30.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198/3 |
REGOLAMENTO (UE) N. 749/2011 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 2011
che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (1) e in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 20, paragrafi 10 e 11, l’articolo 41, paragrafo 3, primo e terzo comma, l’articolo 42, paragrafo 2 e l’articolo 45, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1069/2009 reca norme per la salute pubblica e degli animali relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti da tali prodotti. Reca inoltre disposizioni per la determinazione del punto finale nella catena di fabbricazione per taluni prodotti derivati oltre il quale essi non sono più soggetti alle prescrizioni di tale regolamento. |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE (2) del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera stabilisce le disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 ivi comprese norme relative alla determinazione del punto finale per taluni prodotti derivati. |
(3) |
La Danimarca ha presentato una richiesta di determinazione del punto finale per l’olio di pesce impiegato nella produzione di prodotti medicinali. Tale punto finale va determinato dato che l’olio di pesce è un derivato di un materiale di categoria 3 ed è preparato nel rispetto di condizioni rigorose. Occorre pertanto modificare di conseguenza l’articolo 3 e l’allegato XIII del regolamento (UE) n. 142/2011. |
(4) |
Il regolamento (UE) n. 142/2011 recava disposizioni introdotte in applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 e della decisione 2003/324/CE della Commissione (3) consentendo in particolare a Estonia, Lettonia e Finlandia l’alimentazione di alcuni animali da pelliccia con proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di animali della stessa specie, in particolare volpi. L’allegato II deve essere modificato per consentire l’impiego nei mangimi di tali proteine per entrambe le specie comunemente allevate: la volpe rossa (Vulpes vulpes), attualmente elencata, e la volpe artica (Alopex lagopus) poiché la decisione 2003/324/CE è stata abrogata dal regolamento (UE) n. 142/2011. |
(5) |
Il regolamento (CE) n. 1069/2009 reca alcune norme per la sterilizzazione sotto pressione e prevede misure di applicazione, da adottare relativamente ad altri metodi di trasformazione da impiegare per sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, volte ad evitare rischi inaccettabili per la salute pubblica e degli animali risultanti dal loro uso o smaltimento. L’allegato IV del regolamento (UE) n. 142/2011 indica pertanto i metodi di trasformazione alternativi per gli impianti di trasformazione e taluni altri impianti e stabilimenti. |
(6) |
Il regolamento (CE) n. 1069/2009 consente lo smaltimento o l’uso di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati attraverso metodi alternativi, a condizione che tali metodi siano stati autorizzati in seguito ad una valutazione della capacità degli stessi di ridurre i rischi per la salute pubblica e degli animali ad un livello almeno equivalente ai metodi di trasformazione standard per la rispettiva categoria di sottoprodotti di origine animale. Il regolamento (CE) n. 1069/2009 prevede altresì un formato standard per le domande di autorizzazione per metodi alternativi. L’allegato IV del regolamento (UE) n. 142/2011 indica di conseguenza i metodi di trasformazione standard per gli impianti di trasformazione e taluni altri impianti o stabilimenti. |
(7) |
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato i seguenti tre pareri concernenti tali metodi alternativi: un parere scientifico adottato il 21 gennaio 2009 sul progetto per lo studio di metodi alternativi ai sistemi di distruzione delle carcasse mediante un sistema a bunker (4) (progetto sui sistemi bunker); un parere scientifico adottato l’8 luglio 2010 sul trattamento di letame solido di suini e pollame con calce viva (5); un parere scientifico adottato il 22 settembre 2010 sulla domanda di autorizzazione della Neste Oil per un nuovo metodo alternativo per lo smaltimento o l’uso di sottoprodotti di origine animale (6). |
(8) |
