1.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 226/2


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 868/2011 DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 2011

relativo all'autorizzazione di un preparato di Lactobacillus plantarum (DSM 21762) e di un preparato di Lactobacillus buchneri (DSM 22963) come additivi per mangimi per tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all'alimentazione animale siano soggetti ad un'autorizzazione e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, sono state presentate le domande di autorizzazione per un preparato di Lactobacillus plantarum (DSM 21762) e per un preparato Lactobacillus buchneri (DSM 22963). Dette domande erano corredate delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

Le domande riguardano l'autorizzazione di un preparato di Lactobacillus plantarum (DSM 21762) e di un preparato di Lactobacillus buchneri (DSM 22963) come additivi per mangimi per tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi tecnologici».

(4)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha concluso nel suo parere del 15 marzo 2011 (2) che il Lactobacillus plantarum (DSM 21762) non ha effetti nocivi per la salute animale e umana o per l'ambiente e che il preparato ha la potenzialità di migliorare la produzione di insilati provenienti da tutti i foraggi attraverso una riduzione del pH e una maggiore conservazione della sostanza secca. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione in commercio. Essa ha verificato inoltre la relazione sul metodo di analisi degli additivi nei mangimi presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

Nel suo parere del 7 aprile 2011 (3), l'Autorità ha concluso che il Lactobacillus buchneri (DSM 22963) non ha effetti nocivi per la salute animale e umana o per l'ambiente e che il preparato ha la potenzialità di migliorare la produzione di insilati attraverso una maggiore produzione di acido acetico. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione in commercio. Essa ha verificato inoltre la relazione sul metodo di analisi degli additivi nei mangimi presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

La valutazione del preparato di Lactobacillus plantarum (DSM 21762) e del preparato di Lactobacillus buchneri (DSM 22963) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza si può autorizzare l'impiego dei preparati descritti nell'allegato del presente regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I preparati di cui all'allegato, appartenenti alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per insilati», sono autorizzati come additivi destinati all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  The EFSA Journal 2011; 9(3):2113.

(3)  The EFSA Journal 2011; 9(4):2138.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

CFU /kg di materiale organico

Categoria di additivi tecnologici. Gruppo funzionale: additivi per insilati.

1k2071

Lactobacillus plantarum (DSM 21762)

 

Composizione dell'additivo:

Preparato di Lactobacillus plantarum (DSM 21762) contenente almeno 5 × 1011 CFU/g di additivo

 

Caratterizzazione della sostanza attiva:

Lactobacillus plantarum (DSM 21762)

 

Metodo analitico  (1):

 

Conteggio: metodo di inclusione in piastra (pour plate): EN 15787

 

Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).

Tutte le specie animali

1 × 108

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione e il periodo di conservazione.

2.

La dose minima di additivo può essere adattata qualora esso sia impiegato in combinazione con altri microorganismi come additivo per insilati.

3.

A fini di sicurezza: durante la manipolazione si raccomanda di utilizzare dispositivi di protezione respiratoria e guanti.

21 settembre 2021

1k2072

Lactobacillus buchneri (DSM 22963)

 

Composizione dell'additivo:

Preparato di Lactobacillus buchneri (DSM 22963) contenente almeno 5 × 1011 CFU/g di additivo

 

Caratterizzazione della sostanza attiva:

Lactobacillus buchneri (DSM 22963)

 

Metodo analitico  (1):

 

Conteggio:

 

metodo di inclusione in piastra (pour plate): EN 15787

 

Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).

Tutte le specie animali

1 × 108

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione e il periodo di conservazione.

2.

La dose minima di additivo può essere adattata qualora esso sia impiegato in combinazione con altri microorganismi come additivo per insilati.

3.

A fini di sicurezza: durante la manipolazione si raccomanda di utilizzare dispositivi di protezione respiratoria e guanti.

21 settembre 2021


(1)  Maggiori informazioni sul metodo di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx