18.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 131/2 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 474/2011 DEL CONSIGLIO
del 3 maggio 2011
recante modifica del regolamento (CE) n. 1425/2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, e l’articolo 14, paragrafi 3 e 5,
vista la proposta presentata dalla Commissione europea previa consultazione del comitato consultivo,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Misure in vigore
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 1425/2006 (2) («regolamento originario»), il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni nell’Unione di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese (RPC). Considerato l’alto numero di produttori esportatori cinesi che hanno collaborato, è stato selezionato un campione di produttori esportatori e sono state istituite aliquote di dazio individuali comprese tra il 4,8 % e il 12,8 % per le società incluse nel campione, mentre alle altre società che hanno collaborato non incluse nel campione ed elencate nell’allegato I del regolamento originario è stata applicata un’aliquota del dazio dell’8,4 %. Alle società cinesi che non si sono manifestate o che non hanno collaborato all’inchiesta sul dumping per il periodo compreso tra il 1o aprile 2004 e il 31 marzo 2005 («inchiesta iniziale») è stata applicata un’aliquota del dazio del 28,8 % («aliquota del dazio residuo»). |
(2) |
Con il regolamento (CE) n. 189/2009 (3), che modifica il regolamento originario, e in conformità all’articolo 2 del regolamento originario, sono state aggiunte tre società cinesi all’elenco dei produttori della RPC figurante nell’allegato I. |
1.2. Apertura d’ufficio
(3) |
Secondo le prove di cui dispone la Commissione, dopo l’istituzione delle misure è intervenuta una modifica della configurazione degli scambi concernenti le esportazioni dalla RPC verso l’Unione, per la quale non esiste una sufficiente motivazione o giustificazione oltre all’istituzione dei dazi in vigore. Tale modifica della configurazione degli scambi sembra derivare dalle esportazioni verso l’Unione del prodotto in esame fabbricato da produttori esportatori cinesi soggetti all’aliquota del dazio residuo attraverso un produttore esportatore cinese che beneficia di un’aliquota del dazio inferiore, vale a dire la società Xiamen Xingxia Polymers Co., Ltd. («Xiamen»), indicata nell’allegato I del regolamento originario. |
(4) |
Gli elementi di prova evidenziano inoltre che gli effetti riparatori delle misure antidumping applicate al prodotto in esame risultano compromessi in termini di prezzi. Vi sono sufficienti elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame sono state effettuate a prezzi nettamente inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell’inchiesta iniziale che ha condotto all’istituzione delle misure vigenti. |
(5) |
La Commissione dispone infine di sufficienti elementi di prova del fatto che il prodotto in esame è importato a prezzi di dumping in relazione al valore normale precedentemente stabilito. |
(6) |
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono prove sufficienti per aprire un’inchiesta in conformità all’articolo 13 del regolamento di base, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) n. 748/2010 (4) che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping («regolamento di apertura»). A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha anche disposto, con il regolamento di apertura, la registrazione da parte delle autorità doganali delle importazioni del prodotto in esame dichiarato di fabbricazione della Xiamen a cui è stato applicato il codice addizionale TARIC specifico A981, al fine di garantire che, se l’inchiesta dovesse accertare l’elusione, dazi antidumping di un importo appropriato possano essere riscossi retroattivamente a decorrere dalla data di registrazione delle importazioni. |
1.3. Inchiesta
(7) |
La Commissione ha informato ufficialmente le autorità della RPC, la Xiamen e le società che si presume abbiano esportato i propri prodotti attraverso la Xiamen («altri produttori esportatori») dell’apertura dell’inchiesta ed ha inviato questionari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Le parti interessate sono inoltre state informate del fatto che la mancata collaborazione avrebbe potuto comportare l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base e l’elaborazione di conclusioni sulla base dei dati disponibili. |
(8) |
Gli altri produttori esportatori non hanno inviato alcuna risposta e la Xiamen ha inviato una risposta incompleta. |
1.4. Periodo dell’inchiesta
(9) |
L’inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 e il 30 giugno 2010 («PI»). Al fine di esaminare la presunta modifica della configurazione degli scambi e gli altri aspetti di cui all’articolo 13 del regolamento di base, sono stati raccolti dati per il periodo dal gennaio 2006 alla fine del PI. |
