15.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 67/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 248/2011 DEL CONSIGLIO

del 9 marzo 2011

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la Commissione») dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   MISURE PROVVISORIE

(1)

Con il regolamento (UE) n. 812/2010 (2) («il regolamento provvisorio») la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese («RPC»).

(2)

Il procedimento è stato aperto a seguito di una denuncia presentata il 3 novembre 2009 («la denuncia») dalla European Glass Fibre Producers Association (APFE — associazione europea dei produttori di fibre di vetro — ora ridenominata «GlassFibreEurope») («il denunziante») a nome di produttori che rappresentavano una «proporzione maggioritaria» — in questo caso oltre il 50 % — della produzione totale dell’Unione di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo.

(3)

Come indicato al considerando 14 del regolamento provvisorio, si ricorda che l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2008 e il 30 settembre 2009 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2006 e la fine del PI («periodo in esame»).

B.   FASE SUCCESSIVA DELLA PROCEDURA

(4)

In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stata decisa l’istituzione delle misure provvisorie («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.

(5)

La Commissione ha continuato a ricercare tutte le informazioni da essa ritenute necessarie per giungere alle conclusioni definitive. Oltre alle verifiche di cui al considerando 11 del regolamento provvisorio, un’ulteriore visita di verifica è stata effettuata presso la sede della Saertex a Saerbeck, Germania, uno degli utilizzatori di fibre di vetro che hanno collaborato rispondendo al questionario per gli utilizzatori.

(6)

Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l’istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della RPC e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio, quale riveduto a norma del presente regolamento («divulgazione delle conclusioni definitive»). È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni dopo aver ricevuto le informazioni in questione.

(7)

Tutte le osservazioni orali e scritte trasmesse dalle parti interessate sono state esaminate e prese in considerazione se ritenute pertinenti.

1.   Ambito dell’inchiesta: importazioni provenienti da Malaysia, Taiwan e Turchia

(8)

Un produttore esportatore ha sostenuto che le importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Malaysia, di Taiwan e della Turchia avrebbero dovuto rientrare nell’ambito della presente inchiesta. Secondo tale produttore esportatore l’esclusione di questi paesi sarebbe discriminatoria in quanto, sulla base delle conclusioni provvisorie, il volume delle importazioni provenienti da questi tre paesi non sarebbe trascurabile e esisterebbero elementi di prova prima facie di undercutting.

(9)

A tale proposito, è opportuno innanzitutto osservare che nella fase dell’apertura mancavano elementi di prova prima facie relativi all’esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità, come richiesto a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base, che giustificassero l’apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni provenienti da tali paesi. Per contro, per quanto riguarda i volumi delle importazioni i denunzianti avevano fornito informazioni indicanti che le importazioni provenienti da altri paesi e le loro quote di mercato erano diminuite a partire dal 2004.

(10)

Per quanto riguarda la Malaysia, Taiwan e la Turchia, l’esame condotto nella fase provvisoria aveva confermato che le importazioni tanto da Taiwan quanto dalla Turchia erano diminuite nel periodo in esame (rispettivamente dal 2,0 % all’1,5 % e dal 2,9 % al 2,5 %), mentre le importazioni dalla Malaysia erano leggermente aumentate, passando dall’1,0 % all’1,7 %. Benché questi livelli di importazione superino i livelli de minimis richiesti a norma dell’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base, le altre condizioni per includere questi paesi nell’inchiesta non erano soddisfatte. In particolare, non sono state ricevute informazioni che indicherebbero l’esistenza di pratiche di dumping da parte di uno o dell’altro di questi paesi. La richiesta di includere la Malaysia, Taiwan e la Turchia è stata quindi respinta.

C.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(11)

Si ricorda che, come indicato nel considerando 15 del regolamento provvisorio, il prodotto in esame, quale descritto nell’avviso di apertura, è costituito dai filati tagliati (chopped strands) di fibra di vetro di lunghezza non superiore a 50 mm, dai filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) di fibra di vetro, dagli stoppini e altri filati di filamenti di fibra di vetro, e dai feltri (mats) costituiti da filamenti di fibra di vetro, ad eccezione dei feltri in lana di vetro, attualmente classificati ai codici NC 7019 11 00, 7019 12 00, 7019 19 10 ed ex 7019 31 00 («il prodotto in esame»).

(12)

Inoltre, come indicato nel considerando 19 del regolamento provvisorio, si era deciso di includere provvisoriamente gli altri filati nel prodotto in esame, benché questo sia stato oggetto di ulteriori analisi e considerazioni nella fase definitiva.

1.1.   Altri filati

(13)

Dopo la divulgazione delle misure provvisorie, si è approfondita l’analisi relativa alla richiesta di escludere gli altri filati. A tale proposito si ricorda che, prima dell’istituzione delle misure provvisorie (cfr. considerando 18 e 19 del regolamento provvisorio), erano state ricevute numerose osservazioni che chiedevano l’esclusione degli altri filati. Inoltre, dopo l’istituzione delle misure provvisorie, le parti interessate hanno inviato una notevole quantità di informazioni aggiuntive e maggiormente particolareggiate. Tutte queste osservazioni sono state esaminate nei dettagli come illustrato nel seguito.

(14)

Varie parti interessate hanno sostenuto che gli altri filati dovrebbero essere distinti dagli altri tre tipi di base di prodotto citati nel considerando 17 del regolamento provvisorio in quanto: i) gli altri filati presenterebbero caratteristiche fisiche e chimiche diverse; ii) il processo di produzione degli altri filati e quello degli altri tre tipi di base di prodotti sarebbero diversi; e iii) gli altri filati verrebbero utilizzati per scopi diversi.

(15)

Per quanto riguarda le argomentazioni di cui ai punti i) e ii), sono stati presentati elementi di prova che indicano caratteristiche distintive, da un lato, per i filati accoppiati in parallelo senza torsione, i filati tagliati e i feltri e, dall’altro, per gli altri filati. Più in particolare, tali informazioni indicano che i feltri e i filati tagliati sono generalmente fabbricati a partire da filati accoppiati in parallelo senza torsione e non a partire dagli altri filati. Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, l’industria dell’Unione ha contestato questa distinzione, affermando che alcuni particolari filati tagliati sarebbero in realtà fabbricati a partire dagli altri filati. L’esistenza di alcuni particolari filati tagliati fabbricati a partire dagli altri filati non implica tuttavia che gli altri filati debbano essere inclusi nella definizione del prodotto in esame (cfr. anche il considerando 20).

(16)

Per quanto riguarda la prima argomentazione sulle differenze a livello di caratteristiche chimiche e fisiche di base, una parte interessata ha presentato uno studio effettuato da un importante istituto di ricerca. Questo studio conteneva, tra l’altro, un confronto fra le caratteristiche fisiche e chimiche dei filati accoppiati in parallelo senza torsione e quelle degli altri filati. Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, sono state avanzate alcune riserve quanto ai risultati di questo confronto, il che ha provocato a sua volta importanti osservazioni da parte di alcuni utilizzatori degli altri filati. Da queste informazioni si può concludere che il «silano», un agente chimico di accoppiamento che facilita l’assorbimento delle resine per matrici, è un componente chimico fondamentale dei filati accoppiati in parallelo senza torsione, dei feltri e dei filati tagliati. Gli altri filati non sono in genere fabbricati con questo agente chimico, bensì con una sostanza chimica a base di amido e olio («bozzima») che è aggiunta come agente lubrificante e protettivo affinché il filato possa resistere alla tessitura ad alta velocità. Rispetto ai filati accoppiati in parallelo senza torsione, in cui l’agente di accoppiamento facilita l’assorbimento della resina, la «bozzima» agisce da repellente nei confronti della resina. Per quanto riguarda le caratteristiche chimiche di base, è stato inoltre stabilito che la materia prima di vetro utilizzata per gli altri filati presenta una composizione più stabile e una maggiore uniformità a livello di dimensioni delle particelle rispetto alla materia prima utilizzata per gli altri tipi di prodotto.

(17)

Dal punto di vista delle caratteristiche fisiche, gli altri filati non sembrano presentare le stesse caratteristiche fisiche di base degli altri tipi di prodotti. In primo luogo, è generalmente riconosciuto che gli altri filati sono di norma un materiale più fine, con un diametro delle fibre e una densità lineare assai più ridotti rispetto ai filati accoppiati in parallelo senza torsione. In secondo luogo, gli altri filati sono l’unico tipo di prodotto ritorto (benché esistano anche altri filati non ritorti).

(18)

Per quanto riguarda la seconda argomentazione in merito alle differenze nel processo di produzione, benché tutte le parti riconoscano che i quattro tipi di prodotto di base sono fabbricati a partire da vetro fuso, contenente sabbia silicea, soda, calcare, caolino e dolomite, che viene fatto passare attraverso piastre termoresistenti a più fori in platino-rodio («filiere»), il processo di produzione degli altri filati presenta alcune importanti differenze rispetto a quello degli altri prodotti oggetto dell’inchiesta. In primo luogo, per la produzione degli altri filati occorrono una maggiore precisione come pure un controllo della temperatura e un apporto di energia stabili, con l’applicazione di parametri di controllo più rigorosi (produzione della filiera, ecc.). Poiché i fori delle filiere sono di dimensioni più piccole, la produzione è sostanzialmente inferiore rispetto a quella degli altri prodotti. Di conseguenza, i forni sono solitamente utilizzati per produrre o altri filati o filati accoppiati in parallelo senza torsione: per motivi economici, in effetti, i produttori di fibre di vetro non alternano la produzione di questi due prodotti nello stesso forno. Un’altra differenza a livello di processo di produzione è che, dopo il passaggio attraverso la filiera, gli altri filati sono sottoposti al processo di torcitura.

