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20.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 104/37 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 392/2011 DELLA COMMISSIONE
del 19 aprile 2011
relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di aprile 2011 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 per il pollame
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione (3) ha aperto alcuni contingenti tariffari per l’importazione di prodotti del settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi. |
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(2) |
Le domande di titoli di importazione relative ai gruppi 1, 2, 4, 6, 7 e 8, presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di aprile 2011 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2011 e, per quanto concerne il gruppo 3, per il periodo dal 1o luglio 2011 al 30 giugno 2012, riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2011 relativamente ai gruppi 1, 2, 4, 6, 7 e 8, e, per quanto concerne il gruppo 3, per il periodo dal 1o luglio 2011 al 30 giugno 2012, si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 20 aprile 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
ALLEGATO
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Numero del gruppo |
Numero d’ordine |
Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo 1.7.2011-30.9.2011 (in %) |
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1 |
09.4211 |
0,437144 |
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6 |
09.4216 |
0,515235 |
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Numero del gruppo |
Numero d’ordine |
Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il periodo 1.7.2011-30.6.2012 (in %) |
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3 |
09.4213 |
1,315789 |