11.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 122/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 444/2011 DEL CONSIGLIO

del 5 maggio 2011

che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no, e che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America, e chiude l’inchiesta riguardante le importazioni spedite da Singapore

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 193/2009 (2) la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario dagli Stati Uniti d’America (USA).

(2)

Con il regolamento (CE) n. 599/2009 (3) («regolamento definitivo») il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo compreso tra 0 e 198 EUR la tonnellata sulle importazioni di biodiesel definito dall’articolo 1, paragrafo 1, del già citato regolamento («prodotto in esame») originario degli USA («misure in vigore»). L’inchiesta che ha portato all’adozione del regolamento definitivo è nel prosieguo denominata «l’inchiesta iniziale».

(3)

Va anche osservato che, con il regolamento (CE) n. 598/2009 (4), il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo compreso tra 211,2 e 237 EUR la tonnellata sulle importazioni del prodotto in esame.

1.2.   Domanda

(4)

Il 30 giugno 2010 la Commissione ha ricevuto, a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, una domanda di apertura di un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni del prodotto in esame. La domanda è stata presentata dal European Biodiesel Board (EBB) per conto dei produttori di biodiesel dell’Unione.

(5)

Nella domanda si sostiene che le misure antidumping sulle importazioni del prodotto in esame erano oggetto di elusione mediante il trasbordo attraverso il Canada e Singapore e mediante esportazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel.

(6)

Dalla domanda risulta che, dopo l’istituzione di misure sul prodotto in esame, la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dagli USA, dal Canada e da Singapore nell’Unione ha subito un notevole cambiamento, senza che vi fossero motivazioni o giustificazioni sufficienti a parte l’istituzione del dazio. Il cambiamento della configurazione degli scambi derivava presumibilmente dal trasbordo del prodotto in esame attraverso il Canada e Singapore.

(7)

Viene inoltre fatto osservare che il biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel originario degli USA aveva cominciato ad essere esportato nell’Unione in seguito all’imposizione delle misure, presumibilmente sfruttando la soglia di contenuto in biodiesel stabilita nella descrizione del prodotto in esame.

(8)

La domanda contiene inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sulle importazioni dei prodotti interessati risultavano compromessi sia in termini di quantitativi che di prezzi. Si afferma che volumi significativi di biodiesel importato in forma pura o in miscela contenente in peso più del 20 % di biodiesel proveniente dal Canada o da Singapore e di biodiesel in miscela contenente il 20 % o meno di biodiesel risultavano aver sostituito le importazioni del prodotto in esame. Inoltre, vi sono sufficienti elementi di prova del fatto che questo incremento dei volumi delle importazioni avviene a prezzi nettamente inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure in vigore.

(9)

Nella domanda si afferma infine che i prezzi del prodotto oggetto dell’inchiesta continuavano ad essere sovvenzionati come precedentemente stabilito.

1.3.   Apertura

(10)

Sentito il comitato consultivo e avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per avviare un’inchiesta ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di base, la Commissione ha aperto un’inchiesta con il regolamento (UE) n. 720/2010 (5) (il «regolamento di apertura»). A norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione, con il regolamento di apertura, ha inoltre ordinato alle autorità doganali di registrare le importazioni spedite dal Canada e da Singapore nonché le importazioni dagli USA di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/di gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/i idrotrattamento, di origine non fossile.

(11)

La Commissione ha inoltre avviato un’inchiesta parallela con il regolamento (UE) n. 721/2010 (6) riguardante la possibile elusione delle misure compensative sulle importazioni di biodiesel originario degli USA mediante importazioni di biodiesel spedito dal Canada e da Singapore e mediante importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel originario degli USA.

1.4.   Inchiesta

(12)

La Commissione ha inviato una notifica ufficiale alle autorità degli USA, del Canada e di Singapore. Ai produttori/esportatori noti degli USA, del Canada e di Singapore sono stati inviati questionari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura.

(13)

La Commissione ha svolto visite di verifica nelle sedi delle seguenti società, che hanno risposto al questionario:

 

Produttori/esportatori in Canada:

BIOX Corporation

Rothsay Biodiesel

 

Operatori commerciali a Singapore:

Trafigura Pte Ltd

Wilmar Trading Pte Ltd

 

Produttori/esportatori negli USA:

Archer Daniels Midland Company

BP Products North America Inc.

Louis Dreyfus Corporation

 

Importatori collegati

BP Oil International Limited

Cargill BV

(14)

Sono stati inoltre effettuati sopralluoghi presso le pertinenti autorità competenti del governo del Canada e del governo di Singapore.

1.5.   Periodo dell’inchiesta

(15)

L’inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2009 e il 30 giugno 2010 («PI»). Per verificare l’esistenza del presunto cambiamento della configurazione degli scambi, sono stati esaminati dati relativi al periodo compreso tra il 2008 e la fine del PI.

2.   PRODOTTO OGGETTO DELL’INCHIESTA SULL’ELUSIONE

(16)

Il prodotto al centro delle possibili pratiche di elusione è costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, di cui ai codici NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 41, 3824 90 91, ex 3824 90 97, originari degli USA.