(19)

Per quanto riguarda l’argomentazione di cui al punto iii) relativa alle differenze di applicazioni, è emerso che le diverse caratteristiche chimiche degli altri filati rispetto a quelle dei filati accoppiati in parallelo senza torsione, dei filati tagliati e dei feltri sono legate ai diversi impieghi degli altri filati. Benché fosse stato concluso in via provvisoria che «quasi tutti i diversi tipi del prodotto in esame […] sono destinati in generale agli stessi usi», la questione è stata ulteriormente analizzata sulla base delle osservazioni ricevute dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie ed è stato stabilito che, mentre i filati accoppiati in parallelo senza torsione, i filati tagliati e i feltri sono utilizzati per rinforzare le materie plastiche nei compositi, gli altri filati sono principalmente impiegati nella produzione di materiali assai più leggeri destinati ad applicazioni di tessuti tecnici, come l’isolamento, la protezione e la filtrazione ad alto rendimento. Gli altri filati possono talvolta essere adatti anche a scopi di rinforzo, ma questo unicamente in casi assai limitati e comunque, dati i prezzi di costo relativamente assai elevati degli altri filati rispetto ai rovings, di norma poco frequenti per motivi economici.

(20)

Alla luce delle differenze di cui sopra, non sorprende che anche il mercato consideri gli altri filati diversi dagli altri tre prodotti. Una relazione di mercato, pubblicata su una rivista indipendente specializzata nei prodotti compositi, è stata in effetti presentata sia dagli utilizzatori che dall’industria dell’Unione. La relazione, che non è in alcun modo legata al presente procedimento antidumping, spiega innanzitutto che, per motivi connessi alla produzione e agli impieghi, occorre operare una distinzione fra altri filati e filati accoppiati in parallelo senza torsione. Essa passa poi ad analizzare dettagliatamente la capacità di produzione totale di fibre di vetro dei due gruppi: i) filati accoppiati in parallelo senza torsione, i filati tagliati e i feltri; e ii) gli altri filati (3).

(21)

Per quanto riguarda la possibile sostituibilità degli altri filati con gli altri tipi di prodotto di base, si osserva che, come già indicato nel considerando 19 del regolamento provvisorio, questa sarebbe in linea teorica possibile in quanto gli altri filati potrebbero essere utilizzati in un numero limitato di applicazioni al posto degli altri tipi. Dopo ulteriori analisi la Commissione ha tuttavia constatato che, in realtà, questa alternativa non sarebbe economicamente praticabile a causa della sostanziale differenza dei costi di fabbricazione degli altri filati rispetto a quelli degli altri prodotti, dovuta alle differenze a livello di processo di produzione indicate nel considerando 18.

(22)

Nella denuncia alla base dell’apertura della presente inchiesta si afferma in maniera esplicita che il prodotto in esame presenta un’unica funzione e quindi un unico scopo o impiego, segnatamente il rinforzo delle materie plastiche nei compositi. L’analisi che precede ha tuttavia stabilito che le differenze nel processo di produzione degli altri filati rispetto ai filati accoppiati in parallelo senza torsione (come pure ai filati tagliati e ai feltri) determinano caratteristiche fisiche e chimiche di base fondamentalmente diverse, in vista delle diverse applicazioni degli altri filati fra cui vari impieghi diversi da quelli nei materiali compositi. Le osservazioni ricevute al riguardo dopo la divulgazione delle conclusioni definitive non sono tali da modificare questa conclusione.

(23)

Sulla scorta di quanto precede, la richiesta di escludere gli altri filati, sulla base delle diverse caratteristiche fisiche e chimiche e dei diversi impieghi rispetto ai filati accoppiati in parallelo senza torsione, ai filati tagliati e ai feltri, è accettata. Si conclude pertanto che gli altri filati debbano essere esclusi dalla definizione del prodotto in esame quale definito nel regolamento provvisorio. Gli altri filati sono quindi definitivamente esclusi dal presente procedimento.

(24)

È opportuno altresì osservare che una parte interessata ha presentato una domanda di esclusione degli altri filati sottili, ma tale domanda non è più pertinente alla luce dell’esclusione di tutti gli altri filati dalla definizione del prodotto.

1.2.   Rovings testurizzati

(25)

Una parte interessata ha chiesto l’esclusione dei rovings testurizzati. Tale richiesta si basa sull’argomentazione secondo cui i rovings testurizzati dovrebbero essere trattati secondo lo stesso principio di quelli impregnati in quanto non si tratterebbe più di rovings ma di prodotti più a valle.

(26)

Al riguardo è importante ribadire le motivazioni per escludere alcuni rovings impregnati. In effetti alcuni rovings ed altri filati sono stati esclusi in quanto sono oggetto di uno speciale trattamento di rivestimento e impregnazione e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 %, il che conferisce a questi tipi di prodotto caratteristiche fisiche e chimiche diverse.

(27)

Per quanto riguarda i rovings testurizzati, questi sono rovings non rivestiti o impregnati che subiscono una perdita alla combustione compresa fra lo 0,3 % e lo 0,13 %. Si tratta quindi chiaramente di prodotti diversi rispetto ai rovings impregnati esclusi nella fase provvisoria. In secondo luogo è stato constatato che, come gli altri rovings, i filati tagliati e i mats, i rovings testurizzati sono principalmente utilizzati per rinforzare la plastica nei materiali compositi. Essi rientrano quindi chiaramente nella definizione del prodotto, come risulta nella denuncia e nell’avviso di apertura del procedimento, e non sembrano sussistere motivazioni che ne giustificherebbero l’esclusione.

(28)

Si conclude pertanto che i rovings testurizzati rientrano chiaramente e incontestabilmente nella definizione del prodotto di cui al presente procedimento e la richiesta di escluderli, priva di sufficienti fondamenti concreti, deve essere respinta.

1.3.   Conclusioni

(29)

Non sono state presentate ulteriori argomentazioni relative alla definizione del prodotto.

(30)

Di conseguenza, si è ritenuto opportuno rivedere la definizione del prodotto data nel regolamento provvisorio. Il prodotto in esame è quindi definitivamente costituito dai filati tagliati di fibra di vetro di lunghezza non superiore a 50 mm, dai filati accoppiati in parallelo senza torsione di fibra di vetro, esclusi i rovings di fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 % (determinata secondo la norma ISO 1887) e dai feltri (mats) costituiti da filamenti di fibra di vetro, ad eccezione dei feltri in lana di vetro.

2.   Prodotto simile

(31)

In mancanza di richieste o osservazioni al riguardo e tenendo conto delle conclusioni di cui ai considerando da 13 a 23, si confermano le conclusioni di cui al considerando 20 del regolamento provvisorio.

D.   DUMPING

1.   Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

(32)

Dopo la pubblicazione delle misure provvisorie, un produttore/gruppo esportatore cui non era stato concesso il TEM ha ribadito il suo disaccordo per il rigetto della sua domanda di TEM. Il produttore/gruppo esportatore in questione, tuttavia, ha semplicemente reiterato le affermazioni fatte in precedenza senza presentare nuovi argomenti. Si ricorda che, come spiegato nel regolamento provvisorio, tali argomentazioni erano già state esaminate dettagliatamente in comunicazioni separate con il produttore/gruppo esportatore in questione.

(33)

Inoltre, dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, il produttore/gruppo esportatore in questione ha affermato che la Commissione aveva trascurato i nuovi elementi di prova che le erano stati presentati. Si osserva a questo proposito che gli elementi di prova cui si fa riferimento sono solo alcuni documenti a sostegno dell’argomentazione riguardante la composizione del consiglio di amministrazione della società, argomentazione già avanzata e cui è già stata data risposta. Non sono stati quindi presentati nuovi elementi di prova tali da mettere in discussione la decisione di respingere la domanda di TEM del produttore/gruppo esportatore in questione.

(34)

Si confermano quindi in via definitiva le conclusioni provvisorie relative alla domanda di TEM da parte del produttore/gruppo esportatore in questione.

(35)

In mancanza di ulteriori osservazioni, si confermano in via definitiva le conclusioni relative al TEM di cui ai considerando da 21 a 29 del regolamento provvisorio.

2.   Trattamento individuale («TI»)

(36)

A seguito della divulgazione delle conclusioni provvisorie, lo stesso produttore/gruppo esportatore che aveva espresso osservazioni sulla decisione relativa al suo TEM ha manifestato il suo disaccordo per il rigetto della sua domanda di TI. A suo avviso la Commissione non avrebbe fornito motivazioni sufficienti per respingere la sua domanda di TI.

(37)

A questo proposito si ricorda che, come affermato nel considerando 26 del regolamento provvisorio nella parte relativa all’analisi sul TEM, la maggior parte dei membri del consiglio di amministrazione di questa società era nominata da una società a maggioranza pubblica. Non era quindi possibile escludere una significativa ingerenza dello Stato nel processo decisionale di questo produttore esportatore.

(38)

Di conseguenza, si è confermato che, non essendo riuscito a dimostrare di essere sufficientemente libero dall’ingerenza statale, questo produttore esportatore non soddisfaceva i criteri di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base e che pertanto la sua domanda di TI doveva essere respinta.

(39)

A seguito della divulgazione delle conclusioni definitive, il suddetto produttore esportatore e gli altri produttori esportatori cui non era stato concesso il TI hanno sostenuto che la decisione di negare il TI era contraria alla relazione del panel OMC nella controversia DS 397 riguardante misure antidumping definitive sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese. A tale proposito si osserva che la relazione del panel citata sopra non è ancora definitiva poiché non è stata adottata dall’organo di conciliazione. Inoltre, non è ancora scaduto il termine per presentare ricorso contro tale relazione del panel. L’argomentazione è stata quindi respinta.

(40)

Di conseguenza, in mancanza di altre osservazioni sul TI, si confermano in via definitiva le conclusioni di cui ai considerando da 30 a 33 del regolamento provvisorio e si conclude in via definitiva che il TI non deve essere concesso a nessuno dei produttori/gruppi esportatori inclusi nel campione cui è stato negato il TEM.

