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11.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 206/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 803/2011 DEL CONSIGLIO
del 4 agosto 2011
che abroga il dazio compensativo sulle importazioni di alcuni antibiotici ad ampio spettro originari dell’India e chiude il procedimento relativo a tali importazioni in seguito a un riesame a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 597/2009
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 18,
vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la Commissione»), dopo aver sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
1.1. Misure in vigore
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(1) |
Nel maggio 2005, in seguito a due riesami combinati, uno in previsione della scadenza e uno intermedio («riesame combinato»), il Consiglio ha istituito con il regolamento (CE) n. 713/2005 (2) un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni antibiotici ad ampio spettro, in particolare amoxicillina triidrato, ampicillina triidrato e cefalexina, non confezionati in dosi, in forme o imballaggi per la vendita al minuto («prodotto in esame»), attualmente classificati ai codici NC ex 2941 10 00 ed ex 2941 90 00 originari dell’India. Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem che va dal 17,3 % al 32 %. Le misure iniziali erano state istituite con il regolamento (CE) n. 2164/98 del Consiglio (3). |
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(2) |
In seguito a un riesame intermedio parziale, il Consiglio ha modificato con il regolamento (CE) n. 1176/2008 (4) l’aliquota del dazio compensativo applicabile a un esportatore indiano. |
1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza
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(3) |
In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (5) delle misure definitive in vigore, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza del regolamento (CE) n. 713/2005, a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base. Le società DSM e Sandoz («i richiedenti») rappresentano una percentuale considerevole, in questo caso superiore al 50 %, della produzione totale dell’Unione di alcuni antibiotici ad ampio spettro. |
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(4) |
La domanda è stata motivata dal fatto che la scadenza delle misure poteva comportare il rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio ai danni dell’industria dell’Unione. |
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(5) |
Prima dell’apertura del riesame in previsione della scadenza e a norma dell’articolo 10, paragrafo 9, e dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha comunicato all’amministrazione pubblica indiana di avere ricevuto una domanda di riesame debitamente documentata. L’amministrazione pubblica indiana è stata invitata a partecipare a consultazioni al fine di chiarire la situazione riguardo al contenuto della richiesta e a giungere ad una soluzione reciprocamente concordata. La risposta dell’amministrazione pubblica indiana a quest’invito è pervenuta con molto ritardo e quindi le consultazioni non hanno avuto luogo. |
1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza
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(6) |
Avendo stabilito, sentito il comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 12 maggio 2010 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (6) («avviso di apertura»), l’avvio di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento di base. |
1.4. Inchiesta
1.4.1. Periodo dell’inchiesta
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(7) |
L’inchiesta relativa alla persistenza o reiterazione delle sovvenzioni ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2009 e il 31 marzo 2010 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’esame delle tendenze rilevanti per la valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo che va dal 1o gennaio 2007 alla fine del periodo dell’inchiesta di riesame («periodo considerato»). |
1.4.2. Parti interessate dall’inchiesta
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(8) |
La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del riesame in previsione della scadenza i richiedenti, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori, gli importatori, i fornitori a monte, gli utilizzatori notoriamente interessati e l’amministrazione pubblica indiana. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura. |
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(9) |
Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta, dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione. |
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(10) |
Visto l’elevato numero di produttori esportatori indiani del prodotto in esame menzionati nella richiesta, è stata presa in considerazione l’opportunità di ricorrere al campionamento, a norma dell’articolo 27 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario il campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, le parti sopramenzionate sono state invitate, a norma dell’articolo 27 del regolamento di base, a manifestarsi entro 15 giorni dall’apertura del riesame e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell’avviso di apertura. Dato che si sono manifestati solo tre produttori esportatori, il campionamento non è stato applicato. |
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(11) |
La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a quelle che si sono manifestate entro i termini fissati nell’avviso di apertura. Sono pervenute le risposte di tre produttori dell’Unione, di tre produttori esportatori e dell’amministrazione pubblica indiana. Nessun altro produttore ha risposto al questionario o ha fornito informazioni. Nessuno degli importatori ha partecipato al campionamento e nessun altro importatore ha fornito informazioni alla Commissione o si è manifestato nel corso dell’inchiesta. |
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(12) |
Uno dei produttori ha sostenuto che la valutazione della situazione dell’industria dell’Unione dovrebbe comprendere anche i dati di un altro presunto produttore dell’Unione. Dato che è stato constatato che quest’ultima società non produceva il prodotto oggetto dell’inchiesta, questa richiesta è stata comunque respinta. |
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(13) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni e il conseguente pregiudizio nonché l’interesse dell’Unione. Sono state effettuate verifiche presso le sedi delle seguenti parti interessate:
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2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
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(14) |
Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso prodotto oggetto del regolamento (CE) n. 713/2005 del Consiglio, cioè l’amoxicillina triidrato, l’ampicillina triidrato e la cefalexina, non confezionati in dosi, in forme o imballaggi per la vendita al minuto, attualmente classificati ai codici NC ex 2941 10 00 ed ex 2941 90 00 originari dell’India («prodotto in esame»). |
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(15) |
Come la precedente inchiesta di riesame, l’inchiesta ha confermato che il prodotto in esame e i prodotti fabbricati e venduti dai produttori esportatori sul mercato interno dell’India e quelli fabbricati e venduti nell’Unione dai produttori dell’Unione presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base ed hanno gli stessi utilizzatori e sono quindi considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento di base. |
3. PROBABILITÀ DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DELLE SOVVENZIONI
3.1. Introduzione
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(16) |
Come indicato nel considerando 11, tre produttori esportatori si sono manifestati ed hanno risposto al questionario. Tuttavia, solo due di questi tre produttori esportatori hanno dichiarato di avere venduto il prodotto in esame nell’Unione durante il PIR. |
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(17) |
In base alle informazioni contenute nella domanda di riesame e nelle risposte al questionario della Commissione, sono stati esaminati i seguenti regimi, che comporterebbero la concessione di sovvenzioni.
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(18) |
I regimi sopramenzionati compresi tra le lettere a) ed f) si basano sulla legge relativa al commercio estero (sviluppo e regolamentazione) Foreign Trade (Development and Regulation) Act del 1992 (n. 22 del 1992), entrata in vigore il 7 agosto 1992 (di seguito «il Foreign Trade Act»). Il Foreign Trade Act autorizza l’amministrazione pubblica indiana a emettere comunicazioni riguardanti le politiche in materia di esportazione e importazione, che sono riassunte nei documenti relativi alla politica del commercio estero (FTP — Foreign Trade Policy), pubblicati dal ministero del Commercio ogni cinque anni e aggiornati regolarmente. Due documenti FTP sono pertinenti per il PIR in questo caso, i documenti FTP 04-09 e FTP 09-14. Quest’ultimo è entrato in vigore nell’agosto 2009. Inoltre, l’amministrazione pubblica indiana ha definito le procedure che disciplinano la politica del commercio estero FTP 04-09 e FTP 09-14 in un manuale delle procedure intitolato «Handbook of Procedures, volume I» (rispettivamente «HOP I 04-09» e «HOP I 09-14»). Questo manuale delle procedure viene aggiornato regolarmente. |
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(19) |
Il regime di cui alla lettera g) si basa sui capitoli 21 e 35 A della legge relativa al regolamento bancario Banking Regulation Act del 1949, che permette alla Banca centrale dell’India (Reserve Bank of India — RBI) di dare istruzioni alle banche commerciali nel campo dei crediti all’esportazione. |
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(20) |
Il regime di cui alla lettera h) si basa sulla legge relativa all’imposta sul reddito Income Tax Act del 1961, modificata annualmente dalla legge finanziaria Finance Act. |
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(21) |
Il regime di cui alla lettera i) è amministrato dal governo del Punjab e si basa sul codice per gli incentivi e le politiche industriali del governo del Punjab. |
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(22) |
Il regime di cui alla lettera j) è amministrato dal governo del Gujarat e si basa sulla politica di incentivi industriali del Gujarat. |
3.2. Sistema di autorizzazione preventiva (Advance Authorisation Scheme — AAS)
a) Base giuridica
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(23) |
La descrizione dettagliata di questo sistema figura ai punti da 4.1.1 a 4.1.14 dei documenti FTP 04-09 e FTP 09-14 e ai punti da 4.1 a 4.30 A del manuale HOP I 04-09 e HOP I 09-14. |
b) Ammissibilità
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(24) |
L’AAS si compone di sei sottosistemi, descritti più dettagliatamente nel considerando 25. Questi sottosistemi differiscono, tra l’altro, dal punto di vista dell’ammissibilità. I produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori «collegati» ai produttori possono beneficiare dell’AAS per le esportazioni fisiche e dell’AAS per il fabbisogno annuo. I produttori esportatori che riforniscono l’esportatore finale possono beneficiare dell’AAS per le forniture intermedie. I contraenti principali che riforniscono le categorie per le «esportazioni presunte», di cui al punto 8.2 dei documenti FTP 04-09 e FTP 09-14, come i fornitori di un’unità orientata all’esportazione (EOU), possono beneficiare dell’AAS per le esportazioni presunte. Infine, i fornitori intermedi che riforniscono i produttori esportatori possono beneficiare delle sovvenzioni per le esportazioni presunte previste dai sottosistemi Advance release order – ARO e Back to back inland letter of credit. |
c) Attuazione pratica
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(25) |