(17)

Il prodotto oggetto dell’inchiesta sull’elusione è di due tipi. Innanzitutto, per quanto riguarda il presunto trasbordo attraverso il Canada e Singapore, è identico al prodotto oggetto dell’inchiesta iniziale, come descritto nel paragrafo precedente. Per quanto concerne la spedizione diretta dagli USA, il prodotto oggetto dell’inchiesta è biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originario degli USA.

3.   IMPORTAZIONI DI BIODIESEL VERSO L’UNIONE/ESPORTAZIONI DAGLI USA

(18)

In seguito all’istituzione delle misure antidumping provvisorie nel marzo 2009, le importazioni del prodotto in esame sono praticamente cessate. La seguente tabella riassume la situazione:

Importazioni di biodiesel e di determinate miscele di biodiesel verso l’Unione europea

Voce NC 3824 90 91 (in tonnellate)

 

2008

quota

2009

quota

PI

quota

USA

1 487 790

83,62 %

381 227

22,29 %

24

0,00 %

Canada

1 725

0,10 %

140 043

8,19 %

197 772

9,28 %

Singapore

179

0,01 %

20 486

1,20 %

32 078

1,50 %

Fonte: Eurostat.

(19)

I suddetti dati di Eurostat comprendono tutto il biodiesel contenente almeno il 96,5 % di esteri.

(20)

In confronto, gli USA registrano esportazioni di biodiesel e delle miscele di biodiesel di cui alla voce HTS 3824 90 40 00 (miscele di sostanze grasse di origine animale o vegetale) nel modo seguente:

Esportazioni dagli USA di biodiesel e miscele di biodiesel

Voce HTS 3824 90 40 00 (in tonnellate)

 

2008

2009

PI

Unione europea

2 241 473

335 577

358 291

Canada

967

128 233

161 841

Singapore

311

42 056

27 415

 

2 242 751

505 866

547 547

Fonte: ministero del Commercio degli USA.

(21)

Confrontando le due tabelle di cui sopra si può concludere che le 358 291 tonnellate esportate verso l’Unione durante il PI sono miscele contenenti non oltre il 96,5 % di biodiesel.

4.   CANADA

4.1.   Considerazioni generali

(22)

I produttori/esportatori in Canada hanno manifestato un elevato livello di collaborazione. Due produttori, che rappresentano circa il 90 % della produzione di biodiesel del Canada, hanno risposto al questionario ed hanno pienamente collaborato all’inchiesta. Inoltre, la Canadian Renewable Fuels Association e le autorità pertinenti del governo del Canada hanno collaborato all’inchiesta.

(23)

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per valutare l’esistenza di pratiche di elusione si è proceduto ad esaminare se si fosse verificato un cambiamento della configurazione degli scambi tra gli USA, il Canada e l’Unione, imputabile a pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi fosse una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio, se vi fossero prove dell’esistenza di un pregiudizio o del fatto che gli effetti riparatori del dazio risultassero indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto simile, e se vi fossero prove dell’esistenza di pratiche di dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per il prodotto simile.

4.2.   Modifica della configurazione degli scambi

4.2.1.   Importazioni nell’Unione

(24)

Le importazioni di biodiesel provenienti dagli USA sono diminuite da 1 487 790 tonnellate nel 2008 a 381 227 tonnellate nel 2009 e sono scese quasi fino a zero durante il PI.

(25)

Dall’altro lato, secondo i dati di Eurostat, le importazioni totali di biodiesel dal Canada verso l’Unione sono notevolmente aumentate tra il 2008 ed il PI, da 1 725 tonnellate nel 2008 a 140 043 tonnellate nel 2009 e a 197 772 tonnellate durante il PI.

4.2.2.   Esportazioni di biodiesel dagli USA verso il Canada

(26)

Non esistono dazi doganali applicabili alle vendite di biodiesel tra gli USA ed il Canada, né altre forme di restrizione delle importazioni.

(27)

Secondo le statistiche degli USA, le esportazioni di biodiesel dagli USA al Canada sono aumentate da 967 tonnellate nel 2008 a 128 233 tonnellate nel 2009 e a 161 841 tonnellate durante il PI.

(28)

Da un confronto tra le statistiche sulle esportazioni fornite dalle autorità statunitensi e le statistiche sulle importazioni fornite in loco dalle autorità canadesi sono emerse notevoli differenze su base mensile. Secondo le statistiche canadesi, le importazioni di biodiesel dagli USA sono aumentate da 11 757 tonnellate nel 2008 a 18 673 tonnellate nel 2009 e a 174 574 tonnellate durante il PI.

