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4.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 201/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 774/2011 DELLA COMMISSIONE
del 2 agosto 2011
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
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(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
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(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
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(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2). |
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(5) |
Il comitato del codice doganale non ha formulato alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
ALLEGATO
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Designazione delle merci |
Classificazione (Codice NC) |
Motivazioni |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Un articolo sotto forma di insieme commercializzato al dettaglio, che consiste in:
La candela ha una forma tale da poter essere inserita perfettamente e saldamente nella rientranza del ricettacolo ligneo. |
4421 90 98 |
La classificazione è determinata a norma delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3(b) e 6, nonché dal testo dei codici NC 4421 , 4421 90 e 4421 90 98 . Gli articoli soddisfano i requisiti di classificazione come merci presentate in assortimenti. Il ricettacolo ligneo costituisce l'elemento che conferisce all'insieme il suo carattere essenziale. È esclusa la classificazione del ricettacolo ligneo alla voce 9405 , poiché non è identificabile in sé in quanto candelabro. Poiché il ricettacolo ligneo deve essere classificato secondo il materiale di cui è costituito, l'articolo va pertanto classificato con il codice NC 4421 90 98 quale articolo in legno. |