Le autorizzazioni preventive possono essere rilasciate per:
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(26) |
Durante il PIR uno dei due esportatori che hanno collaborato ha ottenuto concessioni dell’AAS. Il sottosistema utilizzato da questa società è quello delle esportazioni fisiche, di cui al punto i). Non è quindi necessario stabilire la compensabilità degli altri sottosistemi non utilizzati. |
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(27) |
I fattori produttivi importati non sono trasferibili e devono essere utilizzati per fabbricare il prodotto destinato all’esportazione. L’obbligo di esportazione va soddisfatto entro un termine prescritto in seguito al rilascio dell’autorizzazione preventiva. Dopo il riesame combinato esso è stato esteso a 36 mesi (24 mesi con due proroghe di sei mesi ciascuna). |
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(28) |
Per consentire le verifiche delle autorità indiane, il titolare di un’autorizzazione preventiva è tenuto per legge a tenere un registro del consumo effettivo («una contabilità corretta e accurata») delle merci importate in franchigia/acquistate sul mercato interno, con tutte le autorizzazioni preventive e nel formato prescritto (punti 4.26 e 4.30 e appendice 23 dei manuali HOP I 04-09 e HOP I 09-14). Questo registro deve essere controllato da un revisore dei conti ufficiale esterno/contabile di costi e lavori, che rilascia un certificato attestante che i registri prescritti e le registrazioni pertinenti sono stati esaminati e che le informazioni fornite a norma dell’appendice 23 sono assolutamente veritiere e corrette. |
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(29) |
Per quanto riguarda l’utilizzo del sistema AAS per le esportazioni fisiche nel PIR, il volume e il valore delle importazioni ammesse e delle esportazioni obbligatorie sono fissati dall’amministrazione pubblica indiana e sono documentati nell’autorizzazione preventiva. Inoltre, al momento dell’importazione e dell’esportazione, le operazioni corrispondenti devono essere trascritte sull’autorizzazione preventiva dai funzionari della pubblica amministrazione. Il volume delle importazioni autorizzate secondo questo sistema è fissato dal governo indiano in base alle Standard Input-Output Norms (SION). Le SION esistono per la maggioranza dei prodotti, compreso il prodotto in esame, e sono emanate dal governo indiano. In seguito al riesame combinato le SION sono state riviste al ribasso e durante il PIR esse erano inferiori, per il principale fattore di produzione e a seconda del prodotto e della via, dal 2,3 % al 16,1 % rispetto al periodo del riesame combinato. |
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(30) |
Nonostante la riduzione delle SION, è stato rilevato che per uno dei tipi del prodotto in esame il consumo effettivo era ancora inferiore alle SION. È stato inoltre constatato che la società non ha tenuto, sebbene fosse obbligatorio, il registro del consumo di cui al considerando 28 («appendice 23»), che va verificato da un revisore esterno. Nonostante l’inosservanza della prescrizione, la società ha beneficiato dei vantaggi dell’AAS, in misura superiore a quanto previsto dalle disposizioni legali, vista la sovrastima rilevata delle SION. |
d) Osservazioni sulle comunicazioni
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(31) |
L’amministrazione pubblica indiana e un produttore esportatore hanno presentato osservazioni sul sistema AAS. |
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(32) |
L’amministrazione pubblica indiana ha sostenuto che l’AAS funziona come un sistema di restituzione dei dazi consentito o di restituzione sostitutiva con un sistema di verifica, conformemente alle disposizioni degli allegati I, II e III del regolamento di base, volto a controllare il rapporto tra i fattori produttivi importati in franchigia e i prodotti risultanti destinati all’esportazione. L’amministrazione pubblica indiana ha inoltre affermato che, secondo il regolamento di base, è compensabile solo la remissione o la restituzione degli oneri sulle importazioni superiori agli importi prelevati sui fattori di produzione importati utilizzati per la produzione dei prodotti esportati. Per quanto riguarda il sistema di verifica, essi hanno insistito sul fatto che il sistema di verifica utilizzato era adeguato. A tale proposito, hanno fatto riferimento a una serie di elementi di verifica di cui disponeva l’amministrazione pubblica indiana, tra cui le SION, le informazioni relative alla quantità contenute nei documenti di importazione ed esportazione e la verifica dei rimborsi dopo il completamento delle operazioni di importazione ed esportazione. L’amministrazione pubblica indiana ha anche ricordato che il sistema esige, in caso di fattori produttivi inutilizzati, il pagamento del totale dei dazi con gli interessi. |
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(33) |
Il produttore esportatore che ha utilizzato l’AAS per la sue vendite nell’Unione non ha presentato osservazioni sui risultati per quanto riguarda la descrizione e l’attuazione pratica, come descritto alle sezioni da a) a c), ma ha contestato varie cifre nel calcolo dell’importo di sovvenzione. Il calcolo è stato verificato e non sono state necessarie rettifiche, come è stato spiegato alla società interessata. |
e) Conclusioni
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(34) |
L’esenzione dai dazi d’importazione è una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, vale a dire un contributo finanziario dell’amministrazione pubblica indiana a favore dell’esportatore soggetto all’inchiesta. |
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(35) |
Inoltre, l’AAS per le esportazioni fisiche è chiaramente condizionato, di diritto, all’andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e compensabile ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base. Senza un impegno di esportazione una società non può ottenere vantaggi nell’ambito di questo sistema. |
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(36) |
Il riesame in previsione della scadenza ha quindi confermato che il sottosistema principale utilizzato in questo caso non può essere considerato un sistema di restituzione dei dazi consentito o un sistema di restituzione sostitutiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Esso non è conforme alle disposizioni dell’allegato I, lettera i), dell’allegato II (definizione e disposizioni sulla restituzione del dazio) e dell’allegato III (definizione e disposizioni sulla restituzione sostitutiva) del regolamento di base. Sebbene esista un sistema o una procedura di verifica per confermare se e in quali quantità sono stati consumati i fattori produttivi nella fabbricazione del prodotto esportato (allegato II, parte II, paragrafo 4, del regolamento di base, e, nel caso dei sistemi di restituzione sostitutiva, allegato III, parte II, paragrafo 2, di detto regolamento), l’amministrazione pubblica indiana non lo ha applicato efficacemente. Le norme SION non possono essere considerate un sistema di verifica del consumo effettivo poiché sono risultate troppo generose ed è stato constatato che l’amministrazione pubblica indiana non recupera le eccedenze dei benefici concessi. Esso non ha infatti effettuato alcun controllo efficace basato su un registro dei consumi effettivi tenuto correttamente. Inoltre, l’amministrazione pubblica indiana non ha eseguito un ulteriore esame sulla base degli effettivi fattori produttivi consumati, anche se tale esame sarebbe normalmente necessario in mancanza di un sistema di verifica applicato in modo efficace (allegato II, parte II, paragrafo 5, e allegato III, parte II, paragrafo 3, del regolamento di base). Infine, è stato confermato che la partecipazione di revisori contabili ufficiali al processo di verifica, anche se obbligatoria per legge, non è garantita nella pratica. |
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(37) |
Il sistema AAS per le esportazioni fisiche è quindi passibile di misure compensative. |
f) Calcolo dell’importo della sovvenzione
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(38) |
In mancanza di un sistema di restituzione dei dazi consentito o di restituzione sostitutiva, il vantaggio compensabile è costituito dalla remissione del totale dei dazi d’importazione normalmente dovuti al momento dell’importazione dei fattori produttivi. A tale proposito e per quanto riguarda l’argomentazione dell’amministrazione pubblica indiana di cui al considerando 32, va notato che il regolamento di base non prevede soltanto la compensazione di una remissione dei dazi «in eccesso». A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’allegato I, lettera i), del regolamento di base, può essere compensata solo una remissione dei dazi in eccesso, purché siano soddisfatte le condizioni previste negli allegati II e III del regolamento di base. Nel caso in oggetto, tuttavia, tali condizioni non sono state soddisfatte. Quindi, se si constata la mancanza di una procedura di controllo adeguata, l’eccezione sopraindicata per i sistemi di restituzione dei dazi non può essere applicata e si applica invece la regola normale della compensazione dell’importo dei dazi non pagati (rinuncia ad entrate), piuttosto che della presunta remissione dei dazi in eccesso. Come stabilito nell’allegato II, parte II, e nell’allegato III, parte II, del regolamento di base, non spetta all’autorità incaricata dell’inchiesta calcolare la remissione dei dazi in eccesso. Al contrario, a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, è sufficiente che essa abbia elementi di prova per confutare l’adeguatezza del sistema di verifica sotto esame. |
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(39) |
L’importo della sovvenzione per l’esportatore che ha utilizzato l’AAS è stato calcolato sulla base dei dazi d’importazione non prelevati (dazio doganale di base e dazio doganale supplementare speciale) sulle merci importate nel quadro del sottosistema utilizzato per il prodotto in esame durante il PIR (numeratore). A norma dell’articolo 7, paragrafo 1), lettera a), del regolamento di base, gli oneri necessariamente sostenuti per ricevere la sovvenzione sono stati detratti dall’importo della sovvenzione, dietro presentazione di una richiesta giustificata. A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, l’importo della sovvenzione è stato ripartito in base al fatturato delle esportazioni del prodotto in esame durante il PIR, usato come denominatore adeguato, perché la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate. |
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(40) |
Il tasso di sovvenzione stabilito riguardo a questo sistema durante il PIR per l’unico produttore che ha collaborato e ne ha beneficiato ammonta al 12,3 %. |
3.3. Sistema di credito di dazi d’importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme — DEPBS)
a) Base giuridica
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(41) |
Il sistema DEPBS è descritto dettagliatamente al punto 4.3 dei documenti FTP 04-09 e FTP 09-14 nonché al capitolo 4 dei manuali HOP I 04-09 e HOP I 09-14. |
b) Ammissibilità
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(42) |
Possono beneficiare di questo sistema tutti i produttori esportatori ed operatori commerciali esportatori. |
c) Attuazione pratica
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(43) |
Gli esportatori ammissibili possono chiedere crediti DEPBS, calcolati come percentuale del valore dei prodotti esportati nell’ambito di questo sistema. Le autorità indiane hanno fissato le aliquote DEPBS per la maggior parte dei prodotti, tra cui il prodotto in esame. Esse sono calcolate sulla base delle norme SION (cfr. considerando 29) e dell’incidenza del dazio doganale sul presunto contenuto delle importazioni, indipendentemente dal fatto che i dazi d’importazione siano stati effettivamente pagati. Le aliquote DEPBS per il prodotto in esame durante il PIR della presente inchiesta erano dell’8 % per l’amoxicillina triidrato e del 7 % per l’ampicillina triidrato e la cefalexina e quindi in ogni caso più elevate che durante il riesame combinato. |