(29)

Secondo le autorità del Canada, non vi sono codici specifici per dichiarare il biodiesel. Esse hanno osservato che il Canada e gli USA si scambiano i dati sulle importazioni per utilizzarli come rispettivi dati sulle esportazioni. Di conseguenza al livello di sei cifre i dati sulle importazioni canadesi e i dati sulle esportazioni degli USA dovrebbero corrispondere, ed infatti essi corrispondono in modo piuttosto preciso nell’ambito della voce HTS 38.24.90. Tuttavia, se si supera il livello delle sei cifre, ogni paese possiede un sistema di classificazione diverso. Va inoltre osservato che le statistiche canadesi riguardano solo importazioni sdoganate in Canada e non merci trasbordate.

(30)

Per concludere, malgrado le differenze tra le due fonti di dati, è evidente che le esportazioni statunitensi di biodiesel verso il Canada sono aumentate dal 2008 al PI, in particolare in seguito all’istituzione delle misure antidumping. Il mercato canadese del biodiesel attualmente non è in grado di assorbire tali quantità di biodiesel. I veri produttori canadesi di biodiesel sono infatti orientati all’esportazione.

4.2.3.   Produzione in Canada e vendite all’Unione di biodiesel veramente canadese

(31)

I due produttori che hanno collaborato in Canada non avevano acquistato biodiesel dagli USA, né da altre fonti durante il PI.

(32)

La produzione di biodiesel in Canada è ancora agli inizi. Durante il PI in Canada si trovavano circa sei impianti di produzione, ma i due impianti siti nel Canada orientale, appartenenti ai due produttori che hanno collaborato e da essi gestiti, producono da soli circa il 90 % della produzione totale.

(33)

Basandosi sui volumi di produzione venduti dai produttori che hanno collaborato, sono state determinate le vendite a clienti finali situati con certezza nel Nordamerica, ovvero negli USA o in Canada. Le vendite restanti sono state effettuate a clienti che commerciano il prodotto e/o che lo miscelano con altro biodiesel. Le due società non sapevano se i clienti avessero venduto i prodotti all’Unione dichiarandoli come biodiesel canadese, o se li avessero miscelati, oppure se il biodiesel fosse venduto a clienti finali negli USA o in Canada.

(34)

Anche se, in un caso estremo, si presumesse che tutto il biodiesel veramente canadese finisse nell’Unione, il quantitativo corrisponderebbe solo al 20 % delle importazioni totali nell’Unione provenienti dal Canada durante il PI.

4.3.   Conclusioni sul cambiamento della configurazione degli scambi

(35)

Dal confronto tra le statistiche e i dati ottenuti dai produttori che hanno collaborato è risultato che i produttori canadesi di biodiesel non potevano aver prodotto il volume esportato dal Canada verso l’Unione. Questo lascia quindi presumere che il massiccio afflusso di importazioni dal Canada verso l’Unione sia connesso ad esportazioni di biodiesel statunitense spedito dal Canada.

(36)

La generale diminuzione delle esportazioni degli USA verso l’Unione a partire dal 2008 e il contemporaneo aumento delle esportazioni dal Canada verso l’Unione e delle esportazioni dagli USA verso il Canada dopo l’istituzione delle misure iniziali possono quindi essere considerati come un cambiamento della configurazione degli scambi.

4.4.   Insufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio antidumping

(37)

Dall’inchiesta non emergono altre motivazioni o giustificazioni economiche per il trasbordo se non l’elusione del dazio antidumping in vigore sul biodiesel originario degli USA.

4.5.   Indebolimento dell’effetto riparatore del dazio antidumping

(38)

I dati di Eurostat sono stati impiegati per valutare se i prodotti importati avessero indebolito, in termini di quantità, gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di biodiesel dagli USA. I quantitativi e i prezzi delle esportazioni dal Canada sono stati confrontati con il livello di eliminazione del pregiudizio stabilito nell’inchiesta iniziale.

(39)

Come già indicato, le importazioni dal Canada verso l’Unione sono aumentate da 1 725 tonnellate nel 2008 a 197 772 tonnellate durante il PI; quest’ultima cifra corrisponde ad una quota delle importazioni del 9,2 %. L’aumento delle importazioni dal Canada non può essere considerato privo di significato, tenendo presente la dimensione del mercato dell’Unione, come stabilito dall’inchiesta iniziale. Tenendo presente il livello di prezzo non pregiudizievole stabilito nell’inchiesta iniziale, le importazioni canadesi verso l’Unione durante il PI sono state effettuate sottocosto (underselling) del 50 % circa, mentre la sottoquotazione (undercutting) nei confronti dei prezzi di vendita dei produttori dell’Unione ammontava al 40 % circa.

(40)

Si è potuto quindi concludere che l’efficacia delle misure viene compromessa in termini di quantità e di prezzo.

4.6.   Elementi di prova del dumping

(41)

In conformità all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, è stato esaminato se esistessero prove di dumping in relazione al valore normale nell’inchiesta iniziale.

(42)

Nell’inchiesta iniziale il valore normale era stato stabilito sulla base dei prezzi di vendita sul mercato nazionale nel corso di normali operazioni commerciali oppure costruito in base ai costi di produzione, ai quali era stato aggiunto un margine di profitto ragionevole, nei casi in cui non si registravano vendite sul mercato nazionale oppure se queste non venivano effettuate nel corso di normali operazioni commerciali.