3.   Valore normale

3.1.   Determinazione del valore normale per il produttore/gruppo esportatore al quale è stato riconosciuto il TEM

(41)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, il produttore/gruppo esportatore cui è stato concesso il TEM ha affermato che per i tipi di prodotto non venduti in quantità rappresentative sul mercato interno (o non venduti affatto), il valore normale del prodotto simile avrebbe dovuto essere calcolato sulla base del valore normale costruito e non come calcolato dalla Commissione nella fase provvisoria, ossia utilizzando come valore normale prezzi interni rappresentativi di tipi di prodotto molto simili (con opportuni adeguamenti).

(42)

L’osservazione è stata accettata e il valore normale per i tipi non rappresentativi (ossia quelli per i quali le vendite sul mercato interno hanno rappresentato meno del 5 % delle vendite all’esportazione verso l’Unione o che non sono stati venduti sul mercato interno) è stato quindi calcolato sulla base del costo di fabbricazione per tipo di prodotto maggiorato di un importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti. In caso di vendite sul mercato interno sono stati utilizzati i profitti relativi a tutte le transazioni sul mercato interno per tipo di prodotto per i tipi di prodotto in esame (poiché tutte le vendite di questi tipi di prodotto sul mercato interno sono risultate remunerative, le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base erano chiaramente soddisfatte). In caso di assenza di vendite sul mercato interno sono stati utilizzati i profitti medi. Per un tipo di prodotto, per il quale non è stato indicato il costo di fabbricazione, è stato utilizzato il valore normale costruito di un tipo di prodotto molto simile.

(43)

Per gli altri tipi di prodotto si è in seguito esaminato se le vendite di ciascun tipo del prodotto in esame, effettuate sul mercato interno in quantità rappresentative, potessero considerarsi effettuate nell’ambito di normali operazioni commerciali a norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base e come descritto nei considerando da 37 a 40 del regolamento provvisorio.

(44)

L’ulteriore inchiesta ha stabilito che le vendite remunerative solamente di pochi tipi di prodotto comparabili rappresentavano oltre l’80 % del totale delle vendite sul mercato interno e, di conseguenza, tutte le vendite sul mercato interno potevano essere utilizzate nel calcolo del prezzo medio per stabilire il valore normale di questi tipi di prodotto. Per gli altri tipi si sono utilizzate solo le vendite remunerative.

(45)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, il produttore/gruppo esportatore cui è stato concesso il TEM ha affermato che il metodo usato per costruire il valore normale dei tipi di prodotto non rappresentativi quale descritto sopra nel considerando 42, ossia utilizzando i profitti relativi a vendite remunerative dei tipi di prodotto in questione, sarebbe contrario a quanto disposto dall’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base. Ha inoltre aggiunto che per costruire il valore normale per un tipo particolare di prodotto è prassi abituale utilizzare i profitti medi di tutte le vendite remunerative di tutti i tipi di prodotto e che qualsiasi modifica di tale prassi violerebbe il principio di certezza del diritto.

(46)

È opportuno osservare che il metodo descritto nel considerando 42 è conforme all’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, in cui si dispone che gli importi relativi ai profitti debbano essere basati su dati effettivi attinenti alle vendite del prodotto simile, effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, da parte dell’esportatore o del produttore. L’impiego dell’espressione «del prodotto simile» non esclude, ove necessario, la suddivisione del prodotto in esame in tipi di prodotto. La giurisprudenza OMC applicabile (4) stabilisce inoltre che non si possa tralasciare il margine di profitto effettivo stabilito per le vendite, effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, dei tipi di prodotto pertinenti per cui il valore normale deve essere costruito. Il produttore/gruppo esportatore non ha altresì dimostrato che le vendite dei tipi di prodotto per cui il valore normale ha dovuto essere costruito debbano essere considerate come non effettuate nel corso di normali operazioni commerciali. Si osserva infine che il metodo descritto sopra è equilibrato. In effetti, nei casi in cui il margine di profitto delle vendite del tipo di prodotto in questione effettuate nel corso di normali operazioni commerciali è inferiore alla media ponderata dei profitti delle vendite di tutti i tipi di prodotto effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, è il margine di profitto più basso del tipo di prodotto in esame che verrebbe utilizzato per costruire il valore normale. Tale argomentazione è perciò respinta.

3.2.   Determinazione del valore normale per i produttori/gruppi esportatori cui non è stato concesso il TEM

a)   Paese di riferimento

(47)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, una parte interessata ha commentato che la Turchia non avrebbe dovuto essere utilizzata come paese di riferimento e ha proposto di utilizzare invece la Malaysia. Quest’osservazione non è stata però sostenuta da ulteriori elementi di prova e di essa non è stato quindi tenuto conto.

(48)

Si osserva che, in seguito all’esclusione degli altri filati dalla definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta (cfr. sopra), il fatto che in Turchia non siano prodotti altri filati non costituisce più un ostacolo alla scelta della Turchia come paese di riferimento poiché non risulta più necessario costruire un valore normale per nessuno dei tipi di prodotto oggetto dell’inchiesta (cfr. anche i considerando 50 e 51).

(49)

Sulla scorta di quanto precede si conclude in via definitiva che la Turchia va utilizzata come paese di riferimento nel presente procedimento.

b)   Determinazione del valore normale

(50)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie una parte ha affermato che il valore normale del prodotto simile in Turchia potrebbe non essere preciso poiché la struttura dei costi della società turca che ha collaborato sarebbe distorta. In effetti l’inchiesta ha stabilito che la società turca che ha collaborato presenta importanti costi finanziari che potrebbero produrre distorsioni nel calcolo del valore normale, soprattutto se costruito.

(51)

Per evitare ogni possibile distorsione nel calcolo si è pertanto deciso di raggruppare i tipi di prodotto e di operare una distinzione solo fra le principali caratteristiche dei prodotti. Questo ha aumentato la comparabilità in termini di volume delle vendite tra il prodotto in esame e il prodotto simile turco e ha permesso di utilizzare i prezzi effettivi invece del valore normale costruito per il quale si sarebbero dovute utilizzate le spese generali, amministrative e di vendita (potenzialmente distorte dai costi finanziari).

4.   Prezzo all’esportazione e confronto fra i prezzi

(52)

In mancanza di ulteriori osservazioni, si confermano in via definitiva le conclusioni di cui ai considerando da 48 a 50 del regolamento provvisorio relative alla determinazione del prezzo all’esportazione e al confronto fra i prezzi all’esportazione e il rispettivo valore normale.

5.   Margini di dumping

(53)

In mancanza di osservazioni, si confermano in via definitiva le conclusioni di cui ai considerando da 51 a 54 del regolamento provvisorio relative al metodo generale di calcolo dei margini di dumping.

(54)

Alla luce delle modifiche di cui sopra nel calcolo del valore normale, e corretti alcuni errori di calcolo, l’importo del dumping determinato in via definitiva, espresso in percentuale del prezzo cif netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è il seguente:

Tabella 1

Margini di dumping

Changzhou New Changhai Fiberglass Co., Ltd and Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd, Tangqiao, Yaoguan Town, Changzhou City, Jiangsu

9,6 %

Altre società che hanno collaborato

29,7 %

E.   PREGIUDIZIO

(55)

È opportuno osservare che, in seguito all’esclusione degli altri filati dalla definizione del prodotto (cfr. considerando da 13 a 23), l’analisi del pregiudizio ha dovuto essere adeguata ai tre tipi principali di prodotto rimanenti: filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), filati tagliati (chopped strands) e feltri (mats). Questo ha reso necessario rivedere alcuni indicatori del pregiudizio, il volume delle importazioni in dumping come pure il calcolo della sottoquotazione dei prezzi e del livello di eliminazione del pregiudizio.

1.   Industria dell’Unione

(56)

Non sono pervenute nuove osservazioni o argomentazioni in merito alla definizione dell’industria dell’Unione e alla rappresentatività del campione di produttori dell’Unione. Alla luce di questo e considerato che il tipo di prodotto escluso dalla definizione del prodotto, ossia gli altri filati, rappresentava una quota limitata della produzione e delle vendite dei produttori dell’Unione, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando da 56 a 58 del regolamento provvisorio.

2.   Consumo dell’Unione

(57)

Per quanto riguarda il consumo dell’Unione, si osserva che, come indicato nel considerando 55, l’esclusione di uno dei quattro tipi principali di prodotto, ossiai filati, dalla definizione del prodotto ha reso necessaria una revisione dei volumi del consumo dell’Unione.

(58)

Alla luce della revisione di cui sopra, nel periodo in esame il consumo totale dell’Unione ha seguito il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo dell’Unione

 

2006

2007

2008

PI

Unità (tonnellate)

903 351

944 137

937 373

697 128

Indice

100

105

104

77

(59)

Il suddetto andamento del consumo è analogo a quello osservato per il prodotto oggetto dell’inchiesta quale definito nel regolamento provvisorio, ossia un incremento pari a circa 5 % nel periodo 2007-2008 seguito da un calo assai netto, pari al 23 %, nel PI rispetto al 2006.

3.   Importazioni dal paese interessato

(60)

In seguito all’esclusione degli altri filati dalla definizione del prodotto, è stato necessario rivedere i dati relativi alle importazioni.

(61)

Una parte interessata ha affermato che le importazioni dalla RPC provenienti da produttori collegati all’industria dell’Unione avrebbero dovuto essere escluse dalle importazioni considerate.

(62)

A tale proposito si ricorda innanzitutto che, come già indicato nel considerando 58 del regolamento provvisorio, durante il PI il volume delle importazioni dalla RPC effettuate dai produttori inseriti nel campione ha rappresentato solamente meno del 4 % delle importazioni totali dalla RPC. Questo non cambia con l’esclusione degli altri filati dalla definizione del prodotto.

