell’11.7.2008, pag.17.