14.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 100/1


REGOLAMENTO (UE) N. 359/2011 DEL CONSIGLIO

del 12 aprile 2011

concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran


IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafo 2,

vista la decisione 2011/235/PESC del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran (1), adottata in conformità del titolo V, capo II del trattato sull’Unione europea,

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2011/235/PESC dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Iran. Tali persone ed entità sono elencate nell’allegato della decisione stessa.

(2)

Le misure restrittive dovrebbero essere dirette a persone che, in qualità di complici o responsabili, hanno ordinato o attuato gravi violazioni dei diritti umani reprimendo manifestanti pacifici, giornalisti, difensori dei diritti umani, studenti o altre persone che rivendicano i propri diritti legittimi, tra cui la libertà di espressione, nonché a persone che, in qualità di complici o responsabili, hanno ordinato o attuato gravi violazioni del diritto a un processo equo, torture, trattamenti crudeli, disumani o degradanti, o l’applicazione sempre più frequente, indiscriminata e sproporzionata della pena di morte, tra l’altro mediante esecuzione pubblica, lapidazione, impiccagione o esecuzione di minorenni autori di reati, in violazione degli obblighi internazionali assunti dall’Iran in materia di diritti umani.

(3)

Le misure in questione rientrano nell’ambito del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(4)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla protezione dei dati personali. Il presente regolamento deve essere applicato conformemente a tali diritti.

(5)

La facoltà di modificare l’elenco figurante nell’allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, in considerazione della situazione politica in Iran e per garantire la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell’allegato della decisione 2011/235/PESC.

(6)

La procedura di modifica degli elenchi di cui all’allegato I del presente regolamento dovrebbe prevedere che si comunichino alle persone, alle entità o agli organismi designati i motivi dell’inserimento nell’elenco affinché abbiano l’opportunità di presentare osservazioni. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio dovrebbe riesaminare la decisione alla luce di tali osservazioni e informarne di conseguenza la persona, l’entità o l’organismo interessati.

(7)

Ai fini dell’attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all’interno dell’Unione, devono essere pubblicati i nomi e gli altri dati pertinenti relativi a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (2), e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (3).

(8)

Il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno della pubblicazione per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

«fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, non in via esclusiva:

i)

i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;

ii)

i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;

iii)

i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;

iv)

gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività;

v)

il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni e gli altri impegni finanziari;

vi)

le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione;

vii)

i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;

«congelamento di fondi»: il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i fondi o di avere accesso a essi in modo da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l’uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;

«risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

«congelamento delle risorse economiche»: il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l’altro la vendita, l’affitto e le ipoteche;

«territorio dell’Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

Articolo 2

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi figuranti nell’allegato I.

2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato I o utilizzato a loro beneficio.

3.   È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 3

1.   L’allegato I comprende un elenco delle persone che il Consiglio ha identificato, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2011/235/PESC, come responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Iran o le persone, le entità o gli organismi ad essi associati.

2.   L’allegato I indica i motivi dell’inserimento delle persone, delle entità e degli organismi nell’elenco.

3.   L’allegato I riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il genere, l’indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

Articolo 4

1.   In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell’allegato II possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che esse ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono:

a)

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui all’allegato I e dei loro familiari dipendenti, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o

d)

necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro abbia notificato a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un’autorizzazione specifica.

2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

Articolo 5

1.   In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell’allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:

a)

i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto prima della data in cui la persona, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 2 è stata/o elencata/o nell’allegato I o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche in questione vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c)

il vincolo o la sentenza non vada a favore di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui all’allegato I; e

d)

il riconoscimento del vincolo o della sentenza non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato.

2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

Articolo 6

1.   L’articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti relativi a detti conti; o

b)

pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti precedentemente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 2 è stata/o elencata/o nell’allegato I,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell’articolo 2, paragrafo 1.

