18.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 211/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 825/2011 DELLA COMMISSIONE

del 12 agosto 2011

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Copolimero di stirene-butadiene in forma primaria.

Questo copolimero si fabbrica mescolando latex di gomma di stirene butadiene (SBR) con una resina ad alto contenuto di stirene.

Il prodotto finale consiste in una miscela di copolimeri con una proporzione di stirene-butadiene pari o superiore al 65 % in peso.

3903 90 90

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalle note 1, 4 e 6 del capitolo 39, dalla nota 4, lettera a), e dalla nota 4, lettera c), del capitolo 40, dalla nota di sottovoce 1 del capitolo 39 e dal testo dei codici NC 3903, 3903 90 e 3903 90 90.

I copolimeri di stirene-butadiene con una percentuale pari o superiore al 65 % in peso non sono rispondenti alla definizione delle gomme sintetiche di cui alla nota 4, lettera a), del capitolo 40 poiché, dopo essere stati sottoposti a vulcanizzazione con zolfo, tali prodotti non rispondono alle condizioni di allungamento e di deformazione indicati nella suddetta nota.

Il prodotto deve pertanto essere classificato al codice NC 3903 90 90 come gli altri polimeri di stirene.