(63)

Poiché solo due produttori dell’Unione hanno importato il prodotto in esame dalla RPC durante il PI, il volume esatto di queste importazioni non può essere reso noto per motivi di riservatezza. In ogni caso, anche se queste importazioni fossero detratte per ogni anno del periodo in esame, la tendenza del volume delle importazioni e delle quote di mercato rimarrebbe sostanzialmente invariata. La quota di mercato delle importazioni in dumping sarebbe più ridotta, anche se solamente di meno di un punto percentuale in ogni anno del periodo in esame, il che non modificherebbe quindi l’andamento generale nel periodo in esame.

(64)

In seguito all’esclusione degli altri filati, i dati riveduti relativi alle importazioni sono i seguenti:

a)   Volume

Tabella 3

Volume delle importazioni dalla RPC

 

2006

2007

2008

PI

Unità (tonnellate)

71 061

110 641

132 023

98 723

Indice

100

156

186

139

b)   Quota di mercato

Tabella 4

Importazioni dalla RPC (quota di mercato)

 

2006

2007

2008

PI

Quota di mercato (%)

7,9 %

11,7 %

14,1 %

14,2 %

Indice

100

149

179

180

(65)

In seguito a queste modifiche, le tendenze relative al volume delle importazioni del prodotto in esame osservate nella fase provvisoria sono cambiate in misura limitata. Tuttavia, l’aumento del volume delle importazioni rimane considerevole in termini sia assoluti che relativi. Tali importazioni sono aumentate assai rapidamente nel periodo in esame, in particolare tra il 2006 e il 2008 (86 %), e le importazioni dalla Cina sono in seguito diminuite a causa del calo generale della domanda. La quota di mercato delle importazioni dalla RPC ha tuttavia continuato a crescere tra il 2008 e il PI, con un incremento del 6,3 % in tutto il periodo.

c)   Andamento dei prezzi

(66)

In seguito all’esclusione degli altri filati, il prezzo medio cif all’importazione del prodotto in esame è diminuito considerevolmente (3 % circa).

Tabella 5

Prezzi delle importazioni dalla RPC

 

2006

2007

2008

PI

Prezzo medio/tonnellata (EUR)

901

907

945

909

Indice

100

101

105

101

(67)

La suddetta tabella indica tuttavia che la tendenza che ha visto i prezzi mantenersi sostanzialmente stabili nel periodo in esame non ha subito modifiche. Si può quindi confermare la conclusione relativa all’andamento dei prezzi di queste importazioni, quale stabilita nel regolamento provvisorio.

d)   Sottoquotazione dei prezzi

(68)

Per quanto riguarda il calcolo della sottoquotazione dei prezzi, è stato necessario rivedere i margini provvisori poiché l’esclusione degli altri filati dalla definizione del prodotto ha reso necessario eliminare le vendite corrispondenti dal calcolo del pregiudizio.

(69)

Inoltre, come già nella parte dell’inchiesta relativa al dumping (cfr. i considerando 50 e 51), è stato deciso di raggruppare i tipi di prodotto e di distinguere solo le principali caratteristiche dei prodotti. Questo ha comportato un aumento del volume delle importazioni dalla Cina incluse nel confronto con le vendite del prodotto simile fabbricato dall’industria dell’Unione, il che ha garantito una maggiore rappresentatività dei calcoli della sottoquotazione.

(70)

È stato infine applicato un adeguamento per i costi successivi all’importazione, dal momento che tali costi sono indispensabili per la vendita del prodotto in esame.

(71)

In seguito alle modifiche nel calcolo della sottoquotazione dei prezzi dovute i) all’esclusione degli altri filati; ii) al raggruppamento dei tipi di prodotto; e iii) all’adeguamento per i costi successivi all’importazione, i margini di sottoquotazione riveduti sono pari al 18,2 %, mentre la sottoquotazione media dei prezzi è pari al 10,9 %. Le modifiche di cui sopra sono state applicate anche al calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio (cfr. considerando 134 del presente regolamento).

(72)

Fatte salve le modifiche di cui sopra e in assenza di altre argomentazioni od osservazioni in merito, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 61 a 65 del regolamento provvisorio.

4.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

4.1.   Revisione degli indicatori di pregiudizio in seguito all’esclusione degli altri filati

(73)

L’esclusione degli altri filati dalla definizione del prodotto ha reso necessario adeguare alcune tabelle della sezione D, parte 4, del regolamento provvisorio. È stato inoltre necessario apportare una piccola rettifica dei dati relativi alle vendite di uno dei produttori inseriti nel campione. È opportuno osservare che nella produzione e nelle vendite dei produttori inseriti nel campione la presenza degli altri filati era relativamente limitata. Gli effetti di questi adeguamenti si sono quindi fatti sentire soprattutto sugli indicatori basati su tutti i produttori dell’Unione (volume di vendite e quota di mercato). In misura più limitata ne hanno subito gli effetti anche i prezzi medi di vendita dei produttori inseriti nel campione. Le tendenze osservate, anche per questi indicatori, restano tuttavia sostanzialmente invariate rispetto alle conclusioni del regolamento provvisorio, come dimostrano le tabelle che seguono. Vista la ridotta presenza di altri filati nel campione di produttori, gli indicatori finanziari (redditività, utile sul capitale investito, flusso di cassa e investimenti) non sono stati modificati dall’esclusione degli altri filati dalla definizione del prodotto. A fini di trasparenza tutte le tabelle riguardanti gli indicatori di pregiudizio di cui alla sezione D, parte 4, del regolamento provvisorio sono riportate di seguito, ivi incluse quelle rimaste invariate.

(74)

Poiché l’andamento dei volumi di produzione dei produttori inseriti nel campione, rispetto ai dati riportati nel regolamento provvisorio, ha risentito solamente in misura assai limitata (aumento dell’1 % per il 2008 e il PI) dell’esclusione degli altri filati dalla definizione del prodotto, sono confermate le conclusioni di cui al considerando 67 del regolamento provvisorio.

Tabella 6

Industria dell’Unione — Produzione

Produttori del campione

2006

2007

2008

PI

Unità (tonnellate)

488 335

503 711

498 739

310 257

Indice

100

103

102

64

(75)

Nel complesso, i dati relativi alla capacità produttiva dell’industria dell’Unione hanno subito un calo dovuto all’esclusione degli altri filati, ma questo non ha avuto effetti sulla tendenza e sull’utilizzo degli impianti. Sono quindi confermate le conclusioni di cui al considerando 69 del regolamento provvisorio.

Tabella 7

Industria dell’Unione — Capacità produttiva

Produttori del campione

2006

2007

2008

PI

Capacità (tonnellate)

567 067

567 822

580 705

506 509

Indice

100

100

102

89

Utilizzo della capacità (%)

86 %

89 %

86 %

61 %

Indice

100

103

100

71

(76)

Poiché l’andamento delle scorte dei produttori inseriti nel campione, rispetto ai dati riportati nel regolamento provvisorio, ha risentito solamente in misura assai limitata (aumento dell’1 % per il 2007, il 2008 e il PI) dell’esclusione degli altri filati dalla definizione del prodotto, sono confermate le conclusioni di cui al considerando 70 del regolamento provvisorio.

Tabella 8

Industria dell’Unione — Scorte

Produttori del campione

2006

2007

2008

PI

Unità (tonnellate)

87 603

72 282

122 926

81 485

Indice

100

83

140

93

(77)

Benché, rispetto al volume delle vendite riportato nel regolamento provvisorio, il calo del volume delle vendite a partire dal 2006 sia cresciuto dell’1 % nel 2007 e 2008 e si sia ridotto del 3 % nel PI, il volume delle vendite è comunque diminuito del 27 % nel periodo in esame e sono quindi confermate le conclusioni di cui ai considerando 71 e 72.

Tabella 9

Industria dell’Unione — Vendite nell’UE (volumi)

Tutti i produttori dell’UE

2006

2007

2008

PI

Unità (tonnellate)

689 541

683 861

654 956

501 519

Indice

100

99

95

73

(78)

In seguito all’esclusione degli altri filati dalla definizione del prodotto, la quota di mercato UE dell’industria dell’Unione è scesa dal 76,3 % al 71,9 % (mentre prima passava dal 75,1 % al 69,5 %). Sono pertanto confermate le conclusioni di cui al considerando 73 del regolamento provvisorio in merito alla quota di mercato dell’industria dell’Unione.

Tabella 10

Industria dell’Unione — Quota di mercato UE

Tutti i produttori dell’UE

2006

2007

2008

PI

Quota di mercato UE (%)

76,3 %

72,4 %

69,9 %

71,9 %

Indice

100

95

92

94

(79)

Per quanto riguarda i prezzi medi delle vendite, l’esclusione degli altri filati dalla definizione del prodotto ne ha comportato una leggera diminuzione. La tendenza è tuttavia identica a quella indicata per i prezzi di vendita nel regolamento provvisorio (dati superiori solo dell’1 % per il 2008 e il PI) e sono quindi confermate le conclusioni di cui al considerando 74 di tale regolamento.

Tabella 11

Industria dell’Unione — Vendite nell’UE (prezzi medi)

Produttori del campione

2006

2007

2008

PI

EUR/tonnellata

1 163

1 154

1 181

1 147

Indice

100

99

102

99

(80)

I dati relativi all’occupazione dei produttori dell’Unione sono stati adeguati per escludere la produzione di altri filati. La diminuzione relativamente contenuta del numero di addetti non ha modificato la tendenza (dati superiori solo dell’1 % per il 2008 e il PI) e sono quindi confermate le conclusioni di cui al considerando 75 del regolamento provvisorio.

