18.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 131/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 475/2011 DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 1425/2006, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude il procedimento relativo alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Malaysia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»),

visto il regolamento (CE) n. 1425/2006 del Consiglio (2), in particolare l’articolo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («Commissione») dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO PRECEDENTE

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1425/2006 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese («RPC»). In considerazione dell’alto numero di produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione del dazio antidumping («inchiesta iniziale») nella RPC, è stato selezionato un campione di produttori esportatori cinesi e per le società incluse nel campione sono state istituite aliquote del dazio individuali comprese tra il 4,8 % e il 12,8 %, mentre per le altre società che hanno collaborato non inserite nel campione è stata fissata un’aliquota del dazio dell’8,4 %. Con il regolamento (CE) n. 249/2008 è stata istituita un’aliquota del dazio del 4,3 % per una società. Per le società che non si sono manifestate o che non hanno collaborato all’inchiesta è stata fissata un’aliquota del dazio del 28,8 % per la RPC.

(2)

L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1425/2006 prevede che, qualora un nuovo produttore esportatore nella RPC fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti per stabilire che:

non ha esportato verso l’Unione i prodotti descritti nell’articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento durante il periodo dell’inchiesta (dal 1o aprile 2004 al 31 marzo 2005) («periodo dell’inchiesta») (prima condizione),

non è collegato a un esportatore né a un produttore nella RPC soggetto alle misure antidumping istituite da detto regolamento (seconda condizione), e

ha effettivamente esportato verso l’Unione i prodotti in esame dopo il periodo dell’inchiesta su cui sono basate le misure oppure ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile ad esportare un quantitativo rilevante nell’Unione (terza condizione),

l’articolo 1 di detto regolamento può essere modificato, per concedere al nuovo produttore esportatore l’aliquota del dazio dell’8,4 % applicata alle società che hanno collaborato non incluse nel campione.

(3)

L’elenco delle società cui è stata concessa l’aliquota del dazio medio ponderato dell’8,4 % prevista per le società che hanno collaborato all’inchiesta e contenuto nel regolamento (CE) n. 1425/2006 è stato modificato dai regolamenti (CE) n. 249/2008 (3) e (CE) n. 189/2009 (4) nonché dal regolamento di esecuzione (UE) n. 474/2011 (5).

B.   RICHIESTE DI STATUS DI NUOVO PRODUTTORE ESPORTATORE

(4)

Sei società cinesi hanno chiesto di beneficiare dello stesso trattamento riservato alle società che hanno collaborato all’inchiesta iniziale non incluse nel campione («trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»).

(5)

È stato effettuato un esame per determinare se i sei richiedenti rispondessero alle condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1425/2006.

(6)

A ciascuno dei sei richiedenti è stato inviato un modulo di domanda ed è stato chiesto di presentare elementi di prova per dimostrare la propria conformità alle tre condizioni sopraindicate.

(7)

Una società che ha chiesto il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori non ha fornito le informazioni richieste. Non è stato quindi possibile verificare se fosse conforme alle condizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1425/2006 e la sua richiesta è stata respinta.

(8)

Una società ha ritirato la sua richiesta.

(9)

Una società non ha esportato il prodotto in esame verso l’Unione né ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile ad esportare un quantitativo rilevante verso l’Unione dopo il periodo dell’inchiesta. Quindi, dato che non ha soddisfatto la terza condizione, la sua richiesta è stata respinta.

(10)

Una società non è stata considerata un nuovo produttore esportatore perché collegata a un produttore esportatore della RPC soggetto alle misure antidumping istituite del regolamento (CE) n. 1425/2006. Quindi, dato che non soddisfava la seconda condizione, la sua richiesta è stata respinta.

(11)

Una società ha fornito informazioni fuorvianti riguardo alla data della sua costituzione. Ciò ha fatto sorgere dubbi sull’affidabilità delle informazioni fornite, come la durata del periodo in cui il prodotto in esame è stato esportato nell’UE. La sua richiesta è stata quindi respinta.

(12)

Le prove fornite dal produttore esportatore cinese rimanente sono state considerate sufficienti a dimostrare la sua conformità alle condizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1425/2006. A questo produttore esportatore può quindi essere concessa l’aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non inserite nel campione (8,4 %) e il suo nome può perciò essere aggiunto all’elenco dei produttori esportatori dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1425/2006.

(13)

I richiedenti e l’industria dell’Unione sono stati informati dei risultati dell’esame e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.

(14)

Tutte le argomentazioni e le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e all’occorrenza tenute in debita considerazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La seguente società è aggiunta all’elenco di produttori della Repubblica popolare cinese figurante nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1425/2006:

Società

Città

Codice addizionale TARIC

Xiamen Good Plastic Co., Ltd.

Xiamen

B109

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 maggio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

MARTONYI J.


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)   GU L 270 del 29.9.2006, pag. 4.

(3)   GU L 76 del 19.3.2008, pag. 8.

(4)   GU L 67 del 12.3.2009, pag. 5.

(5)  Cfr. pag. 2 della presente Gazzetta ufficiale.