(43)

I prezzi all’esportazione dal Canada sono stati stabiliti sulla base dei prezzi medi all’importazione del biodiesel durante il PI indicati da Eurostat.

(44)

Ai fini di un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, secondo quanto prescrive l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Di conseguenza, in mancanza di informazioni relative ad alcune voci di costo, sono stati dedotti dai prezzi cif di Eurostat solo i costi di trasporto e assicurazione basandosi sui costi medi osservati per il nolo marittimo per il biodiesel dagli USA verso l’Unione durante il periodo dell’inchiesta iniziale, per giungere ai prezzi fob alla frontiera canadese.

(45)

Conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12 del regolamento di base, il dumping è stato calcolato mettendo a confronto la media ponderata del valore normale determinata nell’ambito dell’inchiesta iniziale e la media ponderata dei prezzi all’esportazione nel corso del PI, espressa in percentuale del prezzo cif frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

(46)

Il confronto ha dimostrato l’esistenza del dumping.

4.7.   Conclusione

(47)

Dall’inchiesta è risultato che, ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di base, il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di biodiesel originario degli USA è stato eluso tramite trasbordo attraverso il Canada.

5.   SINGAPORE

(48)

Due operatori commerciali aventi sede a Singapore hanno collaborato all’inchiesta. Inoltre hanno collaborato anche le autorità pertinenti del governo di Singapore.

(49)

I criteri di valutazione dell’esistenza di pratiche di elusione sono stati descritti nel precedente considerando 23.

(50)

Secondo le cifre di Eurostat le esportazioni totali di biodiesel da Singapore verso l’Unione sono aumentate da 179 tonnellate nel 2008 a 20 486 tonnellate nel 2009 e 32 078 tonnellate durante il PI. Nello stesso periodo sono aumentate anche le esportazioni dagli USA verso Singapore.

(51)

Secondo le autorità pertinenti del governo di Singapore il biodiesel prodotto in loco è venduto principalmente a Singapore, per sopperire alla domanda nazionale. Tuttavia le autorità osservano che l’industria del biodiesel di Singapore sta crescendo, con la recente costruzione di nuovi impianti di produzione.

(52)

Le esportazioni da Singapore sono sempre state di entità modesta. Le importazioni di biodiesel verso l’Unione sono state esaminate dettagliatamente nella banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6, e verificate con le autorità doganali nazionali pertinenti. Dalle informazioni risulta che le importazioni sono arrivate con pochi picchi. L’analisi dimostra che la maggior parte di tali importazioni erano veramente originarie di Singapore. Tuttavia non è stato possibile rintracciare tutte le importazioni.

(53)

In confronto ai consumi dell’Unione stabiliti nell’inchiesta iniziale, i volumi importati da Singapore nell’Unione per i quali non è stato possibile rintracciare l’origine erano estremamente ridotti. Inoltre, la loro quota nei consumi dell’Unione, tenendo conto delle stime dell’EBB sul considerevole aumento dei consumi dell’Unione a partire dall’inchiesta iniziale, sarebbe trascurabile.

(54)

In considerazione di quanto finora esposto, si può concludere che gli effetti riparatori delle misure antidumping non sono stati compromessi in termini di quantitativi spediti da Singapore.

(55)

Per quanto riguarda il trasbordo, tutti sanno che Singapore è un enorme nodo marittimo in Asia, in cui le imbarcazioni regionali arrivano e scaricano merci che sono poi ricaricate su imbarcazioni dirette, tra l’altro, in Europa. Nella presente inchiesta uno degli operatori commerciali che hanno collaborato ha trasbordato biodiesel originario della Malaysia o dell’Indonesia e avente come destinazione finale un paese dell’Unione. Durante il PI, quest’operatore commerciale ha esportato una notevole quantità di biodiesel verso l’Unione mediante trasbordo a Singapore e lo ha sdoganato nell’Unione dichiarandolo come originario della Malaysia o dell’Indonesia. Dalla verifica non sono emerse indicazioni atte a mettere in discussione l’origine dichiarata del biodiesel dalla Malaysia o dall’Indonesia.

(56)

Alla luce di quanto appena affermato, l’inchiesta riguardante la possibile elusione delle misure antidumping mediante importazioni di biodiesel spedite da Singapore dovrebbe essere chiusa.

6.   USA

6.1.   Osservazioni preliminari

(57)

Cinque produttori degli USA di biodiesel o miscele di biodiesel hanno collaborato all’inchiesta e tre di loro erano stati inclusi nel campione dell’inchiesta iniziale. Il governo degli USA ha collaborato fornendo statistiche sulle esportazioni e la sua interpretazione di tali statistiche.

(58)

I tre produttori che erano stati inclusi nel campione durante l’inchiesta iniziale avevano cessato di esportare biodiesel dopo l’istituzione delle misure definitive.

(59)

Solo una delle cinque società che hanno collaborato, la BP North America, che non aveva collaborato all’inchiesta iniziale, ha esportato miscele di biodiesel contenenti in peso il 20 % o meno di biodiesel («B20 e inferiore») verso l’Unione durante il PI.

