11.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 206/21


REGOLAMENTO (UE) N. 805/2011 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 2011

che stabilisce norme dettagliate in materia di licenze e di taluni certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l’articolo 8 quater, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 216/2008, che ha l’obiettivo di mantenere un elevato livello uniforme di sicurezza dell’aviazione civile in Europa, stabilisce le modalità per conseguire questo ed altri obiettivi nel settore dell’aviazione civile.

(2)

Ai fini dell’attuazione del regolamento (CE) n. 216/2008, nonché della nuova legislazione sul cielo unico europeo II (2), è necessario adottare modalità di applicazione più dettagliate, specialmente con riguardo al rilascio delle licenze dei controllori del traffico aereo, allo scopo di mantenere un livello elevato e uniforme di sicurezza dell’aviazione civile in Europa, di raggiungere i massimi livelli di responsabilità e competenza, di aumentare la disponibilità di controllori del traffico aereo e di promuovere il riconoscimento reciproco delle licenze, perseguendo al contempo l’obiettivo di un miglioramento globale della sicurezza del traffico aereo e delle competenze del personale.

(3)

I controllori del traffico aereo, al pari delle persone e delle organizzazioni che partecipano alla formazione, ai test, ai controlli o agli esami medici degli stessi controllori, devono soddisfare i pertinenti requisiti essenziali di cui all’allegato V ter del regolamento (CE) n. 216/2008, in virtù del quale i controllori del traffico aereo, come pure le persone e le organizzazioni che partecipano alla loro formazione, possono ottenere i certificati o licenze soltanto se soddisfano i requisiti essenziali.

(4)

La licenza introdotta dalla direttiva 2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo (3), si è dimostrata un valido strumento per il riconoscimento del ruolo specifico che i controllori del traffico aereo svolgono per garantire la sicurezza delle operazioni di controllo aereo. L’istituzione di livelli di competenza dei controllori a livello dell’Unione ha ridotto la frammentazione del settore, contribuendo a una più efficiente organizzazione del lavoro nell’ambito di una crescente collaborazione a livello regionale fra i fornitori di servizi di navigazione aerea. Di conseguenza, il mantenimento e il rafforzamento del sistema comune di licenze per i controllori del traffico aereo nell’Unione europea costituiscono un elemento essenziale del sistema europeo di controllo del traffico aereo.

(5)

La direttiva 2006/23/CE è stata abrogata dal regolamento (CE) n. 1108/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Le disposizioni della direttiva 2006/23/CE continuano tuttavia ad applicarsi fino alla data di applicazione delle misure di cui all’articolo 8 quater, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 216/2008. Il presente regolamento reca disposizioni relative a tali misure.

(6)

È opportuno che le disposizioni del presente regolamento riflettano lo stato dell’arte, ivi compresi le migliori pratiche e i progressi scientifici e tecnici, nel settore della formazione dei controllori del traffico aereo. Dette disposizioni sono state elaborate sulla base della direttiva 2006/23/CE e fissano per gli Stati membri modalità comuni di recepimento delle norme e delle pratiche raccomandate di cui alla Convenzione sull’aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 e delle norme di sicurezza adottate dall’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol), istituita dalla Convenzione internazionale del 13 dicembre 1960.

(7)

Per garantire l’applicazione uniforme dei requisiti comuni per il rilascio delle licenze e della certificazione medica dei controllori del traffico aereo, è necessario che le autorità competenti degli Stati membri e, se del caso l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (nel prosieguo «l’agenzia»), seguano procedure comuni per verificare l’osservanza di tali requisiti; è opportuno che l’agenzia elabori specifiche di certificazione, mezzi accettabili per garantire la conformità e materiale di orientamento per agevolare la necessaria uniformità normativa.

(8)

Le caratteristiche peculiari del traffico aereo nell’Unione europea impongono l’introduzione e l’applicazione effettiva di livelli di competenza comuni per i controllori del traffico aereo operanti alle dipendenze di fornitori di servizi di navigazione aerea che forniscono servizi di gestione del traffico aereo e servizi di navigazione aerea (ATM/ANS) al pubblico.

(9)

È opportuno, tuttavia, che gli Stati membri garantiscano, nella misura del possibile, che i servizi forniti o messi a disposizione del pubblico dal personale militare offrano un livello di sicurezza almeno equivalente al livello previsto dai requisiti essenziali di cui all’allegato V ter del regolamento di base. Pertanto, gli Stati membri possono altresì decidere di applicare il presente regolamento al loro personale militare che fornisce i servizi al pubblico di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dello stesso regolamento.

(10)

È opportuno che le autorità investite di compiti di vigilanza e verifica della conformità siano sufficientemente indipendenti dai fornitori di servizi di navigazione aerea e di addestramento, mantenendo al contempo la capacità di svolgere i loro compiti con efficienza. L’autorità competente designata ai fini del presente regolamento può coincidere con l’ente o gli enti designati o istituiti conformemente all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo (5), quale modificato dal regolamento (CE) n. 1070/2009. Ai fini del presente regolamento l’agenzia dovrebbe agire come autorità competente per il rilascio e il rinnovo dei certificati delle organizzazioni di formazione dei controllori del traffico aereo situate al di fuori del territorio degli Stati membri e, se pertinente, del loro personale.

(11)

La fornitura di servizi di navigazione aerea richiede personale altamente qualificato, le cui competenze possono essere dimostrate con differenti modalità. Per quanto riguarda il controllo del traffico aereo, la modalità più adeguata è il mantenimento di un sistema comune di licenze per i controllori del traffico aereo nell’Unione europea, una sorta di diploma da assegnare ai singoli controllori del traffico aereo. L’abilitazione riportata sulla licenza dovrebbe indicare il tipo di servizio di traffico aereo che il controllore è competente a fornire. Allo stesso tempo, le specializzazioni riportate nella licenza attestano sia le capacità specifiche del controllore sia l’autorizzazione delle autorità competenti a fornire servizi per un particolare settore o gruppo di settori. Per questo motivo, le autorità dovrebbero essere in grado di valutare la competenza dei controllori del traffico aereo quando rilasciano le licenze o prorogano la validità delle specializzazioni. Le autorità competenti dovrebbero inoltre poter sospendere la licenza, le abilitazioni o le specializzazioni, quando sussistano dubbi sulla competenza del titolare.

(12)

Riconoscendo la necessità di rafforzare ulteriormente la cultura della sicurezza, soprattutto attraverso l’integrazione di un’accurata rendicontazione degli incidenti e della «cultura giusta», al fine di trarre i dovuti insegnamenti dagli incidenti, è opportuno che il presente regolamento non istituisca un nesso automatico tra un incidente e la sospensione della licenza, abilitazione o specializzazione. La revoca della licenza dovrebbe essere considerata una decisione da prendere in ultima istanza in casi estremi.

(13)

Per rafforzare negli Stati membri un clima di fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di rilascio delle licenze, sono indispensabili norme comuni per il rilascio e il mantenimento in vigore delle licenze. Per assicurare il massimo livello di sicurezza è quindi importante armonizzare i requisiti in materia di addestramento, qualifiche, competenza ed accesso alla professione di controllore del traffico aereo e garantire in tal modo la fornitura di servizi di controllo del traffico aereo sicuri e di elevata qualità e contribuire al riconoscimento delle licenze in tutta l’Unione europea, migliorando così sia la libertà di circolazione sia la disponibilità di controllori del traffico aereo.

(14)

È opportuno che il presente regolamento non consenta di aggirare le disposizioni nazionali in vigore che disciplinano i diritti e gli obblighi applicabili al rapporto lavorativo tra il datore di lavoro e i candidati controllori del traffico aereo.

(15)

Affinché siano paragonabili in tutta l’Unione europea, è necessario che le competenze vengano strutturate in modo chiaro e generalmente accettato. Ciò contribuirà a garantire la sicurezza non soltanto all’interno dello spazio aereo soggetto al controllo di un fornitore di servizi di navigazione aerea, ma soprattutto nell’interfaccia tra i vari fornitori di servizi.

(16)

In molti inconvenienti e incidenti la comunicazione è risultata d’importanza fondamentale. Il presente regolamento fissa pertanto requisiti dettagliati in materia di conoscenza delle lingue da parte dei controllori del traffico aereo, basati sui requisiti adottati dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (ICAO), e stabilisce le modalità per far applicare tali norme riconosciute a livello internazionale. È necessario che siano rispettati i principi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità in materia di competenze linguistiche, in modo da incoraggiare la libera circolazione e garantire al contempo la sicurezza.

