18.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 211/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 826/2011 DELLA COMMISSIONE

del 12 agosto 2011

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(Codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Compresse di diversi colori e forme di animali, dal peso medio di circa 950 mg ciascuna, condizionate per la vendita al minuto; ciascuna compressa contiene (% in peso):

saccarosio 61 %

amido 2,4 %

Una compressa contiene inoltre:

vitamina A (50 % sotto forma di retinolo acetato: 375 μg e 50 % sotto forma di betacarotene: 2 252 μg)

vitamina B1 1,05 mg

vitamina B2 1,2 mg

vitamina B3 13,5 mg

vitamina B6 1,05 mg

vitamina B9.300 μg

vitamina B12 4,5 μg

vitamina C 60 mg

vitamina B1 10 μg

vitamina E 10 mg

Sono inoltre presenti le seguenti sostanze: acido stearico, acido maleico, stearato di magnesio, sodio bisolfito, glutine, olio di cotone, diossido di silicio, acido citrico, gelatina, carbonato di calcio, mono- e digliceridi, aromi naturali e artificiali e coloranti alimentari.

La dose giornaliera raccomandata indicata sull’etichetta è di una compressa al giorno.

Secondo le indicazioni riportate sull'etichetta il prodotto è destinato al consumo umano.

2106 90 98

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 1 del capitolo 29, della nota complementare 1 del capitolo 30 e del testo dei codici NC 2106, 2106 90 e 2106 90 98.

A causa della sua composizione il prodotto ha perso le caratteristiche di prodotto a base di zuccheri della voce 1704 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative al capitolo 17, considerazioni generali, punto b)).

Poiché sono presenti sostanze non contemplate dalla nota 1, lettere a), b), c), f) o g), del capitolo 29, il prodotto deve essere escluso da tale capitolo.

Il prodotto non soddisfa i requisiti della nota complementare 1 del capitolo 30, in quanto non sono indicati disturbi, malattie o relativi sintomi specifici per i quali il prodotto deve essere utilizzato; esso non può pertanto essere classificato alla voce 3004.

Considerate le sue caratteristiche, il prodotto deve essere classificato come una preparazione alimentare della voce 2106.