(60)

Il National Biodiesel Board (NBB), che rappresenta l’industria del biodiesel negli USA, ha affermato che un prodotto che a suo avviso risultava esplicitamente esterno al campo d’applicazione delle misure esistenti non può diventare oggetto di misure antidumping senza una nuova inchiesta antidumping. Secondo il NBB il regolamento definitivo ha stabilito in termini espliciti che il «prodotto in esame» e il «prodotto simile» sono biodiesel o biodiesel in miscele in cui il biodiesel è presente per più del 20 %. Secondo il NBB questa percentuale non rappresentava una soglia artificiale, ma corrispondeva alla realtà del mercato constatata durante l’inchiesta iniziale. Ad esempio si riteneva che questa soglia del 20 % fosse idonea per distinguere chiaramente tra i vari tipi di miscele disponibili sul mercato statunitense.

(61)

L’NBB e altre parti interessate ritengono che un’inchiesta antielusione possa unicamente estendere le misure antidumping riguardanti un prodotto in esame ad un prodotto simile che sia solo lievemente modificato rispetto al prodotto in esame. L’NBB ha sostenuto inoltre che lo stesso Consiglio, nel regolamento definitivo, aveva stabilito che il biodiesel in miscele contenenti un volume di biodiesel del 20 % o meno non è un prodotto simile. Di conseguenza, secondo l’NBB, nella struttura delle prescrizioni del regolamento di base non vi sono altre opzioni se non l’apertura di una nuova inchiesta volta a stabilire se tali miscele debbano essere oggetto di misure.

(62)

In risposta a tali affermazioni, va innanzitutto osservato che l’obiettivo delle prescrizioni antielusione di cui all’articolo 13 del regolamento di base consiste nel contrastare qualsiasi presunto tentativo di elusione delle misure in vigore. Se esistono elementi di prova sufficienti a dimostrare che si verifica un’elusione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione apre un’inchiesta volta a stabilire se vi sia effettivamente elusione. A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, la valutazione dell’esistenza di elusione va effettuata ad esempio esaminando in successione se vi è stato un cambiamento della configurazione degli scambi tra gli USA e l’Unione, se tale cambiamento deriva da prassi, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio e se vi siano prove dell’esistenza di pregiudizio o del fatto che gli effetti riparatori del dazio vengono indeboliti in termini di prezzi e/o quantitativi.

(63)

È inoltre opportuno ricordare che un’inchiesta antielusione non è un riesame del campo d’applicazione del prodotto in base all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base e non modifica la definizione del prodotto in esame e del prodotto simile. Le prescrizioni di cui all’articolo 13 del regolamento di base forniscono la base giuridica pertinente per un’inchiesta volta a stabilire se vi sia elusione in relazione ad un prodotto oggetto di misure.

(64)

Al riguardo, nella domanda ricevuta dalla Commissione a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base si sostiene che il biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel originario degli USA aveva cominciato ad essere esportato nell’Unione in seguito all’istituzione delle misure, presumibilmente sfruttando la soglia di contenuto in biodiesel stabilita nella descrizione del prodotto in esame e del prodotto simile. L’inchiesta ha esaminato se tale prassi possa essere ritenuta elusione secondo le prescrizioni dell’articolo 13 del regolamento di base. Va infine osservato che le presunte pratiche di elusione possono essere esaminate solo a norma dell’articolo 13 del regolamento di base.

6.2.   Esportazioni di B20 e inferiore dagli USA verso l’Unione

(65)

Come già affermato al precedente considerando 20, la voce 3824 90 40 00 del HTS statunitense comprende solo miscele contenenti non oltre il 96,5 % di biodiesel. Secondo le statistiche delle esportazioni degli USA, durante il PI sono state esportate verso l’Unione in totale 358 291 tonnellate di tale tipo di miscela.

(66)

La BP Products North America («BPNA») ha esportato una notevole parte della suddetta quantità durante il PI.

(67)

La BPNA non aveva partecipato all’inchiesta iniziale perché aveva avviato le sue attività relative al biodiesel solo all’inizio del 2009, anticipando una futura crescita del mercato del biodiesel, in risposta ad incarichi governativi negli USA e all’estero. La BPNA ha iniziato ad esportare verso l’Unione nel dicembre 2009. Si rammenta in tale contesto che le misure definitive erano state istituite nel luglio 2009.

(68)

Nell’Unione, la BP ha venduto biodiesel originario degli USA in miscele contenenti in peso il 15 % o meno di biodiesel («B15») al Regno Unito, alla Francia e ai Paesi Bassi. In tutti i casi il prodotto è stato ulteriormente miscelato al fine di rispettare la legislazione pertinente in vigore in determinati Stati membri, volta a promuovere il consumo di biocombustibili ritenuti sostenibili dal punto di vista ambientale.