2. RISULTATI DELL’INCHIESTA
2.1. Considerazioni generali/livello di collaborazione/metodologia
(10) |
La Xiamen ha fornito una risposta incompleta e parziale al questionario. I servizi della Commissione hanno inviato alla Xiamen una lettera rimasta senza risposta in cui indicano le risposte mancanti del questionario e chiedono informazioni complete e coerenti. La Xiamen ha anche rifiutato la proposta di una verifica dei dati nel suo stabilimento. |
(11) |
Di conseguenza, la Xiamen è stata informata che, date le circostanze, la Commissione ritiene che la società non abbia collaborato, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, e che le conclusioni debbano essere basate sui dati disponibili. La Xiamen è stata anche avvertita che il risultato dell’inchiesta avrebbe potuto essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato pienamente. La Xiamen non ha risposto a questa lettera. |
(12) |
In considerazione di quanto precede e in mancanza di dati statistici per determinare i volumi e i prezzi delle esportazioni a livello delle società nel PI, le conclusioni sulla presunta elusione sono state elaborate in base ai dati disponibili, come previsto dall’articolo 18 del regolamento di base, vale a dire in base alle prove fornite dalle autorità doganali degli Stati membri ed alle risposte parziali non verificate al questionario fornite dalla Xiamen. |
2.2. Prodotto in esame
(13) |
Il prodotto in esame è costituito da sacchi e sacchetti di plastica contenenti almeno il 20 % in peso di polietilene, con uno spessore non superiore a 100 micrometri (μm), originari della Repubblica popolare cinese, che rientrano attualmente nei codici NC ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 ed ex 3923 29 90 (codici TARIC 3923210020, 3923291020 e 3923299020). |
2.3. Modifica della configurazione degli scambi
(14) |
Come previsto dall’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, l’esistenza di un’elusione è stata valutata analizzando se è avvenuta una modifica della configurazione degli scambi tra le singole società della RPC e l’Unione, derivante da pratiche, processi o lavorazione per i quali non esiste una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio e se vi sono prove di un pregiudizio o del fatto che gli effetti riparatori del dazio risultano indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto in esame, e se vi sono prove di pratiche di dumping in relazione ai valori normali precedentemente stabiliti per il prodotto simile. |
(15) |
Dato che non è possibile utilizzare i dati di Eurostat per determinare i volumi e i prezzi delle esportazioni a livello delle società, poiché sono disponibili solo dati aggregati a livello dei paesi e non altri dati statistici a livello delle società, è stato fatto ricorso ai volumi e ai prezzi delle esportazioni dichiarati dalla Xiamen nelle sue risposte parziali al questionario. |
(16) |
Secondo le informazioni fornite dalla Xiamen, le vendite all’Unione sono aumentate considerevolmente in seguito all’istituzione delle misure nel settembre 2006. In alcuni periodi le esportazioni sono raddoppiate rispetto al periodo di campionamento utilizzato nell’inchiesta iniziale e i prezzi dichiarati sono stati inferiori al prezzo indicativo medio dell’UE stabilito nell’inchiesta iniziale. |
2.4. Insufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione dei dazi antidumping
(17) |
Oltre all’aumento del volume delle vendite, è stato notato che secondo le informazioni fornite nell’inchiesta iniziale ai fini del campionamento, la Xiamen ha dichiarato di non avere né società collegate né una produzione al di fuori dallo stabilimento principale. Nella sua risposta parziale al questionario antielusione, la Xiamen ha affermato che durante il PI ha esternalizzato alcune fasi di produzione, come la stampa a colori o l’imballaggio, e che a volte vende materie prime alle imprese contraenti. |
(18) |
La risposta parziale al questionario ha confermato che le imprese contraenti menzionate dalla Xiamen sono gli altri esportatori che hanno presumibilmente spedito esportazioni verso l’Unione. Tuttavia, la risposta ha anche rivelato che se la società che ordina l’esternalizzazione rimane proprietaria delle materie prime e dei prodotti finiti, non si tratta di un accordo di esternalizzazione, bensì di una questione di maggiore portata per le ragioni indicate di seguito. |
(19) |
In tutti i casi di vendite di prodotti dichiarati «parzialmente trasformati», il pagamento dei clienti europei risulta effettuato non alla Xiamen, ma sui conti bancari delle due società presumibilmente coinvolte nella spedizione. Queste vendite costituiscono più del 20 % delle vendite effettuate nell’UE nel 2009. Dall’elenco delle operazioni di vendita presentato dalla Xiamen risultano inoltre metodi di fatturazione diversi, con una diversa struttura alfanumerica e lunghezza. Per quanto riguarda le vendite di prodotti dichiarati «parzialmente trasformati» tramite una delle due società, che rappresentano la maggior parte di tali vendite, il numero delle fatture contiene due lettere di riferimento alla ragione sociale della società che presumibilmente ha effettuato la spedizione. Inoltre, le due società sono situate a 1 000 km di distanza dalla Xiamen, il che mette in dubbio la giustificazione economica di un tale accordo. |
(20) |
Non si può escludere inoltre che la presunta spedizione riguardi più vendite di quelle indicate nell’elenco dettagliato delle operazioni di vendita presentato dalla Xiamen, poiché secondo le statistiche su produzione e capacità fornite dalla stessa Xiamen, è stato dichiarato esternalizzato più del 40 % della sua produzione del 2007, 2008 e 2009. |
(21) |
È stato inoltre notato che le vendite di prodotti dichiarati «parzialmente trasformati» sono terminate nell’ottobre 2009, vale a dire dopo che le autorità doganali di alcuni Stati membri hanno rifiutato di applicare l’aliquota del dazio antidumping individuale della Xiamen a importazioni di prodotti che risultano fabbricati da altri produttori esportatori. |
(22) |
Quanto detto sopra porta a concludere che in seguito all’istituzione delle misure sul prodotto in esame è avvenuta una modifica della configurazione degli scambi per la quale non esiste motivazione o giustificazione economica se non l’intento di evitare l’aliquota del dazio antidumping residuo vigente. |
2.4.1. Indebolimento dell’effetto riparatore del dazio antidumping sul pregiudizio
(23) |
L’aumento delle importazioni dichiarate a nome della Xiamen è stato considerevole in termini quantitativi. Secondo le sue risposte al questionario, la Xiamen ha quasi raddoppiato le sue vendite all’UE nel 2007 e 2008 rispetto alle vendite dichiarate nel periodo dell’inchiesta iniziale, principalmente a causa della partecipazione degli altri produttori esportatori. Il confronto tra il prezzo indicativo medio dell’UE stabilito nell’inchiesta iniziale e il prezzo medio ponderato all’esportazione dichiarato nel PI indica che le vendite sono avvenute sottocosto. |
(24) |
Si conclude pertanto che la pratica sopra descritta indebolisce gli effetti riparatori delle misure sul pregiudizio sia in termini quantitativi che di prezzi. |
2.4.2. Elementi di prova del dumping
(25) |
Infine, in conformità all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, è stato esaminato se esistono prove di dumping in relazione al valore normale precedentemente stabilito. |
(26) |
Il confronto tra la media ponderata del valore normale stabilito durante l’inchiesta iniziale (laddove il valore normale era stabilito sulla base di un paese di riferimento, la Malaysia) e la media ponderata del prezzo all’esportazione durante l’attuale PI, dichiarato dalla Xiamen nelle sue risposte parziali al questionario, indica un margine di dumping superiore a quello stabilito nell’inchiesta iniziale per le società non incluse nel campione. |
3. MISURE
(27) |
In considerazione di quanto precede e in applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, è stato concluso che è intervenuta una modifica della configurazione degli scambi, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento di base, l’aliquota del dazio anti-dumping residuo sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC va quindi estesa alle importazioni dello stesso prodotto dichiarate di fabbricazione della Xiamen. In termini pratici, per tali importazioni va dichiarato il codice addizionale TARIC A999 a partire dall’entrata in vigore del presente regolamento. |
(28) |
Inoltre, per consentire d’ora innanzi un monitoraggio più dettagliato dei flussi commerciali concernenti le società non incluse nel campione, occorre assegnare un codice addizionale TARIC a ciascuna società non inclusa nel campione elencata nell’allegato I del regolamento di apertura. |
(29) |
In conformità dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che stabiliscono che le misure estese vanno applicate alle importazioni entrate nell’Unione in regime di registrazione imposto dal regolamento di apertura, devono essere riscossi dazi sulle importazioni registrate spedite dalla Xiamen. |
4. COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI
(30) |
Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali il Consiglio intendeva estendere alla Xiamen l’aliquota del dazio antidumping residuo in vigore ed hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni e di essere ascoltate. Non sono pervenute osservazioni tali da modificare le suddette conclusioni, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Il dazio antidumping definitivo del 28,8 % applicabile a «tutte le altre società» istituito dal regolamento (CE) n. 1425/2006 sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni dichiarate di fabbricazione della XIAMEN XINGXIA POLYMERS CO., LTD.
2. La tabella dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1425/2006 è sostituita dalla tabella seguente:
«Paese |
Società |
Aliquota del dazio antidumping (%) |
Codice addizionale TARIC |
Repubblica popolare cinese |
Cedo (Shanghai) Limited e Cedo (Shanghai) Household Wrappings, Shanghai |
7,4 |
A757 |
Jinguan (Longhai) Plastics Packing Co., Ltd., Longhai |
5,1 |
A758 |
|
Sunway Kordis (Shanghai) Ltd. e Shanghai Sunway Polysell Ltd., Shanghai |
4,8 |
A760 |
|
Suzhou Guoxin Group Co., Ltd., Suzhou Guoxin Group Taicang Yihe Import & Export Co., Ltd., Taicang Dongyuan Plastic Co., Ltd. e Suzhou Guoxin Group Taicang Giant Packaging Co., Ltd., Taicang |
7,8 |
A761 |
|
Wuxi Jiayihe Packaging Co., Ltd. e Wuxi Bestpac Packaging Co., Ltd., Wuxi |
12,8 |
A763 |
|
Zhong Shan Qi Yu Plastic Products Co Ltd., Zhongshan |
5,7 |
A764 |
|
Huizhou Jun Yang Plastics Co., Ltd., Huizhou |
4,8 |
A765 |
|
Xinhui Alida Polythene Limited, Xinhui |
4,3 |
A854 |
|
Società elencate nell’ALLEGATO I |
8,4 |
Cfr. ALLEGATO I |
|
Tutte le altre società |
28,8 |
A999 |
|
Thailandia |
King PAC Industrial Co., Ltd., Chonburi and Dpac Industrial Co., Ltd., Bangkok |
14,3 |
A767 |
Multibax Public Co., Ltd., Chonburi |
5,1 |
A768 |
|
Naraipak Co Ltd. e Narai Packaging (Thailandia) Ltd., Bangkok |
10,4 |
A769 |
|
Sahachit Watana Plastic Industry Co., Ltd., Bangkok |
6,8 |
A770 |
|
Thai Plastic Bags Industries Co., Ltd., Nakornpathorn |
5,8 |
A771 |
|
Società elencate nell’ALLEGATO II |
7,9 |
A772 |
|
Tutte le altre società |
14,3 |
A999» |
3. L’allegato I del regolamento (CE) n. 1425/2006 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
1. Il dazio esteso dall’articolo 1 è riscosso sulle importazioni registrate in conformità dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 748/2010.
2. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 3
Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni prevista dall’articolo 2 del regolamento (UE) n. 748/2010.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, l’articolo 2 si applica a decorrere dal giorno dell’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 748/2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addi 3 maggio 2011.
Per il Consiglio
Il presidente
MARTONYI J.
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) GU L 270 del 29.9.2006, pag. 4.
(3) GU L 67 del 12.3.2009, pag. 5.
(4) GU L 219 del 20.8.2010, pag. 1.
ALLEGATO
«ALLEGATO I
PRODUTTORI ESPORTATORI CINESI CHE HANNO COLLABORATO E NON SONO INCLUSI NEL CAMPIONE
Società |
Città |
Codice addizionale TARIC |
BAO XIANG PLASTIC BAG MANUFACTURING (SHENZHEN) CO., LTD. |
Shenzhen |
B014 |
BEIJING LIANBIN PLASTIC & PRINTING CO., LTD. |
Beijing |
B015 |
CHANGLE BEIHAI PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. |
Zhuliu |
B016 |
CHANGLE UNITE PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. |
Changle |
B017 |
CHANGLE HUALONG PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. |
Changle |
B018 |
CHANGLE SANDELI PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. |
Changle |
B019 |
CHANGLE SHENGDA RUBBER PRODUCTS CO., LTD. |
Changle |
B020 |
CHANGZHOU HUAGUANG PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. |
Wujin |
B021 |
CHEONG FAT PLASTIC BAGS (CHINA) PRINTING FACTORY |
Shenzhen |
B022 |
CHUN HING PLASTIC PACKAGING MANUFACTORY LTD. |
Hong Kong |
B023 |
CHUN YIP PLASTICS (SHENZHEN) LIMITED |
Shenzhen |
B024 |
CROWN POLYETHYLENE PRODUCTS (INT’L) LTD. |
Hong Kong |
B025 |
DALIAN JINSHIDA PACKING PRODUCTS CO., LTD. |
Dalian |
B026 |
DONG GUAN HARBONA PLASTIC & METALS FACTORY CO., LTD. |
Dongguan |
B027 |
DONGGUAN CHERRY PLASTIC INDUSTRIAL, LTD. |
Dongguan |
B028 |
DONGGUAN FIRSTWAY PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. |
Dongguan |
B029 |
DONGGUAN MARUMAN PLASTIC PACKAGING COMPANY LIMITED |
Dongguan |
B030 |
DONGGUAN NAN SING PLASTICS LIMITED |
Dongguan |
B031 |
DONGGUAN NOZAWA PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. |
Dongguan |
B032 |
DONGGUAN RUI LONG PLASTICS FACTORY |
Dongguan |
B033 |
FOSHAN SHUNDE KANGFU PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. |
Shunde |
B034 |
FU YUEN ENTERPRISES CO. |
Hong Kong |
B035 |
GOLD MINE PLASTIC INDUSTRIAL LIMITED |
Jiangmen |
B036 |
GOOD-IN HOLDINGS LTD. |
Hong Kong |
B037 |
HANG LUNG PLASTIC FACTORY (SHENZHEN) LTD. |
Shenzhen |
B038 |
HUIYANG KANLUN POLYETHYLENE MANUFACTURE FACTORY |
Huizhou |
B039 |
JIANGMEN CITY XIN HUI HENGLONG PLASTIC LTD. |
Jiangmen |
B040 |
JIANGMEN TOPTYPE PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. |
Jiangmen |
B041 |
JIANGMEN XINHUI FENGZE PLASTIC COMPANY LTD. |
Jiangmen |
B042 |
JIANGYIN BRAND POLYTHENE PACKAGING CO., LTD. |
Jiangyin |
B043 |
JINAN BAIHE PLASTIC CO., LTD. |
Jinan |
B044 |
JINAN CHANGWEI PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. |
Jinan |
B045 |
JINAN CHENGLIN PLASTIC PRODUCTS COMPANY LTD. |
Jinan |
B046 |
JINAN MINFENG PLASTIC CO., LTD. |
Jinan |
B047 |
JINYANG PACKING PRODUCTS (WEIFANG) CO., LTD. |
Qingzhou |
B048 |
JUXIAN HUACHANG PLASTIC CO., LTD. |
Liuguanzhuang |
B049 |
JUXIAN HUAYANG PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. |
Liuguanzhuang |
B050 |
KIN WAI POLY BAG PRINTING LTD. |
Hong Kong |
B051 |
LAIZHOU JINYUAN PLASTICS INDUSTRY & TRADE CO., LTD. |
Laizhou |
B052 |
LAIZHOU YUANXINYIE PLASTIC MACHINERY CO., LTD. |
Laizhou |
B053 |
LICK SAN PLASTIC BAGS (SHENZHEN) CO., LTD. |
Shenzhen |
B054 |
LINQU SHUNXING PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. |
Linqu |
B055 |
LONGKOU CITY LONGDAN PLASTIC CORPORATION LTD. |
Longkou |
B056 |
NEW CARING PLASTIC MANUFACTORY LTD. |
Jiangmen |
B057 |
NEW WAY POLYPAK DONGYING CO., LTD. |
Dongying |
B058 |
NINGBO HUASEN PLASTHETICS CO., LTD. |
Ningbo |
B059 |
