17.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 471/2011 DELLA COMMISSIONE
del 16 maggio 2011
sulla ripartizione tra consegne e vendite dirette delle quote latte nazionali fissate per il periodo 2010/2011 nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 69, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che i produttori possano disporre di una o due quote individuali, rispettivamente per le consegne e per le vendite dirette. La conversione da una quota all’altra può essere effettuata soltanto dall’autorità competente dello Stato membro, su richiesta debitamente giustificata del produttore. |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 445/2010 della Commissione, del 21 maggio 2010, sulla ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» delle quote latte nazionali fissate per il periodo 2009/2010 nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2) definisce la ripartizione fra le «consegne» e le «vendite dirette» per i periodi dal 1o aprile 2009 al 31 marzo 2010 per tutti gli Stati membri. |
(3) |
A norma dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3) gli Stati membri hanno comunicato i quantitativi definitivamente convertiti su richiesta dei produttori da quote individuali di consegne a quote di vendite dirette. |
(4) |
Le quote nazionali totali fissate per tutti gli Stati membri all’allegato IX, punto 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, modificato dal regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio (4), sono state aumentate dell’1 % a decorrere dal 1o aprile 2010, tranne per l’Italia, la cui quota era già aumentata del 5 % dal 1o aprile 2009. Tutti gli Stati membri, salvo Italia e Malta che nella loro quota nazionale non avevano una parte di vendite dirette, hanno comunicato alla Commissione la ripartizione tra consegne e vendite dirette nell’ambito della loro quota supplementare. |
(5) |
È pertanto opportuno stabilire la ripartizione tra consegne e vendite dirette delle quote nazionali fissate nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007, applicabile per il periodo dal 1o aprile 2010 al 31 marzo 2011. |
(6) |
Poiché la ripartizione fra le vendite dirette e le consegne è utilizzata come base di riferimento per i controlli eseguiti a norma degli articoli 19-21 del regolamento (CE) n. 595/2004 e per la stesura del questionario annuo figurante nell’allegato del presente regolamento, è necessario fissare, per il presente regolamento, una data di scadenza posteriore all’ultima data possibile per tali controlli. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato al presente regolamento è fissata, per il periodo che va dal 1o aprile 2010 al 31 marzo 2011, la ripartizione tra consegne e vendite dirette delle quote latte nazionali fissate nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso scade il 30 settembre 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 126 del 22.5.2010, pag. 14.
(3) GU L 94 del 31.3.2004, pag. 22.
(4) GU L 30 del 31.1.2009, pag. 1.
ALLEGATO
Stati membri |
Consegne (t) |
Vendite dirette (t) |
Belgio |
3 454 910,898 |
41 266,346 |
Bulgaria |
942 195,260 |
76 456,198 |
Repubblica ceca |
2 833 254,842 |
15 567,839 |
Danimarca |
4 705 285,916 |
47,256 |
Germania |
29 335 337,102 |
91 916,439 |
Estonia |
664 758,821 |
7 788,376 |
Irlanda |
5 612 152,970 |
2 150,264 |
Grecia |
852 538,418 |
1 207,000 |
Spagna |
6 298 788,511 |
65 910,198 |
Francia |
25 241 237,156 |
354 420,110 |
Italia |
10 973 963,234 |
314 579,632 |
Cipro |
150 243,694 |
837,196 |
Lettonia |
738 964,267 |
19 195,434 |
Lituania |
1 696 613,534 |
77 274,855 |
Lussemburgo |
283 644,448 |
500,000 |
Ungheria |
1 937 342,553 |
133 318,857 |
Malta |
50 670,366 |
|
Paesi Bassi |
11 624 729,324 |
71 360,125 |
Austria |
2 816 825,721 |
87 887,065 |
Polonia |
9 602 696,317 |
157 361,235 |
Portogallo (1) |
2 019 643,728 |
7 826,444 |
Romania |
1 495 324,220 |
1 685 490,394 |
Slovenia |
579 468,569 |
20 524,423 |
Slovacchia |
1 046 628,953 |
36 313,043 |
Finlandia (2) |
2 537 362,535 |
5 440,665 |
Svezia |
3 484 129,778 |
4 200,000 |
Regno Unito |
15 289 460,053 |
139 724,783 |
(1) Esclusa Madera.
(2) La quota nazionale finlandese di cui all’allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007 e la quantità totale della quota nazionale finlandese come indicato nell’allegato del presente regolamento sono diverse a causa dell’aumento della quota di 784 683 tonnellate per compensare i produttori SLOM finlandesi nel passato ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 4, del regolamento (CE) 1234/2007.