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12.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 97/20 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 351/2011 DELLA COMMISSIONE
dell'11 aprile 2011
che modifica il regolamento (UE) n. 297/2011 che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare, a tutela della salute pubblica, della salute degli animali e dell'ambiente, appropriate misure d'emergenza a livello dell'Unione per gli alimenti e i mangimi importati da un paese terzo qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri. |
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(2) |
Dopo l'incidente verificatosi alla centrale nucleare di Fukushima l'11 marzo 2011 la Commissione è stata informata che i livelli di radionuclidi in alcuni prodotti alimentari, quale latte e spinaci, originari del Giappone superavano negli alimenti i livelli di azione applicabili in Giappone. Questa contaminazione può costituire una minaccia per la salute pubblica e degli animali nell'Unione e per questo il 25 marzo 2011 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima (2). |
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(3) |
Il regolamento (UE) n. 297/2011 prevede l'obbligo di controlli preventivi all'esportazione da parte delle autorità competenti giapponesi, le quali hanno fissato i livelli di azione relativi allo iodio, al cesio e al plutonio nei prodotti alimentari. Questi livelli di azione applicabili in Giappone sono stati comunicati alla Commissione il 17 marzo 2011, con la precisazione però che essi erano stati adottati temporaneamente come valori regolamentari provvisori. Le autorità giapponesi hanno anche informato la Commissione circa il fatto che i prodotti dei quali non è consentita l'immissione sul mercato giapponese non possono neppure essere esportati. Risulta ora evidente che tali livelli di azione saranno applicati in Giappone su un più lungo periodo. Per garantire la coerenza tra i controlli preventivi all'esportazione effettuati dalle autorità giapponesi e i controlli sui livelli di radionuclidi effettuati, al momento dell'ingresso nell'UE, sugli alimenti per animali e sui prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, è opportuno che si applichino a titolo provvisorio nell'UE, relativamente agli alimenti per animali e i prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, livelli massimi di radionuclidi corrispondenti ai livelli di azione applicabili in Giappone, purché questi ultimi siano inferiori ai valori stabiliti dall'UE. |
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(4) |
Il presente regolamento lascia impregiudicati i livelli stabiliti scientificamente, di cui al regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e ai regolamenti (Euratom) n. 944/89 e (Euratom) n. 770/90 della Commissione, da applicare in caso di un futuro incidente nucleare o di qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva che interessi il territorio dell'UE. Per gli isotopi dello stronzio, in assenza di valori fissati dal Giappone il presente regolamento applica i valori fissati dal regolamento (Euratom) n. 3954/87. |
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(5) |
Dato che allo stato attuale esistono prove del fatto che gli alimenti per animali e i prodotti alimentari di alcune regioni del Giappone sono contaminati dai radionuclidi iodio 131, cesio 134 e cesio 137 e considerato che nulla indica che gli alimenti per animali e i prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti siano contaminati da altri radionuclidi, è opportuno limitare i controlli obbligatori allo iodio 131, al cesio 134 e cesio 137. Gli Stati membri possono anche, su basi volontarie, eseguire analisi per la rilevazione della presenza di altri radionuclidi, al fine di raccogliere informazioni sulla loro possibile presenza. È quindi opportuno indicare nell'allegato II del presente regolamento gli attuali livelli massimi previsti dalla normativa dell'UE o i livelli di azioni applicati in Giappone in relazione ai radionuclidi stronzio, plutonio ed elementi transplutonici. |
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(6) |
Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 297/2011. |
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(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 297/2011 è così modificato:
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1) |
L'articolo 2 è così modificato:
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2) |
L'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Prodotti non conformi Gli alimenti per animali e i prodotti alimentari, originari del Giappone o da esso provenienti, non conformi ai livelli massimi di cui all'allegato II non sono immessi sul mercato. Tali alimenti per animali e prodotti alimentari non conformi sono eliminati in condizioni di sicurezza o rinviati al paese di origine.» |
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3) |
L'allegato è sostituito dall'allegato I del presente regolamento. |
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4) |
È aggiunto un nuovo allegato II, che figura come allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
ALLEGATO II
Livelli massimi per i prodotti alimentari (1) (Bq/kg)
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Alimenti destinati ai lattanti e ai bambini |
Latte e prodotti lattiero-caseari |
Altri prodotti alimentari, esclusi quelli liquidi |
Prodotti alimentari liquidi |
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Somma degli isotopi dello stronzio, in particolare Sr-90 |
75 |
125 |
750 |
125 |
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Somma degli isotopi dello iodio, in particolare I-131 |
100 (2) |
300 (3) |
2 000 |
300 (3) |
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Somma degli isotopi del plutonio e di elementi transplutonici che emettono radiazioni alfa, in particolare Pu-239 e Am-241 |
1 |
1 (3) |
10 (3) |
1 (3) |
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Somma di tutti gli altri nuclidi il cui tempo di dimezzamento supera i 10 (dieci) giorni, in particolare Cs-134 e Cs-137, eccetto C-14 e H-3 |
200 (3) |
200 (3) |
500 (3) |
200 (3) |
Livelli massimi per gli alimenti per animali (4) (Bq/kg)
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Alimenti per animali |
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Somma di Cs-134 e Cs-137 |
500 (5) |
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Somma degli isotopi dello iodio, in particolare I-131 |
2 000 (6) |
(1) Il livello applicabile ai prodotti concentrati o essiccati è calcolato sulla base del prodotto ricostituito pronto al consumo.
(2) Per garantire la coerenza con i livelli di azione attualmente applicati in Giappone, questi valori sostituiscono a titolo provvisorio i valori di cui al regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio
(3) Per garantire la coerenza con i livelli di azione attualmente applicati in Giappone, questo valore sostituisce a titolo provvisorio il valore di cui al regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione.
(4) Livello massimo relativo a un mangime con un tasso di umidità del 12%.
(5) Per garantire la coerenza con i livelli di azione attualmente applicati in Giappone, questo valore sostituisce a titolo provvisorio il valore di cui al regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione.
(6) Il valore è fissato a titolo provvisorio e coincide con quello previsto per i prodotti alimentari in attesa di una valutazione dei fattori di trasferimento dello iodio dagli alimenti per animali ai prodotti alimentari.