Tabella 12

Industria dell’Unione — Occupazione

Produttori del campione

2006

2007

2008

PI

Numero di dipendenti

4 050

3 851

3 676

3 275

Indice

100

95

91

81

(81)

La produttività dell’industria dell’Unione non è stata modificata dall’esclusione degli altri filati e sono quindi confermate le conclusioni di cui al considerando 76 del regolamento provvisorio.

Tabella 13

Industria dell’Unione — Produttività

Produttori del campione

2006

2007

2008

PI

Tonnellate/addetto

121

131

136

95

Indice

100

108

113

79

(82)

Come già indicato nel considerando 73, data la presenza limitata di altri filati nel campione di produttori, gli indicatori finanziari elencati sotto non risultano modificati dall’esclusione degli altri filati dalla definizione del prodotto.

(83)

I costi del lavoro, intesi come salari medi annui, non sono stati modificati dall’esclusione degli altri filati dalla definizione del prodotto e sono quindi confermate le conclusioni di cui al considerando 77 del regolamento provvisorio.

Tabella 14

Industria dell’Unione — Costi del lavoro

Produttori del campione

2006

2007

2008

PI

Salari annui (EUR)

42 649

43 257

43 991

41 394

Indice

100

101

103

97

(84)

La redditività e l’utile sul capitale investito non sono stati modificati dall’esclusione degli altri filati dalla definizione del prodotto e sono quindi confermate le conclusioni di cui ai considerando da 78 a 81 del regolamento provvisorio.

Tabella 15

Industria dell’Unione — Redditività e utile sul capitale investito

Produttori del campione

2006

2007

2008

PI

Utile netto (in percentuale sul fatturato)

0,3 %

4,7 %

3,5 %

–15,0 %

Utile sul capitale investito

2,5 %

6,2 %

3,0 %

–16,8 %

(85)

La situazione del flusso di cassa dell’industria dell’Unione non è stata modificata dall’esclusione degli altri filati dalla definizione del prodotto e sono quindi confermate le conclusioni di cui al considerando 83 del regolamento provvisorio.

Tabella 16

Industria dell’Unione — Flusso di cassa

Produttori del campione

2006

2007

2008

PI

Flusso di cassa (EUR)

34 261 986

17 230 139

7 452 912

–22 001 723

Indice

100

50

22

–64

(86)

Il livello degli investimenti dell’industria dell’Unione non è stato modificato dall’esclusione degli altri filati dalla definizione del prodotto e sono quindi confermate le conclusioni di cui al considerando 85 del regolamento provvisorio.

Tabella 17

Industria dell’Unione — Investimenti

Produttori del campione

2006

2007

2008

PI

Investimenti netti (EUR)

40 089 991

20 804 311

43 613 463

28 387 044

Indice

100

52

109

71

4.2.   Osservazioni pervenute in seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie

(87)

Una parte interessata ha affermato che la Commissione avrebbe dovuto analizzare il pregiudizio (e anche il nesso di causalità) per segmenti, ossia separatamente per ciascun tipo principale di prodotto. Questa parte riteneva che i tipi principali di prodotto fossero troppo diversi fra loro per essere analizzati insieme.

(88)

È opportuno innanzitutto ricordare che qualsiasi conclusione in merito al dumping e al pregiudizio può essere formulata solo per il prodotto in esame e il prodotto simile considerati insieme. In caso di osservazioni relative alla definizione del prodotto in esame, queste vanno analizzate in tale contesto e non devono comportare analisi distinte del pregiudizio in funzione dei diversi tipi di prodotto oggetto dell’inchiesta. Come indicato nei considerando da 13 a 23, la definizione del prodotto oggetto della presente inchiesta è stata modificata nella fase definitiva dell’inchiesta con l’esclusione degli altri filati. Qualsiasi conclusione sul dumping e sul pregiudizio può essere espressa solamente sul prodotto in esame, come ora definito, e sul prodotto simile considerati insieme. Per tali ragioni l’affermazione di cui sopra non può essere accolta.

(89)

La stessa parte interessata ha dichiarato che i dati presentati per l’industria dell’Unione non erano coerenti. La Commissione avrebbe in particolare commesso l’errore di citare in alcuni casi dati relativi all’industria dell’Unione nel suo complesso e di fare ricorso in altri casi ai dati verificati relativi solamente ai produttori inseriti nel campione.

(90)

A tale proposito, occorre innanzitutto osservare che il campionamento è una procedura espressamente prevista dall’articolo 17 del regolamento di base per i casi in cui non è possibile esaminare nei dettagli alcuni gruppi di operatori economici. Il campione selezionato di produttori dell’Unione è stato considerato rappresentativo del complesso dell’industria dell’Unione e nessuna osservazione motivata che sostenga il contrario è stata presentata dalle parti interessate. Pertanto, come già indicato nel considerando 66 del regolamento provvisorio, tutti gli indicatori di pregiudizio sono stati stabiliti sulla base delle informazioni raccolte e verificate presso le sedi dei produttori dell’Unione inseriti nel campione, ad eccezione degli indicatori riguardanti il volume di vendite e la quota di mercato. Il volume delle vendite dell’industria dell’Unione comprendente tutti i produttori dell’Unione era necessario per il calcolo del consumo dell’Unione, mentre il volume delle vendite e il consumo dell’Unione erano, a loro volta, necessari per determinare la quota di mercato dell’industria dell’Unione.

(91)

Un’altra parte interessata ha sostenuto che le importazioni provenienti da produttori della RPC collegati ai produttori dell’Unione inseriti nel campione, come indicato nel considerando 58 del regolamento provvisorio, avrebbero dovuto essere aggiunte alle vendite dei produttori interessati.

(92)

Poiché i prodotti in questione vengono solamente rivenduti dai produttori dell’Unione interessati, l’aggiunta di queste importazioni al loro volume di vendite comporterebbe una distorsione del quadro esaminato e non risulta pertanto giustificata. Come già affermato nei considerando 62 e 63, il volume di questa importazioni è comunque limitato. Come già indicato negli stessi considerando di cui sopra, anche le quote di mercato ne risentirebbero in proporzione minima e le tendenze dei relativi indicatori di pregiudizio non varierebbero.

(93)

Una parte interessata ha affermato che la Commissione non aveva spiegato il motivo per cui le vendite per utilizzo vincolato fossero state inserite nei dati relativi alle vendite dell’industria dell’Unione. A suo avviso la Commissione avrebbe dovuto analizzare il mercato vincolato indipendentemente da quello libero.

(94)

A tale proposito è importante sottolineare che le vendite per utilizzo vincolato sono state inserite nell’analisi del volume di vendite e della quota di mercato dell’industria dell’Unione in quanto si è constatato che erano in concorrenza con le importazioni. In effetti, l’inchiesta aveva stabilito che i quantitativi destinati a utilizzo vincolato da parte delle società interessate dell’Unione potevano in via di principio essere sostituite da fibre di vetro acquistate, per esempio se le condizioni del mercato e/o considerazioni finanziarie avessero indotto tale evoluzione. Sono state pertanto incluse nell’analisi del mercato dell’Unione. In ogni caso, anche qualora si escludessero dall’analisi le vendite per utilizzo vincolato, le tendenze relative alle vendite non subirebbero cambiamenti di rilievo.

(95)

L’industria dell’Unione ha messo in discussione i prezzi medi delle vendite nell’Unione dell’industria dell’Unione quali sintetizzati nella tabella 10 del regolamento provvisorio. Sospettava un errore di calcolo e affermava che il calo dei prezzi di vendita nel periodo in esame era stato in realtà assai più netto del 2 % indicato. In seguito a tale contestazione, si è proceduto ad un riesame del calcolo dei prezzi medi delle vendite nell’Unione dei produttori dell’Unione inseriti nel campione. Il calcolo era basato su prezzi di vendita verificati ed è risultato corretto. Tuttavia, tenuto conto dell’esclusione degli altri filati dalla definizione del prodotto, i prezzi medi delle vendite hanno dovuto essere ricalcolati escludendo gli altri filati e i prezzi medi di vendita riveduti figurano nella tabella 11.

(96)

Due produttori inseriti nel campione hanno messo in discussione alcuni adeguamenti apportati ai dati relativi alla redditività da essi presentati. Gli adeguamenti contestati riguardano trasferimenti intra-aziendali, modifiche contabili e alcuni elementi straordinari che, secondo la Commissione, avrebbero comportato un’inutile distorsione dei dati relativi ai profitti che ne sarebbero derivati. Tali adeguamenti sono stati messi in discussione in quanto, secondo i produttori interessati, non sarebbero stati di conseguenza considerati importanti costi da essi sostenuti e in alcuni casi persino collegati alle importazioni in dumping. Gli adeguamenti apportati ai dati relativi alla redditività delle due società sono stati riesaminati e sono nuovamente risultati giustificati. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(97)

In mancanza di altre argomentazioni od osservazioni, e tenuto conto delle modifiche indicate nei considerando da 55 a 80, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando da 66 a 86 del regolamento provvisorio.

5.   Conclusioni sul pregiudizio

(98)

In assenza di altre argomentazioni od osservazioni, si confermano i considerando da 87 a 89 del regolamento provvisorio.

F.   NESSO DI CAUSALITÀ

1.   Effetto delle importazioni oggetto di dumping

(99)

Alcune parti hanno nuovamente sostenuto che, tenuto conto del volume e dei prezzi delle importazioni dalla RPC, non sussisterebbe un nesso di causalità fra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni in questione. Esse hanno in particolare ribadito che i prezzi medi di queste importazioni erano rimasti sostanzialmente stabili nel corso dell’intero periodo in esame e che durante il 2007 e il 2008, quando il volume delle importazioni dalla RPC aveva registrato il massimo incremento, l’industria dell’Unione era riuscita a mantenere livelli di redditività vicini al margine di profitto di riferimento.