2.   L’articolo 2, paragrafo 2, non osta a che enti finanziari o creditizi nell’Unione accreditino sui conti congelati fondi trasferiti verso i conti di una persona, di un’entità o di un organismo figurante nell’elenco, purché tali versamenti siano anch’essi congelati. L’ente finanziario o creditizio informa senza indugio l’autorità competente pertinente in merito a tali transazioni.

Articolo 7

In deroga all’articolo 2, e purché un pagamento da parte di una persona, di un’entità o di un organismo di cui all’allegato I sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un obbligo sorto per la persona, l’entità o l’organismo in questione prima della data di designazione di tale persona, entità o organismo, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato II, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati purché:

a)

l’autorità competente in questione abbia stabilito che:

i)

i fondi o le risorse economiche saranno utilizzati per un pagamento da una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato I; e

ii)

il pagamento non viola l’articolo 2, paragrafo 2; e

b)

lo Stato membro interessato abbia informato, almeno due settimane prima del rilascio dell’autorizzazione, gli altri Stati membri e la Commissione di questa constatazione e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione.

Articolo 8

1.   Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

2.   Il divieto di cui all’articolo 2, paragrafo 2, non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che hanno messo a disposizione fondi o risorse economiche se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato il divieto in questione.

Articolo 9

1.   Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

a)

fornire immediatamente all’autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati, quale indicata sui siti web elencati nell’allegato II, qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell’articolo 2, e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso gli Stati membri; e

b)

collaborare con detta autorità competente per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2.   Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente agli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 10

Gli Stati membri e la Commissione si informano immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 11

La Commissione è autorizzata a modificare l’allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 12

1.   Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un’entità o a un organismo le misure di cui all’articolo 2, paragrafo 1, esso modifica di conseguenza l’allegato I.

2.   Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell’inserimento nell’elenco alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo di cui al paragrafo 1 direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, fornendo a tale persona, entità o organismo la possibilità di presentare osservazioni.

3.   Qualora siano avanzate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo.

4.   L’elenco di cui all’allegato I è riesaminato periodicamente e almeno ogni 12 mesi.

Articolo 13

1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, così come ogni successiva modifica.

Articolo 14

Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l’indirizzo e gli altri estremi da usare per tali comunicazioni sono quelli indicati nell’allegato II.

Articolo 15

Il presente regolamento si applica:

a)

nel territorio dell’Unione, compreso il suo spazio aereo;

b)

a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c)

a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione;

d)

a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrata/o o costituita/o conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

e)

a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all’interno dell’Unione.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, 12 aprile 2011.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  Cfr. pagina 51 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(3)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.


ALLEGATO I

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 2, paragrafo 1

Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

AHMADI-MOQADDAM Esmail

Luogo di nascita: Teheran (Iran) - Data di nascita: 1961

Capo della polizia nazionale iraniana. Le forze sotto il suo comando hanno condotto brutali attacchi contro pacifiche manifestazioni di protesta e un violento assalto alla Casa dello studente dell'Università di Teheran nella notte del 15 giugno 2009.

 

2.

ALLAHKARAM Hossein

 

Capo di Ansar-e Hezbollah e Colonnello del corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC). Cofondatore di Ansar-e Hezbollah. Questa forza paramilitare si è resa responsabile di estreme violenze durante la repressione attuata nei confronti degli studenti e delle università nel 1999, 2002 e 2009.

 

3.

ARAGHI (ERAGHI) Abdollah

 

Vicecapo delle forze di terra dell'IRGC.

Ha avuto una responsabilità diretta e personale nella repressione delle manifestazioni di protesta dell'intera estate 2009.

 

4.

FAZLI Ali

 

Vice comandante delle forze Basij, ex capo del corpo Seyyed al-Shohada dell'IRGC nella provincia di Teheran (fino al febbraio 2010). Il corpo Seyyed al-Shohada è incaricato della sicurezza nella provincia di Teheran e ha svolto un ruolo chiave nella brutale repressione dei manifestanti del 2009.

 

5.

