26.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 80/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 297/2011 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 2011

che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare, a tutela della salute pubblica, della salute degli animali e dell'ambiente, appropriate misure d'emergenza a livello dell'Unione per gli alimenti e i mangimi importati da un paese terzo qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri.

(2)

Dopo l'incidente verificatosi alla centrale nucleare di Fukushima l'11 marzo 2011 la Commissione è stata informata che i livelli di radionuclidi in alcuni prodotti alimentari, quale latte e spinaci, originari del Giappone superavano negli alimenti i livelli di azione applicabili in Giappone. Questa contaminazione può costituire una minaccia per la salute pubblica e degli animali nell'Unione ed è quindi opportuno adottare con urgenza e a titolo precauzionale misure a livello dell'Unione per garantire la sicurezza degli alimenti per animali e dei prodotti alimentari, compresi il pesce e i prodotti della pesca, originari del Giappone o da esso provenienti. Dato che l'incidente non è ancora sotto controllo, allo stato attuale è opportuno che gli alimenti per animali e i prodotti alimentari originari delle prefetture interessate, compresa una zona tampone, siano soggetti ai test prescritti prima dell'esportazione e che test random siano effettuati all'importazione sugli alimenti per animali e sui prodotti alimentari originari dell'intero territorio del Giappone.

(3)

I livelli massimi sono stati stabiliti dal regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (2), dal regolamento (Euratom) n. 944/89 della Commissione, del 12 aprile 1989, che fissa i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva per i prodotti alimentari secondari a seguito di un incidente nucleare o di qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (3) e dal regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa i livelli massimi di radioattività ammessi negli alimenti per animali contaminati a seguito di incidenti nucleari o di altri casi di emergenza da radiazione (4).

(4)

L'applicazione di questi livelli massimi può essere attivata una volta che la Commissione, a norma della decisione 87/600/Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 1987, concernente le modalità comunitarie di uno scambio rapido d'informazioni in caso di emergenza radioattiva (5) o in applicazione della convenzione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) sulla notifica tempestiva di un incidente nucleare, del 26 settembre 1986, abbia ricevuto informazioni su un incidente nucleare che dimostrino che i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali rischiano di essere raggiunti o sono stati raggiunti. Nel frattempo è opportuno utilizzare questi livelli massimi prestabiliti quali valori di riferimento per giudicare l'idoneità degli alimenti per animali e dei prodotti alimentari a essere immessi sul mercato.

(5)

Le autorità giapponesi hanno informato i servizi della Commissione circa l'esecuzione di test appropriati sui prodotti alimentari della regione colpita esportati dal Giappone.

(6)

Oltre ai test effettuati dalle autorità giapponesi è opportuno prevedere controlli random su tali importazioni.

(7)

È opportuno che gli Stati membri informino la Commissione in merito a tutti i risultati delle analisi attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF) e il sistema per uno scambio rapido d'informazioni in caso di emergenza radioattiva (ECURIE) dell'Unione europea. Le misure saranno rivedute in base ai risultati di queste analisi.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo d'applicazione

Il presente regolamento si applica agli alimenti per animali e ai prodotti alimentari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 3954/87 originari del Giappone o da esso provenienti, ad esclusione dei prodotti che hanno lasciato il Giappone prima del 28 marzo 2011 e dei prodotti che sono stati raccolti e/o trasformati prima dell'11 marzo 2011.

Articolo 2

Attestazione

1.   Tutte le partite dei prodotti di cui all'articolo 1 sono soggette alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

2.   Le partite dei prodotti di cui all'articolo 1, che non rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (6), sono immesse nell'UE attraverso un punto di entrata designato (di seguito «PED») ai sensi dell'articolo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione (7).

