13.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/2


REGOLAMENTO (UE) N. 668/2011 DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2011

recante modifica del regolamento (CE) n. 174/2005 che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d’Avorio

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2011/412/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2011, recante modifica della decisione 2010/656/PESC che rinnova le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/656/PESC (2), che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio.

(2)

Il regolamento (CE) n. 174/2005 del Consiglio (3) ha imposto restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d’Avorio.

(3)

La decisione 2011/412/PESC ha modificato la decisione 2010/656/PESC alla luce della risoluzione 1980 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Essa prevede altresì una deroga specifica al divieto di fornire alla Costa d’Avorio materiale per la repressione interna.

(4)

Le misure in questione rientrano nell’ambito del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e la loro attuazione richiede pertanto un’azione normativa a livello di Unione, al fine, in particolare, di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(5)

È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 174/2005,

(6)

Il presente regolamento dovrebbe entrare immediatamente in vigore all’atto della pubblicazione per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 174/2005 è così modificato:

1)

all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In deroga all’articolo 2, i divieti ivi contemplati non si applicano:

a)

alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria connessi ad armamenti e a materiale correlato, qualora tale assistenza o tali servizi siano destinati unicamente a sostenere l’operazione delle Nazioni Unite in Costa d’Avorio (UNOCI) e le forze francesi che appoggiano tale operazione, oppure ad essere da queste utilizzati;

b)

alla fornitura di assistenza tecnica connessa a materiale militare non letale destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo, compreso il materiale destinato alle operazioni di gestione delle crisi condotte dall’Unione europea, dalle Nazioni Unite, dall’Unione africana e dalla Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (ECOWAS), previa approvazione di tali attività anche da parte del comitato delle sanzioni;

c)

alla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria connessi a materiale militare non letale destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo, compreso il materiale destinato alle operazioni di gestione delle crisi condotte dall’Unione europea, dalle Nazioni Unite, dall’Unione africana e dall’ECOWAS;

d)

alla fornitura di assistenza tecnica connessa ad armamenti e a materiale correlato, destinata unicamente a sostenere il processo ivoriano di riforma del settore della sicurezza, ovvero a essere utilizzata nel corso di tale processo, su richiesta formale del governo ivoriano e previa approvazione del comitato delle sanzioni;

e)

alla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ad armamenti e a materiale correlato destinati unicamente a sostenere il processo ivoriano di riforma del settore della sicurezza, su richiesta formale del governo ivoriano;

f)

alle vendite o alle forniture, temporaneamente trasferite o esportate in Costa d’Avorio, alle forze di uno Stato che interviene, in conformità del diritto internazionale, unicamente e direttamente per agevolare l’evacuazione dei propri cittadini e delle persone sulle quali ha responsabilità consolare in Costa d’Avorio, previa notifica di tali attività anche al comitato delle sanzioni;

g)

alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi a materiale militare non letale destinato unicamente a permettere alle forze di sicurezza ivoriane di mantenere l’ordine pubblico limitandosi ad un uso appropriato e proporzionato della forza.»;

2)

l’articolo 4 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 4 bis

1.   In deroga all’articolo 3, l’autorità competente, elencata nell’allegato II, dello Stato membro in cui è stabilito l’esportatore o il fornitore del servizio può autorizzare, alle condizioni che ritiene appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione del materiale non letale elencato nell’allegato I o la fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria correlata a tale materiale, dopo aver accertato che il materiale non letale in questione è destinato unicamente a permettere alle forze di sicurezza ivoriane di mantenere l’ordine pubblico limitandosi ad un uso appropriato e proporzionato della forza.

2.   In deroga all’articolo 3, l’autorità competente, elencata nell’allegato II, dello Stato membro in cui è stabilito l’esportatore o il fornitore del servizio può autorizzare, alle condizioni che ritiene appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di materiale che potrebbe essere impiegato per la repressione interna, figurante nell’allegato I, destinato unicamente a sostenere il processo ivoriano di riforma del settore della sicurezza e la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria o assistenza tecnica connessi a tale materiale.

3.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione europea di tutte le autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro due settimane dal rilascio dell’autorizzazione.

4.   Non sono concesse autorizzazioni per le attività che hanno già avuto luogo.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  Cfr. pag. 27 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 285 del 30.10.2010, pag. 28.

(3)  GU L 29 del 2.2.2005, pag. 5.