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(44) |
Per poter beneficiare di tale sistema, una società deve esportare. Al momento dell’operazione di esportazione, l’esportatore deve presentare alle autorità indiane una dichiarazione in cui precisa che l’esportazione avviene nell’ambito del DEPBS. Affinché le merci possano essere esportate, le autorità doganali indiane rilasciano, durante la procedura di spedizione, una bolla di sortita per l’esportazione in cui è indicato, tra l’altro, l’importo del credito DEPBS che sarà concesso per tale operazione di esportazione. In questa fase della procedura l’esportatore viene a conoscenza del vantaggio di cui beneficerà. Dopo che le autorità doganali hanno rilasciato una bolla di sortita per l’esportazione, l’amministrazione pubblica indiana non ha alcun potere decisionale in merito alla concessione di un credito DEPBS. L’aliquota DEPBS che serve per calcolare il beneficio è quella applicata al momento in cui è stata presentata la dichiarazione di esportazione. Non esiste quindi alcuna possibilità di modificare retroattivamente il livello del beneficio. |
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(45) |
È stato constatato che secondo le norme di contabilità dell’India, i crediti DEPBS possono essere registrati secondo il principio della contabilità per competenza come entrate nei conti commerciali, dopo l’adempimento dell’obbligo di esportazione. Tali crediti possono essere utilizzati per il pagamento dei dazi doganali sulle importazioni successive di qualsiasi merce la cui importazione non è soggetta a restrizioni, ad eccezione dei beni strumentali. Le merci importate beneficiando di tali crediti possono essere vendute sul mercato interno (dietro pagamento dell’imposta sulle vendite) o utilizzate in altro modo. I crediti DEPBS sono liberamente trasferibili e validi per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data di rilascio. |
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(46) |
Le domande di crediti DEPBS sono trattate elettronicamente e possono comprendere una quantità illimitata di operazioni di esportazione. Di fatto non esistono termini perentori per le domande di crediti DEPBS. Il sistema elettronico di gestione dei DEPBS non esclude automaticamente le operazioni di esportazione che superano il termine di presentazione indicato al punto 4.47 dei manuali HOP I 04-09 e HOP I 09-14. Inoltre, come stabilisce chiaramente il punto 9.3 dei manuali HOP I 04-09 e HOP I 09-14, le domande pervenute dopo la scadenza dei termini possono sempre essere prese in considerazione su versamento di una penale trascurabile (10 % della concessione). |
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(47) |
È stato constatato che il produttore esportatore indiano che ha collaborato ha beneficiato di questo sistema durante il PIR. |
d) Osservazioni sulle comunicazioni
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(48) |
L’amministrazione pubblica indiana ha affermato che il «beneficio per il ricevente» può essere misurato e che la compensabilità della sovvenzione può essere determinata solo se le licenze DEPBS sono vendute sul mercato, dato che esse conferiscono un vantaggio se e quando sono vendute sul mercato. In altre parole, i crediti DEPBS non sarebbero compensabili quando sono utilizzati per il pagamento del dazio doganale sulle merci importate utilizzate come fattori produttivi per la fabbricazione delle merci esportate. |
e) Conclusioni sul DEPBS
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(49) |
Il DEPBS fornisce sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Un credito DEPBS costituisce un contributo finanziario accordato dall’amministrazione pubblica indiana, in quanto sarà utilizzato successivamente per compensare i dazi d’importazione, riducendo così le entrate dell’amministrazione pubblica indiana derivanti dal pagamento di dazi che sarebbero altrimenti dovuti. Il credito DEPBS conferisce inoltre un vantaggio all’esportatore, perché migliora la sua liquidità non solo se una licenza è venduta sul mercato, come sostiene l’amministrazione pubblica indiana, ma anche se viene utilizzato per il pagamento dei dazi doganali sulle merci importate. |
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(50) |
Il DEPBS è anche condizionato, di diritto, all’andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e compensabile ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base. |
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(51) |
Questo sistema non può essere considerato un sistema di restituzione dei dazi consentito o un sistema di restituzione sostitutiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Esso non è conforme alle rigide disposizioni dell’allegato I, lettera i), dell’allegato II (definizione e norme relative alla restituzione) e dell’allegato III (definizioni e norme relative alla restituzione sostitutiva) del regolamento di base. L’esportatore non è tenuto a consumare effettivamente le merci importate in franchigia nel processo produttivo e l’importo del credito non è calcolato in funzione dei fattori produttivi effettivamente utilizzati. Inoltre, non esiste alcun sistema o procedura per verificare quali fattori produttivi siano consumati nel processo produttivo del prodotto esportato o se sia stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi d’importazione, ai sensi dell’allegato I, lettera i), e degli allegati II e III del regolamento di base. Infine, l’esportatore può beneficiare dei vantaggi del DEPBS indipendentemente dal fatto che importi i fattori produttivi. Per ottenere i vantaggi è sufficiente che l’esportatore esporti semplicemente le merci, senza che debba dimostrare di aver importato materiali per la loro produzione. Pertanto, anche gli esportatori che acquistano sul mercato nazionale tutti i loro fattori produttivi e non importano alcun prodotto che possa essere utilizzato come fattore produttivo hanno diritto a beneficiare del DEPBS. |
f) Calcolo dell’importo della sovvenzione
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(52) |
A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 5 del regolamento di base, l’importo della sovvenzione compensabile è stato calcolato in base al vantaggio conferito al beneficiario e accertato durante il periodo dell’inchiesta del riesame. A tale proposito, il vantaggio è stato considerato come conferito al beneficiario al momento dell’effettuazione dell’operazione di esportazione nell’ambito di questo sistema. In quel momento, l’amministrazione pubblica indiana è tenuta a rinunciare ai dazi doganali, il che costituisce un contributo finanziario ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. |
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(53) |
Alla luce di quanto precede, si è ritenuto opportuno stabilire che il vantaggio conferito a titolo del DEPBS corrisponde alla somma dei crediti ottenuti in base a tutte le operazioni di esportazione effettuate nell’ambito di questo sistema durante il PIR. |
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(54) |
Nei casi in cui sono state presentate richieste giustificate, le tasse versate necessarie per ricevere la sovvenzione sono state detratte dai crediti così calcolati per ottenere l’importo della sovvenzione usato come numeratore, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base. |
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(55) |
A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, l’importo della sovvenzione è stato assegnato in base al fatturato totale delle esportazioni durante il periodo dell’inchiesta del riesame, usato come denominatore adeguato, perché la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate. |
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(56) |
In considerazione di quanto precede, il tasso di sovvenzione stabilito riguardo a questo sistema per il produttore esportatore che ha collaborato e ne ha beneficiato durante il PIR ammonta al 6,9 %. |
3.4. Sistema di promozione delle esportazioni di beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme — EPCGS)
a) Base giuridica
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(57) |
Il sistema EPCGS è descritto dettagliatamente nel capitolo 5 dei documenti FTP 04-09 e FTP 09-14 nonché al capitolo 5 dei manuali HOP I 04-09 e HOP I 09-14. |
b) Ammissibilità
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(58) |
Possono beneficiare di questo sistema i produttori esportatori, gli operatori commerciali esportatori «collegati» a produttori e i fornitori di servizi. |
c) Attuazione pratica
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(59) |
A condizione che rispetti l’obbligo di esportare i prodotti, una società può importare beni strumentali (nuovi e di seconda mano, vecchi fino a dieci anni) versando un’aliquota di dazio ridotta. A tale scopo, l’amministrazione pubblica indiana rilascia una licenza EPCGS su richiesta e dietro versamento di una tassa. Questo sistema accorda una riduzione del 5 % dell’aliquota del dazio d’importazione su tutti i beni strumentali importati nell’ambito del sistema. Per soddisfare l’obbligo di esportazione, i beni strumentali importati devono essere utilizzati per produrre una determinata quantità di merci destinate all’esportazione nel corso di un certo periodo. Secondo l’FTP 09-14, i beni strumentali possono essere importati con un’aliquota del dazio dello 0 % nel quadro del sistema EPCGS, ma in tal caso il periodo per adempiere all’obbligo di esportazione è più breve. |
|
(60) |
Il titolare di una licenza EPCGS può anche rifornirsi di beni strumentali sul mercato interno. In tal caso, il fabbricante nazionale di beni strumentali può avvalersi del vantaggio di importare in franchigia le componenti necessarie alla produzione di tali beni. In alternativa, il fabbricante nazionale può beneficiare dei vantaggi connessi alle esportazioni presunte per la fornitura di beni strumentali a un titolare della licenza EPCGS. |
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(61) |
Entrambi i produttori esportatori che hanno collaborato risultano aver utilizzato questo sistema durante il PIR. |
d) Osservazioni sulle comunicazioni
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(62) |
A seguito della comunicazione delle informazioni, l’amministrazione pubblica indiana ha contestato la compensabilità del sistema EPCGS. In particolare, essa ha sostenuto che le sovvenzioni dell’EPCGS, per quanto riguarda l’acquisto di beni strumentali se l’obbligo d’esportazione è già stato adempiuto prima del PIR, non devono più essere considerate come condizionate all’andamento delle esportazioni. Un produttore esportatore, che è risultato aver beneficiato delle sovvenzioni EPCGS, ha sostenuto che tali sovvenzioni non avrebbero dovuto essere prese in considerazione poiché non sono state utilizzate per l’acquisto di beni strumentali per la produzione del prodotto in esame. |
e) Conclusioni sul sistema EPCGS
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(63) |
Il sistema EPCGS fornisce sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. La riduzione dei dazi costituisce un contributo finanziario accordato dall’amministrazione pubblica indiana, in quanto con tale concessione esse rinunciano a entrate che sarebbero altrimenti dovute. Inoltre, la riduzione dei dazi conferisce un vantaggio all’esportatore, poiché i dazi risparmiati all’importazione migliorano la liquidità della società. |
|
(64) |