(17)

Gli obiettivi della formazione iniziale sono descritti nel documento di Eurocontrol dal titolo «Specification for the ATCO Common Core Content Initial Training» (Specifica per l’addestramento iniziale dei controllori del traffico aereo sui contenuti essenziali comuni), preparato su richiesta dei membri di Eurocontrol, e sono considerati di livello adeguato. Per quanto concerne l’addestramento di unità operativa, è opportuno sopperire alla carenza di norme generalmente accettate mediante una serie di misure, compresa l’approvazione degli esaminatori e valutatori delle competenze, atte a garantire elevati livelli di competenza. Ciò è tanto più importante perché l’addestramento di unità operativa è estremamente costoso e cruciale ai fini della sicurezza. L’ICAO ha elaborato norme anche in settori in cui non esistono requisiti comuni europei in materia di formazione. In mancanza di requisiti europei in materia di formazione gli Stati membri possono adottare le norme ICAO.

(18)

A richiesta degli Stati membri di Eurocontrol sono stati elaborati requisiti di ordine medico, ritenuti adeguati per garantire la conformità al presente regolamento. In particolare è necessario che la certificazione medica sia rilasciata conformemente ai requisiti stabiliti da Eurocontrol per la certificazione medica europea di classe 3 dei controllori del traffico aereo.

(19)

La certificazione delle organizzazioni di formazione dovrebbe essere considerata, in termini di sicurezza, uno dei fattori decisivi per garantire la qualità della formazione dei controllori del traffico aereo. È necessario definire pertanto appositi requisiti per le organizzazioni di formazione. È opportuno considerare la formazione un servizio simile ai servizi di navigazione aerea e assoggettarlo pertanto a un processo di certificazione. È opportuno che il presente regolamento renda possibile la certificazione per tipo di formazione, per pacchetti di servizi di formazione o per pacchetto di servizi di formazione e di navigazione aerea, senza perdere di vista le caratteristiche peculiari della formazione stessa.

(20)

Il presente regolamento conferma una giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell’Unione europea nel campo del riconoscimento reciproco dei diplomi e della libertà di circolazione dei lavoratori. Il principio di proporzionalità, una giustificazione motivata dell’imposizione di misure di compensazione e la predisposizione di adeguate procedure di ricorso, costituiscono principi basilari da applicare anche al settore della gestione del traffico aereo in modo più visibile. È opportuno che gli Stati membri abbiano altresì la facoltà di rifiutare il riconoscimento delle licenze non rilasciate in conformità del presente regolamento. Poiché il presente regolamento è finalizzato a garantire il riconoscimento reciproco delle licenze, esso non disciplina le condizioni riguardanti l’accesso al lavoro.

(21)

La professione di controllore del traffico aereo è soggetta a innovazioni tecniche che richiedono il periodico aggiornamento delle competenze di tale personale. È opportuno che i necessari adeguamenti del presente regolamento agli sviluppi tecnici e al progresso scientifico seguano l’opportuna procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio (6).

(22)

Il presente regolamento potrebbe avere ripercussioni sulle prassi di lavoro quotidiane dei controllori del traffico aereo. È opportuno che le parti sociali siano informate e consultate in modo adeguato in merito a tutte le misure che hanno rilevanti implicazioni sociali.

Per questo motivo le parti sociali sono state consultate nell’ambito della procedura con iter accelerato dell’agenzia. Sull’ulteriore attuazione delle misure adottate dalla Commissione è opportuno consultare il comitato per il dialogo settoriale istituito con decisione 98/500/CE della Commissione, del 20 maggio 1998, che istituisce comitati di dialogo settoriale per promuovere il dialogo fra le parti sociali a livello europeo (7).

(23)

È opportuno che le condizioni generali per il rilascio della licenza, nella misura in cui si riferiscano all’età, ai requisiti medici, ai requisiti di istruzione e alla formazione iniziale, non interessino i titolari delle licenze già rilasciate. È necessario che le licenze e la certificazione medica rilasciata dagli Stati membri in conformità della direttiva 2006/23/CE siano considerate conformi al presente regolamento al fine di garantire il mantenimento delle prerogative garantite dalle licenze esistenti e una transizione fluida sia per i titolari delle licenze sia per le autorità competenti.

(24)

È opportuno prevedere deroghe per consentire che continuino a essere applicate pratiche nazionali divergenti nei settori in cui non sono state ancora emanate norme comuni nel corso della procedura accelerata applicata per le norme di attuazione della prima fase.

(25)

È opportuno che l’agenzia effettui una valutazione del sistema europeo di rilascio delle licenze di controllore del traffico aereo e di ulteriori miglioramenti finalizzati a definire un «approccio globale all’aviazione» e stabilire il pieno rispetto dei requisiti essenziali di cui all’allegato V ter del regolamento (CE) n. 216/2008, al fine di poter presentare un parere alla Commissione che includa eventuali modifiche al presente regolamento.

(26)

È opportuno che il parere in oggetto prenda inoltre in esame aspetti per i quali, nel corso della prima fase della procedura accelerata, non è stato possibile stabilire norme comuni per sostituire le diverse pratiche nazionali e che sia mantenuta, in via transitoria, se del caso, l’applicabilità della normativa nazionale degli Stati membri.

(27)

Le misure di cui al presente regolamento sono basate sul parere formulato dall’agenzia conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, lettera b) e all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.

(28)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivo

Il presente regolamento ha l’obiettivo di aumentare i livelli di sicurezza e migliorare il funzionamento del sistema di controllo del traffico aereo all’interno dell’Unione europea tramite il rilascio di una licenza di controllore del traffico aereo basata su requisiti comuni.

Articolo 2

Oggetto e campo di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate per il rilascio, la sospensione e la revoca delle licenze dei controllori del traffico aereo e degli studenti controllori del traffico aereo, nonché delle relative abilitazioni e specializzazioni, della certificazione medica e dei certificati delle organizzazioni di formazione e fissa le condizioni per il mantenimento della loro validità, per il rinnovo, per la riconvalida e l’utilizzo.

2.   Il presente regolamento si applica:

(a)

agli studenti controllori del traffico aereo;

(b)

ai controllori del traffico aereo che esercitano le loro funzioni nell’ambito del regolamento (CE) n. 216/2008, e

(c)

alle persone e organizzazioni che partecipano al rilascio delle licenze, alla formazione, ai test, ai controlli o agli esami medici dei candidati in conformità del presente regolamento.

3.   Fatto salvo l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 216/2008, gli Stati membri, per quanto possibile, assicurano che i servizi forniti o messi a disposizione del pubblico dal personale militare, di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento, offrano un livello di sicurezza almeno equivalente al livello previsto dai requisiti essenziali di cui all’allegato V ter del medesimo regolamento.

4.   Al fine di raggiungere un livello armonizzato di sicurezza all’interno dello spazio aereo europeo, gli Stati membri possono decidere di applicare il presente regolamento al proprio personale militare che fornisce i servizi al pubblico di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento.

5.   I servizi di controllo del traffico aereo che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 216/2008 possono essere forniti solo da controllori del traffico aereo che hanno ottenuto la licenza in conformità del presente regolamento.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1.   «servizio di controllo del traffico aereo»: i servizi prestati al fine di prevenire collisioni fra aeromobili e, nell’area di manovra, collisioni fra aeromobili e ostacoli, nonché al fine di rendere spedito e mantenere ordinato il flusso di traffico aereo;

2.   «fornitore di servizi di navigazione aerea»: qualsiasi organismo, pubblico o privato, che fornisce servizi di navigazione aerea per il traffico aereo generale;

3.   «traffico aereo generale»: l’insieme dei movimenti di aeromobili civili, nonché l’insieme dei movimenti di aeromobili di Stato (compresi gli aeromobili militari, dei servizi doganali e della polizia), quando questi movimenti sono svolti secondo le procedure dell’ICAO;

4.   «licenza»: il certificato, comunque denominato, rilasciato e riportante le specializzazioni ai sensi del presente regolamento, che abilita il suo legittimo titolare a fornire servizi di controllo del traffico aereo in conformità delle abilitazioni e delle specializzazioni in esso indicate;

5.   «abilitazione»: l’autorizzazione riportata sulla licenza o a questa collegata, che ne forma comunque parte integrante e ne specifica le condizioni, le prerogative o le limitazioni particolari relative alla licenza stessa;

