3.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 767/2011 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 2011

che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dall'accisa, per quanto concerne le voci relative alla Repubblica ceca e alla Lettonia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE, gli Stati membri sono tenuti ad esentare dall'accisa l'alcole completamente denaturato conformemente ai requisiti da essi previsti, sempreché tali requisiti siano stati debitamente notificati ed accettati in conformità con le condizioni stabilite ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo.

(2)

Il regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione (2) stabilisce che i denaturanti impiegati in ciascuno Stato membro per la denaturazione completa dell'alcole, conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE, siano descritti nell'allegato di detto regolamento.

(3)

Il 13 maggio 2010 la Repubblica ceca ha comunicato di avere apportato alcune modifiche ai processi di denaturazione autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 3199/93.

(4)

Il 18 giugno 2010 la Commissione ha trasmesso tale comunicazione agli altri Stati membri.

(5)

Poiché sono pervenute alcune obiezioni in merito ai requisiti notificati dalla Repubblica ceca, è stata debitamente seguita la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 92/83/CEE. In seguito al dibattito svoltosi in seno al comitato delle accise, la Repubblica ceca ha riveduto la proposta originaria in modo che i requisiti proposti non diano luogo a evasione, frode o abuso.

(6)

In conformità dell'articolo 27, paragrafo 5, della direttiva 92/83/CEE, la Polonia ha notificato alla Commissione, il 26 maggio 2010, il rilevamento dell'abuso di alcole completamente denaturato, esente da accisa a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE, e denaturato secondo il metodo impiegato dalla Lettonia autorizzato dal regolamento (CE) n. 3199/93, che consiste nella quantità minima di 3 litri di alcole isopropilico e 2 grammi di denatonium benzoato per ettolitro di alcole.

(7)

Il 25 giugno 2010 la Commissione ha trasmesso la notifica della Polonia agli altri Stati membri.

(8)

Dalle reazioni suscitate dalla notifica e dal dibattito avvenuto in seno al comitato delle accise è emerso che la maggioranza degli Stati membri concorda con la posizione della Polonia. In risposta alle preoccupazioni sollevate dalla Polonia, la Lettonia ha informato la Commissione dell'intenzione di modificare il proprio metodo di denaturazione di cui al regolamento (CE) n. 3199/93.

(9)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 3199/93.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21.

(2)  GU L 288 del 23.11.1993, pag. 12.


ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 è così modificato:

1)

la voce relativa alla Repubblica ceca è sostituita dalla seguente:

«La Repubblica ceca

Per ettolitro di alcole puro:

1.

1 grammo di denatonium benzoato,

0,2 litri di tiofene,

1 litro di metiletilchetone (butanone) e

0,2 grammi di blu di metilene (C.I. basic blue 52015).

2.

0,4 litri di nafta solvente,

0,2 litri di cherosene e

0,1 litri di benzina per uso tecnico (“technical petrol”).

3.

3 litri di ossido di etile e terz-butile (ETBE), CAS: 637-92-3

1 litro di alcole isopropilico (IPA), CAS: 67-63-0

1,0 litri di benzina senza piombo (BA 95 Natural), CAS: 86290-81-5

10 milligrammi di fluoresceina, CAS: 2321-07-05»;

2)

la voce relativa alla Lettonia è sostituita dalla seguente:

«Lettonia

Quantità minima per ettolitro di alcole:

1.

miscela delle seguenti sostanze:

9 litri di alcole isopropilico,

1 litro di acetone,

0,4 grammi di blu di metilene o blu di timolo o violetto di metile.

2.

miscela delle seguenti sostanze:

2 litri di metiletilchetone,

3 litri di metilisobutilchetone.

3.

miscela delle seguenti sostanze:

3 litri di acetone,

2 grammi di denatonium benzoato.

4.

10 litri di acetato di etile.

Quantità minima per ettolitro di alcole etilico disidratato (contenente al massimo 0,5 % di acqua):

1.

minimo 5 litri e massimo 7 litri di benzina o petrolio.»