21.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 134/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 499/2011 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2011

che modifica il regolamento (UE) n. 945/2010 recante adozione del piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2011 per l’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nell’UE e recante deroga ad alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 807/2010

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare le lettere f) e g) dell’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro (2), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Vari Stati membri hanno informato la Commissione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 807/2010 della Commissione, del 14 settembre 2010, recante modalità d’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nell’Unione (3), che non saranno in grado di utilizzare determinati quantitativi di prodotti loro assegnati nell’ambito del piano per il 2011, adottato dal regolamento (UE) n. 945/2010 della Commissione (4).

(2)

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 807/2010, la Commissione può destinare le risorse disponibili ad altri Stati membri, in funzione delle loro richieste e dell’effettiva utilizzazione dei prodotti messi a disposizione nonché dei finanziamenti concessi nel corso degli esercizi precedenti.

(3)

Poiché la revisione del piano per il 2011 è effettuata nel momento in cui le procedure amministrative nazionali di esecuzione del piano sono prossime alla conclusione, é opportuno che i quantitativi riassegnati non vengano presi in considerazione per verificare se gli Stati membri abbiano rispettato l’obbligo imposto loro dall’articolo 5, primo comma, del regolamento (UE) n. 945/2010 e dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 807/2010, di ritirare il 70% dei cereali entro le date ivi stabilite.

(4)

Il regolamento (UE) n. 945/2010 va pertanto modificato di conseguenza.

(5)

Il Comitato di gestione per l’Organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso il proprio parere entro la scadenza fissata dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 945/2010 è modificato come segue:

(a)

All’articolo 5, è aggiunto il seguente comma:

«Per il piano di distribuzione del 2011, il primo comma del presente articolo e la prima frase del secondo comma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 807/2010 non si applicano ai seguenti quantitativi di cereali detenuti in Finlandia:

12 856 tonnellate assegnate all’Italia e

306 tonnellate assegnate alla Slovenia.»

(b)

Gli allegati I e III sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

(3)   GU L 242 del 15.9.2010, pag. 9.

(4)   GU L 278 del 22.10.2010, pag. 1.


ALLEGATO

Gli allegati I e III del regolamento (UE) n. 945/2010 sono modificati come segue:

(1)

L’allegato I è sostituto dal seguente testo:

«ALLEGATO I

PIANO ANNUALE DI DISTRIBUZIONE PER L’ESERCIZIO 2011

a)

Risorse finanziarie messe a disposizione per l’attuazione del piano 2011 in ciascuno Stato membro:

(in EUR)

Stato membro

Ripartizione

Belgique/België

10 935 075

България

11 042 840

Česká republika

45 959

Eesti

755 405

Éire/Ireland

1 196 457

Elláda

20 045 000

España

74 731 353

France

72 741 972

Italia

102 023 445

Latvija

6 723 467

Lietuva

7 781 341

Luxembourg

107 483

Magyarország

14 146 729

Malta

640 243

Polska

75 422 222

Portugal

20 513 026

România

49 578 143

Slovenija

2 441 755

Slovakia

4 809 692

Suomi/Finland

4 318 393

Totale

480 000 000

b)

Quantitativo di ciascun prodotto da ritirare dalle scorte d’intervento dell’UE ai fini della distribuzione negli Stati membri limitatamente ai massimali di cui alla lettera a) del presente allegato:

(in tonnellate)

Stato membro

Cereali

Burro

Latte scremato in polvere

Zucchero

Belgique/België

74 030

1 687

 

България

103 318

 

Česká Republika

401

9

Eesti

7 068

Eire/Ireland

250

109

 

Elláda

88 836

976

 

España

305 207

23 507

 

France

491 108

11 305

 

Italia

480 539

28 281

 

Latvija

50 663

730

 

Lietuva

61 000

704

 

Luxembourg (*1)

 

Magyarország

132 358

 

Malta

5 990

 

Polska

441 800

15 743

 

Portugal

61 906

458

5 000

 

România

370 000

5 600

 

Slovenija

14 465

500

 

Slovakia

45 000

 

Suomi/Finland

25 338

899

 

Total

2 759 277

1 543

93 956

9

(2)

L’allegato III è modificato come segue:

(a)

la lettera a) è sostituita dal seguente testo:

«a)

Trasferimenti intra-UE di cereali autorizzati nell’ambito del piano per l’esercizio 2011:

 

Quantitativo

(tonnellate)

Detentore

Destinatario

1.

39 080

BLE, Deutschland

BIRB, Belgique

2.

57 631

Pôdohospodárska platobná agentúra, Slovenská Republika

Държавен фонд ‘Земеделие’ — Разплащателна агенция, България

3.

250

FranceAgriMer, France

OFI, Ireland

4.

88 836

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország

OPEKEPE, Elláda

5.

305 207

FranceAgriMer, France

FEGA, España

6.

467 683

BLE, Deutschland

AGEA, Italia

7.

27 670

PRIA, Eesti

Rural Support Service, Latvia

8.

5 990

AMA, Austria

Ministry for Resources and Rural Affairs Paying Agency, Malta

9.

75 912

BLE, Deutschland

ARR, Polska

10.

61 906

FranceAgriMer, France

IFAP I.P., Portugal

11.

146 070

SZIF, Česká republika

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România

12.

162 497

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România

13.

14 159

AMA, Austria

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Slovenija

14.

12 856

Agency for Rural Affairs, Suomi/Finland

AGEA, Italia

15.

306

Agency for Rural Affairs, Suomi/Finland

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Slovenija»

b)

Alla lettera b), la riga n. 4 è sostituita dal seguente testo:

«4.

13 147

BLE, Deutschland

ARR, Polska»


(*1)  Luxembourg: stanziamento per l’acquisto di prodotti lattiero-caseari sul mercato UE: 101 880 EUR, da detrarre dalla dotazione del Lussemburgo per il latte scremato in polvere.»