12.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 97/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 348/2011 DEL CONSIGLIO

dell'8 aprile 2011

recante attuazione del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio, del 12 aprile 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio (1), in particolare l’articolo 11 bis, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 aprile 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 560/2005.

(2)

Tenuto conto degli sviluppi in Costa d’Avorio, è opportuno modificare l’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive che figura nell’allegato IA del regolamento (CE) n. 560/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le entità elencate nell’allegato del presente regolamento sono cancellate dall’elenco che figura nell’allegato IA del regolamento (CE) n. 560/2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 aprile 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

MARTONYI J.


(1)  GU L 95 del 14.4.2005, pag. 1.


ALLEGATO

ENTITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 1

1.

SIR (Société Ivoirienne de Raffinage)

2.

Porto autonomo di Abidjan

3.

Porto autonomo di San Pedro

4.

CGFCC (Comité de Gestion de la Filière Café et Cacao)