L’argomentazione che le sovvenzioni EPCGS non siano più condizionate all’andamento delle esportazioni per quanto riguarda l’acquisto di beni strumentali, se l’obbligo d’esportazione è già stato adempiuto prima del PIR, va respinta. Infatti, è indiscutibile che il sistema EPCGS sia condizionato di diritto all’andamento delle esportazioni, dato che queste licenze EPCGS non possono essere ottenute senza un impegno a esportare. A norma dell’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base, l’EPCGS è pertanto ritenuto specifico e compensabile. Il momento in cui l’obbligo di esportazione è effettivamente adempiuto è irrilevante a tale riguardo. Per quanto concerne la questione dell’utilizzo dei beni strumentali per la produzione del prodotto in esame, conformemente al punto 5.2 del documento FTP 09-14, l’EPCGS permette l’importazione di beni strumentali per la pre-produzione, la produzione e la post-produzione [compresi complete knock-down («CKD»)/semi knock-down («SKD») e sistemi informatici]. È quindi evidente che anche le merci non utilizzate per la produzione del prodotto in esame possono beneficiare dell’EPCGS. È stato inoltre stabilito che l’obbligo di esportare previsto dall’EPCGS è stato adempiuto utilizzando le esportazioni del prodotto in esame. L’argomentazione è quindi respinta. |
|
(65) |
L’EPCGS non può essere considerato un sistema di restituzione dei dazi consentito o un sistema di restituzione sostitutiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. I beni strumentali non rientrano nell’ambito di questi sistemi consentiti, come stabilito nell’allegato I, lettera i), del regolamento di base, dato che non sono utilizzati per la produzione dei prodotti esportati. |
f) Calcolo dell’importo della sovvenzione
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(66) |
A norma dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, l’importo della sovvenzione è stato calcolato in base ai dazi doganali non pagati sui beni strumentali importati, ripartiti su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tali beni strumentali nell’industria in questione. A quest’importo sono stati aggiunti gli interessi affinché l’importo corrisponda al valore effettivo del vantaggio nel tempo. A tale scopo, è stato considerato appropriato il tasso d’interesse commerciale per i prestiti in valuta locale, vigente in India nel periodo dell’inchiesta del riesame. |
|
(67) |
In conformità all’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, l’importo della sovvenzione così calcolato è stato ripartito in base al fatturato delle esportazioni durante il PIR, usato come denominatore adeguato, perché la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni. |
|
(68) |
Il tasso di sovvenzione stabilito riguardo a questo sistema per i produttori esportatori che hanno collaborato durante il PIR ammonta allo 0,1 %-0,5 %. |
3.5. Regime Focus Market Scheme (FMS)
a) Base giuridica
|
(69) |
Il regime FMS è descritto dettagliatamente ai punti da 3.9.1 a 3.9.2.2 del documento FTP 04-09 e ai punti da 3.14.1 a 3.14.3 del documento FTP 09-14 nonché ai punti da 3.20 a 3.20.3 del manuale HOP I 04-09 e ai punti da 3.8 a 3.8.2 del manuale HOP I 09-14. |
b) Ammissibilità
|
(70) |
Possono beneficiare di questo regime tutti i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori. |
c) Attuazione pratica
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(71) |
In base a questo regime, le esportazioni di tutti i prodotti verso i paesi notificati a norma dell’appendice 37 C dei manuali HOP I 04-09 e HOP I 09-14 possono ottenere un credito sul dazio pari al 2,5 % del valore fob dei prodotti esportati nell’ambito di tale regime. Sono esclusi dal regime alcuni tipi di attività di esportazione, come l’esportazione di merci importate o trasbordate, le esportazioni presunte, l’esportazione di servizi e il fatturato dell’esportazione di unità che operano in zone economiche speciali/unità orientate all’esportazione. Sono esclusi dal regime anche determinati tipi di prodotti, come i diamanti, i metalli preziosi, i minerali, i cereali, lo zucchero e i prodotti petroliferi. |
|
(72) |
I crediti sul dazio del regime FMS sono liberamente trasferibili e validi per 24 mesi dalla data di emissione del relativo certificato di autorizzazione al credito. Possono essere utilizzati per il pagamento dei dazi doganali sulle importazioni successive di qualsiasi fattore di produzione o merce, compresi i beni strumentali. |
|
(73) |
Il certificato di autorizzazione al credito viene emesso dal porto da cui sono partite le esportazioni e dopo la realizzazione delle esportazioni o della spedizione delle merci. Se il richiedente fornisce alle autorità una copia di tutti i documenti d’esportazione pertinenti (ordine d’esportazione, fatture, bolle di sortita, certificati bancari di realizzazione), l’amministrazione pubblica indiana non ha alcun potere decisionale in merito all’assegnazione dei crediti sul dazio. |
d) Osservazioni sulle comunicazioni
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(74) |
Dopo la comunicazione delle informazioni, l’amministrazione pubblica indiana ha affermato che il certificato di autorizzazione al credito, finché è venduto sul mercato, non conferisce nessun vantaggio al beneficiario e quindi non è compensabile. È stato sostenuto che i crediti sul dazio FMS non sarebbero compensabili quando sono utilizzati per il pagamento del dazio doganale sulle merci importate utilizzate come fattori produttivi per la produzione di merci esportate. Il produttore esportatore che ha collaborato e ha beneficiato dei vantaggi FMS ha sostenuto che il regime è geograficamente legato ad altri paesi e quindi non è compensabile dall’Unione. |
e) Conclusioni sul regime FMS
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(75) |
Il regime FMS fornisce sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Un credito sul dazio FMS costituisce un contributo finanziario accordato dall’amministrazione pubblica indiana, in quanto sarà utilizzato successivamente per compensare i dazi d’importazione, riducendo così le entrate dell’amministrazione pubblica indiana, derivanti dal pagamento di dazi che sarebbero altrimenti dovuti. Inoltre, indipendentemente dal fatto che il certificato di autorizzazione al credito venga utilizzato per compensare i dazi d’importazione o venga venduto sul mercato, il credito sul dazio FMS conferisce un vantaggio all’esportatore, perché migliora la sua liquidità. |
|
(76) |
Il regime FMS è condizionato di diritto all’andamento delle esportazioni ed è quindi considerato specifico e compensabile ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base. Il fatto che i paesi dell’Unione non siano compresi nel regime FMS non è in contrasto con l’attuazione pratica del regime e il modo in cui il vantaggio del FMS è utilizzato, come indicato nei considerando da 72 a 74. Pertanto, quest’argomentazione è stata respinta. |
|
(77) |
Questo regime non può essere considerato un sistema di restituzione del dazio consentito o un sistema di restituzione sostitutiva ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Esso non è conforme alle rigide disposizioni dell’allegato I, lettera i), dell’allegato II (definizione e norme relative alla restituzione) e dell’allegato III (definizioni e norme relative alla restituzione sostitutiva) del regolamento di base. L’esportatore non è tenuto a consumare effettivamente le merci importate in franchigia nel processo produttivo e l’importo del credito non è calcolato in funzione dei fattori produttivi effettivamente utilizzati. Non è stato istituito alcun sistema o procedura per verificare quali fattori produttivi siano consumati nel processo produttivo del prodotto esportato o se sia stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi d’importazione, ai sensi dell’allegato I, lettera i), e degli allegati II e III, del regolamento di base. Un esportatore può beneficiare dei vantaggi del regime FMS indipendentemente dal fatto che importi i fattori di produzione. Per ottenere i vantaggi è sufficiente che l’esportatore esporti semplicemente le merci, senza che debba dimostrare di aver importato materiali per la loro produzione. Pertanto, anche gli esportatori che acquistano sul mercato nazionale tutti i loro fattori produttivi e non importano alcun prodotto che possa essere utilizzato come fattore produttivo, hanno diritto a beneficiare del regime FMS. Un esportatore può inoltre utilizzare i crediti sui dazi FMS per importare beni strumentali anche se questi ultimi non sono compresi nell’ambito di applicazione dei sistemi di restituzione dei dazi consentiti, come stabilito nell’allegato I, lettera i), del regolamento di base, perché non sono utilizzati per la fabbricazione dei prodotti esportati. |
f) Calcolo dell’importo della sovvenzione
|
(78) |
L’importo delle sovvenzioni compensabili è stato calcolato in base al vantaggio conferito al beneficiario nel corso del PIR e registrato dal produttore esportatore che ha collaborato e ha usufruito del regime, secondo il principio della contabilità per competenza come entrate al momento dell’operazione di esportazione. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, l’importo della sovvenzione (numeratore) è stato assegnato in base al fatturato delle esportazioni durante il PIR, usato come denominatore adeguato, perché la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate. |
|
(79) |
Il tasso di sovvenzione stabilito riguardo a questo regime durante il PIR per il produttore esportatore che ha collaborato e ha beneficiato di questo regime è inferiore a 0,1 %. |
3.6. Autorizzazione delle importazioni in franchigia (Duty Free Import Authorisation — DFIA)
|
(80) |
Nel corso dell’inchiesta è emerso che i produttori indiani che hanno collaborato non hanno ottenuto alcun vantaggio dal sistema DFIA durante il PIR. Non è stato quindi necessario analizzare ulteriormente questo sistema nella presente inchiesta. |
3.7. Unità orientate all’esportazione (Export Oriented Units — EOU)/Zone di trasformazione per l’esportazione (Export Processing Zones — EPZ)/Zone economiche speciali (Special Economic Zones — SEZ)
|
(81) |
Nel corso dell’inchiesta è emerso che i produttori indiani che hanno collaborato non hanno ottenuto alcun vantaggio dai sistemi EOU/EPZ/SEZ durante il PIR. Non è stato quindi necessario analizzare ulteriormente questi sistemi nella presente inchiesta. |
3.8. Regime di crediti all’esportazione (Export Credit Scheme — ECS)
a) Base giuridica
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(82) |
Questo regime è descritto dettagliatamente nella circolare Master Circular on Rupee/Foreign Currency Export Credit & Customer Services to Exporters DBOD No DIR.(Exp). BC 07/04.02.02/2009-10 della RBI, destinata a tutte le banche commerciali dell’India. |
b) Ammissibilità
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(83) |
Possono beneficiare di questo regime i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori. |
c) Applicazione pratica
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(84) |
Nell’ambito di questo regime, la RBI fissa i tassi d’interesse massimi vincolanti applicabili ai crediti all’esportazione, in rupie indiane o in valuta estera, che le banche commerciali possono esigere da un esportatore. L’ECS si compone di due sottosistemi, il regime di crediti all’esportazione precedenti alla spedizione (Pre-Shipment Export Credit Scheme — packing credit), che accorda crediti agli esportatori per acquistare, trasformare, fabbricare, imballare e/o spedire merci prima dell’esportazione, e il regime di crediti all’esportazione successivi alla spedizione (Post-Shipment Export Credit Scheme) che fornisce prestiti al capitale circolante allo scopo di finanziare crediti a breve termine per l’esportazione. La RBI impone inoltre alle banche di destinare un determinata percentuale del loro credito netto al finanziamento delle esportazioni. |
|
(85) |
In base a quanto previsto dalla Master Circular della RBI, gli esportatori possono ottenere crediti all’esportazione a tassi d’interesse preferenziali rispetto a quelli dei crediti commerciali normali (cash credits), praticati a condizioni di mercato. La differenza di tasso può essere inferiore per le società con una buona classificazione creditizia. Le società con le migliori classificazioni creditizie, infatti, hanno la possibilità di ottenere crediti all’esportazione e crediti per cassa alle stesse condizioni. |