(100)

Una risposta a tali affermazioni era già stata data nei considerando 94 e 95 del regolamento provvisorio, le cui conclusioni sono confermate. Inoltre, come già indicato nel considerando 107 del regolamento provvisorio, non si può concludere che il nesso di causalità venga meno semplicemente sulla base dell’andamento di un numero limitato di indicatori di pregiudizio considerati per una frazione del periodo in esame; occorre invece valutare l’andamento generale di tutti gli indicatori del pregiudizio per l’intero periodo in esame. L’analisi provvisoria aveva già mostrato che le importazioni del prodotto in esame avevano provocato un calo dei prezzi sul mercato dell’Unione per tutto il periodo in esame ed erano caratterizzate da prezzi molto inferiori ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione nel PI. L’industria dell’Unione non è quindi stata in grado di raggiungere i livelli di redditività necessari, neppure nei periodi caratterizzati da una domanda relativamente forte, come il 2007 e il 2008. Inoltre, le importazioni in provenienza dalla RPC hanno sistematicamente guadagnato quote di mercato, soprattutto nel 2007, quando il mercato UE delle fibre di vetro ha registrato un incremento significativo. Questa strategia aggressiva di acquisizione di quote di mercato mediante la vendita sistematica a prezzi assai inferiori a quelli praticati dall’industria dell’Unione non aveva comportato un grave deterioramento della redditività dell’industria dell’Unione prima del PI solo a causa dei livelli relativamente elevati di consumo dell’Unione, che hanno attenuato gli effetti del dumping pregiudizievole. L’evoluzione osservata durante il PI conferma tuttavia che, non appena le condizioni di mercato sono peggiorate, il notevole pregiudizio causato dalle importazioni in dumping ha mostrato tutti i suoi effetti. Le affermazioni di cui al considerando 99 sono pertanto respinte.

2.   Effetti di altri fattori

(101)

In seguito all’esclusione degli altri filati dalla definizione del prodotto, è stato necessario rivedere i dati relativi alle importazioni come segue:

Tabella 18

Importazioni da altri paesi

Paese

 

2006

2007

2008

PI

Norvegia

Volume (in tonnellate)

34 945

28 834

35 396

24 980

Quota di mercato (%)

3,9 %

3,0 %

3,8 %

3,6 %

Prezzo medio/tonnellata (EUR)

1 255

1 412

1 359

1 256

Turchia

Volume (in tonnellate)

28 946

24 928

20 511

18 523

Quota di mercato (%)

3,2 %

2,6 %

2,2 %

2,6 %

Prezzo medio/tonnellata (EUR)

1 088

1 151

1 202

1 074

USA

Volume (in tonnellate)

16 757

15 821

12 145

8 726

Quota di mercato (%)

1,8 %

1,7 %

1,3 %

1,2 %

Prezzo medio/tonnellata (EUR)

1 521

1 421

2 056

2 012

Malaysia

Volume (in tonnellate)

9 541

25 569

35 118

12 601

Quota di mercato (%)

1,1 %

2,7 %

3,7 %

1,8 %

Prezzo medio/tonnellata (EUR)

979

1 019

1 021

1 025

Taiwan

Volume (in tonnellate)

9 043

9 919

8 791

6 996

Quota di mercato (%)

1,0 %

1,0 %

0,9 %

1,0 %

Prezzo medio/tonnellata (EUR)

928

925

928

854

India

Volume (in tonnellate)

4 363

11 227

3 741

5 353

Quota di mercato (%)

0,5 %

1,2 %

0,4 %

0,8 %

Prezzo medio/tonnellata (EUR)

1 304

1 228

1 292

1 230

Repubblica di Corea

Volume (in tonnellate)

6 277

4 845

13 918

5 112

Quota di mercato (%)

0,7 %

0,5 %

1,5 %

0,7 %

Prezzo medio/tonnellata (EUR)

1 037

1 109

886

999

Giappone

Volume (in tonnellate)

21 142

9 498

9 949

3 710

Quota di mercato (%)

2,3 %

1,0 %

1,1 %

0,5 %

Prezzo medio/tonnellata (EUR)

1 125

1 164

1 336

1 580

Messico

Volume (in tonnellate)

1 017

2 977

1 803

1 763

Quota di mercato (%)

0,1 %

0,3 %

0,2 %

0,3 %

Prezzo medio/tonnellata (EUR)

364

729

977

1 033

Canada

Volume (in tonnellate)

3 930

3 096

2 123

2 029

Quota di mercato (%)

0,4 %

0,3 %

0,2 %

0,3 %

Prezzo medio/tonnellata (EUR)

1 047

1 664

1 711

1 919

Altri paesi

Volume (in tonnellate)

6 787

12 923

6 899

7 092

Quota di mercato (%)

0,7 %

1,4 %

0,7 %

1,0 %

Prezzo medio/tonnellata (EUR)

1 521

1 402

1 635

1 586

(102)

Ad eccezione del volume delle importazioni dagli USA e da Taiwan, calato del 35 % circa durante il PI rispetto a quanto indicato nella tabella 17 del regolamento provvisorio, le importazioni dagli altri paesi sembrano essere state influenzate solo in misura assai limitata dall’esclusione degli altri filati.

(103)

Varie parti interessate hanno nuovamente sostenuto che era la crisi economica, e non le importazioni in dumping, ad aver causato il pregiudizio nei confronti dell’industria dell’Unione o, in alternativa, che la crisi economica era la causa principale del pregiudizio, mentre le importazioni dalla RPC rappresentavano al massimo un fattore aggiuntivo e secondario. A tale proposito hanno affermato che esisterebbe una correlazione fra il consumo e la redditività e che la redditività si sarebbe deteriorata solo con il crollo della domanda. Hanno altresì sostenuto che non sussisterebbe correlazione fra quota di mercato UE, prezzi di vendita e redditività dell’industria dell’Unione, da un lato, e quota di mercato UE e prezzi di vendita delle importazioni cinesi, dall’altro. A loro avviso, inoltre, la Commissione non avrebbe valutato correttamente gli effetti pregiudizievoli del rallentamento del consumo UE e pertanto avrebbe agito in violazione dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento do base.

(104)

La prima parte dell’argomentazione di cui sopra è stata già ampiamente affrontata nei considerando da 99 a 102 del regolamento provvisorio. In effetti, l’impatto della crisi economica sul pregiudizio è stato analizzato e nel considerando 101 del regolamento provvisorio si riconosceva che il rallentamento dell’economia e il calo della domanda avevano avuto effetti negativi sulla situazione dell’industria dell’Unione, contribuendo quindi al pregiudizio subito da quest’ultima. Questo non attenua tuttavia gli effetti dannosi e pregiudizievoli che le importazioni a basso prezzo e in dumping provenienti dalla RPC hanno avuto sul mercato dell’Unione in tutto il periodo in esame. Altrimenti detto, la crisi economica durante il PI ha aggravato il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, ma le importazioni dalla RPC sono sicuramente la causa del pregiudizio, che è da considerarsi materiale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base. L’argomentazione è stata quindi respinta.

3.   Conclusioni in merito al nesso di causalità

(105)

Nessuno degli argomenti avanzati dalle parti interessate dimostra che l’incidenza di fattori diversi dalle importazioni in dumping dalla RPC è tale da infirmare il nesso di causalità tra le importazioni in dumping e il pregiudizio constatato. Sulla scorta di quanto precede e in mancanza di altre osservazioni non ancora esaminate, si conclude che le importazioni in dumping dalla RPC hanno causato un pregiudizio materiale all’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

(106)

Sono confermate le conclusioni sul nesso di causalità quali sintetizzate nei considerando da 117 a 119 del regolamento provvisorio.

G.   INTERESSE DELL’UNIONE

(107)

Tenendo conto delle osservazioni delle parti, la Commissione ha sottoposto a una nuova analisi tutti gli argomenti relativi all’interesse dell’Unione.

1.   Interesse dell’industria dell’Unione

(108)

I denunzianti hanno ribadito l’assoluta necessità di istituire misure antidumping per permettere all’industria dell’Unione di sopravvivere e di operare in futuro dal momento che l’erosione dei prezzi provocata dalle importazioni in dumping dalla RPC ne aveva gravemente compromesso le vendite, la redditività e la capacità di investimento. In assenza di altre osservazioni specifiche su questo punto, si confermano i considerando da 122 a 126 del regolamento provvisorio.

2.   Interesse degli importatori indipendenti nell’Unione

(109)

In assenza di altre osservazioni specifiche su questo punto, si confermano i considerando 127 e 128 del regolamento provvisorio.

3.   Interesse degli utilizzatori

(110)

In seguito all’istituzione delle misure provvisorie, alcuni utilizzatori e associazioni di utilizzatori che non si erano manifestati nella fase provvisoria hanno presentato osservazioni.

(111)

Vari utilizzatori hanno ribadito osservazioni generali su alcune questioni già analizzate nel regolamento provvisorio, senza fornire nuove informazioni al riguardo o ulteriori elementi di prova a sostegno delle loro affermazioni. Su alcune altre questioni, tuttavia, sono pervenute nuovi informazioni, in seguito oggetto di analisi.

(112)

Varie parti interessate hanno sostenuto che la collaborazione ottenuta dagli utilizzatori non era rappresentativa della complessità del settore e che la maggior parte degli utilizzatori era costituita da piccole e medie imprese la cui situazione e i cui punti di vista non erano stati presi in considerazione nell’analisi dell’interesse dell’Unione.

(113)

A tale proposito va innanzitutto ricordato che 13 utilizzatori hanno risposto al questionario e che numerosi altri hanno inoltre presentato osservazioni. Anche varie associazioni che operano per conto degli utilizzatori hanno presentato osservazioni e molte di queste parti interessate hanno comunicato le loro osservazioni nel corso di un’audizione. Dopo aver adeguato il conteggio per tener conto dell’esclusione degli altri filati dalla definizione del prodotto, gli utilizzatori che hanno collaborato rappresentavano il 24 % circa delle importazioni del prodotto in esame. Tale collaborazione è considerata rappresentativa.

