3.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 228/8


REGOLAMENTO (UE) N. 880/2011 DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 2011

che rettifica il regolamento (UE) n. 208/2011 che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti della Commissione (CE) n. 180/2008 e (CE) n. 737/2008 per quanto riguarda gli elenchi e i nomi dei laboratori di riferimento dell'Unione europea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 882/2004 fissa i compiti generali, le responsabilità e i requisiti dei laboratori di riferimento dell'UE per i mangimi e gli alimenti, per la salute degli animali e per gli animali vivi. L'elenco dei laboratori di riferimento dell'UE per la salute degli animali e per gli animali vivi si trova nell'allegato VII, parte II, di tale regolamento.

(2)

Il regolamento (UE) n. 87/2011 della Commissione, del 2 febbraio 2011, che designa il laboratorio di riferimento dell'UE per la salute delle api, stabilisce responsabilità e compiti aggiuntivi per tale laboratorio e modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), designava il laboratorio di riferimento dell'UE nel campo della salute delle api e lo aggiungeva all'elenco dei laboratori di riferimento dell'UE per la salute degli animali e per gli animali vivi.

(3)

Il regolamento (UE) n. 208/2011 della Commissione, del 2 marzo 2011, che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 180/2008 e (CE) n. 737/2008 della Commissione per quanto riguarda gli elenchi e i nomi dei laboratori di riferimento dell'Unione europea (3) ha sostituito l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004. Tuttavia, il laboratorio di riferimento dell'UE nel campo della salute delle api è stato omesso dall'elenco dei laboratori di riferimento dell'UE per la salute degli animali e per gli animali vivi di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (CE) n. 882/2004, come modificato dal regolamento (UE) n. 208/2011.

(4)

È importante mantenere aggiornato l'elenco dei laboratori di riferimento dell'UE riportato nel regolamento (CE) n. 882/2004. Occorre pertanto correggere l'omissione contenuta nel regolamento (UE) n. 208/2011.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il è rettificato come segue:

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 208/2011, all'elenco dei laboratori di riferimento dell'Unione europea per la salute degli animali e per gli animali vivi riportato nella parte II dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004, è aggiunto il seguente punto 18:

«18.   Laboratorio di riferimento dell'UE per la salute delle api:

ANSES — Sophia-Antipolis Laboratory

Sophia-Antipolis

Francia.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 29 del 3.2.2011, pag. 1.

(3)  GU L 58 del 3.3.2011, pag. 29.