d) Conclusioni sul regime ECS
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(86) |
I tassi d’interesse preferenziali di un credito ECS stabiliti dalla Master Circular della RBI e menzionati nel considerando 85 possono ridurre i costi degli interessi di un esportatore rispetto ai costi del credito determinati soltanto dalle condizioni di mercato e conferire quindi a tale esportatore un vantaggio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Il finanziamento delle esportazioni non è, di per sé, più sicuro del finanziamento interno. In effetti, esso è generalmente considerato più rischioso e l’ampiezza delle garanzie richieste per un certo credito, indipendentemente dall’oggetto del finanziamento, rappresenta una scelta puramente commerciale di una data banca commerciale. Le differenze di tasso tra le diverse banche dipendono dalla metodologia adottata dalla RBI per fissare i tassi d’interesse massimi per ogni singola banca commerciale. Inoltre, le banche commerciali non sarebbero più obbligate a trasferire ai beneficiari di finanziamenti alle esportazioni eventuali tassi d’interesse più vantaggiosi per i crediti all’esportazione in valuta estera. |
|
(87) |
Anche se i crediti preferenziali ECS vengono concessi da banche commerciali, questo vantaggio costituisce un contributo finanziario accordato da un’amministrazione pubblica, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base. A tale proposito va notato che per stabilire l’esistenza di una sovvenzione né l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base né l’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (ASMC) richiedono un onere a carico dei conti pubblici, ad esempio il rimborso delle banche commerciali da parte dell’amministrazione pubblica indiana, bensì solo un’indicazione del governo per eseguire le funzioni descritte nell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento di base. La RBI è un organismo pubblico e rientra quindi nella definizione di «pubblica amministrazione» figurante nell’articolo 2, lettera b), del regolamento di base. Essa è di proprietà statale al 100 %, persegue obiettivi di politiche pubbliche, ad esempio della politica monetaria, e i suoi dirigenti sono nominati dall’amministrazione pubblica indiana. La RBI dà ordini agli enti privati, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), secondo comma, del regolamento di base, dato che le banche commerciali sono vincolate alle condizioni che essa impone, tra l’altro, riguardo ai tassi d’interesse massimi sui crediti all’esportazione prescritti dalla Master Circular della RBI e alle disposizioni della RBI che stabiliscono che le banche commerciali devono destinare al finanziamento delle esportazioni una determinata percentuale di loro credito bancario netto. Tali disposizioni obbligano le banche commerciali a eseguire le funzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base, che nel caso in questione sono prestiti sotto forma di finanziamenti preferenziali delle esportazioni. Questi trasferimenti diretti di fondi sotto forma di prestiti a particolari condizioni spettano di norma all’amministrazione pubblica e la prassi non differisce in sostanza dalla prassi normalmente seguita dalle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base. Questa sovvenzione è considerata specifica e compensabile perché i tassi d’interesse preferenziali sono disponibili solo nell’ambito del finanziamento di operazioni di esportazione e quindi sono condizionati dall’andamento delle esportazioni, conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base. |
e) Calcolo dell’importo della sovvenzione
|
(88) |
L’importo della sovvenzione è stato calcolato in base alla differenza tra l’interesse pagato sui crediti all’esportazione utilizzati durante il PIR e il tasso d’interesse che avrebbe dovuto essere pagato su crediti commerciali normali utilizzati dall’unico produttore esportatore che ha collaborato ed è ricorso al sistema. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, l’importo della sovvenzione (numeratore) è stato ripartito sul fatturato totale delle esportazioni effettuate nel PIR, usato come denominatore appropriato, perché la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate. |
|
(89) |
Il tasso di sovvenzione stabilito riguardo a questo regime nel PIR per il produttore esportatore che ha collaborato e ha beneficiato del regime è irrilevante. |
3.9. Regime di esenzione dall’imposta sul reddito (Income Tax Exemption Scheme — ITES)
|
(90) |
Nel corso dell’inchiesta è emerso che i produttori indiani che hanno collaborato non hanno ottenuto alcun vantaggio dal regime ITES durante il PIR. Non è stato quindi necessario analizzare ulteriormente questo regime nella presente inchiesta. |
3.10. Regime di incentivi all’industria del Punjab (Punjab Industrial Incentive Scheme)
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(91) |
Nel corso dell’inchiesta è emerso che i produttori indiani che hanno collaborato non hanno ottenuto, durante il PIR, alcun vantaggio dal regime di incentivi all’industria del Punjab. Non è stato quindi necessario analizzare ulteriormente questo regime nella presente inchiesta. |
3.11. Regime di incentivi all’industria del Gujarat (Gujarat Industrial Incentive Scheme)
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(92) |
Nel corso dell’inchiesta è emerso che i produttori indiani che hanno collaborato non hanno ottenuto, durante il PIR, alcun vantaggio dal regime di incentivi all’industria del Gujarat. Non è stato quindi necessario analizzare ulteriormente questo regime nella presente inchiesta. |
3.12. Importo delle sovvenzioni compensabili
|
(93) |
Per i produttori esportatori soggetti all’inchiesta, l’importo delle sovvenzioni compensabili, espresso ad valorem e determinato conformemente alle disposizioni del regolamento di base, varia dal 7,5 % al 12,4 %. Questi importi delle sovvenzioni superano il limite minimo fissato all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. |
|
(94) |
A norma dell’articolo 18 del regolamento di base, si ritiene quindi che le sovvenzioni siano continuate durante il PIR. |
3.13. Conclusioni sul rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni
|
(95) |
A norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato esaminato se la scadenza delle misure in vigore rischia di causare il persistere o la reiterazione delle sovvenzioni. |
|
(96) |
A tale proposito si ricorda che hanno collaborato solo due produttori esportatori noti del prodotto in esame. In base ai dati statistici disponibili per l’India e l’Unione, non è possibile stabilire la percentuale delle vendite di questi esportatori rispetto al totale delle vendite effettuate nell’Unione dai produttori esportatori indiani del prodotto in esame. Tali dati statistici dimostrerebbero però che esistono altri produttori che potrebbero vendere il prodotto in esame nell’Unione. |
|
(97) |
È stato constatato che durante il PIR i produttori esportatori che hanno collaborato hanno continuato a beneficiare delle sovvenzioni compensabili dell’amministrazione pubblica indiana. I regimi di sovvenzione sopra analizzati conferiscono continui vantaggi e nulla indica che questi programmi saranno gradualmente abbandonati o modificati in un prossimo futuro o che i produttori esportatori che hanno collaborato non otterranno più i vantaggi offerti da tali regimi. |
|
(98) |
Non si dispone di informazioni che indichino che gli altri produttori esportatori non abbiano continuato a beneficiare dei regimi di sovvenzione sopra analizzati. Si conclude pertanto che le sovvenzioni a livello nazionale sono continuate. |
|
(99) |
Alla luce dei risultati descritti sopra si conclude che le sovvenzioni sono persistite durante il PIR e rischiano di persistere in futuro. |
4. LA PRODUZIONE DELL’UNIONE
|
(100) |
Durante il periodo dell’inchiesta di riesame, il prodotto simile è stato fabbricato nell’Unione dai seguenti produttori dell’Unione: Sandoz, DSM, Deretil, ACS Dobfar SpA e Antibioticos S.A.. Le ricorrenti hanno chiesto un riesame in previsione della scadenza delle misure antisovvenzione in vigore. Tutte le informazioni disponibili riguardanti i produttori dell’Unione, comprese quelle fornite nella denuncia e i dati raccolti presso i produttori dell’Unione prima e dopo l’apertura dell’inchiesta di riesame, sono state utilizzate per stabilire la produzione totale dell’Unione. In base a tali informazioni, la produzione totale dell’Unione nel PIR è stata stimata a 7 093 tonnellate. |
|
(101) |
I produttori dell’Unione che rappresentano la produzione totale dell’Unione costituiscono l’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base e sono di seguito denominati «industria dell’Unione». Dato che il prodotto simile fabbricato dai tre produttori dell’Unione che hanno risposto al questionario durante il PIR ha costituito fino al 95 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile, i dati di questi produttori sono considerati rappresentativi per tutta l’industria dell’Unione. |
5. SITUAZIONE DEL MERCATO DELL’UNIONE
5.1. Osservazione preliminare
|
(102) |
Per analizzare i volumi delle importazioni e le tendenze dei prezzi, sono state utilizzate le statistiche Eurostat sulle importazioni per i codici TARIC 2941 10 10 10, 2941 10 20 10 e 2941 90 00 30 per gli anni 2007 e 2008 e i codici TARIC 2941 10 00 10 e 2941 90 00 30 per l’anno 2009 e gli anni seguenti, applicabili nel periodo considerato. |
|
(103) |
In considerazione del numero di produttori dell’Unione e del fatto che un produttore dell’Unione ha fabbricato il prodotto simile nel quadro di un contratto in conto lavorazione con un altro produttore, i dati relativi all’industria dell’Unione, se necessari, sono stati indicati solo in indici e in fasce, al fine di tutelare la riservatezza dei dati. |
5.2. Consumo sul mercato dell’Unione
|
(104) |
Il prodotto simile è stato venduto dall’industria dell’Unione ad acquirenti non collegati e venduto/trasferito alle società collegate per un’ulteriore lavorazione a valle. |
|
(105) |
Le vendite a entità non collegate sono state considerate vendite sul «mercato libero», mentre le vendite/i trasferimenti a entità collegate sono state considerate vendite per «uso vincolato». |
|
(106) |
Nel calcolo del consumo apparente dell’Unione del prodotto in esame e del prodotto simile, la Commissione ha sommato:
|
|
(107) |
Va notato che, al fine di evitare il doppio conteggio dei volumi delle vendite, dal calcolo sopraindicato sono state escluse le vendite effettuate nel quadro di un contratto in conto lavorazione tra due produttori dell’Unione. |
|
(108) |
In base a quanto precede, il consumo dell’Unione del prodotto in esame e del prodotto simile è aumentato gradualmente del 28 % nel corso del periodo considerato:
|
5.3. Importazioni dall’India
5.3.1. Volume, quota di mercato e prezzi delle importazioni dall’India
|
Importazioni (t) |
2007 |
2008 |
2009 |
PIR |
|
Importazioni del prodotto in esame immesse in libera pratica |
32,6 |
16,1 |
1,9 |
1,4 |
|
Indice |
100 |
49 |
6 |
4 |
|
Importazioni del prodotto in esame nel quadro del regime di perfezionamento attivo |
45,5 |
3,7 |
15,5 |
14,5 |
|
Indice |
100 |
8 |
34 |
32 |
|
(109) |
In base ai dati Eurostat, il volume delle importazioni del prodotto in esame dall’India immesse in libera pratica è diminuito del 96 % durante il periodo considerato. Nel 2008 è stato registrato un calo considerevole del 51 %, seguito da un ulteriore calo del 43 % nel 2009 e del 2 % nel PIR. |
|
(110) |
Una tendenza leggermente diversa è stata osservata per le importazioni effettuate nel quadro del regime di perfezionamento attivo, che sono esenti da dazi compensativi e doganali. Dopo un calo iniziale del 92 % tra il 2007 e il 2008, le importazioni sono aumentate nel 2009 e sono rimaste relativamente stabili nel PIR.
