13.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 98/16


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 351/2011 della Commissione, dell'11 aprile 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 297/2011 che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 97 del 12 aprile 2011 )

A pagina 23, l'allegato II è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

Livelli massimi per i prodotti alimentari  (1) (Bq/kg)

 

Alimenti destinati ai lattanti e ai bambini

Latte e prodotti lattiero-caseari

Altri prodotti alimentari, esclusi quelli liquidi

Prodotti alimentari liquidi

Somma degli isotopi dello stronzio, in particolare Sr-90

75

125

750

125

Somma degli isotopi dello iodio, in particolare I-131

100  (2)

300  (2)

2 000

300  (2)

Somma degli isotopi del plutonio e di elementi transplutonici che emettono radiazioni alfa, in particolare Pu-239 e Am-241

1

1  (2)

10  (2)

1  (2)

Somma di tutti gli altri nuclidi il cui tempo di dimezzamento supera i 10 (dieci) giorni, in particolare Cs-134 e Cs-137, eccetto C-14 e H-3

200  (2)

200  (2)

500  (2)

200  (2)


Livelli massimi per gli alimenti per animali  (3) (Bq/kg)

 

Alimenti per animali

Somma di Cs-134 e Cs-137

500  (4)

Somma degli isotopi dello iodio, in particolare I-131

2 000  (5)


(1)  Il livello applicabile ai prodotti concentrati o essiccati è calcolato sulla base del prodotto ricostituito pronto al consumo.

(2)  Per garantire la coerenza con i livelli di azione attualmente applicati in Giappone, questi valori sostituiscono a titolo provvisorio i valori di cui al regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio

(3)  Livello massimo relativo a un mangime con un tasso di umidità del 12%.»

(4)  Per garantire la coerenza con i livelli di azione attualmente applicati in Giappone, questo valore sostituisce a titolo provvisorio il valore di cui al regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione.

(5)  Il valore è fissato a titolo provvisorio e coincide con quello previsto per i prodotti alimentari in attesa di una valutazione dei fattori di trasferimento dello iodio dagli alimenti per animali ai prodotti alimentari.