31.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 143/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 527/2011 DELLA COMMISSIONE
del 30 maggio 2011
relativo all’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma reesei (MUCL 49755), di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma reesei (MUCL 49754) e di poligalatturonasi prodotta da Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) come additivo per mangimi per suinetti svezzati (titolare dell’autorizzazione Aveve NV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
Conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di autorizzazione dei preparati di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Trichoderma reesei (MUCL 49755), endo-1,3(4)-beta-glucanasi (EC 3.2.1.6) prodotta da Trichoderma reesei (MUCL 49754) e di poligalatturonasi (EC 3.2.1.15) prodotta da Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) di cui all’allegato. Tale domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
La domanda riguarda l’autorizzazione del preparato di cui all’allegato come additivo per mangimi per suinetti svezzati, da classificare nella categoria «additivi zootecnici». |
(4) |
Nel suo parere dell’8 luglio 2009 (2) e del 2 febbraio 2011 (3), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, il preparato di cui all’allegato non ha effetti dannosi per la salute animale e umana o l’ambiente e che tale additivo può aumentare il peso e il rapporto mangime/peso delle specie bersaglio. L’Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione in commercio. Essa ha anche verificato la relazione sul metodo di analisi dell’additivo contenuto nei mangimi presentata dal laboratorio di riferimento per gli additivi per mangimi, istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
La valutazione del preparato di cui all’allegato dimostra che sono soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, può essere autorizzato l’impiego di questo preparato come specificato nell’allegato del presente regolamento. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) The EFSA Journal (2009) 1186, 1-17.
(3) EFSA Journal (2011); 9(2):2010.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione. |
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4a 14 |
Aveve NV |
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Suinetti (svezzati) |
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20 giugno 2021 |
(1) 1 XU è la quantità di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al minuto a partire dallo xilano della pula di avena, con pH 4,8 e a 50 °C.
(2) 1 BGU è la quantità di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti cellobiosio) al minuto a partire dal beta-glucano d’orzo, con pH 5,0 e a 50 °C.
(3) 1 PGLU è la quantità di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) al minuto a partire dall’acido polimetilgalatturonico (substrato contenente pectina), con pH 4,8 e a 35 °C.
(4) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.