10.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 121/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 442/2011 DEL CONSIGLIO
del 9 maggio 2011
concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, paragrafo 1,
vista la decisione 2011/273/PESC del Consiglio, del 9 maggio 2011, concernente misure restrittive nei confronti della Siria (1), adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull'Unione europea.
vista la proposta congiunta dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2011/273/PESC, dispone un embargo sulle armi, un divieto di esportare attrezzature per la repressione interna, restrizioni all'ammissione nell'Unione e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone e entità responsabili della violenta repressione a danno della popolazione civile in Siria. Tali persone, entità e organismi sono elencati nell'allegato alla decisione stessa. |
(2) |
Alcune di tali misure rientrano nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. |
(3) |
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla protezione dei dati personali. Il presente regolamento deve essere applicato conformemente a tali diritti. |
(4) |
La facoltà di modificare l'elenco figurante nell'allegato II del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, in considerazione della grave situazione politica in Siria e per garantire la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell'allegato della decisione 2011/273/PESC. |
(5) |
La procedura di modifica degli elenchi di cui all'allegato II del presente regolamento dovrebbe prevedere che si comunichino alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi designati i motivi dell'inserimento nell'elenco affinché abbiano l'opportunità di presentare osservazioni. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio dovrebbe riesaminare la decisione alla luce di tali osservazioni e informarne di conseguenza la persona, l'entità o l'organismo interessati. |
(6) |
Ai fini dell'attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all'interno dell'Unione, devono essere pubblicati i nomi e gli altri dati pertinenti relativi a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (2), e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (3). |
(7) |
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) |
«fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma non in via esaustiva:
|
b) |
«congelamento di fondi»: il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i fondi o di avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio; |
c) |
«risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi; |
d) |
«congelamento delle risorse economiche»: il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche; |
e) |
qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere la forma di istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza; |
f) |
«territorio dell'Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo. |
Articolo 2
1. È vietato:
a) |
vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna elencate nell'allegato I, originarie o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria; |
b) |
partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alla lettera a). |
2. Il paragrafo 1 non si applica all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Siria da personale dell'ONU, da personale dell'Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media o da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e persone associate, per uso esclusivamente individuale.
3. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato III, possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di attrezzature che potrebbero essere usate per la repressione interna, alle condizioni che ritengono appropriate, se stabiliscono che tali attrezzature sono destinate esclusivamente ad uso umanitario o protettivo.
Articolo 3
1. È vietato:
a) |
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (4) (elenco comune delle attrezzature militari) o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualunque persona, entità od organismo in Siria o per un uso in Siria; |
b) |
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ad attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell'allegato I, a qualunque persona, entità od organismo in Siria o per un uso in Siria; |
c) |
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari o nell'allegato I, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o la fornitura di assistenza tecnica connessa a qualunque persona, entità od organismo in Siria o per un uso in Siria; |
d) |
partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere da a) a c). |
2. In deroga al paragrafo 1, i divieti ivi menzionati non si applicano alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti a:
— |
assistenza tecnica destinata esclusivamente a sostenere la Forza di disimpegno degli osservatori delle Nazioni Unite (UNDOF); |
— |
materiale militare non letale che potrebbe essere utilizzato per la repressione interna, destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo, a programmi di sviluppo istituzionale dell'ONU+ e dell'Unione o a programmi di gestione delle crisi dell'Unione o dell'ONU; o |
— |
veicoli non da combattimento equipaggiati con materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell'Unione e dei suoi Stati membri in Siria; |
purché la fornitura in questione sia stata preventivamente approvata dall'autorità competente di uno Stato membro identificata sui siti web elencati nell'allegato III.
Articolo 4
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità e dagli organismi elencati nell'allegato II.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato II o utilizzato a loro beneficio.
3. È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.
Articolo 5
1. Nell'allegato II figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2011/273/PESC, come persone e entità responsabili della violenta repressione a danno della popolazione civile in Siria, nonché le persone fisiche o giuridiche e le entità ad essi associati.
2. L'allegato II riporta i motivi dell'inserimento delle persone, delle entità e degli organismi interessati nell'elenco.
3. L'allegato II riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.
Articolo 6
In deroga all'articolo 4, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell'allegato III possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che esse ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono:
a) |
necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui all'allegato II e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici; |
b) |
destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni legali; |
c) |
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale custodia o gestione di fondi o risorse economiche congelati; o |
d) |
necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che l'autorità competente pertinente abbia comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali essa ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione. |
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.