6.   «specializzazione dell’abilitazione»: l’autorizzazione riportata nella licenza, di cui è e parte integrante, che indica le condizioni, le prerogative o le limitazioni particolari relative alla pertinente abilitazione;

7.   «specializzazione di unità operativa»: l’autorizzazione riportata nella licenza, e parte integrante della stessa, indicante il codice ICAO della località, nonché i settori e/o le posizioni operative nei quali il titolare della licenza è abilitato a svolgere le proprie mansioni;

8.   «specializzazione linguistica»: l’autorizzazione riportata nella licenza, e parte integrante della stessa, indicante le competenze linguistiche del titolare;

9.   «specializzazione di istruttore operativo»: l’autorizzazione riportata nella licenza, e parte integrante della stessa, indicante la competenza del titolare a impartire un addestramento in posizione operativa;

10.   «codice ICAO della località»: il codice di quattro lettere formato secondo le regole dell’ICAO, di cui al manuale ICAO DOC 7910, e assegnato alla località in cui si trova una stazione aeronautica fissa;

11.   «settore»: una parte di un’aerea di controllo e/o una parte di una regione o regione superiore di informazione di volo;

12.   «formazione»: l’insieme dei corsi teorici, delle esercitazioni pratiche, comprese le simulazioni e l’addestramento in posizione operativa, finalizzati all’acquisizione e al mantenimento delle competenze necessarie per garantire servizi di controllo del traffico aereo sicuri e di qualità elevata; la formazione comprende:

13.   «organizzazione di formazione»: l’organizzazione certificata dall’autorità competente come idonea a fornire uno o più tipi di formazione;

14.   «programma di competenza di unità operativa»: il programma approvato che indica il metodo con cui presso l’unità operativa è mantenuta valida la competenza dei propri titolari di licenza;

15.   «programma di addestramento di unità operativa»: il programma approvato che specifica i processi e i tempi necessari per consentire l’applicazione delle procedure dell’unità operativa all’area locale sotto la sorveglianza di un istruttore operativo.

Articolo 4

Autorità competente

Ai fini del presente regolamento, l’autorità competente è l’autorità nominata o istituita dagli Stati membri quale autorità nazionale di vigilanza incaricata di assolvere i compiti ad essa assegnati dal presente regolamento, fatta eccezione per le certificazioni delle organizzazioni di formazione, di cui all’articolo 27, la cui autorità competente è:

a)

l’autorità designata o istituita dallo Stato membro in cui il richiedente ha la sede operativa principale o, eventualmente, la sede sociale, salvo se diversamente disposto da accordi bilaterali o multilaterali tra Stati membri o autorità competenti;

b)

l’agenzia, se il richiedente ha la sede operativa principale o, eventualmente, la sede sociale, al di fuori del territorio degli Stati membri.

CAPO II

LICENZE, ABILITAZIONI E SPECIALIZZAZIONI

Articolo 5

Domanda di rilascio di licenze, abilitazioni e specializzazioni

1.   La domanda di rilascio, riconvalida o rinnovo delle licenze, delle abilitazioni e/o delle specializzazioni associate viene presentata all’autorità competente conformemente alla procedura stabilita dalla stessa autorità.

2.   La domanda è corredata dalla prova che il richiedente è competente a svolgere l’attività di controllore del traffico aereo o di studente controllore del traffico aereo in conformità ai requisiti stabiliti nel presente regolamento. Le prove relative alla competenza dei richiedenti si riferiscono alle conoscenze, all’esperienza, alle capacità e alle competenze linguistiche.

3.   La licenza riporta tutte le informazioni pertinenti relative alle prerogative che tale documento conferisce e deve essere conforme alle disposizioni di cui all’allegato I.

4.   La licenza resta di proprietà della persona alla quale è stata rilasciata e che vi ha apposto la firma.

Articolo 6

Sospensione e revoca di licenze, abilitazioni e specializzazioni

Ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2:

a)

la licenza, le abilitazioni e le specializzazioni possono essere sospese quando sia in dubbio la competenza del controllore del traffico aereo o in caso di negligenza professionale;

b)

la licenza può essere revocata in caso di negligenza grave o abuso.

Articolo 7

Esercizio delle prerogative della licenza

L’esercizio delle prerogative riconosciute da una licenza è subordinato alla validità delle abilitazioni, delle specializzazioni e della certificazione medica.

Articolo 8

Licenza di studente controllore del traffico aereo

1.   I titolari di una licenza di studente controllore del traffico aereo sono autorizzati a fornire servizi di controllo del traffico aereo sotto la supervisione di un istruttore abilitato all’addestramento operativo in conformità con l’abilitazione/le abilitazioni e la specializzazione/le specializzazioni dell’abilitazione indicate nella licenza.

2.   Per presentare domanda di rilascio di una licenza di studente controllore del traffico aereo i richiedenti devono:

a)

avere almeno 18 anni di età;

b)

essere titolari di almeno un diploma che consenta l’accesso all’università o di un titolo di studio equivalente, o di qualsiasi altro diploma di istruzione secondaria, che consenta loro di completare la formazione di controllore del traffico aereo;

c)

aver completato con esito positivo un addestramento iniziale approvato, pertinente ai fini dell’abilitazione e, ove applicabile, la specializzazione di abilitazione, come specificato nell’allegato II, parte A;

d)

detenere una certificazione medica in corso di validità;

e)

aver dimostrato di possedere un livello adeguato di competenze linguistiche conformemente ai requisiti di cui all’articolo 13.

3.   La licenza di studente controllore del traffico aereo indica la specializzazione linguistica e almeno una abilitazione e, ove applicabile, una specializzazione di abilitazione.

Articolo 9

Licenza di controllore del traffico aereo

1.   I titolari di una licenza di controllore del traffico aereo sono autorizzati a fornire servizi di controllo del traffico aereo in conformità con le abilitazioni e specializzazioni riportate nella licenza.

2.   Le prerogative di una licenza di controllore del traffico aereo includono le prerogative di una licenza di studente controllore del traffico aereo di cui all’articolo 8, paragrafo 1.

3.   Per presentare domanda di rilascio di una licenza di controllore del traffico aereo i richiedenti devono:

a)

avere almeno 21 anni di età; tuttavia, gli Stati membri possono stabilire un’età minima inferiore in casi debitamente giustificati;

b)

essere titolari di una licenza di studente controllore del traffico aereo;

c)

aver completato un programma approvato di addestramento di unità operativa e superato con esito positivo gli opportuni esami o valutazioni conformemente ai requisiti di cui all’allegato II, parte B;

d)

detenere una certificazione medica in corso di validità;

e)

aver dimostrato di possedere un livello adeguato di competenze linguistiche conformemente ai requisiti di cui all’articolo 13.

4.   La licenza di controllore del traffico aereo è convalidata mediante l’inclusione di una o più abilitazioni e delle relative specializzazioni dell’abilitazione, di unità operativa e linguistica, per le quali l’addestramento è stato completato con esito positivo.

Articolo 10

Abilitazioni dei controllori del traffico aereo

1.   Le licenze riportano una o più delle seguenti abilitazioni, in modo da indicare il tipo di servizi che il titolare può fornire:

a)

«controllo di aeroporto a vista» (ADV, aerodrome control visual), indicante che il titolare della licenza è idoneo a fornire un servizio di controllo del traffico aereo per il traffico di aeroporto in un aeroporto nel quale non esistono procedure pubblicate di avvicinamento o di partenza strumentali;

b)

«controllo di aeroporto strumentale» (ADI, aerodrome control instrument), indicante che il titolare della licenza è idoneo a fornire servizi di controllo del traffico aereo per il traffico di aeroporto in un aeroporto che dispone di procedure pubblicate di avvicinamento o di partenza strumentali; tale abilitazione è accompagnata da almeno una delle specializzazioni dell’abilitazione di cui all’articolo 11, paragrafo 1;

c)

«controllo avvicinamento procedurale» (APP, approach control procedural), indicante che il titolare della licenza è idoneo a fornire servizi di controllo del traffico aereo agli aeromobili in arrivo, in partenza o in transito senza l’uso di apparati di sorveglianza;

d)

«controllo di avvicinamento con sorveglianza» (APS, approach control surveillance), indicante che il titolare della licenza è idoneo a fornire servizi di controllo del traffico aereo agli aeromobili in arrivo, in partenza o in transito con l’ausilio di apparati di sorveglianza; tale abilitazione è accompagnata da almeno una delle specializzazioni dell’abilitazione di cui all’articolo 11, paragrafo 2;

e)

«controllo di area procedurale» (ACP, area control procedural), indicante che il titolare della licenza è idoneo a fornire servizi di controllo del traffico aereo ad aeromobili senza l’ausilio di apparati di sorveglianza;

f)

«controllo di area con sorveglianza» (ACS, area control surveillance), indicante che il titolare della licenza è idoneo a fornire servizi di controllo del traffico aereo ad aeromobili con l’ausilio di apparati di sorveglianza; tale abilitazione è accompagnata da almeno una delle specializzazioni dell’abilitazione di cui all’articolo 11, paragrafo 3.

