23.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 246/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 941/2011 DEL CONSIGLIO

del 22 settembre 2011

che attua l’articolo 16, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (1), in particolare l’articolo 16, paragrafi 2 e 5,

considerando quanto segue:

(1)

In data 2 marzo 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 204/2011.

(2)

In seguito all’adozione, il 16 settembre 2011, della risoluzione 2009 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR») e conformemente alla decisione 2011/625/PESC del Consiglio, del 22 settembre 2011, che modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (2), gli elenchi delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportati negli allegati II e III del regolamento (UE) n. 204/2011 dovrebbero essere modificati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le diciture riguardanti le entità di cui all’allegato del presente regolamento sono cancellate dagli elenchi riportati negli allegati II e III del regolamento (UE) n. 204/2011.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)  GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1.

(2)  Cfr. pag. 30 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

Entità di cui all’articolo 1

Dicitura cancellata dall’elenco riportato nell’allegato II del regolamento (UE) n. 204/2011

5.

Libyan National Oil Corporation

Dicitura cancellata dall’elenco riportato nell’allegato III del regolamento (UE) n. 204/2011

29.

Zuietina Oil Company (alias ZOC; alias Zuietina)