19.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 103/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 382/2011 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2011

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [«Kiełbasa myśliwska» (STG)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 509/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Kiełbasa myśliwska», presentata dalla Polonia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

Alla Commissione è stata notificata una dichiarazione di opposizione, in conformità all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 509/2006, motivata ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 509/2006. Con lettera del 27 gennaio 2010 la Commissione ha invitato le parti interessate ad avviare idonee consultazioni.

(3)

Poiché è stato raggiunto un accordo entro sei mesi senza modifica degli elementi pubblicati a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, la Commissione deve prendere una decisione.

(4)

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre dunque procedere alla registrazione della suddetta denominazione.

(5)

Non è stata richiesta la protezione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.

(2)   GU C 160 del 14.7.2009, pag. 12.


ALLEGATO

Prodotti di cui all’allegato I del trattato destinati all’alimentazione umana:

Classe 1.2.   Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)

POLONIA

Kiełbasa myśliwska (STG)