HAMEDANI Hossein

 

Capo del corpo Rassoulollah dell'IRGC responsabile della Grande Teheran dal novembre 2009. Il corpo Rassoulollah è incaricato della sicurezza nella Grande Teheran e ha svolto un ruolo chiave nella violenta repressione dei manifestanti del 2009. Responsabile della repressione delle manifestazioni di protesta durante gli avvenimenti di Ashura (dicembre 2009) e successivamente.

 

6.

JAFARI Mohammad-Ali

(alias “Aziz Jafari”)

Luogo di nascita: Yazd (Iran) - Data di nascita: 1.9.1957

Comandante generale dell'IRGC. L'IRGC e la Base Sarollah comandata dal Generale Aziz Jafari hanno svolto un ruolo chiave nell'interferenza illegale con le elezioni presidenziali del 2009 attraverso l'arresto e la detenzione di attivisti politici e gli scontri con i manifestanti nelle strade.

 

7.

KHALILI Ali

 

Generale dell'IRGC, capo dell'unità medica della base Sarollah. Ha firmato una lettera, inviata al Ministero della sanità il 26 giugno 2009, che vietava la presentazione di documenti o dossier medici alle persone ferite o ricoverate in ospedale durante gli avvenimenti post elettorali.

 

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

 

Capo del corpo Seyyed al-Shohada dell'IRGC nella provincia di Teheran. Il corpo Seyyed al-Shohada ha svolto un ruolo chiave nell'organizzare la repressione delle manifestazioni di protesta.

 

9.

NAQDI Mohammad-Reza

Luogo di nascita: Najaf (Iraq) – Data di nascita: intorno al 1952

Comandante delle forze Basij. In veste di comandante delle forze Basij dell'IRGC, Naqdi è stato responsabile o complice degli abusi compiuti dalle forze Basij alla fine del 2009, inclusa la violenta reazione alle manifestazioni di protesta della giornata di Ashura nel dicembre 2009, conclusasi con un bilancio di 15 morti e l'arresto di centinaia di manifestanti.

Prima di essere nominato comandante delle forze Basij nell'ottobre 2009, Naqdi è stato capo dell'unità d'intelligence delle forze Basij responsabile degli interrogatori delle persone arrestate durante la repressione post elettorale.

 

10.

RADAN Ahmad-Reza

Luogo di nascita: Isfahan (Iran) -Data di nascita:1963

Vicecapo della polizia nazionale iraniana. In veste di vicecapo della polizia nazionale dal 2008, Radan si è reso responsabile di pestaggi, omicidi nonché arresti e detenzioni arbitrari commessi dalle forze di polizia contro i manifestanti.

 

11.

RAJABZADEH Azizollah

 

Ex capo della polizia di Teheran (fino al gennaio 2010). In veste di comandante delle forze dell'ordine nella Grande Teheran, Azizollah Rajabzadeh è l'esponente di grado più elevato accusato nel caso di abusi perpetrati nel carcere di Kahrizak.

 

12.

SAJEDI-NIA Hossein

 

Capo della polizia di Teheran, ex vicecapo della polizia nazionale iraniana responsabile delle operazioni di polizia. Ha il compito di coordinare, per il ministero dell'interno, le operazioni di repressione nella capitale iraniana.

 

13.

TAEB Hossein

Luogo di nascita: Teheran - Data di nascita: 1963

Ex comandante delle forze Basij (fino all'ottobre 2009). Attualmente vice comandante dell'IRGC per l'intelligence. Le forze sotto il suo comando hanno partecipato a pestaggi di massa, omicidi, detenzioni e torture nei confronti di pacifici manifestanti.

 

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

 

Capo della magistratura di Mashhad. I processi sotto la sua supervisione sono stati condotti in maniera sommaria e a porte chiuse, senza rispettare i diritti fondamentali degli imputati e sulla base di confessioni estorte a mezzo di pressioni e torture. Dato che le sentenze di esecuzione sono state emesse in massa, le sentenze capitali sono state inflitte senza la corretta osservanza di eque procedure di audizione.