2.   Il titolare di una abilitazione che non abbia esercitato le prerogative ad essa associate per un periodo di quattro anni consecutivi, può iniziare un addestramento di unità operativa per tale abilitazione solo dopo che sia stato adeguatamente accertato che egli continua a soddisfare i requisiti stabiliti per tale abilitazione e previo soddisfacimento delle eventuali esigenze di formazione risultanti dal predetto accertamento.

Articolo 11

Specializzazioni dell’abilitazione

1.   L’abilitazione «controllo di aeroporto strumentale» (ADI) deve contenere almeno una delle seguenti specializzazioni:

a)

«controllo di torre» (TWR, tower control), indicante che il titolare della licenza è competente a fornire servizi di controllo, quando il controllo di aeroporto è effettuato da un’unica posizione operativa;

b)

«controllo movimenti al suolo» (GMC, ground movement control), indicante che il titolare della licenza è competente a fornire il servizio di controllo dei movimenti al suolo;

c)

«sorveglianza movimenti al suolo» (GMS, ground movement surveillance), rilasciata in aggiunta alle specializzazioni «controllo movimenti al suolo» o «controllo di torre», indicante che il titolare della licenza è competente a fornire il servizio di controllo dei movimenti al suolo con l’impiego di sistemi per la guida della circolazione di superficie negli aeroporti;

d)

«controllo aereo» (AIR, air control), indicante che il titolare della licenza è competente a fornire servizi di controllo del traffico aereo;

e)

«controllo radar di aeroporto» (RAD, aerodrome radar control), rilasciata in aggiunta alla specializzazione «controllo aereo» o «controllo di torre», indicante che il titolare della licenza è competente a fornire il servizio di controllo di aeroporto con l’ausilio di apparati radar di sorveglianza.

2.   L’abilitazione «controllo di avvicinamento con sorveglianza» (APS) contiene almeno una delle seguenti specializzazioni:

a)

«radar» (RAD, radar), indicante che il titolare della licenza è competente a fornire il servizio di controllo di avvicinamento con l’impiego di apparati radar primari e/o secondari;

b)

«radar avvicinamento di precisione» (PAR, precision approach radar), rilasciata in aggiunta alla specializzazione «radar», indicante che il titolare della licenza è competente ad assicurare ad aeromobili in fase di avvicinamento finale alla pista di atterraggio avvicinamenti di precisione controllati da terra con l’impiego di apparati radar per l’avvicinamento di precisione;

c)

«radar avvicinamento di sorveglianza» (SRA, surveillance radar approach), rilasciata in aggiunta alla specializzazione «radar», indicante che il titolare della licenza è competente ad assicurare ad aeromobili in fase di avvicinamento finale alla pista di atterraggio avvicinamenti non di precisione controllati da terra per mezzo di apparati di sorveglianza;

d)

«sorveglianza automatica dipendente» (ADS, automatic dependent surveillance), indicante che il titolare della licenza è competente a fornire servizi di controllo di avvicinamento con l’ausilio di sistemi di sorveglianza automatica dipendente;

e)

«controllo di terminale» (TCL, terminal control), rilasciata in aggiunta alle specializzazioni «radar» o «sorveglianza automatica dipendente», indicante che il titolare della licenza è competente a fornire servizi di controllo del traffico aereo con l’impiego di qualsiasi apparato di sorveglianza ad aeromobili che operano in una determinata area del terminale e/o in settori limitrofi;

3.   L’abilitazione «controllo di area con sorveglianza» (ACS) contiene almeno una delle seguenti specializzazioni:

a)

«radar» (RAD, radar), indicante che il titolare della licenza è competente a fornire servizi di controllo dell’area con l’impiego di apparati radar di sorveglianza;

b)

«sorveglianza automatica dipendente» (ADS), indicante che il titolare della licenza è competente a fornire i servizi di controllo di area con l’ausilio di sistemi di sorveglianza dipendente automatica;

c)

«controllo di terminale» (TCL, terminal control), rilasciata in aggiunta alle specializzazioni «radar» o «sorveglianza automatica dipendente», indicante che il titolare della licenza è competente a fornire servizi di controllo del traffico aereo con l’impiego di qualsiasi apparato di sorveglianza ad aeromobili che operano in una determinata area del terminale e/o in settori limitrofi;

d)

«controllo oceanico» (OCN, oceanic control), indicante che il titolare della licenza è competente a fornire servizi di controllo del traffico aereo ad aeromobili operanti in un’area di controllo oceanico.

4.   Il titolare di una specializzazione dell’abilitazione che non abbia esercitato le prerogative associate a tale specializzazione dell’abilitazione per un periodo di quattro anni consecutivi, può iniziare un addestramento di unità operativa per tale specializzazione dell’abilitazione solo dopo che sia stato adeguatamente accertato che egli continua a soddisfare i requisiti stabiliti per tale specializzazione dell’abilitazione e previo soddisfacimento delle eventuali esigenze di formazione risultanti dal predetto accertamento.

Articolo 12

Specializzazione di unità operativa

1.   La specializzazione di unità operativa indica che il titolare della licenza è competente a fornire servizi di controllo del traffico aereo per un particolare settore, gruppo di settori o posizioni di lavoro operative sotto la responsabilità di un’unità di controllo del traffico aereo.

2.   Le specializzazioni di unità operativa sono valide per un periodo iniziale di 12 mesi.

3.   La validità delle specializzazioni di unità operativa può essere prorogata per un ulteriore periodo di 12 mesi, oltre a quello di cui al paragrafo 2, se il fornitore di servizi di navigazione aerea può dimostrare all’autorità competente che:

a)

il richiedente ha esercitato, negli ultimi 12 mesi, i compiti previsti dalla licenza per un numero minimo di ore, come indicato nel programma di competenza di unità operativa;

b)

la competenza del richiedente è stata valutata in conformità dell’allegato II, parte C;

c)

il richiedente è in possesso di una certificazione medica in corso di validità.

Ai fini dell’applicazione del primo comma, lettera a), le unità operative all’interno dei fornitori di servizi di navigazione aerea registrano le ore effettivamente lavorate nei settori, gruppi di settori o nelle posizioni operative da ogni titolare di licenza che lavora nell’unità e presentano su richiesta queste informazioni all’autorità competente e al titolare della licenza.

4.   Per gli istruttori operativi il numero minimo di ore di lavoro prescritto per mantenere la validità della specializzazione di unità operativa può essere ridotto in proporzione al tempo dedicato all’addestramento dei controllori sulle postazioni operative per le quali è richiesta l’estensione di validità, come specificato negli programmi di competenza di unità operativa.

5.   Qualora la specializzazione di unità operativa cessi di essere valida, per la sua riconvalida deve essere completato con esito positivo lo specifico programma di addestramento di unità operativa.

Articolo 13

Specializzazione linguistica

1.   I controllori del traffico aereo e gli studenti controllori del traffico aereo non possono esercitare le funzioni contemplate dalla loro licenza se non sono in possesso di una specializzazione linguistica in inglese.

2.   Gli Stati membri hanno la facoltà di imporre requisiti linguistici locali, qualora lo ritengano necessario per motivi di sicurezza.

Tali requisiti devono essere non discriminatori, proporzionati e trasparenti e devono essere notificati sollecitamente all’agenzia.

3.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2 i candidati a una specializzazione linguistica devono dimostrare di possedere quantomeno un livello operativo (livello 4) di competenza linguistica sia nell’uso della fraseologia specialistica sia nel linguaggio comune.