|
|
(111) |
Il prezzo d’importazione medio del prodotto in esame originario dell’India e immesso in libera circolazione è aumentato del 34 % tra il 2007 e il 2009 ed è calato fortemente nel PIR, raggiungendo un livello inferiore del 26 % rispetto a quello del 2007. Anche i prezzi delle importazioni effettuate nel quadro del regime di perfezionamento attivo hanno seguito una tendenza al ribasso e sono calati del 16 % nel periodo considerato. Le diverse tendenze dei prezzi tra i due regimi d’importazione sono dovute al diverso tipo di prodotto in esame principalmente importato, la cefalexina, più costosa rispetto agli altri tipi.
|
|
(112) |
La quota di mercato delle importazioni dall’India immesse in libera circolazione o effettuate nel quadro del regime di perfezionamento attivo è stata molto bassa nel periodo considerato ed è diminuita in entrambi i casi. |
|
(113) |
Un produttore dell’Unione ha osservato che le stime delle importazioni indiane, basate sui dati Eurostat, non erano corrette, poiché secondo le statistiche indiane sulle esportazioni i volumi delle esportazioni erano più elevati di quelli registrati da Eurostat. A tale proposito va notato che è prassi corrente della Commissione utilizzare i dati Eurostat come base per le statistiche sull’importazione. Va notato inoltre che le statistiche indiane relative alle esportazioni non indicano la destinazione finale delle esportazioni e se sono effettivamente destinate all’Unione. Quest’argomentazione è stata quindi respinta. |
5.3.2. Sottoquotazione del prezzo
|
(114) |
Data la quantità estremamente bassa di importazioni dall’India immessa in libera pratica sul mercato dell’Unione, non è stato possibile trarre conclusioni significative in merito alla sottoquotazione del prezzo (price undercutting). Per quanto riguarda le importazioni effettuate nel quadro del regime di perfezionamento attivo, il margine di sottoquotazione rilevato è stato negativo. Queste importazioni ammontavano tuttavia a meno di dieci tonnellate e comprendevano un unico tipo di prodotto (la cefalexina), che è anche il tipo di prodotto più costoso e meno rappresentato sul mercato. È stato concluso pertanto che i dati sulle transazioni concernenti le importazioni effettuate nel quadro del regime di perfezionamento attivo non erano rappresentativi ai fini di un calcolo della sottoquotazione significativo e non erano adeguati per ulteriori analisi. |
|
(115) |
Un produttore dell’Unione ha sostenuto che un’analisi separata delle due categorie di importazioni, quelle immesse in libera pratica e quelle effettuate nel quadro del regime di perfezionamento attivo, non era in linea con l’approccio del precedente riesame ed era anche contraria alla prassi corrente della Commissione. |
|
(116) |
A tale riguardo va notato che, come concluso nel considerando 115, le quantità importate nel quadro del regime di perfezionamento attivo o immesse in libera pratica non sono state sufficienti per poter trarre conclusioni significative. Visto il basso livello del volume aggregato, questa conclusione vale anche per tale volume. |
5.4. Importazioni da altri paesi terzi
|
Importazioni da paesi terzi |
2007 |
2008 |
2009 |
PIR |
|
Volume (t) |
|
|
|
|
|
Singapore |
1 557,7 |
1 448,2 |
2 030,5 |
2 425,3 |
|
Indice |
100 |
93 |
130 |
156 |
|
Cina |
487,6 |
622,5 |
1 176,9 |
1 234,7 |
|
Indice |
100 |
128 |
241 |
253 |
|
Oman |
373,4 |
438,5 |
301,7 |
287,9 |
|
Indice |
100 |
117 |
81 |
77 |
|
Altri paesi terzi |
67,8 |
327,5 |
74,2 |
73,2 |
|
Indice |
100 |
483 |
109 |
108 |
|
Totale |
2 486,5 |
2 836,7 |
3 583,3 |
4 021,1 |
|
Indice |
100 |
114 |
144 |
162 |
|
(117) |
Le importazioni del prodotto oggetto del riesame da paesi diversi dall’India sono aumentate del 62 % nel periodo considerato e la quota di mercato è aumentata di oltre 10 punti percentuali, dal 37,6 % al 47,7 %, un aumento che è coinciso con l’incremento del consumo sul mercato dell’UE. Tra i paesi esportatori, Singapore, Cina e Oman sono stati i principali fornitori del mercato dell’Unione.
|
|
(118) |
I prezzi medi delle importazioni dai paesi terzi hanno subito un forte calo del 43 % nel periodo considerato. Anche se nel PIR i prezzi dei principali paesi esportatori (Singapore, Cina e Oman) risultano inferiori ai prezzi dell’Unione all’incirca del 20 % confrontando i singoli prodotti e anche se i volumi delle importazioni possono essere considerati significativi, queste importazioni a basso prezzo non hanno apparentemente influito sulla redditività dell’industria dell’Unione. |
|
(119) |
Un produttore dell’Unione ha sostenuto che l’analisi delle tendenze del prezzo medio all’importazione deve tener conto dei vari tipi di prodotto. A tale riguardo va notato che, in linea con la prassi corrente, l’analisi delle tendenze del prezzo, tra l’altro, va effettuata in base al prodotto in esame, indipendentemente dalle quantità di ciascun tipo di prodotto. Va notato inoltre che nel presente caso non è stata tratta alcuna conclusione dalla tendenza dei prezzi delle importazioni effettuate dai paesi terzi durante il periodo considerato. Questa argomentazione ha quindi dovuto essere respinta. |
|
(120) |
Tutti i produttori dell’Unione hanno sostenuto che le importazioni dalla Cina, dall’Oman, ecc. consistono principalmente in amoxicillina triidrato per uso veterinario e questo avrebbe dovuto essere preso in considerazione nell’analisi dei prezzi sopraindicati. A tale proposito va notato che il prodotto oggetto del riesame comprende antibiotici per il consumo umano e veterinario. Inoltre, le informazioni fornite a sostegno di quest’obiezione sono state comprovate. L’argomentazione ha quindi dovuto essere respinta. |
|
(121) |
Un produttore dell’Unione ha contestato la base su cui sono stati effettuati i confronti dei prezzi dell’amoxicillina triidrato e dell’ampicillina triidrato nel PIR, dato che i dati Eurostat non distinguono tra questi due tipi di prodotto. A tale riguardo, essendo stato constatato che i prezzi dell’industria dell’Unione di questi due tipi di prodotti erano simili, un confronto dei prezzi complessivi era ragionevole. |
|
(122) |
Per quanto riguarda le importazioni da Singapore, tutti i produttori dell’Unione hanno sostenuto che sono state effettuate a prezzi di trasferimento tra acquirenti collegati. In tali circostanze, l’inclusione di queste importazioni comporterebbe una distorsione dei prezzi medi delle importazioni dagli altri paesi terzi. Va notato che se queste importazioni dovessero essere escluse dal confronto dei prezzi, il risultato sopra menzionato relativo al margine di sottoquotazione cambierebbe notevolmente e la conclusione che le importazioni a basso prezzo non hanno influito sulla redditività dell’industria dell’Unione rimarrebbe valida. |
5.5. Situazione economica dell’industria dell’Unione
|
(123) |
Per i seguenti indicatori economici relativi all’industria dell’Unione è stato constatato che un’analisi e una valutazione significative dovevano concentrarsi sulla situazione prevalente sul mercato libero: sul volume e sui prezzi delle vendite sul mercato dell’Unione, sulla quota di mercato e sulla redditività. Ove possibile e giustificato, queste conclusioni sono state messe a confronto successivamente con i dati relativi al mercato vincolato, al fine di ottenere un quadro completo della situazione dell’industria dell’Unione. |
|
(124) |
Per quanto riguarda invece gli altri indicatori economici, dall’inchiesta è emerso che potevano essere ragionevolmente esaminati solo facendo riferimento all’attività complessiva. La produzione (sia per il mercato vincolato che per il mercato libero), la capacità, l’utilizzazione degli impianti, gli inventari, gli investimenti, le scorte, l’occupazione, la produttività, i salari, la crescita e la capacità di ottenere capitali dipendono infatti dall’attività complessiva, indipendentemente dal fatto che la produzione sia vincolata o venduta sul mercato libero. |
|
(125) |
In seguito alle osservazioni presentate da un produttore dell’Unione in merito alla comunicazione finale dei fatti e delle considerazioni in base a cui è stata proposta la conclusione del procedimento, alcuni indicatori economici dei seguenti considerando sono stati corretti. Queste modifiche non hanno giustificato un cambiamento delle conclusioni riguardanti la situazione dell’industria dell’Unione. |
5.5.1. Produzione, capacità e utilizzazione degli impianti
|
|
2007 |
2008 |
2009 |
PIR |
|
Capacità indicizzata |
100 |
100 |
104 |
107 |
|
Produzione indicizzata |
100 |
95 |
96 |
98 |
|
Utilizzazione degli impianti indicizzata |
100 |
95 |
92 |
91 |
|
(126) |
La capacità produttiva dell’industria dell’Unione è rimasta stabile dal 2007 al 2008, aumentando poi del 4 % dal 2008 al 2009 e del 3 % nel PIR. |
|
(127) |
Il volume di produzione non ha tuttavia seguito quest’aumento, a causa di difficoltà tecniche impreviste incontrate da un produttore dell’Unione nel 2008, quando il volume di produzione è diminuito del 5 %, riprendendosi poi gradualmente fino al PIR. |
|
(128) |
A causa dell’aumento della capacità produttiva combinato con un leggero calo della produzione, il tasso di utilizzazione degli impianti è diminuito progressivamente nel periodo considerato e nel PIR ha raggiunto un livello inferiore del 9 % rispetto a quello del 2007. |
5.5.2. Volume e prezzo delle vendite, quota di mercato
5.5.2.1.
