23.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 246/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 941/2011 DEL CONSIGLIO
del 22 settembre 2011
che attua l’articolo 16, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (1), in particolare l’articolo 16, paragrafi 2 e 5,
considerando quanto segue:
(1) |
In data 2 marzo 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 204/2011. |
(2) |
In seguito all’adozione, il 16 settembre 2011, della risoluzione 2009 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR») e conformemente alla decisione 2011/625/PESC del Consiglio, del 22 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (2), gli elenchi delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportati negli allegati II e III del regolamento (UE) n. 204/2011 dovrebbero essere modificati, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le diciture riguardanti le entità di cui all’allegato del presente regolamento sono cancellate dagli elenchi riportati negli allegati II e III del regolamento (UE) n. 204/2011.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2011
Per il Consiglio
Il presidente
M. DOWGIELEWICZ
(1) GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1.
(2) Cfr. pag. 30 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO
Entità di cui all’articolo 1
Dicitura cancellata dall’elenco riportato nell’allegato II del regolamento (UE) n. 204/2011
5. |
Libyan National Oil Corporation |
Dicitura cancellata dall’elenco riportato nell’allegato III del regolamento (UE) n. 204/2011
29. |
Zuietina Oil Company (alias ZOC; alias Zuietina) |