A tal fine i richiedenti devono essere in grado di:

a)

comunicare efficacemente tanto nei contatti in cui l’interlocutore non è presente (voice-only: telefono/radiotelefono) quanto in presenza dell’interlocutore;

b)

comunicare con precisione e chiarezza su argomenti comuni, concreti e correlati all’attività lavorativa;

c)

utilizzare strategie comunicative appropriate per lo scambio di messaggi e per riconoscere e risolvere i malintesi sia in un contesto generale che nell’ambito professionale;

d)

risolvere con relativa facilità le difficoltà linguistiche nate da complicazioni o eventi inaspettati che si verificano durante l’espletamento dell’attività di routine o delle mansioni di comunicazione con le quali hanno in genere familiarità; e

e)

parlare con un’inflessione dialettale o con un accento comprensibili alla comunità aeronautica.

4.   Il livello di competenza linguistica è determinato in conformità con la classificazione di cui all’allegato III.

5.   Fatto salvo il paragrafo 3, il fornitore di servizi di navigazione aerea ha la facoltà di richiedere il livello avanzato (livello 5) della classificazione di cui all’allegato III, in applicazione dei paragrafi 1 e 2, qualora le circostanze operative della particolare abilitazione o specializzazione richiedano un livello superiore per motivi imperativi di sicurezza. Tale requisito deve essere non discriminatorio, proporzionato, trasparente e obiettivamente giustificato dal fornitore di servizi di navigazione aerea che desideri applicare un livello superiore di competenze e deve essere approvato dall’autorità competente.

6.   Le competenze linguistiche del richiedente sono valutate ufficialmente a intervalli regolari.

Tranne nel caso dei candidati che abbiano dimostrato di possedere competenze a livello di esperto (livello 6) conformemente all’allegato III, la competenza linguistica è valida per un periodo rinnovabile di:

a)

tre anni se il livello dimostrato corrisponde a quello operativo (livello 4) in conformità con l’allegato III; oppure

b)

sei anni se il livello dimostrato corrisponde a quello avanzato (livello 5) in conformità con l’allegato III.

7.   La competenza linguistica è attestata da un certificato rilasciato in seguito a una valutazione trasparente e obiettiva approvata dall’autorità competente.

Articolo 14

Specializzazione di istruttore operativo

1.   I titolari della specializzazione di istruttore operativo sono autorizzati a fornire addestramento e supervisione in posizione operativa per le aree per cui sono titolari di una specializzazione di unità operativa in corso di validità.

2.   La specializzazione di istruttore operativo è rilasciata al candidato che:

a)

è titolare di una licenza di controllore del traffico aereo;

b)

ha esercitato le funzioni contemplate dalla licenza di controllore del traffico aereo per una durata di almeno un anno nel periodo immediatamente precedente, o per un periodo di durata superiore stabilita dall’autorità competente, tenuto conto delle abilitazioni e delle specializzazioni per le quali è impartita la formazione;

c)

ha completato con esito positivo un corso approvato per istruttori operativi, durante il quale le necessarie conoscenze e capacità pedagogiche sono state valutate tramite esami adeguati.

3.   La specializzazione di istruttore operativo è valida per un periodo rinnovabile di 3 anni.

CAPO III

CERTIFICAZIONE MEDICA

Articolo 15

Domande e rilascio della certificazione medica

1.   La domanda di rilascio, riconvalida o rinnovo della certificazione medica è presentata all’autorità competente secondo la procedura stabilita dalla stessa autorità.

2.   La certificazione medica è rilasciata da un organismo sanitario dell’autorità competente o da medici esaminatori aeronautici o da centri medici aeronautici riconosciuti dall’autorità competente.

3.   Il rilascio della certificazione medica deve essere conforme con le disposizioni dell’allegato I della Convenzione di Chicago sull’aviazione civile internazionale e dei requisiti previsti da Eurocontrol per la certificazione medica europea di classe 3 dei controllori del traffico aereo.

4.   Le autorità competenti provvedono affinché siano istituite procedure di ricorso e di riesame effettive con l’opportuna partecipazione di consulenti medici indipendenti.

Articolo 16

Validità della certificazione medica

1.   La certificazione medica è valida per un periodo di:

a)

24 mesi fino ai 40 anni di età del controllore del traffico aereo;

b)

12 mesi dopo i 40 anni di età.

2.   I periodi di cui al paragrafo 1 sono calcolati dalla data della visita medica in caso di rilascio iniziale e di rinnovo della certificazione medica e dalla data di scadenza della certificazione precedente in caso di riconvalida.

3.   La visita per la riconvalida della certificazione medica può essere effettuata a partire da 45 giorni prima della data di scadenza della stessa.

4.   Qualora il controllore del traffico aereo non effettui una visita medica per la riconvalida della certificazione medica entro la data di scadenza di quest’ultima, è tenuto a sottoporsi a una visita per il rinnovo.

5.   La certificazione medica può essere limitata, sospesa o revocata in qualsiasi momento se le condizioni mediche del titolare lo giustificano.

Articolo 17

Ridotta idoneità fisica

1.   Il titolare di una licenza:

a)

si astiene dall’esercizio delle funzioni contemplate dalla licenza in tutti i casi in cui sia consapevole di una diminuzione della propria idoneità fisica che può pregiudicare l’esercizio sicuro di tali funzioni;

b)

informa il fornitore di servizi di navigazione aerea di ogni diminuzione della propria idoneità fisica o del fatto di essere sotto l’influenza di sostanze psicoattive o di medicinali che rischiano di renderlo non idoneo a esercitare in modo sicuro le funzioni contemplate dalla licenza.

2.   I fornitori di servizi di navigazione aerea stabiliscono procedure per gestire le conseguenze dei casi di ridotta idoneità fisica e informano le autorità competenti nei casi in cui sia stata accertata la non idoneità fisica di un titolare di licenza.

3.   Le procedure di cui al paragrafo 2 sono soggette all’approvazione dell’autorità competente.

CAPO IV

REQUISITI PER LE ORGANIZZAZIONI DI FORMAZIONE

Articolo 18

Certificazione delle organizzazioni di formazione

1.   Le domande di certificazione delle organizzazioni di formazione sono presentate all’autorità competente conformemente alla procedura stabilita dall’autorità stessa.

2.   Le organizzazioni di formazione sono tenute a dimostrare di disporre di attrezzature e personale adeguati e di operare in un ambiente idoneo ad assicurare la formazione necessaria per ottenere il rilascio o il mantenimento della licenza di studente controllore del traffico aereo e di controllore del traffico aereo.

3.   Le organizzazioni di formazione garantiscono l’accesso alle strutture da loro impiegate a qualsiasi persona autorizzata dall’autorità competente per esaminare i registri, i dati, le procedure e qualsiasi altro materiale pertinente allo svolgimento dei compiti dell’autorità competente.

Articolo 19

Sistema di gestione delle organizzazioni di formazione

Le organizzazioni di formazione sono tenute a:

a)

disporre di un sistema di gestione efficiente e di sufficiente personale dotato di qualifiche ed esperienza adeguate per provvedere alla formazione in conformità del presente regolamento;

b)

definire linee chiare in materia di responsabilità della sicurezza all’interno dell’organizzazione di formazione riconosciuta, compresa la responsabilità diretta del personale direttivo;

c)

disporre delle installazioni, attrezzature e strutture d’accoglienza necessarie ed appropriate per il tipo di formazione offerto;

d)

fornire prova del sistema di gestione della qualità che deve essere parte integrante del sistema di gestione utilizzato per verificare la conformità e l’adeguatezza dei sistemi e delle procedure al fine di garantire che i servizi di formazione forniti soddisfino i requisiti di cui al presente regolamento;

e)

adottare un sistema di archiviazione che consenta un’adeguata registrazione e una tracciabilità affidabile delle pertinenti attività;

f)

dimostrare che dispongono di finanziamenti sufficienti a condurre la formazione in conformità del presente regolamento e che le attività fruiscono di una copertura assicurativa sufficiente e adeguata per la natura della formazione impartita.

Articolo 20

Requisiti per i corsi di formazione, per i piani di formazione iniziale e di addestramento di unità operativa e i programmi di competenza di unità operativa

1.   Le organizzazioni di formazione comunicano all’autorità competente la metodologia che intendono utilizzare per stabilire i dettagli relativi al contenuto, l’organizzazione e la durata dei corsi di formazione e, ove applicabile, dei piani di addestramento di unità operativa e dei programmi di competenza di unità operativa.

2.   Esse comunicano inoltre le modalità organizzative degli esami e delle valutazioni. Per gli esami relativi alla formazione iniziale, compresi i dispositivi di simulazione, devono essere chiaramente indicate le abilitazioni degli esaminatori e dei valutatori.

