2.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 147/4


REGOLAMENTO (UE) N. 537/2011 DELLA COMMISSIONE

del 1o giugno 2011

relativo al meccanismo di attribuzione di quote di sostanze controllate consentite per usi di laboratorio e a fini di analisi nell’Unione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il meccanismo per l'attribuzione di quote di sostanze controllate consentite per usi di laboratorio e a fini di analisi dovrebbe garantire che il quantitativo annualmente autorizzato a titolo di licenze per i singoli produttori e importatori non superi il 130 % della media annuale del livello calcolato delle sostanze controllate per la quale è stata concessa una licenza al produttore o importatore per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, nel periodo 2007-2009 e che il quantitativo totale autorizzato annualmente a titolo di licenze, incluse le licenze per idroclorofluorocarburi a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2009, non superi le 110 tonnellate di potenziale di riduzione dello strato di ozono (in appresso «ODP»).

(2)

Le quote totali di sostanze controllate consentite per usi di laboratorio e a fini di analisi per le imprese che hanno prodotto o importato sotto licenza nel periodo 2007-2009 non può superare 77 243,181 chilogrammi ODP, calcolati sulla base della produzione e delle importazioni autorizzate nel periodo di riferimento.

(3)

La differenza rispetto al quantitativo massimo di 110 tonnellate ODP (32 756,819 chilogrammi ODP), nonché per i quantitativi per i quali non sono state presentate dichiarazioni da parte delle imprese che hanno prodotto o importato sotto licenza nel periodo 2007-2009, dovrebbe essere assegnata a quelle imprese per le quali non sono state rilasciate licenze di produzione o importazione nel periodo di riferimento 2007-2009. Il meccanismo di attribuzione dovrebbe garantire che tutte le imprese che chiedono una nuova quota ricevano una percentuale appropriata dei quantitativi da attribuire.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le quote per le sostanze controllate per usi di laboratorio e a fini di analisi saranno attribuite a produttori e importatori ai quali nel periodo 2007-2009 non sono state rilasciate licenze di produzione o importazione in conformità al meccanismo illustrato nell'allegato.

Articolo 2

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1.


ALLEGATO

Meccanismo di attribuzione

1.   Determinazione della quota da attribuire alle imprese per le quali nel periodo 2007-2009 non sono state rilasciate licenze di produzione o di importazione di sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio o a fini di analisi (nuove imprese).

Ogni impresa per la quale sono state rilasciate licenze di produzione o di importazione di sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi nel periodo 2007-2009 riceve una quota corrispondente al quantitativo richiesto nella dichiarazione di cui all'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1005/2009, ma non superiore al 130 % della media annuale del livello calcolato delle sostanze controllate per le quali è stata rilasciata una licenza a tale impresa nel periodo 2007-2009.

La somma di queste attribuzioni viene sottratta dalle 110 tonnellate ODP per determinare il quantitativo da assegnare alle nuove imprese (quantitativo da attribuire nella Fase 1).

2.   Fase 1

Ogni nuova impresa riceve una attribuzione corrispondente al quantitativo richiesto nella dichiarazione, ma non superiore ad una percentuale pro rata del quantitativo di attribuzione per la Fase 1. La percentuale pro rata viene calcolata dividendo 100 per il numero di nuove imprese. La somma delle quote attribuite nella Fase 1 è sottratta dal quantitativo da assegnare nella Fase 1 per stabilire il quantitativo di attribuzione per la Fase 2.

3.   Fase 2

Ogni nuova impresa che nella Fase 1 non ha ottenuto il 100 % del quantitativo chiesto nella dichiarazione, riceve una attribuzione supplementare corrispondente alla differenza tra il quantitativo richiesto e il quantitativo ottenuto nella Fase 1, ma che non supererà la percentuale pro rata del quantitativo da attribuire nella Fase 2. La percentuale pro rata viene calcolata dividendo 100 per il numero di nuove imprese ammissibili all'attribuzione nella Fase 2. La somma delle quote attribuite nella Fase 2 è sottratta dal quantitativo da attribuire nella Fase 2 per stabilire il quantitativo di attribuzione per la Fase 3.

4.   Fase 3

La Fase 2 viene ripetuta in modo analogo fino a quando il quantitativo da attribuire nella fase successiva risulti inferiore a 1 tonnellata ODP.