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19.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 103/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 382/2011 DELLA COMMISSIONE
del 18 aprile 2011
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [«Kiełbasa myśliwska» (STG)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 509/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Kiełbasa myśliwska», presentata dalla Polonia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
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(2) |
Alla Commissione è stata notificata una dichiarazione di opposizione, in conformità all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 509/2006, motivata ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 509/2006. Con lettera del 27 gennaio 2010 la Commissione ha invitato le parti interessate ad avviare idonee consultazioni. |
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(3) |
Poiché è stato raggiunto un accordo entro sei mesi senza modifica degli elementi pubblicati a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, la Commissione deve prendere una decisione. |
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(4) |
Alla luce di quanto sopra esposto, occorre dunque procedere alla registrazione della suddetta denominazione. |
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(5) |
Non è stata richiesta la protezione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
ALLEGATO
Prodotti di cui all’allegato I del trattato destinati all’alimentazione umana:
Classe 1.2. Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)
POLONIA
Kiełbasa myśliwska (STG)