8.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 94/17 |
REGOLAMENTO (UE) N. 336/2011 DELLA COMMISSIONE
del 7 aprile 2011
che modifica il regolamento (CE) n. 1292/2008 relativo all’autorizzazione del Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 come additivo per mangimi contenenti diclazuril, monensin sodico e nicarbazina
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede la possibilità di modificare l’autorizzazione di un additivo per mangimi in seguito a una richiesta del titolare dell’autorizzazione e a un parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità»). |
(3) |
L’impiego del preparato a base di microrganismi di Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 è stato autorizzato per dieci anni per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1292/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, relativo all’autorizzazione del Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol e Ecobiol plus) come additivo per mangimi (2). |
(4) |
Il titolare dell’autorizzazione ha presentato una domanda di modifica dell’autorizzazione per l’additivo per consentirne l’impiego in mangimi contenenti i coccidiostatici: monensin sodico, diclazuril, nicarbazina, cloridrato di robenidina, salinomicina sodica, lasalocid sodico, narasina/nicarbazina, maduramicina ammonio, decochinato o semduramicina sodica per i polli da ingrasso. Il titolare dell’autorizzazione ha fornito i dati pertinenti a supporto della sua domanda. |
(5) |
Nel suo parere del 9 novembre 2010 l’Autorità ha concluso che l’additivo Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 è compatibile con: diclazuril, monensin sodico e nicarbazina (3). |
(6) |
Le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. |
(7) |
Il regolamento (CE) n. 1292/2008 deve essere pertanto modificato di conseguenza. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 1292/2008 è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) GU L 340 del 19.12.2008, pag. 36.
(3) The EFSA Journal 2010; 8(12):1918.
ALLEGATO
Il testo dell’allegato al regolamento (CE) n. 1292/2008 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO
Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale |
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4b1822 |
NOREL SA. |
Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 |
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Polli da ingrasso |
— |
1 × 109 |
— |
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8.1.2019 |
(1) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives».