17.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 129/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 471/2011 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2011

sulla ripartizione tra consegne e vendite dirette delle quote latte nazionali fissate per il periodo 2010/2011 nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 69, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che i produttori possano disporre di una o due quote individuali, rispettivamente per le consegne e per le vendite dirette. La conversione da una quota all’altra può essere effettuata soltanto dall’autorità competente dello Stato membro, su richiesta debitamente giustificata del produttore.

(2)

Il regolamento (UE) n. 445/2010 della Commissione, del 21 maggio 2010, sulla ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» delle quote latte nazionali fissate per il periodo 2009/2010 nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2) definisce la ripartizione fra le «consegne» e le «vendite dirette» per i periodi dal 1o aprile 2009 al 31 marzo 2010 per tutti gli Stati membri.

(3)

A norma dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3) gli Stati membri hanno comunicato i quantitativi definitivamente convertiti su richiesta dei produttori da quote individuali di consegne a quote di vendite dirette.

(4)

Le quote nazionali totali fissate per tutti gli Stati membri all’allegato IX, punto 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, modificato dal regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio (4), sono state aumentate dell’1 % a decorrere dal 1o aprile 2010, tranne per l’Italia, la cui quota era già aumentata del 5 % dal 1o aprile 2009. Tutti gli Stati membri, salvo Italia e Malta che nella loro quota nazionale non avevano una parte di vendite dirette, hanno comunicato alla Commissione la ripartizione tra consegne e vendite dirette nell’ambito della loro quota supplementare.

(5)

È pertanto opportuno stabilire la ripartizione tra consegne e vendite dirette delle quote nazionali fissate nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007, applicabile per il periodo dal 1o aprile 2010 al 31 marzo 2011.

(6)

Poiché la ripartizione fra le vendite dirette e le consegne è utilizzata come base di riferimento per i controlli eseguiti a norma degli articoli 19-21 del regolamento (CE) n. 595/2004 e per la stesura del questionario annuo figurante nell’allegato del presente regolamento, è necessario fissare, per il presente regolamento, una data di scadenza posteriore all’ultima data possibile per tali controlli.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato al presente regolamento è fissata, per il periodo che va dal 1o aprile 2010 al 31 marzo 2011, la ripartizione tra consegne e vendite dirette delle quote latte nazionali fissate nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso scade il 30 settembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 126 del 22.5.2010, pag. 14.

(3)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 22.

(4)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 1.


ALLEGATO

Stati membri

Consegne

(t)

Vendite dirette

(t)

Belgio

3 454 910,898

41 266,346

Bulgaria

942 195,260

76 456,198

Repubblica ceca

2 833 254,842

15 567,839

Danimarca

4 705 285,916

47,256

Germania

29 335 337,102

91 916,439

Estonia

664 758,821

7 788,376

Irlanda

5 612 152,970

2 150,264

Grecia

852 538,418

1 207,000

Spagna

6 298 788,511

65 910,198

Francia

25 241 237,156

354 420,110

Italia

10 973 963,234

314 579,632

Cipro

150 243,694

837,196

Lettonia

738 964,267

19 195,434

Lituania

1 696 613,534

77 274,855

Lussemburgo

283 644,448

500,000

Ungheria

1 937 342,553

133 318,857

Malta

50 670,366

 

Paesi Bassi

11 624 729,324

71 360,125

Austria

2 816 825,721

87 887,065

Polonia

9 602 696,317

157 361,235

Portogallo (1)

2 019 643,728

7 826,444

Romania

1 495 324,220

1 685 490,394

Slovenia

579 468,569

20 524,423

Slovacchia

1 046 628,953

36 313,043

Finlandia (2)

2 537 362,535

5 440,665

Svezia

3 484 129,778

4 200,000

Regno Unito

15 289 460,053

139 724,783


(1)  Esclusa Madera.

(2)  La quota nazionale finlandese di cui all’allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007 e la quantità totale della quota nazionale finlandese come indicato nell’allegato del presente regolamento sono diverse a causa dell’aumento della quota di 784 683 tonnellate per compensare i produttori SLOM finlandesi nel passato ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 4, del regolamento (CE) 1234/2007.