4.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 772/2011 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 2011

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)   GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Un articolo in metallo e plastica, ideato per fissare un seggiolino di sicurezza per bambini ad un autoveicolo (cosiddetto «base per seggiolino di sicurezza per bambini»).

Esso è composto di un braccio allungabile e di un sistema munito di indicatori rossi/verdi che segnalano, ad esempio, se l’articolo o il seggiolino sono correttamente installati.

Ha la funzione di fissare temporaneamente il seggiolino ai punti di ancoraggio, che sono accessori generalmente fissati in modo permanente alla carrozzeria stessa dell’autoveicolo nella parte posteriore di un sedile.

L’articolo consente di montare e smontare diversi modelli di seggiolino di sicurezza per bambini.

 (*1) Cfr. figura.

9401 90 80

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 9401 , 9401 90 e 9401 90 80 .

Si esclude la sua classificazione alla voce 8708 poichè l’articolo non è fissato in modo permanente alla carrozzeria di un veicolo e, quindi, non può essere considerato un accessorio del veicolo stesso.

Quando un seggiolino di sicurezza per bambini è montato sulla «base per seggiolino di sicurezza per bambini», l’insieme presenta le caratteristiche e svolge la funzione di un seggiolino di sicurezza per bambini completo. L’articolo va pertanto considerato parte di un seggiolino di sicurezza per bambini. L’articolo va pertanto classificato al codice NC 9401 90 80 in quanto parte di un sedile di sicurezza per bambini.

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(*1)  La fotografia è a scopo puramente informativo.