19.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 188/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 688/2011 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2011

che deroga per il 2011 al regolamento (CE) n. 501/2008, istituendo un calendario supplementare per presentare e selezionare i programmi di informazione e di promozione di ortofrutticoli freschi destinati al mercato interno e ai paesi terzi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (1), in particolare l’articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 3/2008 prevede che i settori o i prodotti che possono essere oggetto di azioni di informazione e di promozione finanziate, in tutto o in parte, mediante il bilancio dell’Unione europea sono determinati tenendo conto della necessità di affrontare problemi specifici o congiunturali in un determinato settore.

(2)

L’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 3/2008 prevede che i prodotti che possono essere oggetto di azioni di informazione e di promozione finanziate, in tutto o in parte, mediante il bilancio dell’Unione europea e da realizzarsi in paesi terzi sono in particolare quelli per i quali esistono opportunità di esportazione o possibilità di sbocchi nuovi, in particolare senza la concessione di restituzioni.

(3)

Il settore ortofrutticolo è colpito da una crisi senza precedenti a causa di un’epidemia causata dal batterio Escherichia coli. Detta epidemia ha provocato una profonda crisi di fiducia dei consumatori, che si è tradotta in una sostanziale diminuzione del consumo. È opportuno quindi rafforzare la fiducia dei consumatori negli ortofrutticoli prodotti nell’Unione.

(4)

Questa crisi di fiducia ha provocato anche rilevanti difficoltà economiche, capaci di mettere in pericolo la sopravvivenza economica di numerose aziende nel settore degli ortofrutticoli freschi nell’Unione europea. È opportuno quindi rafforzare le possibilità di esportazione verso i paesi terzi di ortofrutticoli freschi prodotti nell’Unione.

(5)

In questo contesto sembra opportuno offrire alle organizzazioni professionali del settore degli ortofrutticoli freschi la possibilità di beneficiare di un cofinanziamento dell’Unione nel quadro istituito dal regolamento (CE) n. 3/2008 e di poter presentare a tal fine, nelle settimane a venire, programmi di informazione e di promozione presso le autorità nazionali competenti incaricate di selezionarli in vista di una eventuale adozione da parte della Commissione entro la fine dell’anno corrente. Questi programmi potranno essere presentati in deroga al ritmo annuo di adozione dei programmi e al calendario ordinario stabilito dal regolamento (CE) n. 501/2008 della Commissione, del 5 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (2), agli articoli 8 e 11.

(6)

Pertanto, per l’anno 2011 è opportuno derogare, per i programmi di informazione e di promozione riguardanti gli ortofrutticoli freschi destinati al mercato interno e ai paesi terzi, alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 501/2008.

(7)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine fissato dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il 2011 e fatto salvo il calendario annuale ordinario previsto all’articolo 8, paragrafo 1, secondo comma e all’articolo 11, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CE) n. 501/2008, per i programmi di informazione e di promozione relativi ai prodotti ortofrutticoli freschi destinati al mercato interno e ai paesi terzi, si applica il seguente calendario supplementare:

a)

le organizzazioni professionali e interprofessionali rappresentative del settore degli ortofrutticoli freschi possono presentare i loro programmi agli Stati membri fino al 16 agosto 2011;

b)

gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco provvisorio dei programmi selezionati entro il 15 settembre 2011;

c)

la Commissione decide, entro il 15 novembre 2011 quali programmi può cofinanziare.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 3 del 5.1.2008, pag. 1.

(2)  GU L 147 del 6.6.2008, pag. 3.