|
Vendite ad acquirenti indipendenti nell’Unione |
2007 |
2008 |
2009 |
PIR |
|
Volume indicizzato |
100 |
97 |
93 |
99 |
|
Prezzo medio di vendita indicizzato |
100 |
121 |
104 |
104 |
|
Quota di mercato indicizzata |
100 |
90 |
79 |
78 |
|
(129) |
Il volume delle vendite dell’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti è stato leggermente inferiore nel PIR rispetto al livello del 2007 ed è calato del 7 % nel 2009, aumentando poi del 6 % durante il PIR. |
|
(130) |
Il prezzo medio delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione è aumentato del 4 % nel corso del periodo considerato. I prezzi sono dapprima aumentati fortemente del 21 % nel 2008 e poi sono diminuiti del 17 % nel 2009 e sono rimasti stabili nel PIR. |
|
(131) |
Un produttore dell’Unione ha sostenuto che l’impatto delle importazioni provenienti dall’India sull’industria dell’Unione non è stato valutato correttamente. A tale riguardo, va notato innanzitutto che non è stata constatata alcuna sottoquotazione dei prezzi, come indicato al considerando 115. Inoltre, come spiegato nel considerando precedente, i prezzi dell’industria dell’Unione sono aumentati del 4 % durante il periodo considerato. In queste circostanze si ritiene che le importazioni dall’India non abbiano avuto alcun effetto negativo sulla situazione dell’industria dell’Unione. |
|
(132) |
Il calo delle vendite ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione si è riflesso sull’evoluzione della quota di mercato, che nel PIR è diminuita del 22 % rispetto al 2007. |
5.5.2.2.
|
Mercato vincolato nell’Unione |
2007 |
2008 |
2009 |
PIR |
|
Volume indicizzato |
100 |
115 |
122 |
128 |
|
Prezzo medio indicizzato delle vendite vincolate |
100 |
100 |
111 |
110 |
|
Quota di mercato indicizzata |
100 |
109 |
104 |
100 |
|
(133) |
Durante il periodo considerato, le vendite vincolate sono aumentate del 28 %, mentre il volume delle vendite dell’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti è diminuito nonostante l’aumento della domanda. |
|
(134) |
La quota del mercato vincolato dell’industria dell’Unione è aumentata del 9 % nel 2008 ed è poi diminuita progressivamente fino al livello del 2007. |
5.5.2.3.
|
Vendite ad acquirenti indipendenti, vendite vincolate e utilizzo vincolato |
2007 |
2008 |
2009 |
PIR |
|
Volume indicizzato |
100 |
107 |
108 |
114 |
|
Quota di mercato indicizzata |
100 |
100 |
92 |
90 |
|
(135) |
La quota di mercato di tutta l’industria dell’Unione è stata misurata sommando i volumi del mercato libero e vincolato dell’Unione. Anche se questo volume è aumentato del 14 % nel periodo considerato, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita del 10 %, mentre il consumo è aumentato del 28 % nello stesso periodo. Ciò dimostra che l’industria dell’Unione non ha beneficiato della crescita del consumo. |
5.5.3. Scorte
|
Scorte |
2007 |
2008 |
2009 |
PIR |
|
Volume indicizzato |
100 |
74 |
63 |
46 |
|
(136) |
Il livello delle scorte è diminuito del 54 % dal 2007 alla fine del PIR, soprattutto a causa dell’aumento della domanda vincolata. |
5.5.4. Redditività
5.5.4.1.
|
Redditività sul mercato libero |
2007 |
2008 |
2009 |
PIR |
|
Indice |
100 |
447 |
218 |
253 |
|
(137) |
La redditività delle vendite dell’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione è migliorata in modo considerevole del 153 % durante il PIR. Quest’evoluzione è dovuta a un aumento medio dei prezzi del 2 % e a un calo del costo di produzione. Rispetto al margine di profitto raggiunto nel periodo dell’ultima inchiesta di riesame in previsione della scadenza, il profitto è aumentato di oltre 400 punti percentuali. |
|
(138) |
Va notato che, fuorché nel 2007, il livello del profitto dell’industria dell’Unione è stato superiore al margine di profitto di riferimento stabilito nella precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, pari al 10 % («obiettivo di profitto»), durante il periodo considerato. |
|
(139) |
Due produttori dell’Unione hanno sostenuto che la redditività non era stata valutata correttamente, perché il profitto raggiunto dai fornitori collegati a monte era stato detratto dai loro costi. In tali casi, secondo la prassi corrente, si detraggono i profitti raggiunti dalle parti collegate partecipanti alla produzione delle materie prime. Per questo motivo l’argomentazione ha dovuto essere respinta. |
5.5.4.2.
|
Redditività delle vendite vincolate |
2007 |
2008 |
2009 |
PIR |
|
Indice |
100 |
55 |
153 |
151 |
|
(140) |
La redditività delle vendite vincolate dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione è migliorata del 51 % durante il PIR. Quest’evoluzione è dovuta principalmente a un aumento medio dei prezzi del 10 %. Tuttavia, dato che la tendenza dei prezzi si basa sui prezzi di trasferimento, non si possono trarre conclusioni significative da tali considerazioni. |
5.5.5. Investimenti, utile sul capitale investito, flusso di cassa e capacità di reperire capitali
|
|
2007 |
2008 |
2009 |
PIR |
|
Investimenti indicizzati |
100 |
246 |
342 |
129 |
|
Utile sul capitale investito indicizzato |
100 |
233 |
52 |
62 |
|
Flusso di cassa indicizzato |
100 |
236 |
83 |
107 |
|
(141) |
Nel periodo considerato è stato registrato un incremento degli investimenti. Gli investimenti erano legati ad aumenti della capacità produttiva, destinati a rifornire sia il mercato vincolato che il mercato libero. |
|
(142) |
Dall’inchiesta è emerso inoltre che l’utile sul capitale investito, cioè il profitto netto, al lordo delle imposte, del prodotto, espresso in percentuale del valore contabile netto del capitale fisso destinato al prodotto, è diminuito durante il periodo considerato. |
|
(143) |
Il flusso di cassa è aumentato del 7 % nel periodo considerato, poiché la riduzione della redditività ha potuto essere compensata da una riduzione delle scorte nella seconda metà del periodo considerato. |
5.5.6. Occupazione, produttività e salari
|
|
2007 |
2008 |
2009 |
PIR |
|
Occupazione indicizzata |
100 |
106 |
111 |
109 |
|
Produzione indicizzata |
100 |
89 |
87 |
89 |
|
Salari indicizzati |
100 |
104 |
106 |
106 |
|
(144) |
L’occupazione è aumentata del 9 % nel periodo considerato, insieme agli investimenti nella capacità produttiva, mentre i salari medi sono aumentati solo del 6 %. La produttività è diminuita complessivamente dell’11 %, in seguito alle difficoltà tecniche impreviste di un produttore dell’Unione. |
5.5.7. Entità dell’importo delle sovvenzioni compensabili e ripresa dagli effetti di precedenti sovvenzioni
|
(145) |
Tenuto conto del volume delle importazioni sovvenzionate originarie dell’India, l’impatto dell’effettivo importo delle sovvenzioni non può essere considerato significativo. |
|
(146) |
La situazione dell’industria dell’Unione è migliorata notevolmente dopo l’ultima inchiesta di riesame e nel periodo considerato. Si può quindi concludere che l’industria dell’Unione è riuscita a riprendersi completamente dalle precedenti sovvenzioni. |
5.6. Conclusioni sulla situazione economica dell’industria dell’Unione
|
(147) |
Tra il 2007 e il periodo dell’inchiesta di riesame, il volume delle importazioni sovvenzionate del prodotto in esame è stato trascurabile. Ad eccezione di alcuni indicatori di pregiudizio come la quota di mercato, il volume di produzione e l’utile sul capitale investito, nel periodo considerato la maggior parte degli indicatori ha avuto un andamento positivo, come la redditività (+ 153 %), il prezzo di vendita (+ 4 %), il volume delle vendite (+ 14 %), l’occupazione (+ 10 %) e gli investimenti (+ 29 %). I livelli del profitto raggiunti sul mercato dell’Unione sono stati, fuorché nel 2007, superiori al margine di profitto di riferimento stabilito nella precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, pari al 10 %. La tendenza positiva della grande maggioranza degli indicatori è dovuta soprattutto all’affidabilità dell’industria dell’Unione e alle relazioni commerciali di lunga data che ha sviluppato nel corso degli anni, ma anche al livello dei prezzi che essa è riuscita a raggiungere sul mercato. |
|
(148) |
Un produttore dell’Unione ha sostenuto che l’analisi delle tendenze dei prezzi e dei profitti dovrebbe tenere conto della scarsità delle materie prime registrata nel 2007 e 2008. È stato affermato che questa scarsità ha determinato un aumento eccezionale dei prezzi e dei profitti nel 2008 e un aumento più limitato nel 2009. A tale proposito va detto che, come mostrano le tabelle 5.5.2.1 e 5.5.4.1, i livelli eccezionali dei prezzi e dei profitti riguardano solo il 2008. I livelli di profitto raggiunti nel 2009 e nel PIR non sembrano più subire gli effetti della scarsità delle materie prime. Le conclusioni del considerando 139, secondo cui nel corso di tutto il periodo considerato i profitti sono stati superiori all’obiettivo di profitto, rimangono valide. |
|
(149) |