Articolo 7
In deroga all'articolo 4, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato III possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:
a) |
i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto prima della data in cui la persona, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 4 sono stati inseriti nell'allegato II o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data; |
b) |
i fondi o le risorse economiche in questione vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori; |
c) |
il vincolo o la sentenza non vada a favore di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui all'allegato II; e |
d) |
il riconoscimento del vincolo o della sentenza non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato. |
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.
Articolo 8
1. L'articolo 4, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:
a) |
interessi o altri profitti dovuti su detti conti, o |
b) |
pagamenti dovuti nell'ambito di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti precedentemente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle disposizioni del presente regolamento, |
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 4, paragrafo 1.
2. L'articolo 4, paragrafo 2, non osta a che enti finanziari o creditizi nell'Unione accreditino i conti congelati quando ricevono i fondi trasferiti verso i conti di una persona, di un'entità o di un organismo figurante nell'elenco, purché ogni versamento su tali conti sia anch'esso congelato. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio l'autorità competente pertinente in merito a tali transazioni.
Articolo 9
In deroga all'articolo 4, e purché un pagamento da parte di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato II sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona, l'entità o l'organismo in questione prima della data di designazione di tale persona, entità o organismo, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell'allegato III, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati purché il pagamento non sia direttamente o indirettamente ricevuto da una persona o da un'entità di cui all'articolo 4.
Articolo 10
1. Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.
2. Il divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che hanno messo a disposizione fondi o risorse economiche se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato il divieto in questione.
Articolo 11
1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti:
a) |
a fornire immediatamente all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati, quale indicata sui siti web elencati nell'allegato III, qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 4, e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso gli Stati membri, e |
b) |
a collaborare con detta autorità competente per la verifica di queste informazioni. |
2. Qualsiasi informazione fornita o ricevuta ai sensi del presente articolo è utilizzata unicamente per gli scopi per i quali è stata fornita o ricevuta.
Articolo 12
Gli Stati membri e la Commissione si informano immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.
Articolo 13
La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato III sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.
Articolo 14
1. Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, esso modifica di conseguenza l'allegato II.
2. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo di cui al paragrafo 1 direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo la possibilità di presentare osservazioni.
3. Qualora siano avanzate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la propria decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo.
4. L'elenco di cui all'allegato II è riesaminato periodicamente e almeno ogni 12 mesi.
Articolo 15
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e le notificano ogni successiva modifica.
Articolo 16
Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per tali comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato III.
Articolo 17
Il presente regolamento si applica:
a) |
nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo; |
b) |
a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; |
c) |
a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione; |
d) |
a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrati o costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro; |
e) |
a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all'interno dell'Unione. |
Articolo 18
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 9 maggio 2011.
Per il Consiglio
Il presidente
MARTONYI J.
(1) GU L 121 del 10.5.2011, pag. 11.
(2) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(3) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(4) GU L 69 del 18.3.2010, pag. 19.
ALLEGATO I
Elenco del materiale che potrebbe essere usato per la repressione interna di cui agli articoli 2 e 3
1. |
Armi da fuoco, munizioni e accessori connessi:
|
2. |
Bombe e granate non sottoposte ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari. |
3. |
Veicoli:
|
4. |
Sostanze esplosive e attrezzature collegate:
|
5. |
Apparecchiature protettive non sottoposte ad autorizzazione dal punto ML 13 dell'elenco comune delle attrezzature militari:
|
6. |
