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4.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 259/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 954/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 14 settembre 2011
che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 2006/2004 (3) definisce le condizioni alle quali le autorità competenti dello Stato membro responsabile dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori devono collaborare fra di loro e con la Commissione al fine di garantire il rispetto di tale normativa e il buon funzionamento del mercato interno, nonché di migliorare la protezione degli interessi economici dei consumatori. |
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(2) |
L'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 2006/2004 definisce le «norme sulla protezione degli interessi dei consumatori» come le direttive recepite nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri e i regolamenti elencati nell'allegato di detto regolamento («allegato»). |
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(3) |
Dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2006/2004, sono stati abrogati molti atti legislativi elencati nell'allegato e nuova legislazione è stata adottata. |
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(4) |
La direttiva 84/450/CEE (4) è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2006/114/CE (5). Occorre pertanto rimuovere dall'allegato il riferimento alla direttiva 84/450/CEE e sostituirlo con un riferimento agli articoli specifici della direttiva 2006/114/CE volti alla protezione degli interessi dei consumatori. |
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(5) |
Se, da un lato, la direttiva 87/102/CEE (6) è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48/CE (7), dall'altro la direttiva 2008/48/CE non stabilisce espressamente che i riferimenti all'abrogata direttiva 87/102/CEE si intendono fatti alla direttiva 2008/48/CE. Per ragioni di certezza del diritto, il riferimento alla direttiva 87/102/CEE nell'allegato dovrebbe pertanto essere sostituito con un riferimento alla direttiva 2008/48/CE. |
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(6) |
La direttiva 89/552/CEE (8) è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2010/13/UE (9). A norma dell'articolo 34, secondo comma, della direttiva 2010/13/UE, i riferimenti alla direttiva 89/552/CEE si intendono fatti alla direttiva 2010/13/UE. Tuttavia, a fini di chiarezza, è opportuno sostituire il riferimento alla direttiva 89/552/CEE nell'allegato con un riferimento ai pertinenti articoli della direttiva 2010/13/UE. |
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(7) |
La direttiva 93/13/CEE (10) non è stata modificata dalla decisione 2002/995/CE (11). Occorre pertanto rimuovere dall'allegato il riferimento a detta decisione. |
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(8) |
La direttiva 94/47/CE (12) è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/122/CE (13). A norma dell'articolo 18, secondo comma, della direttiva 2008/122/CE, i riferimenti alla direttiva 94/47/CE si intendono fatti alla direttiva 2008/122/CE. Tuttavia, a fini di chiarezza, è opportuno sostituire il riferimento alla direttiva 94/47/CE nell'allegato con un riferimento alla direttiva 2008/122/CE. |
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(9) |
La direttiva 97/55/CE (14) è una direttiva di modifica dell'abrogata direttiva 84/450/CEE. Occorre pertanto rimuovere dall'allegato il riferimento alla direttiva 97/55/CE. |
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(10) |
È opportuno modificare di conseguenza l'allegato. |
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(11) |
È necessario valutare l'efficacia e i meccanismi di funzionamento del regolamento (CE) n. 2006/2004 e vagliare approfonditamente l'eventuale inclusione, nell'allegato, di ulteriori normative a tutela degli interessi dei consumatori, in vista di una possibile revisione di tale regolamento intesa a fornire alle autorità pubbliche responsabili dell'esecuzione mezzi migliori per rilevare in modo efficace le infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in situazioni transfrontaliere, indagare su tali infrazioni e fare in modo che cessino o siano vietate. A tal fine la Commissione dovrebbe presentare quanto prima, e in ogni caso entro la fine del 2014, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata, se del caso, di una proposta legislativa, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2006/2004 è così modificato:
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1) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 21 bis Riesame Entro il 31 dicembre 2014, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuti l'efficacia e i meccanismi di funzionamento del presente regolamento e vagli approfonditamente l'eventuale inclusione, nell'allegato, di ulteriori normative a tutela degli interessi dei consumatori. La relazione si basa su una valutazione esterna e su un'ampia consultazione di tutte le parti interessate ed è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.»; |
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2) |
l’allegato è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 14 settembre 2011
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK
Per il Consiglio
Il presidente
M. DOWGIELEWICZ
(1) GU C 218 del 23.7.2011, pag. 69.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 luglio 2011.
(3) Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori («Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori») (GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1).
(4) Direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 250 del 19.9.1984, pag. 17).
(5) Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21).
(6) Direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo (GU L 42 del 12.2.1987, pag. 48).
(7) Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).
(8) Direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23).
(9) Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).
(10) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).
(11) Decisione 2002/995/CE della Commissione, del 9 dicembre 2002, recante misure temporanee di salvaguardia per quanto riguarda le importazioni di prodotti di origine animale per il consumo personale (GU L 353 del 30.12.2002, pag. 1).
(12) Direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili (GU L 280 del 29.10.1994, pag. 83).
(13) Direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio (GU L 33 del 3.2.2009, pag. 10).
(14) Direttiva 97/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 1997, che modifica la direttiva 84/450/CEE relativa alla pubblicità ingannevole al fine di includervi la pubblicità comparativa (GU L 290 del 23.10.1997, pag. 18).
ALLEGATO
L’allegato del regolamento (CE) n. 2006/2004 è così modificato:
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1) |
la nota (1) è sostituita dalla seguente:
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2) |
il punto 1 è sostituito dal seguente:
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3) |
i punti 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
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4) |
i punti 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
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5) |
il punto 9 è soppresso. |