3.   Le partite dei prodotti di cui all'articolo 1 sono accompagnate da una dichiarazione attestante:

che il prodotto è stato raccolto e/o trasformato prima dell'11 marzo 2011, oppure

che il prodotto è originario di una prefettura diversa da quelle di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo e Chiba, oppure

che il prodotto, ove esso sia originario delle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo e Chiba, non contiene livelli dei radionuclidi iodio 131, cesio 134 e cesio 137 superiori ai livelli massimi stabiliti dal regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, dal regolamento (Euratom) n. 944/89 della Commissione, del 12 aprile 1989 e dal regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione, del 29 marzo 1990.

4.   Il modello della dichiarazione di cui al paragrafo 3 è contenuto nell'allegato. La dichiarazione è firmata da un rappresentante autorizzato delle competenti autorità giapponesi e per i prodotti di cui al paragrafo 3, terzo trattino, è accompagnata da un rapporto di analisi.

Articolo 3

Identificazione

Ogni partita dei prodotti di cui all'articolo 1 è contraddistinta da un codice che è riportato nella dichiarazione, nel rapporto di analisi contenente i risultati del campionamento e dell'analisi, nel certificato sanitario e nei documenti commerciali che accompagnano la partita.

Articolo 4

Notifica preventiva

Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi o i loro rappresentanti notificano preventivamente l'arrivo di ogni partita dei prodotti di cui all'articolo 1 alle autorità competenti del posto d'ispezione frontaliero (di seguito denominato «PIF») o del PED, almeno due giorni lavorativi prima dell'arrivo fisico della partita.

Articolo 5

Controlli ufficiali

1.   Le autorità competenti del PIF o del PED effettuano controlli documentali e di identità su tutte le partite dei prodotti di cui all'articolo 1, e controlli fisici, comprese analisi di laboratorio, sulla presenza di iodio 131, cesio 134 e cesio 137 su almeno il 10% delle partite dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, terzo trattino, e su almeno il 20% delle partite dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo trattino.

2.   Le partite sono tenute sotto controllo ufficiale per un massimo di cinque giorni lavorativi in attesa che siano disponibili i risultati delle analisi di laboratorio.

3.   L'immissione in libera pratica delle partite è subordinata alla presentazione alle autorità doganali, da parte dell'operatore del settore alimentare e dei mangimi o da un suo rappresentante, della dichiarazione di cui all'allegato, debitamente vidimata dall'autorità competente del PIF o del PED. La dichiarazione attesta che sono stati effettuati i controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 e che hanno dato risultati favorevoli i controlli fisici eventualmente eseguiti.

Articolo 6

Spese

Tutte le spese derivanti dai controlli ufficiali di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, e le eventuali misure adottate in caso di non conformità sono a carico dell'operatore del settore alimentare e dei mangimi.

Articolo 7

Prodotti non conformi

A norma dell'articolo 6 del regolamento (Euratom) n. 3954/87 gli alimenti per animali e i prodotti alimentari non conformi ai livelli massimi ammissibili di cui all'allegato del regolamento (Euratom) n. 3954/87, del regolamento (Euratom) n. 944/89 e del regolamento (Euratom) n. 770/90 non sono immessi sul mercato e sono eliminati in condizioni di sicurezza o rinviati al paese di origine.

Articolo 8

Relazioni

Gli Stati membri informano regolarmente la Commissione in merito a tutti i risultati delle analisi attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF) e il sistema per uno scambio rapido d'informazioni in caso di emergenza radioattiva (ECURIE) dell'Unione europea.

Articolo 9

Entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Si applica a decorrere dall'entrata in vigore e fino al 30 giugno 2011. Il regolamento sarà riveduto mensilmente sulla base dei risultati ottenuti dalle analisi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(2)   GU L 371 del 30.12.1987, pag. 11.

(3)   GU L 101 del 13.4.1989, pag. 17.

(4)   GU L 83 del 30.3.1990, pag. 78.

(5)   GU L 371 del 30.12.1987, pag. 76.

(6)   GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(7)   GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11.


ALLEGATO

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