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21.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 134/15 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 499/2011 DELLA COMMISSIONE
del 18 maggio 2011
che modifica il regolamento (UE) n. 945/2010 recante adozione del piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2011 per l’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nell’UE e recante deroga ad alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 807/2010
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare le lettere f) e g) dell’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 4,
visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro (2), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Vari Stati membri hanno informato la Commissione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 807/2010 della Commissione, del 14 settembre 2010, recante modalità d’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nell’Unione (3), che non saranno in grado di utilizzare determinati quantitativi di prodotti loro assegnati nell’ambito del piano per il 2011, adottato dal regolamento (UE) n. 945/2010 della Commissione (4). |
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(2) |
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 807/2010, la Commissione può destinare le risorse disponibili ad altri Stati membri, in funzione delle loro richieste e dell’effettiva utilizzazione dei prodotti messi a disposizione nonché dei finanziamenti concessi nel corso degli esercizi precedenti. |
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(3) |
Poiché la revisione del piano per il 2011 è effettuata nel momento in cui le procedure amministrative nazionali di esecuzione del piano sono prossime alla conclusione, é opportuno che i quantitativi riassegnati non vengano presi in considerazione per verificare se gli Stati membri abbiano rispettato l’obbligo imposto loro dall’articolo 5, primo comma, del regolamento (UE) n. 945/2010 e dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 807/2010, di ritirare il 70% dei cereali entro le date ivi stabilite. |
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(4) |
Il regolamento (UE) n. 945/2010 va pertanto modificato di conseguenza. |
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(5) |
Il Comitato di gestione per l’Organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso il proprio parere entro la scadenza fissata dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 945/2010 è modificato come segue:
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(a) |
All’articolo 5, è aggiunto il seguente comma: «Per il piano di distribuzione del 2011, il primo comma del presente articolo e la prima frase del secondo comma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 807/2010 non si applicano ai seguenti quantitativi di cereali detenuti in Finlandia:
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(b) |
Gli allegati I e III sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.
ALLEGATO
Gli allegati I e III del regolamento (UE) n. 945/2010 sono modificati come segue:
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(1) |
L’allegato I è sostituto dal seguente testo: «ALLEGATO I PIANO ANNUALE DI DISTRIBUZIONE PER L’ESERCIZIO 2011
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(2) |
L’allegato III è modificato come segue:
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(*1) Luxembourg: stanziamento per l’acquisto di prodotti lattiero-caseari sul mercato UE: 101 880 EUR, da detrarre dalla dotazione del Lussemburgo per il latte scremato in polvere.»