 

15.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

Luogo di nascita: Najafabad (Iran) - Data di nascita: 1945

Ex procuratore generale dell'Iran fino al settembre 2009 (ex ministro dell'intelligence sotto la presidenza Khatami). In veste di procuratore generale dell'Iran, ha ordinato e sovrinteso ai processi farsa seguiti alle prime manifestazioni di protesta post elettorali, in cui agli imputati è stato negato il diritto ad un avvocato. È altresì responsabile degli abusi perpetrati a Kahrizak.

 

16.

HADDAD Hassan

(alias Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Giudice, sezione 26 del tribunale rivoluzionario di Teheran. Incaricato dei casi di detenuti collegati alle crisi post elettorali, ha regolarmente minacciato le famiglie dei detenuti per ridurli al silenzio. Ha svolto un ruolo importante nell'emissione degli ordini di detenzione nel carcere di Kahrizak.

 

17.

Hodjatoleslam Seyed Mohammad SOLTANI

 

Giudice, tribunale rivoluzionario di Mashhad. I processi sotto la sua giurisdizione sono stati condotti in maniera sommaria e a porte chiuse, senza rispettare i diritti fondamentali degli imputati. Dato che le sentenze di esecuzione sono state emesse in massa, le sentenze capitali sono state inflitte senza la corretta osservanza di eque procedure di audizione.

 

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

 

Giudice, tribunale rivoluzionario di Teheran. Ha partecipato ai processi contro i manifestanti. È stato interrogato dalla magistratura sugli abusi perpetrati a Kahrizak. Ha svolto un ruolo importante nell'emissione degli ordini di detenzione dei detenuti nel carcere di Kahrizak.

 

19.

JAFARI-DOLATABADI Abbas

 

Procuratore generale di Teheran dall'agosto 2009. La procura di Dolatabadi ha incriminato un numero elevato di manifestanti, compresi partecipanti alle manifestazioni di protesta della giornata di Ashura nel dicembre 2009. Ha ordinato la chiusura della procura di Karroubi nel settembre 2009 e l'arresto di numerosi esponenti politici riformisti e ha messo al bando due partiti politici riformisti nel giugno 2010. La sua procura ha incriminato i manifestanti con l'accusa di Muharebeh, o ribellione contro Dio, che comporta la condanna a morte, e negato il giusto processo alle persone esposte alla pena capitale. La sua procura ha inoltre perseguitato e arrestato riformisti, attivisti per i diritti umani ed esponenti dei media, nell'ambito di una vasta repressione dell'opposizione politica.

 

20.

MOGHISSEH Mohammad

(alias NASSERIAN)

 

Giudice, Capo della sezione 28 del tribunale rivoluzionario di Teheran. È incaricato dei casi post elettorali. Ha inflitto condanne a lunghe pene detentive durante gli ingiusti processi contro attivisti sociali e politici e giornalisti e numerose condanne a morte nei confronti di manifestanti ed attivisti sociali e politici.

 

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Luogo di nascita: Ejiyeh -Data di nascita: intorno al 1956

Procuratore generale dell'Iran dal settembre 2009 e portavoce della magistratura (ex ministro dell'intelligence durante le elezioni del 2009). Mentre era ministro dell'intelligence durante le elezioni, agenti dell'intelligence sotto il suo comando si sono resi responsabili della detenzione e tortura, nonché dell'estorsione di confessioni false a mezzo di pressioni, di centinaia di attivisti, giornalisti, dissidenti ed esponenti politici riformisti. Inoltre, personalità politiche sono state costrette a rilasciare confessioni false durante interrogatori insopportabili, che hanno incluso torture, maltrattamenti, ricatti e minacce ai familiari.

 

22.