(114)

È vero tuttavia che gli utilizzatori che hanno compilato il questionario erano per la maggior parte società di grandi dimensioni. La Commissione dipende per questo dalla collaborazione che riesce ad ottenere. Si ritiene tuttavia che la collaborazione prestata da varie associazioni (PlasticsEurope, EuCIA, EuPC, Plastindustrien, BPF) abbia dato voce alle preoccupazioni delle piccole e medie imprese, delle quali si è in effetti tenuto conto.

(115)

Alcuni utilizzatori ed un’associazione hanno messo in discussione la valutazione effettuata dalla Commissione in merito al numero di addetti occupati nell’industria utilizzatrice di fibre di vetro di cui al considerando 130 del regolamento provvisorio. Si ricorda, a questo proposito, che nel considerando 130 del regolamento provvisorio la Commissione aveva stimato in circa 50 000-75 000 unità il numero totale degli addetti occupati nel complesso delle società a valle dell’industria dell’Unione che utilizzano prodotti in fibra di vetro, anche nella fabbricazione di prodotti più a valle. Le parti interessate di cui sopra hanno sostenuto che questo numero potrebbe raggiungere un totale di 200 000-250 000 addetti e ad esse è stato chiesto di fornire elementi di prova a giustificazione di tali stime. Sebbene un’associazione, la European Boating Industry, abbia effettivamente fornito a sostegno di tale affermazione alcune cifre relative all’industria delle costruzioni navali, mancano elementi di prova incontestabili tali da collegare questi dati sull’occupazione al prodotto in esame e al prodotto simile.

(116)

In ogni caso, stabilire l’interesse degli utilizzatori di fibre di vetro sulla base di dati così generali, comprendenti il totale degli addetti occupati in tutti i livelli a valle dell’industria dell’Unione, fra cui anche divisioni di società multinazionali prive di alcun rapporto con i prodotti in fibra di vetro, comprometterebbe gravemente l’attendibilità dell’analisi dell’interesse dell’Unione.

(117)

Va anche ricordato che, come indicato nel considerando 130 del regolamento provvisorio, la Commissione ha inoltre stimato in circa 27 000 il numero degli addetti delle divisioni utilizzatrici di fibre di vetro all’interno delle società che hanno utilizzato le fibre di vetro cinesi nel PI. Tale stima era basata sui dati dettagliati forniti dagli utilizzatori nelle risposte al questionario per quanto riguarda specificamente l’occupazione in tali divisioni nell’Unione ed è stata realizzata aggregando tali dati e poi estrapolandoli a tutte le importazioni del prodotto in esame dalla RPC durante il PI. L’estrapolazione era fondata sulla quota degli utilizzatori che hanno collaborato in rapporto al totale delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC durante il PI.

(118)

A tale proposito va infine osservato che la stima di cui sopra ha dovuto essere rivista in seguito all’esclusione degli altri filati dalla definizione del prodotto. Dalla revisione è risultata una stima pari a circa 22 000 addetti.

3.1.   Impatto del costo del dazio sulla redditività degli utilizzatori

(119)

Vari utilizzatori hanno sostenuto che nei considerando da 132 a 136 del regolamento provvisorio la Commissione aveva sottovalutato l’impatto del dazio antidumping provvisorio sulla redditività e quindi sulla vitalità dell’industria utilizzatrice europea. Secondo tali utilizzatori l’impatto effettivo sarebbe stato assai più elevato e il livello del dazio provvisorio avrebbe messo in pericolo l’esistenza di molte di queste imprese nell’Unione.

(120)

A tale riguardo è importante tenere presente che la valutazione economica realizzata nel regolamento provvisorio era basata sui dati economici presentati dagli utilizzatori che hanno collaborato all’inchiesta, che erano in effetti le uniche informazioni verificabili disponibili su questo punto. Sebbene questa valutazione sia stata criticata da numerosi utilizzatori, solo uno di loro ha presentato informazioni aggiuntive che potrebbero essere utilizzate per una maggiore accuratezza dell’analisi. In ogni caso, la parte in questione utilizza gli altri filati e le sue informazioni non sono state quindi prese in considerazione nell’analisi dell’impatto sui costi.

(121)

Sono state presentate ulteriori osservazioni secondo cui l’impatto sulle piccole e medie imprese utilizzatrici sarebbe maggiore di quanto stabilito. Su questo punto, tuttavia, sono stati forniti pochi elementi di prova concreti, in mancanza di piena collaborazione da parte di tali utilizzatori. Tra gli utilizzatori che hanno collaborato figurano in effetti alcune società multinazionali su cui l’effetto dei dazi risulta probabilmente più ridotto. Tuttavia, per escludere dal calcolo questi effetti di distorsione, nella fase definitiva la Commissione ha stabilito l’impatto medio sui costi solo per le divisioni degli utilizzatori che hanno collaborato e che utilizzano fibre di vetro e non per le società nel loro complesso (cfr. al considerando 123).

(122)

In seguito all’esclusione degli altri filati dalla definizione del prodotto, è stato necessario rivedere la valutazione effettuata nella fase provvisoria eliminando dall’analisi le società che utilizzano altri filati. È stato inoltre necessario apportare ulteriori modifiche a tale valutazione per tenere conto delle aliquote di dazio da applicare (cfr. al considerando 139).

(123)

Alla luce delle revisioni di cui sopra, l’impatto calcolato del dazio per l’industria utilizzatrice sarà in media solo dello 0,5-2,3 % sui profitti delle divisioni degli utilizzatori che utilizzano fibre di vetro. L’impatto, anche se significativo, sarà quindi assai inferiore a quanto previsto nella fase provvisoria in quanto è improbabile che il lieve incremento dei prezzi di costo che potrebbe essere causato dalle aliquote del dazio prestabilite non possa essere trasferito interamente o perlomeno in parte.

(124)

In effetti, per quanto riguarda la possibilità di trasferire gli aumenti dei prezzi di costo, il denunziante ha trasmesso informazioni sull’evoluzione del prezzo di costo delle resine, un altro fattore di costo fondamentale per gli utilizzatori, che talvolta rappresenta persino la quota più importante del prezzo di costo dei prodotti compositi finali. In base alle informazioni presentate, mentre il prezzo di vendita delle fibre di vetro (prezzo di costo per gli utilizzatori) si sarebbe mantenuto stabile per molto tempo, il prezzo di costo delle resine sarebbe raddoppiato nello stesso periodo. L’aumento del prezzo delle resine sarebbe nuovamente considerevole a partire dalla fine del 2009. Malgrado questi notevolissimi aumenti di prezzo, gli utilizzatori hanno continuato ad acquistare questa materia prima fondamentale e a vendere i loro prodotti finali, mantenendosi concorrenziali. È quindi probabile che siano riusciti a trasferire almeno una parte dell’aumento dei prezzi di costo ai loro acquirenti. Se è possibile traslare sugli acquirenti, almeno in parte, un aumento così importante dei prezzi di costo, non vi è motivo per cui ciò non sia possibile con un dazio antidumping sulle fibre di vetro al livello di eliminazione del pregiudizio.

(125)

Alcune parti hanno sostenuto che determinati utilizzatori, fra cui gruppi a livello mondiale, stanno trasferendo la loro produzione al di fuori dell’Unione o si apprestano a farlo, il che potrebbe comportare una perdita di posti di lavoro per gli utilizzatori dell’Unione; vi potrebbero essere ripercussioni anche per gli acquirenti degli utilizzatori, come pure per i fabbricanti di materie plastiche che forniscono materiali anche agli utilizzatori di fibre di vetro che producono materiali compositi. Si tratta tuttavia di una possibile conseguenza dell’istituzione di dazi su qualsiasi prodotto intermedio e non solamente sulle fibre di vetro. Gli utilizzatori a valle possono anch’essi chiedere misure di protezione nel quadro dei procedimenti antidumping come già avvenuto nel caso dei tessuti in fibra di vetro a maglia aperta. In ogni caso gli eventuali effetti asseriti risulterebbero ora alquanto limitati a causa delle aliquote di dazio da applicare (cfr. al considerando 139).

(126)

Sulla scorta di quanto precede, è possibile concludere che nessuno degli utilizzatori che hanno collaborato all’inchiesta e presentato dati economici che la Commissione ha potuto esaminare vedrebbe la propria sopravvivenza messa a rischio dall’aumento dei costi causato dalle misure proposte.

3.2.   Sicurezza dell’approvvigionamento

(127)

Vari utilizzatori hanno nuovamente sostenuto che la sicurezza dell’approvvigionamento sul mercato dell’Unione sarebbe minacciata e che le misure antidumping aggraverebbero ulteriormente la situazione. A sostegno di tale argomento hanno presentato alcuni elementi di prova, che indicherebbero un’incapacità da parte dell’industria dell’Unione di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di fibre di vetro all’industria utilizzatrice nei volumi e ai prezzi richiesti. Analogamente, l’affermazione della Commissione secondo cui la capacità inutilizzata nell’UE sarebbe sufficientemente importante per rimpiazzare le importazioni dalla RPC è stata giudicata semplicistica e ingiustificata.

(128)

La questione è stata analizzata più approfonditamente. Il denunziante ha anche trasmesso nuove informazioni in merito ai volumi di produzione, all’utilizzo delle capacità e alla domanda. Dopo essere state analizzate, le informazioni così ottenute hanno confermato l’esistenza, nella prima metà del 2010, di problemi di approvvigionamento di alcuni prodotti fabbricati dall’industria dell’Unione, dovuti alla carenza di scorte una volta che il mercato si è ripreso dopo la crisi economica. Nel frattempo, tuttavia, in linea con le previsioni su questo punto di cui ai considerando da 145 a 149 del regolamento provvisorio, l’incremento della domanda sembra essersi stabilizzato e sono state fornite prove del fatto che nel corso del 2010 i fornitori UE hanno notevolmente aumentato la produzione immediatamente disponibile. Sono stati inoltre annunciati ulteriori incrementi della capacità produttiva dell’industria dell’Unione a breve e medio termine. Sono state anche fornite prove di un aumento significativo della capacità produttiva in vari altri paesi produttori al di fuori dell’Unione.