(69)

Secondo la BPNA le miscele contenenti meno del 15 % di biodiesel non sono un prodotto simile rispetto al prodotto in esame. Le caratteristiche e le situazioni sul mercato sono molto diverse. La logistica coinvolta (comprese le restrizioni di spedizione) nella produzione e nell’importazione di miscele inferiori è molto diversa rispetto a quella delle miscele contenenti più biodiesel. Secondo la BPNA, nel trasporto di miscele inferiori al B15, il prodotto viene classificato come prodotto petrolifero ai fini della spedizione, anziché come prodotto chimico, rendendo la spedizione meno costosa. La BPNA ha inoltre affermato che vi sono differenze di resa tra le miscele di biodiesel ad alto e a basso contenuto se utilizzate nei motori diesel.

(70)

L’obiettivo dell’inchiesta sull’elusione consiste nello stabilire se il biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % e meno di biodiesel abbia eluso le misure in vigore. Può accadere che le miscele inferiori siano collegate a costi di spedizione inferiori. Tuttavia va osservato che le miscele B20 e inferiori sono effettivamente solo una diversa composizione della miscela, rispetto al processo di produzione del biodiesel in miscele superiori alla B20. Si tratta di un semplice processo volto a modificare la composizione della miscela. La produzione di B20 e inferiori è considerata solo una lieve modifica del prodotto in esame, poiché l’unica differenza consiste nella quantità di biodiesel presente nella miscela. Va inoltre aggiunto che il prodotto in esame, nonché le miscele B20 e inferiori in fin dei conti sono destinati agli stessi usi nell’Unione. Inoltre il biodiesel in miscele B20 e inferiori nonché il biodiesel in miscele superiori alla B20 hanno le stesse caratteristiche essenziali.

6.3.   Modifica della configurazione degli scambi

(71)

Le importazioni del prodotto in esame provenienti dagli USA sono diminuite da 1 487 790 tonnellate nel 2008 a 381 227 tonnellate nel 2009 e sono scese quasi fino a zero durante il PI.

(72)

Al riguardo è opportuno osservare che sebbene durante l’inchiesta iniziale nell’Unione vi fosse l’obbligo di miscelare ad esempio il B5, le esportazioni di B20 e inferiori dagli USA verso l’Unione sono iniziate solo dopo l’istituzione delle misure definitive. Durante l’inchiesta iniziale le esportazioni verso l’Unione riguardavano prevalentemente biodiesel B99,9, secondo i dati ottenuti dai produttori esportatori che hanno collaborato e che sono stati inseriti nel campione. Il motivo di tale scelta consisteva nel fatto che consentiva di massimizzare il sussidio per le merci esportate (1 USD di credito d’imposta per gallone di biodiesel).

(73)

Di conseguenza è difficile individuare motivazioni economiche per l’avvio delle esportazioni di B20 e inferiori diverse dalla possibilità di eludere le misure antidumping in vigore.

(74)

Il contenuto di biodiesel nella miscela continua ad essere sovvenzionato e l’importatore evita di pagare il dazio antidumping in vigore. In tale contesto va osservato che il dazio antidumping sulle miscele è applicabile in proporzione al contenuto di biodiesel della miscela, ad esempio nel caso del B15 il dazio antidumping non corrisposto ammonterebbe a circa 26 EUR la tonnellata.

6.4.   Insufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio antidumping

(75)

Secondo la BNPA, le miscele di biodiesel inferiori al B15 non sono state create specificamente per eludere i dazi. La società ha affermato di non aver partecipato all’inchiesta iniziale perché ha avviato le sue attività relative al biodiesel all’inizio del 2009, anticipando il futuro mercato attivo del biodiesel, in risposta ad incarichi governativi, sia negli USA che all’estero. Considerata la specifica struttura della società, la sua attività di società petrolifera e la sua presenza logistica negli USA, la decisione di miscelare negli USA ed esportare verso l’Unione è logica dal punto di vista commerciale. La miscela esportata era sempre B15 e inferiore, dato che le misure di sicurezza sono meno severe: fino al B15 la miscela non viene considerata prodotto chimico secondo i regolamenti marittimi.

(76)

Si osserva che tale attività della società è stata avviata solo dopo l’istituzione delle misure. Si ritiene dunque che non vi siano motivazioni sufficienti o giustificazioni economiche se non l’elusione del dazio antidumping in vigore sul biodiesel originario degli USA.

6.5.   Indebolimento dell’effetto riparatore del dazio antidumping

(77)

Tenendo presente il livello di prezzo non pregiudizievole stabilito dall’inchiesta iniziale, le importazioni dagli USA verso l’Unione di B20 e inferiori durante il PI sono state effettuate sottocosto (underselling) ed erano caratterizzate da sottoquotazione (undercutting). Le importazioni di B20 e inferiori sono cominciate sono dopo l’istituzione delle misure definitive e le quantità coinvolte non sono irrisorie.

(78)

Si è potuto quindi concludere che l’efficacia delle misure viene compromessa in termini di quantità e di prezzo.

6.6.   Elementi di prova del dumping

(79)

In conformità all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, è stato esaminato se esistessero prove di dumping in relazione al valore normale nell’inchiesta iniziale. Il confronto tra la media ponderata dei valori normali e la media ponderata dei prezzi all’esportazione ha dimostrato l’esistenza del dumping.

6.7.   Conclusione

(80)

Dall’inchiesta è inoltre emerso che il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di biodiesel originario degli USA è stato eluso mediante importazioni nell’Unione di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel.

(81)

L’inchiesta ha consentito di concludere che l’unica giustificazione economica per l’esportazione di miscele B20 e inferiori era la sovvenzione da parte degli USA, da un lato, e la possibilità di eludere i dazi antidumping all’importazione nell’Unione, dall’altro.

(82)

La BPNA ha chiesto l’esenzione dalla possibile estensione delle misure. Tuttavia, poiché dall’inchiesta risulta chiaramente che le importazioni di B20 e inferiori sono state effettuate unicamente per eludere le misure in vigore, tale esenzione non può essere concessa. A norma delle disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto in esame che dimostrino di non essere collegati ad alcun produttore interessato dalle misure e per i quali si sia accertato che non sono coinvolti in pratiche di elusione. Nelle inchieste è stato stabilito che la BPNA è coinvolta in pratiche di elusione, dato che ha iniziato a esportare B20 e inferiori dopo l’istituzione delle misure antidumping e compensative senza che vi fossero sufficienti cause o giustificazioni economiche diverse dall’istituzione delle misure. Inoltre esistono elementi di prova del fatto che gli effetti delle misure vengono indeboliti in termini di prezzi e quantità e che sussiste il dumping rispetto ai valori normali precedentemente stabiliti.

(83)

Taluni produttori di biodiesel che hanno collaborato all’inchiesta iniziale hanno chiesto di essere esonerati dall’eventuale estensione delle misure dovuta all’elusione. Si è potuto accertare che tali produttori statunitensi non avevano prodotto, né venduto biodiesel B20 e inferiore. A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, solo nel corso di un’inchiesta antielusione si possono prendere in considerazione richieste di esenzione dei produttori. Va tuttavia osservato che l’articolo 13 del regolamento di base contiene disposizioni relative ai nuovi produttori.

7.   MISURE

7.1.   Canada

(84)

Dall’inchiesta è risultato che, ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di base, il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di biodiesel originario degli USA è stato eluso tramite trasbordo attraverso il Canada.

(85)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, prima frase, del regolamento di base, le misure in vigore applicabili alle importazioni del prodotto in questione originario degli USA andrebbero pertanto estese alle importazioni dello stesso prodotto provenienti dal Canada, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia dichiarato come originario di tale paese o no.

(86)

Per evitare che il dazio venga eluso attraverso le presunzioni non verificabili che il prodotto trasbordato attraverso il Canada sia stato fabbricato da una società soggetta al dazio individuale nel regolamento definitivo, la misura da estendere deve essere quella istituita per «tutte le altre società» dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 599/2009, ovvero un dazio antidumping definitivo di 172,2 EUR la tonnellata.

(87)

Il dazio antidumping sulle miscele si applica proporzionalmente al tenore totale, in peso, nella miscela di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (tenore di biodiesel).

(88)

Conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che dispone che le misure estese devono applicarsi alle importazioni entrate nell’Unione in regime di registrazione imposto dal regolamento di apertura, devono essere prelevati dazi sulle importazioni registrate di biodiesel provenienti dal Canada.

7.2.   USA

(89)

In considerazione di quanto finora esposto, si è concluso che il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di biodiesel originario degli USA è stato eluso mediante importazioni nell’Unione di B20 e inferiore ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di base.

(90)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, prima frase, del regolamento di base, si propone pertanto di estendere le misure in vigore applicabili alle importazioni del prodotto in esame originario degli USA alle importazioni di B20 e inferiore.

(91)

Le misure da estendere sono quelle istituite dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 599/2009.

(92)

Il dazio antidumping esteso sulle miscele si applica proporzionalmente al tenore totale, in peso, nella miscela di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o di gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (tenore di biodiesel).

(93)

Conformemente all’articolo 13, paragrafo 3 e all’articolo 14, paragrafo 5 del regolamento di base, che dispone che le misure estese devono applicarsi alle importazioni entrate nell’Unione in regime di registrazione istituito dal regolamento di apertura, devono essere prelevati dazi sulle importazioni registrate di B20 e inferiore originario degli USA.

8.   CHIUSURA DELL’INCHIESTA RELATIVA A SINGAPORE

(94)

In considerazione dei risultati relativi a Singapore, è opportuno chiudere l’inchiesta sull’eventuale elusione di misure antidumping da parte di importazioni di biodiesel spedite da Singapore e sospendere la registrazione delle importazioni di biodiesel provenienti da Singapore avviata con il regolamento di apertura.

9.   RICHIESTA DI ESENZIONE

(95)

Le due società che hanno collaborato in Canada rispondendo al questionario hanno chiesto l’esenzione dall’eventuale estensione delle misure a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

(96)

Dall’inchiesta è risultato che i due produttori canadesi che hanno collaborato non erano coinvolti nelle pratiche di elusione oggetto della presente inchiesta. Inoltre tali produttori hanno potuto dimostrare di non essere collegati a nessun produttore/esportatore statunitense di biodiesel. Di conseguenza le loro richieste di esenzione possono essere accolte.

