13.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 98/1


REGOLAMENTO (UE) N. 354/2011 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 2011

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per taluni pesci e prodotti della pesca originari della Bosnia-Erzegovina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 594/2008 del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativo ad alcune procedure di applicazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra, e dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra (1), in particolare l’articolo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 16 giugno 2008 è stato firmato a Lussemburgo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra (di seguito: «l’accordo di stabilizzazione e di associazione»). Tale accordo è in corso di ratifica.

(2)

Il 16 giugno 2008 è stato concluso un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra (2) (di seguito: «l’accordo interinale»), che è stato approvato con decisione 2008/474/CE del Consiglio (3). L’accordo interinale prevede l’entrata in vigore anticipata delle disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali contemplate dall’accordo di stabilizzazione e di associazione. Esso è entrato in vigore il 1o luglio 2008.

(3)

A norma dell’accordo di stabilizzazione e di associazione e dell’accordo interinale, determinati pesci e prodotti della pesca originari della Bosnia-Erzegovina beneficiano all’importazione nell’Unione europea di un’aliquota ridotta o nulla del dazio doganale, entro i limiti di contingenti tariffari dell’Unione.

(4)

I contingenti tariffari previsti dall’accordo di stabilizzazione e di associazione e dall’accordo interinale sono annuali e sono stati adottati per un periodo indeterminato. È necessario provvedere all’apertura dei contingenti tariffari per il 2008 e gli anni successivi nonché predisporre un sistema comune per la loro gestione.

(5)

È opportuno che tale gestione comune garantisca l’accesso continuativo e a parità di condizioni ai contingenti tariffari per tutti gli importatori dell’Unione europea nonché l’applicazione ininterrotta delle aliquote previste per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione, in tutti gli Stati membri, fino all’esaurimento dei contingenti. Per garantire l’efficacia del sistema occorre che gli Stati membri siano autorizzati a prelevare dai volumi contingentali i quantitativi necessari, corrispondenti alle importazioni effettive. Ciò richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter sorvegliare il livello di esaurimento dei contingenti e informarne gli Stati membri. Per ragioni di rapidità e di efficacia occorre che lo scambio di comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione si svolga, nei limiti del possibile, per via elettronica.

(6)

I contingenti aperti dal presente regolamento devono pertanto essere gestiti in conformità al sistema di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni stabilito dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (4).

(7)

Dato che l’accordo interinale entra in vigore il 1o luglio 2008, il presente regolamento deve essere applicabile a decorrere dalla stessa data e continuare ad essere applicato dopo l’entrata in vigore dell’accordo di stabilizzazione e di associazione.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I pesci e i prodotti della pesca originari della Bosnia-Erzegovina ed elencati nell’allegato, immessi in libera pratica all’interno dell’Unione europea, beneficiano di un’aliquota di dazio ridotta o nulla, ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari annuali dell’Unione indicati nel medesimo allegato.

Al fine di beneficiare di tali aliquote preferenziali, i prodotti devono essere accompagnati da una prova dell’origine, in conformità del protocollo n. 2 dell’accordo interinale con la Bosnia-Erzegovina o del protocollo n. 2 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione con la Bosnia-Erzegovina.

Articolo 2

1.   I contingenti tariffari di cui all’articolo 1 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

2.   Lo scambio di comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione sulla gestione dei contingenti tariffari si svolge, nei limiti del possibile, per via elettronica.

Articolo 3

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire l’osservanza del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 169 del 30.6.2008, pag. 1.

(2)  GU L 169 del 30.6.2008, pag. 13.

(3)  GU L 169 del 30.6.2008, pag. 10.

(4)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


ALLEGATO

Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel contesto del presente allegato, dall’applicazione dei codici NC. Se i codici NC sono preceduti dalla dicitura ex, il regime preferenziale è determinato dall’applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

PESCI E PRODOTTI DELLA PESCA

Numero d’ordine

Codice NC

Suddivisione TARIC

Designazione delle merci

Volume del contingente tariffario annuale (in t di peso netto)

Aliquota del dazio contingentale

09.1594

0301 91 10

 

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti e altre carni di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all’alimentazione umana

60 tonnellate

Esenzione

0301 91 90

 

0302 11 10

 

0302 11 20

 

0302 11 80

 

0303 21 10

 

0303 21 20

 

0303 21 80

 

0304 19 15

 

0304 19 17

 

ex 0304 19 19 (1)

30

ex 0304 19 91

10

0304 29 15

 

0304 29 17

 

ex 0304 29 19 (2)

30

ex 0304 99 21

11, 12, 20

ex 0305 10 00

10

ex 0305 30 90

50

0305 49 45

 

ex 0305 59 80

61

ex 0305 69 80

61

09.1595

0301 93 00

 

Carpe: vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti e altre carni di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all’alimentazione umana

130 tonnellate

Esenzione

0302 69 11

 

0303 79 11

 

ex 0304 19 19 (1)

20

ex 0304 19 91

20

ex 0304 29 19 (2)

20

ex 0304 99 21

16

ex 0305 10 00

20

ex 0305 30 90

60

ex 0305 49 80

30

ex 0305 59 80

63

ex 0305 69 80

63

09.1596

ex 0301 99 80

80

Orate di mare delle specie (Dentex dentex e Pagellus spp.): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti e altre carni di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all’alimentazione umana

30 tonnellate

Esenzione

0302 69 61

 

0303 79 71

 

ex 0304 19 39

80

ex 0304 19 99

77

ex 0304 29 99

50

ex 0304 99 99

20

ex 0305 10 00

30

ex 0305 30 90

70

ex 0305 49 80

40

ex 0305 59 80

65

ex 0305 69 80

65

09.1597

ex 0301 99 80

22

Spigole (Dicentrarchus labrax) vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti e altre carni di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all’alimentazione umana

30 tonnellate

Esenzione

0302 69 94

 

ex 0303 77 00

10

ex 0304 19 39

85

ex 0304 19 99

79

ex 0304 29 99

60

ex 0304 99 99

70

ex 0305 10 00

40

ex 0305 30 90

80

ex 0305 49 80

50

ex 0305 59 80

67

ex 0305 69 80

67

09.1598

1604 13 11

 

Preparazioni e conserve di sardine

50 tonnellate

6 %

1604 13 19

 

ex 1604 20 50

10, 19

09.1599

1604 16 00

 

Preparazioni e conserve di acciughe

50 tonnellate

12,5 %

1604 20 40

 


(1)  Dal 1o gennaio 2010 il codice NC ex 0304 19 19 è diventato ex 0304 19 18.

(2)  Dal 1o gennaio 2010 il codice NC ex 0304 29 19 è diventato ex 0304 29 18.