(129)

I dati aggiornati relativi alla produzione e alla capacità di produzione degli altri filati si sono rivelati meno rassicuranti ed anche da uno studio di mercato indipendente è emersa una situazione di approvvigionamento assai meno positiva per quanto riguarda gli altri filati. Tuttavia, poiché gli altri filati sono stati esclusi dalla definizione del prodotto, la questione non è più pertinente.

(130)

Vari utilizzatori hanno inoltre sostenuto che alcuni produttori dell’Unione avrebbero notevolmente aumentato i prezzi di alcuni prodotti subito prima della pubblicazione del regolamento provvisorio e avrebbero cominciato a chiedere prezzi più elevati in caso di quantitativi supplementari richiesti dagli utilizzatori. È stato inoltre affermato che alcuni produttori dell’Unione sarebbero stati unicamente disposti a sottoscrivere contratti a breve termine (inferiori a un anno) a differenza di quanto avveniva in precedenza. Sono stati forniti alcuni elementi di prova di tale situazione, ritenuta dagli utilizzatori un’indicazione del fatto che l’industria dell’Unione non sarebbe in grado di fornire i quantitativi richiesti dal mercato a prezzi ragionevoli.

(131)

A tale proposito è opportuno osservare che è lecito aspettarsi un certo incremento dei prezzi sul mercato dell’Unione a seguito dell’istituzione delle misure antidumping. Non è quindi strano osservare anche un certo aumento dei prezzi praticati dai produttori dell’Unione. Per quanto riguarda i contratti a breve termine, si tratta di una questione tra venditore ed acquirente che non dipende necessariamente da difficoltà temporanee di approvvigionamento, ma può essere dovuta a vari altri fattori che incidono sul mercato. In ogni caso, come già indicato nel considerando 128, la situazione relativa all’approvvigionamento di fibre di vetro sembra essersi normalizzata nel corso del 2010. Le argomentazioni di cui sopra sono pertanto respinte.

4.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(132)

Sulla scorta di quanto precede, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando 150 e 151 del regolamento provvisorio e si conclude in via definitiva che, nel complesso, non esistono validi motivi che ostino all’istituzione di dazi antidumping definitivi sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC.

H.   MISURE DEFINITIVE

1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(133)

Il denunziante ha sostenuto che il profitto di riferimento del 5 %, quale stabilito nella fase provvisoria, sarebbe eccessivamente basso e ha ribadito che un livello compreso tra il 12 % e il 15 % sarebbe più giustificato dal momento che quella delle fibre di vetro è un’industria ad alta intensità di capitale. A suo avviso questo livello di redditività più elevato sarebbe necessario per garantire un corretto utile sul capitale investito e permettere nuovi investimenti. L’affermazione di cui sopra non è stata tuttavia suffragata da elementi di prova convincenti e si conclude pertanto che il margine di profitto del 5 % stabilito nella fase provvisoria debba essere mantenuto.

(134)

Per quanto riguarda la determinazione del livello di eliminazione del pregiudizio, come già indicato nel considerando 71, i cambiamenti di metodo che hanno riguardato il calcolo della sottoquotazione dei prezzi, ossia i) l’esclusione degli altri filati; ii) il raggruppamento dei tipi di prodotto; e iii) l’adeguamento per i costi successivi all’importazione, sono stati applicati anche al calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio.

(135)

Per escludere gli altri filati e per tenere conto delle specificità di ciascun gruppo di prodotti (filati accoppiati in parallelo senza torsione, filati tagliati e feltri) nell’analisi del pregiudizio, la Commissione ha utilizzato le informazioni finanziarie dettagliate presentate separatamente per tipo di prodotto dai produttori dell’Unione inseriti nel campione. A tal fine sono stati impiegati i dati finanziari indicati separatamente per i principali gruppi di prodotti (filati accoppiati in parallelo senza torsione, filati tagliati e feltri) invece dei dati complessivi utilizzati nei calcoli provvisori, i quali comprendevano anche gli altri filati (cfr. il considerando 155 del regolamento provvisorio). Il calcolo che ne è derivato riflette più accuratamente la situazione del mercato e tiene conto delle definizione riveduta del prodotto come pure, per quanto possibile, delle specificità dei principali tipi di prodotto.

(136)

Le modifiche di cui sopra hanno comportato una revisione significativa dei livelli provvisori di eliminazione del pregiudizio.

2.   Misure definitive

(137)

Alla luce di quanto precede si ritiene opportuno istituire misure antidumping definitive sulle importazioni del prodotto in esame in conformità dell’articolo 9 del regolamento di base.

(138)

Poiché i livelli necessari per eliminare il pregiudizio sono ora inferiori ai margini di dumping stabiliti, le misure definitive devono basarsi sul livello di eliminazione del pregiudizio.

(139)

Sulla base di quanto precede le aliquote del dazio, espresse in percentuale del prezzo cif frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono le seguenti:

Produttore esportatore

Dazio antidumping proposto (%)

Changzhou New Changhai Fiberglass Co., Ltd and Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd, Tangqiao, Yaoguan Town, Changzhou City, Jiangsu

7,3

Tutte le altre società

13,8

(140)

L’aliquota del dazio antidumping indicata nel presente regolamento, e applicata a titolo individuale a una società, è stata stabilita in base alle conclusioni della presente inchiesta e rispecchia pertanto la situazione constatata durante tale inchiesta per la società in questione. Tale aliquota del dazio (a differenza del dazio per paese, applicabile a «tutte le altre società») si applica quindi esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalla società indicata. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società, il nome e l’indirizzo della quale non compaiano espressamente nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e saranno soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(141)

Le eventuali richieste di applicazione di tale aliquota individuale del dazio antidumping (ad esempio in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità di produzione o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione (5) corredate di tutte le informazioni utili, in particolare l’indicazione delle eventuali modifiche nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all’esportazione, collegate ad esempio a tale cambiamento della ragione sociale o ai suddetti cambiamenti a livello di entità di produzione o di vendita. Se del caso, si modificherà di conseguenza il regolamento aggiornando il riferimento alla società che beneficia di un’aliquota di dazio individuale.

(142)

Per garantire una corretta applicazione del dazio antidumping, l’aliquota del dazio per paese dovrà essere applicata non soltanto ai produttori esportatori che non hanno collaborato ma anche ai produttori che non hanno esportato verso l’Unione durante il PI.

3.   Riscossione definitiva dei dazi provvisori

(143)

In considerazione dell’entità del margine di dumping accertato e del pregiudizio causato all’industria dell’Unione, si ritiene necessario che gli importi delle garanzie costituite a titolo di dazio antidumping provvisorio, istituito dal regolamento provvisorio, siano definitivamente riscossi in ragione dell’aliquota del dazio istituito in via definitiva. Poiché gli altri filati sono ora esclusi dalla definizione del prodotto (cfr. i considerando da 13 a 24), occorre svincolare gli importi depositati in via provvisoria sulle importazioni di altri filati. Poiché le aliquote del dazio definitivo sono inferiori a quelle del dazio provvisorio, è opportuno svincolare nella parte eccedente l’aliquota del dazio definitivo gli importi depositati in via provvisoria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati tagliati (chopped strands) di fibra di vetro di lunghezza non superiore a 50 mm, di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) di fibra di vetro, esclusi i rovings di fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e che subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 % (determinata secondo la norma ISO 1887) e di feltri (mats) costituiti da filamenti di fibra di vetro, ad eccezione dei feltri in lana di vetro, attualmente classificati ai codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00 ed ex 7019 31 00 (codici TARIC 7019120021, 7019120022, 7019120023, 7019120024, 7019120039, 7019310029 e 7019310099) ed originari della Repubblica popolare cinese.

2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate è la seguente:

Società

Dazio antidumping (%)

Codice addizionale TARIC

Changzhou New Changhai Fiberglass Co., Ltd and Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd, Tangqiao, Yaoguan Town, Changzhou City, Jiangsu

7,3

A983

Tutte le altre società

13,8

A999

3.   Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Sono svincolati gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping provvisori di cui al regolamento (UE) n. 812/2010 sulle importazioni di altri filati di filamenti di fibra di vetro, esclusi gli altri filati di fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 % (determinata secondo la norma ISO 1887), attualmente classificati ai codici NC ex 7019 19 10 (codici TARIC 7019191061, 7019191062, 7019191063, 7019191064, 7019191065, 7019191066 e 7019191079) ed originari della Repubblica popolare cinese.

2.   Sono riscossi in via definitiva gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping provvisori di cui al regolamento (UE) n. 812/2010 sulle importazioni di filati tagliati (chopped strands) di fibra di vetro di lunghezza non superiore a 50 mm, di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) di fibra di vetro, esclusi i rovings di fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e che subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 % (determinata secondo la norma ISO 1887) e di feltri (mats) costituiti da filamenti di fibra di vetro, ad eccezione dei feltri in lana di vetro, attualmente classificati ai codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00 ed ex 7019 31 00 (codici TARIC 7019120021, 7019120022, 7019120023, 7019120024, 7019120039, 7019310029 e 7019310099) ed originari della Repubblica popolare cinese. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente il dazio antidumping definitivo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, addì 9 marzo 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

CSÉFALVAY Z.


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 243 del 16.9.2010, pag. 40.

(3)  JEC Composites Magazine, n. 58 giugno-luglio 2010, pag. 14.

(4)  Relazione del panel OMC nella controversia WT/DS337/R del 16 novembre 2007 (salmone UE).

(5)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, ufficio N105 04/092, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË.