5.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 260/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 982/2011 DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 2011
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Κατσικάκι Ελασσόνας (Katsikaki Elassonas) (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione "Κατσικάκι Ελασσόνας (Katsikaki Elassonas)", presentata dalla Grecia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2011
Per la Commissione, a nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) GU C 322 del 27.11.2010, pag. 31.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:
Classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie)
GRECIA
Κατσικάκι Ελασσόνας (Katsikaki Elassonas) (DOP)