CAPO V

REQUISITI PER LE AUTORITÀ COMPETENTI

Articolo 21

Indipendenza delle autorità competenti

1.   Le autorità competenti sono indipendenti sia dai fornitori di servizi di navigazione aerea sia dalle organizzazioni di formazione. Tale indipendenza è garantita mediante una separazione adeguata, almeno a livello funzionale, tra le autorità competenti e detti fornitori. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti esercitino le loro competenze in modo imparziale e trasparente.

2.   Gli Stati membri notificano all’agenzia i nominativi e i recapiti delle autorità competenti, nonché le eventuali modifiche degli stessi.

Articolo 22

Compiti delle autorità competenti

1.   Per garantire i livelli di competenza indispensabili affinché i controllori del traffico aereo possano svolgere il loro lavoro con livelli di sicurezza elevati, le autorità competenti esercitano attività di vigilanza e controllo sulla loro formazione.

2.   Tra i compiti delle autorità competenti figurano:

a)

il rilascio e la revoca di licenze, abilitazioni e specializzazioni per le quali sono state completate la formazione e la valutazione appropriate nel settore di responsabilità dell’autorità competente;

b)

la riconvalida, il rinnovo e la sospensione di abilitazioni e specializzazioni, le cui prerogative siano esercitate sotto la responsabilità dell’autorità competente;

c)

la certificazione delle organizzazioni di formazione;

d)

l’approvazione dei corsi di formazione, dei piani di addestramento di unità operativa e dei regimi di competenza di unità operativa;

e)

l’approvazione degli esaminatori o dei valutatori delle competenze;

f)

il controllo e l’audit dei sistemi di formazione;

g)

la definizione di adeguati meccanismi di ricorso e di notifica;

h)

l’approvazione della necessità di elevare il livello (livello 5) di competenza linguistica in conformità dell’articolo 13, paragrafo 5;

i)

l’approvazione delle procedure relative alla ridotta idoneità fisica, conformemente all’articolo 17, paragrafo 3.

Articolo 23

Rilascio e mantenimento delle licenze, delle abilitazioni, delle specializzazioni e delle certificazioni

1.   L’autorità competente stabilisce le procedure per la domanda e il rilascio, il rinnovo e la riconvalida delle licenze, delle abilitazioni e delle specializzazioni ad esse connesse e della certificazione medica.

2.   Una volta ricevuta la domanda, l’autorità competente verifica che il richiedente soddisfi i requisiti del presente regolamento.

3.   Una volta constatato che il richiedente soddisfa i requisiti del presente regolamento, l’autorità competente rilascia, rinnova o riconvalida la licenza in questione e le abilitazioni, le specializzazioni e le certificazioni mediche ad essa associati.

4.   La licenza rilasciata dall’autorità competente contiene le voci indicate nell’allegato I.

5.   Se una licenza è rilasciata in una lingua diversa dall’inglese, essa riporta una traduzione in inglese delle voci indicate nell’allegato I.

Articolo 24

Valutazione delle competenze

1.   Le autorità competenti rilasciano un’autorizzazione ai titolari di licenza abilitati ad esercitare le funzioni di esaminatori o valutatori delle competenze per la formazione di unità operativa e la formazione continua.

2.   L’autorizzazione è valida per un periodo rinnovabile di tre anni.

Articolo 25

Registrazione

Le autorità competenti assicurano il mantenimento di una banca dati nella quale sono registrate le competenze di tutti i titolari di licenza di loro competenza e le date di validità delle relative specializzazioni.

Articolo 26

Scambio di informazioni

Fermo restando il rispetto dei principi di riservatezza di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 216/2008, le autorità competenti si scambiano le informazioni pertinenti e si assistono reciprocamente per garantire l’effettiva applicazione del presente regolamento, in particolare nei casi che interessano la libera circolazione dei controllori del traffico aereo all’interno dell’Unione.

Articolo 27

Procedura di certificazione delle organizzazioni di formazione

1.   Le autorità competenti stabiliscono le procedure per la domanda, il rilascio e il mantenimento della validità dei certificati delle organizzazioni di formazione.

2.   Le autorità competenti rilasciano i certificati alle organizzazioni di formazione richiedenti che soddisfano i requisiti di cui al Capo IV.

3.   Possono essere rilasciati certificati per ogni tipo di addestramento, ovvero in combinazione con altri servizi di navigazione aerea, restando inteso che il tipo di addestramento e il tipo di servizio di navigazione aerea sono certificati congiuntamente come pacchetto di servizi.

4.   I certificati specificano le informazioni di cui all’allegato IV.

Articolo 28

Controllo delle attività delle organizzazioni di formazione e provvedimenti attuativi

1.   Le autorità competenti verificano che siano rispettati i requisiti e le condizioni contemplate dai certificati delle organizzazioni di formazione.

2.   Le autorità competenti sottopongono periodicamente a verifica le organizzazioni di formazione allo scopo di garantire l’effettiva osservanza delle norme stabilite dal presente regolamento.

3.   Oltre alle verifiche periodiche, le autorità competenti possono effettuare verifiche senza preavviso per accertare l’effettiva osservanza dei requisiti del presente regolamento.

4.   Se le autorità competenti accertano che il titolare di un certificato di organizzazione di formazione non soddisfa più i requisiti o le condizioni ad esso relative, adotta i provvedimenti necessari, tra cui eventualmente il ritiro del certificato.

5.   I certificati rilasciati in conformità con le disposizioni del presente regolamento sono riconosciuti reciprocamente.

Articolo 29

Riconoscimento delle licenze

1.   Gli Stati membri riconoscono le licenze di controllore del traffico aereo e di studente controllore e le relative abilitazioni, specializzazioni di abilitazione, specializzazioni linguistiche e certificazioni mediche rilasciate da altri Stati membri in conformità del presente regolamento.

Tuttavia, nel caso degli Stati membri che fissano un limite di età inferiore a 21 anni, conformemente all’articolo 9, paragrafo 3, il diritto di esercitare le funzioni previste dalla licenza di controllore del traffico aereo è limitato al territorio dello Stato membro che ha rilasciato la licenza fino a quando il titolare della stessa abbia raggiunto i 21 anni di età.

Nei casi in cui il titolare di una licenza eserciti le funzioni inerenti alla stessa in uno Stato membro diverso da quello in cui la licenza è stata rilasciata, egli ha il diritto di convertire la sua licenza con una licenza rilasciata nello Stato membro in cui esercita le funzioni, senza che gli vengano imposte condizioni supplementari.

Ai fini del rilascio della specializzazione di unità operativa, le autorità competenti impongono al richiedente di soddisfare le condizioni particolari associate alla specializzazione, specificando l’unità, il settore o la posizione operativa. Nell’elaborare il programma di addestramento di unità operativa, l’organizzazione di formazione tiene debitamente conto delle competenze e dell’esperienza acquisite dal richiedente.

2.   Le autorità competenti approvano o respingono il programma di addestramento di unità operativa relativo alla formazione proposta per il richiedente entro sei settimane dalla presentazione della documentazione, fatto salvo il ritardo dovuto alla presentazione di eventuali ricorsi. Le autorità competenti si assicurano che siano rispettati i principi di non discriminazione e di proporzionalità.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30

Conformità ai requisiti essenziali

L’agenzia effettua una valutazione del sistema di rilascio delle licenze di controllore del traffico aereo istituito dal presente regolamento e dei miglioramenti necessari per un «approccio globale all’aviazione» e per garantire la piena conformità ai requisiti essenziali di cui all’allegato V ter del regolamento (CE) n. 216/2008, al fine di presentare alla Commissione un parere, se del caso indicante le modifiche da apportare al regolamento.

Articolo 31

Deroghe

1.   In deroga all’articolo 11 del presente regolamento, gli Stati membri che hanno elaborato le specializzazioni di abilitazione nazionali, di cui all’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2006/23/CE, possono continuare ad applicare le pertinenti disposizioni delle rispettive legislazioni nazionali in vigore alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   In deroga all’articolo 12 del presente regolamento, gli Stati membri che, in conformità con l’articolo 10 della direttiva 2006/23/CE, hanno stabilito che le funzioni inerenti alla specializzazione di unità operativa possono essere esercitate soltanto da titolari di licenza al di sotto di un dato limite di età, possono continuare ad applicare le pertinenti disposizioni delle rispettive legislazioni nazionali in vigore alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.   Gli Stati membri che decidano di applicare le deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2, ne informano la Commissione e l’agenzia.