Simulatori, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dal punto ML 14 dell'elenco comune delle attrezzature militari, per la formazione nell'uso delle armi da fuoco, e software appositamente progettato. |
7. |
Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d'immagine, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari. |
8. |
Filo spinato tagliente. |
9. |
Coltelli militari, coltelli e baionette da combattimento con lama eccedente in lunghezza i 10 cm. |
10. |
Apparecchiature di fabbricazione specificamente progettate per gli articoli di cui al presente elenco. |
11. |
Tecnologia specifica per lo sviluppo, la fabbricazione o l'uso degli articoli di cui al presente elenco. |
ALLEGATO II
Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 4
Persone
|
Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
1. |
Maher Al-Assad |
Nato l'8.12.1967; passaporto diplomatico n. 4138 |
Capo della quarta divisione dell'esercito, membro del comando centrale del Baath, uomo di punta della guardia repubblicana; principale responsabile della repressione dei manifestanti. |
09.05.2011 |
2. |
Ali Mamlouk |
Nato il 19.2.1946 a Damasco; passaporto diplomatico n. 983 |
Capo dei servizi d'informazione generali; capo dei servizi d'informazione siriani dal 2005; coinvolto nella repressione dei manifestanti. |
09.05.2011 |
3. |
Mohammad Ibrahim Al-Chaar |
|
Ministro dell'interno; coinvolto nella repressione dei manifestanti. |
09.05.2011 |
4. |
Atef Najib |
|
Ex responsabile della sicurezza politica a Deraa; coinvolto nella repressione dei manifestanti. |
09.05.2011 |
5. |
Hafez Makhlouf |
Nato il 2.4.1971 a Damasco; passaporto diplomatico n. 2246 |
Colonnello a capo di un'unità presso i servizi d'informazione generali (General Intelligence Directorate Damascus Branch); persona vicina a Maher al-Assad; coinvolto nella repressione dei manifestanti. |
09.05.2011 |
6. |
Mohammed Dib Zeitoun |
|
Capo della sicurezza politica; coinvolto nella repressione dei manifestanti. |
09.05.2011 |
7. |
Amjad Al-Abbas |
|
Capo della sicurezza politica a Banyas, coinvolto nella repressione dei manifestanti a Baida. |
09.05.2011 |
8. |
Rami Makhlouf |
Nato il 10.7.1969 a Damasco; passaporto n. 454224 |
Uomo d'affari siriano. Associato a Maher Al-Assad; finanzia il regime che permette la repressione dei manifestanti. |
09.05.2011 |
9. |
Abd Al-Fatah Qudsiyah |
|
Capo dell'intelligence militare siriana e, in quanto tale, coinvolto nella repressione della popolazione civile. |
09.05.2011 |
10. |
Jamil Hassan |
|
Capo dell'intelligence dell'aeronautica militare siriana e, in quanto tale, coinvolto nella repressione della popolazione civile. |
09.05.2011 |
11. |
Rustum Ghazali |
|
Capo della sezione dell'intelligence militare siriana della zona rurale di Damasco e, in quanto tale, coinvolto nella repressione della popolazione civile. |
09.05.2011 |
12. |
Fawwaz Al-Assad |
|
Coinvolto nella repressione della popolazione civile in quanto membro della milizia Shabiha. |
09.05.2011 |
13. |
Mundir Al-Assad |
|
Coinvolto nella repressione della popolazione civile in quanto membro della milizia Shabiha. |
09.05.2011 |
ALLEGATO III
Elenco delle autorità competenti degli Stati membri di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 6, all'articolo 7, all'articolo 8, all'articolo 9, all'articolo 11, paragrafo 1, e all'articolo 13, paragrafo 4, e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea
A. Autorità competenti di ciascuno Stato membro:
|
BELGIO http://www.diplomatie.be/eusanctions |
|
BULGARIA http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519 |
|
REPUBBLICA CECA http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce |
|
DANIMARCA http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/ |
|
GERMANIA http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html |
|
ESTONIA http://www.vm.ee/est/kat_622/ |
|
IRLANDA http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519 |
|
GRECIA http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/ |
|
SPAGNA http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx |
|
FRANCIA http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ |
|
ITALIA http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm |
|
CIPRO http://www.mfa.gov.cy/sanctions |
|
LETTONIA http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 |
|
LITUANIA http://www.urm.lt |
|
LUSSEMBURGO http://www.mae.lu/sanctions |
|
UNGHERIA http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/ |
|
MALTA http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp |
|
PAESI BASSI http://www.minbuza.nl/sancties |
|
AUSTRIA http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version= |
|
POLONIA http://www.msz.gov.pl |
|
PORTOGALLO http://www.min-nestrangeiros.pt |
|
ROMANIA http://www.mae.ro/node/1548 |
|
SLOVENIA http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/ |
|
SLOVACCHIA http://www.foreign.gov.sk |
|
FINLANDIA http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet |
|
SVEZIA http://www.ud.se/sanktioner |
|
REGNO UNITO www.fco.gov.uk/competentauthorities |
B. Indirizzo per le notifiche o altre comunicazioni alla Commissione europea:
Commissione europea |
Servizio degli strumenti di politica estera |
CHAR 12/096 |
B-1049 Bruxelles/Brussel |
Belgio |
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu |
Tel.: +(32 2) 295 66 73 |