MORTAZAVI Said

Luogo di nascita: Meybod, Yazd (Iran) - Data di nascita: 1967

Capo della task force per la lotta al contrabbando, ex procuratore generale di Teheran fino all'agosto 2009. In veste di procuratore generale di Teheran, ha emesso un ordine generale di detenzione di centinaia di attivisti, giornalisti e studenti. È stato sospeso dall'incarico nell'agosto 2010 a seguito di un'indagine della magistratura iraniana sul suo ruolo nella morte di tre uomini detenuti su suo ordine dopo le elezioni.

 

23.

PIR-ABASSI Abbas

 

Tribunale rivoluzionario diTeheran, sezioni 26 e 28. È incaricato dei casi post elettorali; ha inflitto condanne a lunghe pene detentive durante gli ingiusti processi contro attivisti per i diritti umani e numerose condanne a morte nei confronti di manifestanti.

 

24.

MORTAZAVI Amir

 

Vice procuratore di Mashhad. I processi sotto la sua giurisdizione sono stati condotti in maniera sommaria e a porte chiuse, senza rispettare i diritti fondamentali degli imputati. Dato che le sentenze di esecuzione sono state emesse in massa, le sentenze capitali sono state inflitte senza la corretta osservanza di eque procedure di audizione.

 

25.

SALAVATI Abdolghassem

 

Giudice, Capo della sezione 15 del tribunale rivoluzionario di Teheran. Incaricato dei casi post elettorali, è stato il giudice che ha presieduto i «processi farsa» dell'estate 2009 e ha condannato a morte due monarchici chiamati a comparire in detti processi farsa. Ha condannato a lunghe pene detentive oltre un centinaio di prigionieri politici, attivisti per i diritti umani e manifestanti.

 

26.

SHARIFI Malek Adjar

 

Capo della magistratura dell'Azerbaigian orientale. Responsabile del processo a Sakineh Mohammadi-Ashtiani.

 

27.

ZARGAR Ahmad

 

Giudice, sezione 36 della Corte di appello di Teheran. Ha confermato le condanne a lunghe pene detentive e le sentenze capitali contro i manifestanti.

 

28.

YASAGHI Ali-Akbar

 

Giudice, tribunale rivoluzionario di Mashhad. I processi sotto la sua giurisdizione sono stati condotti in maniera sommaria e a porte chiuse, senza rispettare i diritti fondamentali degli imputati. Dato che le sentenze di esecuzione sono state emesse in massa, le sentenze capitali sono state inflitte senza la corretta osservanza di eque procedure di audizione.

 

29.

BOZORGNIA Mostafa

 

Capo del reparto 350 della prigione di Evin. Ha dato sfogo, in svariate occasioni, ad una violenza sproporzionata sui prigionieri.

 

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

 

Capo dell'organizzazione carceraria dell'Iran. In tale veste, è stato complice della detenzione massiccia di manifestanti politici e ha coperto gli abusi perpetrati nel sistema carcerario.

 

31.

SEDAQAT Farajollah

 

Vicesegretario dell'amministrazione carceraria generale a Teheran - Ex capo della prigione di Evin a Teheran fino all'ottobre 2010 nel periodo in cui ebbero luogo le torture. È stato direttore e ha minacciato e fatto pressione sui prigionieri in numerose occasioni.

 

32.

ZANJIREI Mohammad-Ali

 

In veste di vicecapo dell'organizzazione carceraria dell'Iran, è responsabile degli abusi e della privazione dei diritti in carcere. Ha ordinato il trasferimento di molti detenuti in celle di isolamento.

 


ALLEGATO II

Elenco delle autorità competenti degli Stati membri di cui all’articolo 4, paragrafo 1, all’articolo 5, paragrafo 1, all’articolo 7 e all’articolo 9, paragrafo 1, e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

A.

Autorità competenti di ciascuno Stato membro:

 

BELGIO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGARIA

http://www.mfa.bg/bg/pages/view/5519

 

REPUBBLICA CECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DANIMARCA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

GERMANIA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id = 28519

 

GRECIA

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral + Diplomacy/Global + Issues/International + Sanctions/

 

SPAGNA

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B.

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