21.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190/67 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 713/2011 DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 2011
che fissa i tassi delle restituzioni applicabili al latte e ai prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 162, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera p), elencati nell'allegato I, parte XVI, dello stesso regolamento e i prezzi nell'Unione può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora questi prodotti siano esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato XX, parte IV, dello stesso regolamento. |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 578/2010 della Commissione, del 29 giugno 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2) indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora questi prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato XX, parte IV, del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
(3) |
Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 578/2010, il tasso di restituzione è fissato per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base interessati per un periodo equivalente a quello per cui sono fissate le restituzioni per gli stessi prodotti esportati allo stato naturale. |
(4) |
L'articolo 162, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a quello stesso prodotto esportato senza essere trasformato. |
(5) |
Nel caso di taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, esiste il rischio che, qualora vengano fissati anticipatamente tassi elevati per le restituzioni, siano messi a rischio gli impegni presi in relazione a tali restituzioni. Per evitare questa circostanza appare quindi necessario adottare adeguati provvedimenti di salvaguardia senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di tassi di restituzione specifici per la fissazione anticipata delle restituzioni costituisce un provvedimento che dovrebbe consentire di raggiungere questi due obiettivi. |
(6) |
L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 578/2010 dispone che, nel fissare il tasso di restituzione, si tenga conto, se del caso, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente applicabili in tutti gli Stati membri conformemente al regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli, ai prodotti di base elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 578/2010 o ai prodotti equiparati. |
(7) |
Conformemente all'articolo 100, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nell'Unione e trasformato in caseina, a condizione che detto latte e la caseina con esso fabbricata rispondano a determinati requisiti. |
(8) |
Le restituzioni attualmente applicabili sono state fissate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2011 della Commissione (3). Poiché è necessario fissare nuove restituzioni, detto regolamento deve essere abrogato. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 578/2010 e nell'allegato I, parte XVI, del regolamento (CE) n. 1234/2007, esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato XX, parte IV, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2011 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente
Heinz ZOUREK
Direttore generale per le Imprese e l'industria
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 171 del 6.7.2010, pag. 1.
(3) GU L 105 del 21.4.2011, pag. 16.
ALLEGATO
Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 21 luglio 2011 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Designazione delle merci |
Tasso delle restituzioni |
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In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni |
Altri |
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ex 0402 10 19 |
Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2): |
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0,00 |
0,00 |
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ex 0402 21 19 |
Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3): |
0,00 |
0,00 |
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ex 0405 10 |
Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6): |
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0,00 |
0,00 |
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0,00 |
0,00 |
(1) I tassi di cui al presente allegato non si applicano alle esportazioni verso i seguenti:
a) |
paesi terzi: Andorra, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein, Stati della Uniti d'America e alle merci esportate verso la Confederazione svizzera di cui alle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972; |
b) |
territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d’Italia, Helgoland, Groenlandia, isole Færøer e le aree della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della stessa Repubblica non esercita un controllo effettivo; |
c) |
territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra; |
d) |
le destinazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, all'articolo 41, paragrafo 1, e all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1). |