24.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/1


REGOLAMENTO (UE) N. 579/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’8 giugno 2011

recante modifica del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame e del regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio che istituisce misure tecniche transitorie dal 1o gennaio 2010 al 30 giugno 2011

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio (3) dispone il mantenimento in vigore di misure tecniche temporanee precedentemente contenute nell’allegato III del regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio (4), consentendo così che tali misure continuino ad applicarsi fino all’adozione di misure permanenti.

(2)

In vista dell’imminente riforma della politica comune della pesca (PCP) e in considerazione della sua rilevanza per il contenuto e l’ambito di applicazione di nuove misure tecniche permanenti, è opportuno ritardare l’adozione di tali misure fino a che non sarà operante un nuovo quadro legislativo.

(3)

Per garantire una conservazione e una gestione adeguate delle risorse marine e potendosi ragionevolmente prevedere che un nuovo quadro legislativo si applicherà a decorrere dal 1o gennaio 2013, è opportuno che le misure tecniche attualmente in vigore continuino ad applicarsi fino a tale data.

(4)

Di conseguenza, dato che le misure tecniche temporanee di cui al regolamento (CE) n. 1288/2009 cesseranno di applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2011, è opportuno modificare tale regolamento per prorogare la loro validità fino al 31 dicembre 2012.

(5)

Contingenti di pesca per il pesce tamburo (Caproidae) sono stati fissati per la prima volta a norma del regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio (5). È pertanto opportuno chiarire che il pesce tamburo può essere catturato utilizzando reti trainate aventi una forcella dalle maglie di dimensioni di 32-54 millimetri. Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio (6) dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 850/98 è così modificato:

1)

nell’allegato I, nella tabella, è inserita la voce seguente:

«Pesce tamburo (Caproidae)», con una forcella dalle maglie di dimensioni 32-54 mm e una percentuale minima di specie bersaglio di 90/60;

2)

nell’allegato II, nella tabella, è inserita la voce seguente:

«Pesce tamburo (Caproidae)», con una forcella dalle maglie di dimensioni 32-54 mm e una percentuale minima di specie bersaglio del 90 %.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1288/2009 è così modificato:

1)

l’articolo 1 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, le parole «30 giugno 2011» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2012»;

b)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

la lettera a) è così modificata:

al punto i), le parole «al punto 6.8, secondo paragrafo» sono soppresse,

al punto ii), le parole «dal 1o gennaio 2010 al 30 giugno 2011 » sono sostituite dalle parole «dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2012 »,

al punto iv), le parole « 30 giugno 2011 » sono sostituite dalle parole « 31 dicembre 2012 »,

al punto v), il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri interessati sottopongono alla Commissione una relazione preliminare sull’ammontare totale delle catture e dei rigetti dei pescherecci oggetto del programma di osservazione non oltre il 30 giugno dell’anno in cui è attuato il programma. La relazione finale per l’anno civile interessato è presentata entro il 1o febbraio dell’anno successivo.»,

è aggiunto il seguente punto vi):

«vi)

il punto 6.8, secondo comma, è sostituito dal seguente:

“Gli Stati membri interessati presentano alla Commissione i risultati delle prove e degli esperimenti non oltre il 30 settembre dell’anno in cui le prove e gli esperimenti sono svolti.” »;

ii)

alla lettera e), le parole «sia nel 2010 che nel 2011» sono soppresse;

iii)

alla lettera h), l’anno «2010» è soppresso;

2)

all’articolo 2, le parole «30 giugno 2011» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2012».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, l'8 giugno 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

La presidente

GYŐRI E.


(1)   GU C 84 del 17.3.2011, pag. 47.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 maggio 2011.

(3)   GU L 347 del 24.12.2009, pag. 6.

(4)  Regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’UE e, per le navi dell’UE, in determinate acque non UE (GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1).

(6)   GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.