Il progetto sui sistemi bunker propone l’idrolisi delle carcasse dei suini e di altri sottoprodotti ottenuti da suini allevati in un ambiente chiuso nel sito dell’allevamento. Dopo un certo periodo di tempo i materiali idrolizzati così ottenuti devono essere smaltiti mediante incenerimento o trasformazione, come prima alternativa, a norma delle misure sanitarie sui sottoprodotti di origine animale. |
(9) |
Il progetto sui sistemi bunker propone altresì il trituramento e la successiva pastorizzazione delle carcasse dei suini e di altri sottoprodotti ottenuti da suini allevati, come seconda alternativa, prima dello smaltimento. |
(10) |
Nel parere del 21 gennaio 2009 sul progetto sui sistemi bunker l’EFSA ha concluso che le informazioni comunicate non costituivano una base sufficiente per ritenere la seconda alternativa un sicuro sistema di smaltimento dei sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini. L’EFSA non ha potuto fornire una valutazione definitiva neanche riguardo alla prima alternativa basata sull’idrolisi. L’EFSA ha tuttavia indicato che il materiale idrolizzato non comporterebbe rischi supplementari a condizione di essere sottoposto a ulteriori trasformazioni a norma delle misure sanitarie per i materiali della categoria 2. |
(11) |
L’idrolisi dei sottoprodotti di origine animale nella sede dell’azienda può pertanto essere ammessa in condizioni che impediscano la propagazione di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali e non causino un impatto negativo sull’ambiente. In particolare l’idrolisi va effettuata in un contenitore chiuso a tenuta stagna lontano dagli animali allevati nello stesso sito, come terza alternativa. Dato che il processo di idrolisi non costituisce un metodo di trasformazione, in tali impianti non si applicano le condizioni specifiche per la trasformazione dei sottoprodotti di origine animale. Per accertare l’assenza di corrosione nel contenitore devono essere eseguite, sotto controllo ufficiale, verifiche periodiche volte a prevenire l’infiltrazione di materiale nel suolo. |
(12) |
La capacità del metodo di idrolisi di ridurre gli eventuali rischi per la salute non è ancora stata dimostrata. È pertanto vietata ogni forma di manipolazione o utilizzo del materiale idrolizzato diversa dall’incenerimento o coincenerimento, con o senza trasformazione preventiva, o dallo smaltimento in una discarica autorizzata, dal compostaggio o dalla trasformazione in biogas; ognuna delle ultime tre alternative va preceduta da sterilizzazione sotto pressione. |
(13) |
Spagna, Irlanda, Lettonia, Portogallo e Regno Unito hanno espresso interesse a permettere ai propri operatori l’utilizzo del metodo di idrolisi. Le autorità competenti dei suddetti Stati membri hanno confermato che tali operatori saranno soggetti a severi controlli volti a prevenire eventuali rischi per la salute. |
(14) |
Nel parere dell’8 luglio 2010 sul trattamento di letame solido di suini e pollame con calce viva, l’EFSA ha concluso che la miscelatura suggerita di calce e letame può essere considerata un procedimento sicuro per l’inattivazione degli agenti patogeni batterici e virali interessati, tenuto conto dell’applicazione prevista dei prodotti derivati, ossia la miscela di calce e letame, sul terreno. Dato che la domanda ha dimostrato l’efficienza del procedimento limitatamente a un determinato miscelatore, in caso di utilizzo di un diverso miscelatore per il procedimento l’EFSA ha raccomandato di effettuare una convalida sulla base delle misurazioni di pH, tempo e temperatura al fine di dimostrare che mediante l’impiego di un diverso miscelatore si ottiene la medesima inattivazione degli agenti patogeni. |
(15) |
La convalida basata su questi principi va effettuata quando la calce viva (CaO) utilizzata nel procedimento valutato dall’EFSA è sostituita con la calce dolomitica (CaOMgO). |
(16) |
Nel parere del 22 settembre 2010, relativo a un processo catalitico a più fasi per la produzione di carburanti rinnovabili, l’EFSA ha concluso che il processo può essere considerato sicuro a condizione che i grassi fusi derivati dai materiali delle categorie 2 e 3 siano utilizzati come materie prime e preventivamente trasformati conformemente ai metodi di trasformazione standard per i sottoprodotti di origine animale. Le prove presentate non hanno tuttavia consentito di concludere che il processo è anche in grado di attenuare gli eventuali rischi di TSE che potrebbero essere presenti nei grassi fusi derivati dai materiali della categoria 1. Il processo catalitico a più fasi deve essere pertanto autorizzato per i grassi fusi derivati dai materiali delle categorie 2 e 3 e respinto per i grassi fusi derivati dai materiali della categoria 1. Sebbene tale rifiuto non impedisce al richiedente di presentare ulteriori prove all’EFSA per una nuova valutazione, l’uso dei grassi fusi derivati dai materiali della categoria 1 nel processo è vietato in attesa di tale valutazione. |