Articolo 32

Disposizioni transitorie

1.   In deroga all’allegato II, parte A, del presente regolamento, le organizzazioni di formazione possono continuare ad applicare i programmi di formazione basati sul documento di Eurocontrol dal titolo «Guidelines for air traffic controller Common Core Content Initial Training» (Orientamenti per la formazione iniziale dei controllori del traffico aereo sui contenuti essenziali comuni), edizione del 10 dicembre 2004, per un periodo di un anno dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

2.   Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le licenze, le abilitazioni, le specializzazioni, le certificazioni mediche e i certificati rilasciati alle organizzazioni di formazione in conformità con le pertinenti disposizioni delle legislazioni nazionali sulla base della direttiva 2006/23/CE, si considerano rilasciati a norma del presente regolamento.

3.   Le persone che presentano domanda di licenza, abilitazione, specializzazione, certificazione medica o di certificato di organizzazione di formazione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, e alle quali non sia già stata rilasciata una licenza, un’abilitazione, una specializzazione, una certificazione medica o un certificato di organizzazione di formazione, devono dimostrare la conformità con le disposizioni del presente regolamento, prima che la licenza, l’abilitazione, la specializzazione, la certificazione medica o il certificato di organizzazione di formazione siano rilasciati.

4.   L’autorità competente di uno Stato membro che ha ricevuto domanda di rilascio di un certificato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento da parte di organizzazioni di formazione la cui autorità competente sia l’agenzia conformemente all’articolo 4, rilascia la certificazione in collaborazione con l’agenzia e trasferisce il fascicolo a quest’ultima una volta rilasciato il certificato.

5.   L’autorità competente di uno Stato membro responsabile del controllo di sicurezza delle organizzazioni di formazione la cui autorità competente sia l’agenzia ai sensi dell’articolo 4, trasferisce tale funzione all’agenzia sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 33

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1070/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004 al fine di migliorare il funzionamento e la sostenibilità del sistema aeronautico europeo (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 34).

(3)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 22.

(4)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 51.

(5)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.

(6)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(7)  GU L 225 del 12.8.1998, pag. 27.


ALLEGATO I

SPECIFICHE DELLE LICENZE

Le licenze rilasciate in conformità del presente regolamento sono conformi alle seguenti specifiche:

1.   Dati

1.1.

Sulla licenza figurano i dati riportati di seguito. Le voci da tradurre in inglese sono contrassegnate da un asterisco:

a)

*nome dello Stato o dell’autorità che rilascia la licenza (in grassetto);

b)

*denominazione della licenza (in grassetto nerissimo);

c)

numero di serie (in numeri arabi) della licenza attribuito dall’autorità che rilascia la licenza;

d)

nome per esteso del titolare (in caratteri latini anche se la grafia della lingua nazionale non utilizza l’alfabeto latino);

e)

data di nascita;

f)

cittadinanza del titolare;

g)

firma del titolare;

h)

*certificazione relativa alla validità e all’autorizzazione del titolare a esercitare le prerogative inerenti alla licenza, con le seguenti indicazioni:

(i)

abilitazioni, specializzazioni delle abilitazioni, specializzazioni linguistiche, specializzazioni di istruttore operativo e specializzazioni di unità operativa:

(ii)

data del rispettivo primo rilascio,

(iii)

data di scadenza della rispettiva validità;

i)

firma del funzionario che rilascia la licenza e data del rilascio;

j)

timbro o sigillo dell’autorità che rilascia la licenza.

1.2.

La licenza deve essere accompagnata da una certificazione medica in corso di validità.

2.   Materiale

È utilizzata carta di prima qualità o altro materiale appropriato su cui figurano con chiarezza le voci di cui al punto 1.

3.   Colore

3.1.

Se si usa materiale di uno stesso colore per tutte le licenze relative alla navigazione aerea rilasciate da uno Stato membro, il colore del materiale è il bianco.

3.2.

Se le licenze relative alla navigazione aerea rilasciate da uno Stato membro sono contraddistinte da un contrassegno cromatico, il colore della licenza di controllore del traffico aereo è il giallo.


ALLEGATO II

REQUISITI IN MATERIA DI FORMAZIONE

PARTE A

Requisiti per la formazione iniziale dei controllori del traffico aereo

La formazione iniziale è finalizzata ad assicurare che gli studenti controllori del traffico aereo soddisfino, come minimo, gli obiettivi della formazione di base e della formazione per l’abilitazione di cui alla pubblicazione di Eurocontrol dal titolo «Specification for the ATCO Common Core Content Initial Training» (Specifica per l’addestramento iniziale dei controllori del traffico aereo sui contenuti essenziali comuni), edizione del 21 ottobre 2008 (1), in modo che i controllori siano capaci di dirigere il traffico aereo in modo sicuro, rapido ed efficiente.

La formazione iniziale riguarda le seguenti materie: legislazione aeronautica, gestione del traffico aereo, ivi comprese le procedure per la cooperazione civile e militare, meteorologia, navigazione aerea, aeromobili e principi del volo, inclusa la comprensione tra controllori del traffico aereo e piloti, fattori umani, apparecchiature e sistemi, ambiente professionale, sicurezza e cultura della sicurezza, sistemi di gestione della sicurezza, situazioni inusuali e di emergenza, degrado dei sistemi e competenze linguistiche, inclusa la fraseologia utilizzata in radiotelefonia.

L’insegnamento delle singole materie è impartito in modo da preparare gli studenti all’esercizio dei vari tipi di servizi di traffico aereo e a mettere in evidenza gli aspetti legati alla sicurezza. La formazione iniziale si articola in corsi teorici e pratici, anche con l’ausilio di simulazioni, la cui durata è stabilita nei programmi di formazione iniziale approvati. Le competenze acquisite devono essere tali da garantire che il candidato possa essere considerato idoneo a gestire situazioni di traffico denso e complesso, facilitando la sua transizione all’addestramento di unità operativa.

La competenza del candidato che ha completato la formazione iniziale è valutata mediante esami specifici o un sistema di valutazione permanente.

PARTE B

Requisiti per l’addestramento dei controllori del traffico aereo presso l’unità operativa

I piani di addestramento di unità operativa specificano i processi e i tempi necessari per consentire di applicare le procedure utilizzate dall’unità operativa all’area locale sotto la supervisione di un istruttore operativo. Il piano approvato contiene l’indicazione di tutti gli elementi del sistema di valutazione delle competenze, comprese le disposizioni sull’attività lavorativa, gli accertamenti intermedi e gli esami, oltre alle procedure di notifica all’autorità competente. L’addestramento di unità operativa può comprendere elementi della formazione iniziale specificamente connessi alla situazione nazionale.

Durante l’addestramento di unità operativa i controllori del traffico aereo ricevono una formazione sufficiente in materia di gestione della sicurezza e delle situazioni di crisi.

La durata dell’addestramento di unità operativa è stabilita nel programma di addestramento di unità operativa. Le competenze richieste vengono accertate tramite appositi esami o un sistema di valutazione continua a cura di esaminatori o valutatori delle competenze debitamente autorizzati, il cui giudizio deve essere neutrale ed obiettivo. A tal fine, le autorità competenti definiscono meccanismi di ricorso per assicurare l’equo trattamento dei candidati.

PARTE C

Requisiti per la formazione continua dei controllori del traffico aereo

La validità delle specializzazioni di abilitazione e delle specializzazioni di unità operativa riportate sulle licenze dei controllori del traffico aereo è mantenuta tramite una formazione continua approvata, consistente in un addestramento idoneo a mantenere le competenze dei controllori del traffico aereo, corsi di aggiornamento, addestramento alle situazioni inusuali e di emergenza, degrado dei sistemi, e, se necessario, un addestramento linguistico.

Durante la formazione continua i controllori del traffico aereo ricevono una formazione sufficiente in materia di gestione della sicurezza e delle situazioni di crisi.