NINGBO MARUMAN PACKAGING PRODUCT CO., LTD. |
Ningbo |
B060 |
POLY POLYETHYLENE BAGS AND PRINTING CO. |
Hong Kong |
B061 |
QINGDAO NEW LEFU PACKAGING CO., LTD. |
Qingdao |
B062 |
QUANZHOU POLYWIN PACKAGING CO. LTD. |
Nanan |
B063 |
RALLY PLASTICS CO., LTD. ZHONGSHAN |
Zhongshan |
B064 |
RIZHAO XINAO PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. |
Liuguanzhuang |
B065 |
DONGGUAN SEA LAKE PLASTIC PRODUCTS MANUFACTURING CO., LTD. |
Dongguan |
B066 |
SHANGHAI HANHUA PLASTIC PACKAGE PRODUCT CO., LTD. |
Shanghai |
B067 |
SHANGHAI HUAYUE PACKAGING PRODUCTS CO., LTD. |
Shanghai |
B068 |
SHANGHAI LIQIANG PLASTICS INDUSTRY CO., LTD. |
Zhangyan |
B069 |
SHANGHAI MINGYE PLASTICS GOODS COMPANY LIMITED |
Shanghai |
B070 |
SHANGHAI QUTIAN TECHNOLOGY INDUSTRY DEVELOPMENT CO., LTD. |
Shanghai |
B071 |
SHANTOU ULTRA DRAGON PLASTICS LTD. |
Shantou |
B072 |
SHAOXING YUCI PLASTICS AND BAKELITE PRODUCTS CO., LTD. |
Shangyu |
B073 |
SHENG YOUNG INDUSTRIAL (ZHONGSHAN) CO., LTD. |
Zhongshan |
B074 |
SUPREME DEVELOPMENT COMPANY LIMITED |
Hong Kong |
B075 |
TAISHING PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. ZHONGSHAN |
Zhongshan |
B076 |
TIANJIN MINGZE PLASTIC PACKAGING CO., LTD. |
Tianjin |
B077 |
UNIVERSAL PLASTIC & METAL MANUFACTURING LIMITED |
Hong Kong |
B078 |
WAI YUEN INDUSTRIAL AND DEVELOPMENT LTD. |
Hong Kong |
B079 |
WEIFANG DESHUN PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. |
Changle |
B080 |
WEIFANG HENGSHENG RUBBER PRODUCTS CO., LTD. |
Changle |
B081 |
WEIFANG HONGYUAN PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. |
Changle |
B082 |
WEIFANG HUASHENG PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. |
Changle |
B083 |
WEIFANG KANGLE PLASTICS CO., LTD. |
Changle |
B084 |
WEIFANG LIFA PLASTIC PACKING CO., LTD. |
Weifang |
B085 |
WEIFANG XINLI PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. |
Weifang |
B086 |
WEIFANG YUANHUA PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. |
Weifang |
B087 |
WEIFANG YUJIE PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. |
Weifang |
B088 |
WEIHAI WEIQUAN PLASTIC AND RUBBER PRODUCTS CO., LTD. |
Weihai |
B089 |
WINNER BAGS PRODUCT COMPANY (SHENZHEN) LIMITED |
Shenzhen |
B090 |
WUI HING PLASTIC BAGS PRINTING (SHENZHEN) COMPANY LIMITED |
Shenzhen |
B091 |
XIAMEN EGRET PLASTICS CO., LTD. |
Gaoqi |
B092 |
XIAMEN GOOD PLASTIC CO., LTD. |
Xiamen |
B109 |
XIAMEN RICHIN PLASTIC CO., LTD. |
Xiamen |
B093 |
XIAMEN UNITED OVERSEA ENTERPRISES LTD. |
Xiamen |
B094 |
XIAMEN XINGYATAI PLASTIC INDUSTRY CO., LTD. |
Xiamen |
B095 |
XINTAI CHUNHUI MODIFIED PLASTIC CO., LTD. |
Xintai |
B096 |
YANTAI BAGMART PACKAGING CO., LTD. |
Yantai |
B097 |
YANTAI LONGQUAN PLASTIC AND RUBBER PRODUCTS CO., LTD. |
Yantai |
B098 |
YAU BONG POLYBAGS PRINTING CO., LTD. |
Hong Kong |
B099 |
YINKOU FUCHANG PLASTIC PRODUCTS. CO., LTD. |
Yingkou |
B100 |
YONGCHANG (CHANGLE) PLASTIC INDUSTRIES CO., LTD. |
Weifang |
B101 |
ZHANGJIAGANG YUANHEYI PAPER & PLASTIC COLOR PRINTING & PACKING CO., LTD. |
Zhangjiagang |
B102 |
ZHONGSHAN DONGFENG HUNG WAI PLASTIC BAG MFY. |
Zhongshan |
B103 |
ZHONGSHAN HUANGPU TOWN LIHENG METAL & PLASTIC FACTORY |
Zhongshan |
B104 |
ZHUHAI CHINTEC PACKING TECHNOLOGY ENTERPRISE CO., LTD. |
Zhuhai |
B105 |
ZIBO WEIJIA PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. |
Zibo |
B106» |