(97)

In tal caso si ritengono necessarie misure speciali volte a garantire una corretta applicazione delle suddette esenzioni. Queste misure speciali consistono nella presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti illustrati nell’allegato del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da una fattura di questo tipo sono assoggettate al dazio antidumping esteso.

(98)

Anche una società degli USA che ha collaborato rispondendo al questionario ha chiesto l’esenzione dall’eventuale estensione delle misure a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

(99)

Come spiegato nel precedente considerando 82, l’inchiesta ha chiaramente dimostrato che tale parte era coinvolta in pratiche di elusione attraverso l’importazione di B20 e inferiori. Di conseguenza tale esenzione non può essere concessa.

(100)

Va tuttavia sottolineato che, qualora qualcuno tra i produttori esportatori in questione non effettuasse più il dumping, sarebbe possibile richiedere un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

10.   COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI

(101)

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali che hanno portato alle conclusioni suesposte e sono state invitate a presentare le loro osservazioni. Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti tramite sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in una miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti tramite sintesi o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli Stati Uniti d’America, è esteso alle importazioni nell’Unione di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti tramite sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in una miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti tramite sintesi o idrotrattamento, di origine non fossile, spediti dal Canada, a prescindere dal fatto che siano dichiarati originari del Canada o no, attualmente classificabili alle voci NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516209821), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518009121), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518009921), ex 2710 19 41 (codice TARIC 2710194121), ex 3824 90 91 (codice TARIC 3824909110) ed ex 3824 90 97 (codice TARIC 3824909701), ad eccezione di quelli prodotti dalle società elencate qui di seguito:

Paese

Società

Codice addizionale TARIC

Canada

BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Canada

B107

Canada

Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Canada

B108

Il dazio da estendere è quello stabilito per «tutte le altre società» all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 599/2009, che è un dazio antidumping definitivo di 172,2 EUR per tonnellata netta.

Il dazio antidumping sulle miscele si applica proporzionalmente al tenore totale, in peso, nella miscela di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o di gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (tenore di biodiesel).

2.   L’applicazione delle esenzioni concesse alle società menzionate al paragrafo 1 oppure autorizzate dalla Commissione in conformità dell’articolo 4, paragrafo 2, è soggetta alla condizione relativa alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni dell’allegato. Qualora la suddetta fattura non sia presentata, si applica il dazio antidumping di cui al paragrafo 1.

3.   Il dazio esteso in virtù del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni spedite dal Canada, a prescindere dal fatto che siano dichiarate originarie del Canada o no, registrate in conformità dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 720/2010 e dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, ad eccezione di quelle prodotte dalle società menzionate al paragrafo 1.

4.   Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti tramite sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in una miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti tramite sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli Stati Uniti d’America, è esteso alle importazioni nell’Unione di biodiesel in una miscela contenente in peso il 20 % o meno di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti tramite sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, originari degli Stati Uniti d’America, attualmente classificabili alle voci NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516209830), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518009130), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518009930), ex 2710 19 41 (codice TARIC 2710194130) ed ex 3824 90 97 (codice TARIC 3824909704).

I dazi da estendere sono quelli istituiti dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 599/2009.

Il dazio antidumping sulle miscele si applica proporzionalmente al tenore totale, in peso, nella miscela di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o di gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (tenore di biodiesel).

2.   Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni originarie degli Stati Uniti d’America, registrate in conformità dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 720/2010 e dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

3.   Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 3

È chiusa l’inchiesta avviata dal regolamento (UE) n. 720/2010 sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 599/2009 sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d’America mediante importazioni di biodiesel spedito da Singapore, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di tale paese, e che dispone la registrazione di dette importazioni.

Articolo 4

1.   Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 2, paragrafo 1, sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N-105 04/92

1049 Bruxelles

BELGIO

Fax: + 32 22956505

2.   A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, la Commissione, sentito il comitato consultivo, può autorizzare mediante decisione l’esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 2, paragrafo 1, delle importazioni da parte di società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 599/2009.

Articolo 5

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni definita a norma dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 720/2010.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 5 maggio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

MARTONYI J.


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 67 del 12.3.2009, pag. 22.

(3)  GU L 179 del 10.7.2009, pag. 26.

(4)  GU L 179 del 10.7.2009, pag. 1.

(5)  GU L 211 del 12.8.2010, pag. 1.

(6)  GU L 211 del 12.8.2010, pag. 6.


ALLEGATO

Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento. Essa deve recare:

1)

nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che ha emesso la fattura commerciale;

2)

la seguente dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che il “volume” di [prodotto in esame] venduto per l’esportazione nell’Unione europea e coperto dalla presente fattura è stato fabbricato da [nome e indirizzo della società] [codice addizionale TARIC] in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»;

3)

data e firma.