21.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 134/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 497/2011 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2011

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Il comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)   GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(Codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

1.

Liquido sciropposo aromatizzato con la seguente composizione (percentuale in peso):

acqua

65,13

zucchero di canna

28,47

succo di limetta

3,18

acido citrico

1,49

succo di limone

1,18

aromatizzante

0,46

coloranti

0,0003

eccipienti

 

Dopo diluizione con acqua il preparato è pronto per essere bevuto come cocktail.

2106 90 59

La classificazione è determinata a norma delle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6 nonché dal testo dei codici NC 2106 , 2106 90 e 2106 90 59 .

Poiché il prodotto allo stato puro è imbevibile, non può essere classificato come bevanda al capitolo 22.

Per la sua composizione il prodotto, che contiene aromatizzanti e coloranti, dev’essere classificato come sciroppo di zucchero aromatizzato di cui al codice NC 2106 90 59 .

Cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 2106 , punto 12.

2.

Liquido sciropposo aromatizzato con la seguente composizione (percentuale in peso):

acqua

51,27

zucchero di canna

28,40

succo di lampone

10,60

purea di lamponi

8,20

aromatizzante

0,18

colorante

0,02

eccipienti

 

Dopo diluizione con acqua o alcole il preparato è pronto per essere bevuto come cocktail.

2106 90 98

La classificazione è determinata a norma delle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6 nonché dal testo dei codici NC 2106 , 2106 90 e 2106 90 98 .

Poiché il prodotto allo stato puro è imbevibile, non può essere classificato come bevanda al capitolo 22.

Per la sua composizione il prodotto, il cui tenore di succhi di frutta e puree di frutta è più elevato di quello degli sciroppi di zucchero aromatizzati di cui al codice NC 2106 90 59 , è più complesso di questi ultimi.

Pertanto, il prodotto va classificato come preparato per la fabbricazione di bevande ai sensi del codice NC 2106 90 98 . Cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 2106 , punto 12.