La formazione iniziale si articola in corsi teorici e pratici, anche con l’ausilio di simulazioni. A tal fine l’organizzazione di formazione elabora programmi di competenza di unità operativa che specificano i processi, il personale e i tempi necessari per fornire un’adeguata formazione continua e per dimostrare il possesso delle competenze previste. Tali programmi sono rivisti ed approvati con periodicità almeno triennale. La durata della formazione continua è stabilita in relazione alle esigenze funzionali dei controllori del traffico aereo che lavorano nell’unità operativa, tenuto conto, in particolare, delle modifiche o dei progetti di modifica delle procedure o delle apparecchiature, ovvero delle esigenze generali legate alla gestione della sicurezza. La competenza di ciascun controllore del traffico aereo è soggetta ad adeguata valutazione almeno ogni tre anni. Il fornitore di servizi di navigazione aerea assicura che siano utilizzati meccanismi atti a garantire l’equo trattamento dei titolari di licenze, la validità delle cui specializzazioni non può essere prorogata.


(1)  Edizione 1.0, data dell’edizione; 21.10.2008, riferimento n.: EUROCONTROL-SPEC-0113.


ALLEGATO III

REQUISITI DI COMPETENZA LINGUISTICA

Classificazione delle competenze linguistiche: livello esperto, livello elevato e livello operativo

Livello

Pronuncia

Si presuppone l’uso di un’inflessione dialettale e/o di un accento comprensibile alla comunità aeronautica.

Struttura

Le pertinenti strutture grammaticali e sintattiche sono determinate da funzioni linguistiche adeguate alle mansioni.

Vocabolario

Fluidità

Comprensione

Interazioni

Esperto

6

Pronuncia, accentuazione, ritmo e intonazione – per quanto risentano dell’influsso della prima lingua o di varianti regionali – non incidono quasi mai sulla facilità di comprensione.

Costante buona padronanza delle strutture grammaticali e sintattiche sia di base che complesse.

La ricchezza e la precisione del vocabolario sono sufficienti per comunicare con efficacia su un gran numero di argomenti noti e non noti. Il vocabolario è idiomatico, vario e adeguato al registro.

Capacità di parlare a lungo con naturalezza e senza fatica. Capacità di variare il discorso per ottenere effetti stilistici, ad esempio per insistere su un punto determinato. Capacità di utilizzare spontanea-mente e correttamente le marche e i connettivi del discorso.

Buona capacità di comprensione in quasi tutti i contesti, compresa la comprensione di sottigliezze linguistiche e culturali.

Capacità di interagire con facilità in quasi tutte le situazioni. Capacità di reagire ai segnali verbali e non verbali e di rispondervi adeguata-mente.

Avanzato

5

Pronuncia, accentuazione, ritmo e intonazione – per quanto risentano dell’influsso della prima lingua o di varianti regionali – raramente incidono sulla facilità di comprensione.

Buona e costante padronanza delle strutture grammaticali e sintattiche. Tenta di comporre strutture complesse, tuttavia con errori che talvolta incidono sul senso.

La ricchezza e la precisione del vocabolario sono sufficienti per comunicare efficacemente su argomenti comuni, concreti e correlati all’attività lavorativa. Capacità di parafrasare con coerenza e successo. Il vocabolario è talvolta idiomatico.

Capacità di parlare a lungo con relativa facilità su argomenti noti, ma non di variare il flusso del discorso come strumento stilistico. Capacità di utilizzare adeguatamente marche o i connettivi del discorso.

La comprensione è precisa su argomenti comuni, concreti e correlati all’attività lavorativa e quasi sempre precisa quando il locutore si trova dinanzi ad una difficoltà linguistica, una situazione complessa o a un evento inaspettato. Capacità di comprendere una gamma di varietà di discorso (inflessione dialettale e/o accento) o di registro.

Le risposte sono immediate, appropriate e informative. Gestisce con efficacia il rapporto locutore-interlocutore.

Operativo

4

Pronuncia, accentuazione, ritmo ed intonazione sono influenzati dalla prima lingua o da varietà regionali, ma solo occasional-mente incidono sulla facilità di comprensione.

Le strutture grammaticali e sintattiche di base sono usate in modo creativo e sono generalmente ben controllate. Possono intervenire errori, specialmente in circostanze inusuali o inaspettate, che raramente incidono sul senso.

La ricchezza e la precisione del vocabolario sono in genere sufficienti per comunicare efficacemente su argomenti comuni, concreti e correlati all’attività lavorativa. Può spesso parafrasare con successo quando faccia difetto il vocabolario in circostanze inusuali o inaspettate.

Capacità di produrre enunciati ad un ritmo adeguato. Può verificarsi occasional-mente una perdita di fluidità di espressione passando da formule apprese all’interazione spontanea, senza che ciò impedisca una comunicazione efficace. Capacità di fare un uso limitato di marche o connettivi del discorso. I riempitivi non distraggono l’attenzione.

Buona comprensione della maggior parte degli argomenti comuni, concreti e correlati all’attività lavorativa quando l’accento o la variante utilizzati sono sufficientemente intelligibili per una comunità internazionale di utenti. Dinanzi ad una difficoltà linguistica, una situazione complessa o un evento inaspettato la comprensione può essere più lenta o richiedere strategie di chiarimento.

Le risposte sono in genere immediate, adeguate e informative. Inizia e mantiene la conversazione anche in situazioni impreviste. Reagisce adeguatamen-te a eventuali malintesi tramite verifiche, conferme e chiarimenti.


Classificazione delle competenze linguistiche: livello pre-operativo, livello elementare e livello pre-elementare

Livello

Pronuncia

Uso di un’inflessione dialettale e/o di un accento comprensibile alla comunità aeronautica.

Struttura

Le pertinenti strutture grammaticali e sintattiche sono determinate da funzioni linguistiche adeguate alle mansioni.

Vocabolario

Fluidità

Comprensione

Interazioni

Pre- operativo

3

Pronuncia, accentuazione, ritmo e intonazione risentono dell’influsso della prima lingua o di varianti regionali e interferiscono spesso con la facilità di comprensione.

Le strutture grammaticali di base e le strutture sintattiche associate a situazioni prevedibili non sono sempre ben padroneggiate. Gli errori incidono spesso sul senso della frase.

La ricchezza e la precisione del vocabolario sono spesso sufficienti per comunicare su argomenti comuni, concreti e correlati all’attività lavorativa, ma il vocabolario è limitato e la scelta delle parole spesso scorretta. Il locutore è spesso incapace di ricorrere a parafrasi quando gli fa difetto il vocabolario.

Capacità di produrre enunciati, ma la struttura delle frasi e le pause sono spesso inadeguate. Le esitazioni o lentezza nella produzione di frasi possono impedire un’efficace comunicazione. I riempitivi distraggono talvolta l’attenzione.

La comprensione è spesso corretta su argomenti comuni, concreti e correlati all’attività lavorativa quando l’accento o la varietà utilizzata sono sufficientemente comprensibili per una comunità internazionale di utenti. La comprensione può venire meno dinanzi a una difficoltà linguistica, una situazione complessa o a un evento inaspettato.

Le risposte sono talvolta immediate, adeguate ed informative. È capace di iniziare e sostenere una conversazione con ragionevole facilità su argomenti familiari e in situazioni prevedibili. Risposta generalmente inadeguata dinanzi a situazioni impreviste.

Elementare

2

Pronuncia, accentuazione, ritmo e intonazione risentono pesantemente dell’influsso della prima lingua o di varianti regionali e in genere interferiscono con la facilità di comprensione.

Dimostra soltanto una padronanza limitata di poche e semplici strutture grammaticali e frasi memorizzate.

Vocabolario limitato consistente esclusivamente di parole isolate e frasi memorizzate.

Può produrre enunciati molto brevi, isolati e memorizzati, con pause frequenti. L’impiego di riempitivi per cercare espressioni e articolare parole meno familiari distrae l’attenzione.

La comprensione si limita a espressioni isolate e memorizzate, quando sono articolate lentamente e distintamente.

I tempi di risposta sono lenti e spesso inadeguati. L’interazione si limita a semplici dialoghi di routine.

Pre-elementare

1

Non raggiunge il livello elementare.

Non raggiunge il livello elementare.

Non raggiunge il livello elementare.

Non raggiunge il livello elementare.

Non raggiunge il livello elementare.

Non raggiunge il livello elementare.


ALLEGATO IV

Specifiche per i certificati delle organizzazioni di formazione

I certificati delle organizzazioni di formazione rilasciati dall’autorità competente a norma del presente regolamento specificano:

a)

l’autorità competente che rilascia il certificato;

b)

il nome e l’indirizzo del richiedente;

c)

il tipo di formazione e/o, a seconda dei casi, i servizi certificati;

d)

una dichiarazione che attesta che il candidato soddisfa i requisiti di cui al Capo V;

e)

la data di rilascio e la durata di validità del certificato.