17.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 241/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 925/2011 DEL CONSIGLIO
del 15 settembre 2011
che attua l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
Tenuto conto degli sviluppi in Libia, è opportuno modificare l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell’allegato III del regolamento (UE) n. 204/2011,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La voce relativa all’entità che figura nell’allegato del presente regolamento è soppressa dall’elenco riportato nell’allegato III del regolamento (UE) n. 204/2011.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2011
Per il Consiglio
Il presidente
M. DOWGIELEWICZ
(1) GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Entità di cui all’articolo 1
42. |
Afriqiyah Airwais |