2.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 227/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 873/2011 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2011

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che, fatte salve le misure in vigore nell'Unione europea relativamente ai sistemi di duplice controllo e alla sorveglianza preventiva e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nell'Unione europea, le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di 60 giorni, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Il comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Fatte salve le misure vigenti nell'Unione europea relativamente ai sistemi di duplice controllo e alla sorveglianza preventiva e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nell'Unione europea, le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di 60 giorni a norma dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Merce composita costituita da una spugna in materia plastica alveolare (poliuretano) (11,5 cm × 8,2 cm × 1,1 cm) e da un tessuto a maglia in poliestere che racchiude la spugna.

Il tessuto è costituito da filati testurizzati di poliestere e fibre di poliestere ricoperte di alluminio (prodotte grazie a un processo di metallizzazione per vapore) lavorati insieme. La spugna è completamente inserita nel tessuto.

(articolo per pulizia)

(cfr. fotografie nn. 656 A e 656 B) (1)

6307 10 10

Classificazione a norma delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 7, lettera e), della sezione XI, della nota 1 del capitolo 63 e del testo dei codici NC 6307, 6307 10 e 6307 10 10.

L'articolo è una merce composita ai sensi della regola generale d'interpretazione (GIR) 3 b) poiché la spugna è unita al tessuto in modo da formare un tutto praticamente inseparabile. [Cfr. anche la nota esplicativa del sistema armonizzato relativa alla GIR 3 b), (IX)].

Il tessuto, che è un articolo tessile, è un articolo confezionato ai sensi della nota 7 e) della sezione XI, poiché il tessuto a maglia è tenuto insieme mediante incollatura. Il fatto che una spugna sia inserita nell'articolo tessile confezionato rende inoltre l'intera merce un articolo confezionato. L'articolo rientra dunque nel sottocapitolo I del capitolo 63 in virtù della nota 1 di tale capitolo.

Sia il tessuto a maglia che la spugna hanno le caratteristiche oggettive di articoli destinati alla pulizia con acqua e detergenti. Tuttavia, la superficie ruvida del tessuto a maglia conferisce all'articolo il suo carattere essenziale ai sensi della GIR 3 b), poiché a causa di tale superficie l'articolo è destinato a rimuovere macchie secche dalle superfici lisce. La spugna serve unicamente ad aumentare la capacità di assorbimento di acqua e detergente. Il carattere essenziale della merce composita è dunque determinato dal tessuto.

L'articolo deve essere pertanto classificato nel codice NC 6307 10 10 come articolo per pulizia a maglia.


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656 A

656 B


(1)  Le fotografie hanno carattere puramente indicativo.