(17) |
L’allegato IV del regolamento (UE) n. 142/2011 deve essere modificato per tener conto delle conclusioni dei tre pareri scientifici dell’EFSA. |
(18) |
Il regolamento (CE) n. 1069/2009 prevede l’adozione di misure di attuazione per la trasformazione di sottoprodotti di origine animale in biogas o compost. Nei casi in cui in un impilato di biogas o di compostaggio i sottoprodotti di origine animale sono mescolati con materiali di origine non animale o altri materiali non disciplinati dal suddetto regolamento, all’autorità competente è consentito autorizzare il prelievo di campioni rappresentativi dopo la pastorizzazione e prima della miscelatura al fine di verificarne la conformità ai requisiti microbiologici. I campioni così prelevati devono dimostrare se la pastorizzazione dei sottoprodotti di origine animale ha attenuato i rischi microbiologici nei sottoprodotti di origine animale da trasformare. |
(19) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato V del regolamento (UE) n. 142/2011. |
(20) |
Il regolamento (CE) n. 1069/2009 prevede l’adozione di un formato standard per le domande di autorizzazione per i metodi alternativi di impiego o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati. Le parti interessate devono utilizzare tale formato per presentare una domanda di autorizzazione per questi metodi. |
(21) |
Su richiesta della Commissione, il 7 luglio 2010 l’EFSA ha adottato un parere scientifico sulla dichiarazione di assistenza tecnica per il formato delle domande di autorizzazione per nuovi metodi alternativi per i sottoprodotti di origine animale (7). In tale dichiarazione l’EFSA raccomanda in particolare ulteriori chiarimenti relativi alle informazioni che devono essere fornite dalle parti interessate insieme alla domanda di autorizzazione per un nuovo metodo alternativo. |
(22) |
Il formato standard per le domande di autorizzazione per nuovi metodi alternativi che figura nell’allegato VII del regolamento (UE) n. 142/2011 deve essere modificato per tener conto delle raccomandazioni del parere scientifico di cui sopra. |
(23) |
Dato che i combustibili rinnovabili prodotti con il processo catalitico a più fasi possono essere ottenuti anche da grassi fusi importati, occorre chiarire le condizioni per l’importazione di tali grassi fusi e le condizioni previste nel certificato sanitario che accompagna le partite di grassi fusi al punto d’ingresso nell’Unione in cui sono effettuati i controlli veterinari. Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati XIV e XV del regolamento (UE) n. 142/2011. |
(24) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza l’articolo 3 e gli allegati II, IV, V, VII, VIII, XI, e da XIII a XVI. |
(25) |
Occorre prevedere un periodo transitorio dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento al fine di consentire l’importazione ininterrotta nell’Unione di grassi fusi non destinati al consumo umano per determinati usi esterni alla catena dei mangimi di cui al regolamento (UE) n. 142/2011 senza le modifiche apportate dal presente regolamento. |
(26) |
Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 142/2011 è modificato come segue:
(1) |
All’articolo 3, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
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(2) |
Gli allegati II, IV, V, VII, VIII, XI, e da XIII a XVI sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Per un periodo transitorio fino al 31 gennaio 2012, le partite di grassi fusi non destinati al consumo umano, per determinati usi esterni alla catena dei mangimi, accompagnati da un certificato sanitario compilato e firmato conformemente al modello di cui all’allegato XV, capo 10, lettera B del regolamento (UE) n. 142/2011, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad essere ammesse all’importazione nell’Unione a condizione che tali certificati siano stati compilati e firmati prima del 30 novembre 2011.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.