Per quanto riguarda le vendite vincolate, l’alternativa per l’industria dell’Unione di vendere parte della sua produzione sul mercato vincolato ha garantito un alto livello di utilizzazione degli impianti e ha consentito all’industria dell’Unione di diminuire i costi fissi e di rimanere competitiva sotto il profilo dei costi. |
|
(150) |
In conclusione, visto l’andamento positivo degli indicatori relativi all’industria dell’Unione, si ritiene che essa non abbia subito un pregiudizio grave durante il periodo considerato. |
5.7. Effetti delle importazioni sovvenzionate
|
(151) |
Dato il volume ridotto delle importazioni del prodotto in esame nell’Unione durante il periodo considerato, le importazioni sovvenzionate non hanno avuto effetti negativi sulle prestazioni dell’industria dell’Unione. Come indicato sopra, è stato infatti ritenuto che l’industria dell’Unione non abbia subito un pregiudizio grave durante il periodo considerato. |
6. PROBABILITÀ DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO
|
(152) |
Si ricorda che l’industria dell’Unione non ha subito un grave pregiudizio durante il periodo considerato, dato che la maggior parte degli indicatori di pregiudizio ha avuto una tendenza positiva in tale periodo. A norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato quindi esaminato se la scadenza delle misure in vigore possa determinare la persistenza o reiterazione del pregiudizio. |
6.1. Capacità produttiva inutilizzata nel paese interessato
|
(153) |
Dall’inchiesta è emerso che l’utilizzo degli impianti dei tre produttori indiani che hanno collaborato ha raggiunto livelli molto elevati nel PIR. Le capacità inutilizzate, che potrebbero essere dirette verso il mercato dell’Unione in mancanza di misure, sembrano quindi limitate. |
|
(154) |
Dopo la comunicazione delle informazioni, vari produttori dell’Unione hanno affermato che l’India disponeva di considerevoli capacità inutilizzate e che il tasso di utilizzo degli impianti dei produttori esportatori indiani non era rappresentativo per l’intero settore indiano. Un produttore dell’Unione ha sostenuto persino che il volume delle capacità inutilizzate dei sette maggiori esportatori indiani era ampiamente superiore al consumo del mercato libero dell’Unione. |
|
(155) |
A tale riguardo va sottolineato in primo luogo che il tasso di utilizzo delle capacità dei tre produttori esportatori che hanno collaborato è stato calcolato come una media ponderata basata su dati verificati e riguardante in modo specifico il prodotto in esame. Inoltre, i tre produttori esportatori che hanno collaborato erano grandi produttori e facevano parte dei sette «principali» esportatori indiani a cui si riferiva il denunziante. I dati presentati dai produttori dell’Unione sulle capacità inutilizzate di questi sette produttori indiani si basavano invece soprattutto sulla «conoscenza del mercato» e non hanno potuto essere validamente dimostrati, anche se ciò era stato espressamente richiesto. Di conseguenza queste informazioni non sono state prese in considerazione ed è stato confermato che, in base ai dati verificati del dossier, le capacità inutilizzate indiane sembravano limitate. |
6.2. Andamento delle esportazioni dei produttori esportatori indiani
|
(156) |
Sulla base dei dati statistici ufficiali indiani, è stato stabilito che i prezzi delle vendite all’esportazione verso i dieci maggiori mercati d’esportazione dell’India erano inferiori all’incirca del 20 % rispetto ai prezzi delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione nel PIR. Questi prezzi all’esportazione indiani erano in linea con ai prezzi degli altri principali operatori del mercato dell’Unione, come spiegato nel considerando 119. È stato constatato che le importazioni a basso prezzo effettuate nel periodo considerato da questi altri paesi non hanno avuto un effetto negativo sulle prestazioni dell’industria dell’Unione. In queste circostanze è stato rilevato che se si lasciassero scadere le misure, i prezzi delle esportazioni indiane non sarebbero probabilmente pregiudizievoli per l’industria dell’Unione, poiché essa affronta già la concorrenza di altri paesi esportatori che seguono la stessa politica dei prezzi senza subire un grave pregiudizio. |
|
(157) |
Due produttori dell’Unione hanno anche sostenuto che se si lasciassero scadere le misure, i produttori indiani invierebbero nell’Unione le esportazioni attualmente destinate ad altri mercati, a causa dell’attrattiva del mercato dell’Unione in termini di prezzi. In primo luogo va notato che se i produttori indiani dovessero inviare le loro esportazioni nell’Unione, entrerebbero in concorrenza con altri paesi terzi che esportano già quantità considerevoli verso l’Unione. Inoltre, come spiegato al considerando 119, è stato constatato che le importazioni provenienti da paesi terzi, a prezzi simili ai prezzi delle esportazioni indiane verso gli altri mercati, non hanno influito sulle prestazioni dell’industria dell’Unione. È stato quindi concluso che se le quantità delle esportazioni indiane verso l’Unione dovessero aumentare a prezzi simili a quelli degli altri mercati d’esportazione, l’industria dell’Unione non subirebbe un grave pregiudizio. |
|
(158) |
Due produttori dell’Unione hanno anche sostenuto che l’esistenza negli Stati Uniti del divieto d’importazione di antibiotici da alcuni impianti di produzione dell’India porterebbe all’invio di quantità supplementari sul mercato dell’Unione. A tale riguardo valgono tuttavia le conclusioni del considerando precedente sul possibile invio di esportazioni nell’Unione. |
6.3. Mercato vincolato
|
(159) |
Mentre il mercato vincolato ha rappresentato dal 50 % al 60 % dei mercati libero e vincolato dell’industria dell’Unione nel periodo considerato, il consumo sul mercato vincolato dell’industria dell’Unione è aumentato di più del 20 % nello stesso periodo. In considerazione delle caratteristiche e delle dimensioni di tale mercato, si ritiene che, se si lasciassero scadere le misure, il probabile aumento delle esportazioni indiane non influirebbe sul mercato vincolato, che continuerebbe a garantire tassi elevati di utilizzo delle capacità ed economie di scala per l’industria dell’Unione. |
6.4. Conclusioni sul rischio di reiterazione del pregiudizio
|
(160) |
In considerazione di quanto precede, è stato concluso che se si lasciassero scadere le misure, le importazioni sovvenzionate provenienti dall’India non causerebbero probabilmente un grave pregiudizio all’industria dell’Unione, dato che la maggior parte degli indicatori di pregiudizio ha avuto un’evoluzione positiva nel periodo considerato, nonostante le considerevoli e crescenti importazioni da altri paesi vendute a prezzi simili alle esportazioni indiane verso gli altri paesi. È stato concluso pertanto che la scadenza delle misure non provocherebbe probabilmente alcun grave pregiudizio. |
7. INTERESSE DELL’UNIONE
|
(161) |
Un produttore dell’Unione ha sostenuto che avrebbe dovuto essere effettuata un’analisi dell’interesse dell’Unione. A tale riguardo, dato che non sussiste alcun rischio di reiterazione del pregiudizio, è stato concluso che un’analisi dell’interesse dell’Unione non servirebbe. In queste circostanze l’argomentazione è stata respinta. |
8. MONITORAGGIO SPECIALE
|
(162) |
Viste le conclusioni sul rischio di persistenza delle sovvenzioni di cui al considerando 100 e visto il loro possibile impatto sul futuro flusso commerciale, la Commissione controllerà i volumi delle importazioni del prodotto in esame. Se dovesse prodursi un cambiamento significativo nelle quantità importate, la Commissione esaminerà quale misura dovrà essere adottata, se del caso. |
|
(163) |
Il monitoraggio sarà limitato a un periodo di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
9. CHIUSURA DELL’INCHIESTA
|
(164) |
Alla luce dei risultati dell’inchiesta di riesame, si ritiene opportuno abrogare il dazio compensativo sulle importazioni di alcuni antibiotici ad ampio spettro originari dell’India. |
|
(165) |
Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali è stato proposto di chiudere l’inchiesta ed hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni. Queste sono state esaminate nelle sezioni corrispondenti e non sono di una natura tale da modificare le conclusioni sopra riportate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il riesame in previsione della scadenza delle misure compensative applicabili alle importazioni di alcuni antibiotici ad ampio spettro, attualmente classificati ai codici NC ex 2941 10 00 ed ex 2941 90 00 originari dell’India, avviato a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 597/2009, è chiuso e le misure in vigore sulle importazioni originarie dell’India sono abrogate.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 4 agosto 2011
Per il Consiglio
Il presidente
M. DOWGIELEWICZ
(1) GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.
(2) GU L 121 del 13.5.2005, pag. 1.
(3) GU L 273 del 9.10.1998, pag. 1.
(4) GU L 319 del 29.11.2008, pag. 1.