|
13.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 98/16 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 351/2011 della Commissione, dell'11 aprile 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 297/2011 che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 97 del 12 aprile 2011 )
A pagina 23, l'allegato II è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO II
Livelli massimi per i prodotti alimentari (1) (Bq/kg)
|
|
Alimenti destinati ai lattanti e ai bambini |
Latte e prodotti lattiero-caseari |
Altri prodotti alimentari, esclusi quelli liquidi |
Prodotti alimentari liquidi |
|
Somma degli isotopi dello stronzio, in particolare Sr-90 |
75 |
125 |
750 |
125 |
|
Somma degli isotopi dello iodio, in particolare I-131 |
100 (2) |
300 (2) |
2 000 |
300 (2) |
|
Somma degli isotopi del plutonio e di elementi transplutonici che emettono radiazioni alfa, in particolare Pu-239 e Am-241 |
1 |
1 (2) |
10 (2) |
1 (2) |
|
Somma di tutti gli altri nuclidi il cui tempo di dimezzamento supera i 10 (dieci) giorni, in particolare Cs-134 e Cs-137, eccetto C-14 e H-3 |
200 (2) |
200 (2) |
500 (2) |
200 (2) |
Livelli massimi per gli alimenti per animali (3) (Bq/kg)
|
|
Alimenti per animali |
|
Somma di Cs-134 e Cs-137 |
500 (4) |
|
Somma degli isotopi dello iodio, in particolare I-131 |
2 000 (5) |
(1) Il livello applicabile ai prodotti concentrati o essiccati è calcolato sulla base del prodotto ricostituito pronto al consumo.
(2) Per garantire la coerenza con i livelli di azione attualmente applicati in Giappone, questi valori sostituiscono a titolo provvisorio i valori di cui al regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio
(3) Livello massimo relativo a un mangime con un tasso di umidità del 12%.»
(4) Per garantire la coerenza con i livelli di azione attualmente applicati in Giappone, questo valore sostituisce a titolo provvisorio il valore di cui al regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione.
(5) Il valore è fissato a titolo provvisorio e coincide con quello previsto per i prodotti alimentari in attesa di una valutazione dei fattori di trasferimento dello iodio dagli alimenti per animali ai prodotti alimentari.