(2) GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.
(3) GU L 117 del 13.5.2003, pag. 37.
(4) EFSA Journal 2009 n. 971, pagg. 1-12.
(5) EFSA Journal (2010); 8(7):1681.
(6) EFSA Journal (2010); 8(10):1825.
(7) EFSA Journal 2010; 8(7):1680.
ALLEGATO
Il regolamento (UE) n. 142/2011 è modificato come segue:
(1) |
Nell’allegato II, capo I, punto 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente:
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(2) |
Nell’allegato IV, il capo IV è così modificato:
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(3) |
Nell’allegato V, capo III, sezione 3, è aggiunto il seguente punto 3:
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(4) |
Nell’allegato VII, capo II, i punti 1, 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente:
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(5) |
L’allegato VIII è modificato come segue:
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(6) |
Nell’allegato XI, capo I, sezione 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «La commercializzazione di letame trasformato, prodotti derivati dal letame trasformato e guano di pipistrelli deve soddisfare le seguenti condizioni. Nel caso del guano di pipistrelli occorre inoltre l’approvazione dello Stato membro di destinazione conformemente all’articolo 48, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1069/2009.» |
(7) |
Nell’allegato XIII è aggiunto il seguente capo XIII: «CAPO XIII Prescrizioni specifiche per l’olio di pesce destinato alla produzione di medicinali Punto finale per l’olio di pesce destinato alla produzione di medicinali L’olio di pesce ottenuto dai materiali di cui all’allegato X, capo II, sezione 3, punto A.2 deacidificato con una soluzione di NaOH ad una temperatura pari o superiore a 80 °C e successivamente purificato mediante distillazione ad una temperatura pari o superiore a 200 °C può essere commercializzato per la produzione di medicinali senza restrizioni a norma del presente regolamento.» |
(8) |
L’allegato XIV è modificato come segue:
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(9) |
Nell’allegato XV, il testo del capo 10, lettera B è sostituito dal seguente: «CAPO 10 (B) Certificato sanitario Per la spedizione/il transito (2) nell’Unione europea di grassi fusi non destinati al consumo umano da utilizzare per determinati usi esterni alla catena dei mangimi
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(10) |
Nell’allegato XVI, al capo III è aggiunta la seguente sezione 11: « Sezione 11 Controlli ufficiali relativi all’idrolisi con successivo smaltimento L’autorità competente deve effettuare controlli nei siti in cui è realizzata l’idrolisi con successivo smaltimento a norma dell’allegato IV, capo IV, sezione 2, lettera H. Tali controlli volti a verificare la corrispondenza tra le quantità di materiali idrolizzati spediti e smaltiti devono comprendere verifiche documentarie:
I controlli devono essere effettuati periodicamente sulla base di una valutazione dei rischi. Durante i primi dodici mesi di funzionamento deve essere effettuata un’ispezione del sito in cui si trova il contenitore per l’idrolisi ogni volta che del materiale idrolizzato è raccolto dal contenitore. Al termine dei primi dodici mesi di funzionamento, un’ispezione deve essere effettuata ogni volta che il contenitore viene svuotato e controllato per verificare l’assenza di corrosioni e infiltrazioni a norma dell’allegato IV, capo IV, sezione 2, lettera H, lettera j).» |
(*1) BS EN 12880:2000, Characterization of sludges. Determination of dry residue and water content. Comitato europeo di normalizzazione.
(*2) CEN EN 459-2:2002 method CEN/TC 51 - Cement and building limes. Comitato europeo di normalizzazione.» »