4.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 59/8 |
REGOLAMENTO (UE) N. 214/2011 DELLA COMMISSIONE
del 3 marzo 2011
recante modifica degli allegati I e V del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 689/2008 attua la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, firmata l’ 11 settembre 1998 e approvata, a nome della Comunità, con decisione 2003/106/CE del Consiglio (2). |
(2) |
L’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 deve essere modificato per tenere conto di atti normativi adottati in relazione ad alcune sostanze chimiche a norma della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (3), della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (4) e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (5). |
(3) |
L'allegato V del regolamento (CE) n. 689/2008 deve essere modificato per tenere conto di atti normativi adottati in relazione ad alcune sostanze chimiche a norma della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («la convenzione di Stoccolma»), firmata il 22 maggio 2001 e approvata, a nome della Comunità, con decisione 2006/507/CE del Consiglio (6) e della conseguente azione normativa relativa a dette sostanze adottata ai sensi del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (7). L'allegato V deve inoltre essere modificato al fine di rispecchiare l'azione normativa adottata per vietare l'esportazione di alcune sostanze chimiche diverse dagli inquinanti organici persistenti. |
(4) |
L’iscrizione della difenilammina, del triazossido e del triflumuron come sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione negativa e pertanto dette sostanze attive non possono essere utilizzate come pesticidi e devono essere iscritte negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. Visto che sono state presentate nuove richieste per le quali sarà necessario adottare nuove decisioni in merito all’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CE, l’aggiunta all’elenco delle sostanze chimiche nella parte 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 non deve essere effettuata fino a quando non saranno prese decisioni sullo statuto di dette sostanze chimiche. |
(5) |
L’iscrizione del bifentrin e del metam come sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione negativa; dette sostanze attive sono state identificate e notificate ai fini della valutazione a norma della direttiva 98/8/CE. Di conseguenza, il bifentrin e il metam non possono essere utilizzati come pesticidi perché tutti i tipi di utilizzo sono teoricamente proibiti, nonostante possano essere ancora autorizzati dagli Stati membri fino all’adozione di una decisione a norma della direttiva 98/8/CE. Occorre pertanto inserire il bifentrin e il metam negli elenchi di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. Visto che sono state presentate nuove richieste per le quali sarà necessario adottare nuove decisioni in merito all’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CE, l’aggiunta all’elenco delle sostanze chimiche nella parte 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 non deve essere effettuata fino a quando non saranno prese decisioni sullo statuto di dette sostanze chimiche. |
(6) |
L’iscrizione del carbosulfan come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione negativa e pertanto il carbosulfan non può essere utilizzato come pesticida e deve essere iscritto negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. L’iscrizione del carbosulfan nella parte 2 dell’allegato I è stata sospesa a causa della nuova domanda di iscrizione nell'allegato I ai sensi della direttiva 91/414/CEE, presentata in base all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I (8). Poiché la nuova domanda è stata ritirata dal richiedente, viene a cadere il motivo della sospensione dell’iscrizione nella parte 2 dell’allegato I. Occorre pertanto inserire la sostanza carbosulfan nell’elenco di sostanze chimiche di cui alla parte 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. |
(7) |
L’iscrizione della trifluralina come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione negativa e pertanto la trifluralina non può essere utilizzata come pesticida e deve essere iscritta negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. L’iscrizione della trifluralina nella parte 2 dell’allegato I è stata sospesa a causa della nuova domanda di iscrizione nell'allegato I ai sensi della direttiva 91/414/CEE presentata in base all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 33/2008. Questa nuova domanda è stata nuovamente oggetto di una decisione di non includere la trifluralina come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e pertanto la trifluralina rimane vietata come pesticida e il motivo per sospenderne l'inclusione nella parte 2 dell'allegato è venuta meno. Occorre pertanto inserire la sostanza trifluralina nell’elenco di sostanze chimiche di cui alla parte 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. |
(8) |
L’iscrizione del clortal-dimetile come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione negativa e pertanto il clortal-dimetile non può essere utilizzato come pesticida e deve essere iscritto negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. |
(9) |
Le sostanze chimiche clordecone, esabromobifenile, esaclorocicloesani, lindano e pentabromodifeniletere sono aggiunte all'elenco di prodotti chimici che non possono essere esportati di cui alla parte 1 dell'allegato V del regolamento (CE) n. 689/2008. Non è pertanto più necessario includere dette sostanze chimiche nelle parti 1 e 2 dell'allegato I di detto regolamento e di conseguenza le voci devono essere soppresse. |
(10) |
Le sostanze chimiche esabromobifenile, esaclorocicloesano (HCH) e lindano sono già presenti nella parte 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. La relativa aggiunta alla parte 1 dell'allegato V di detto regolamento deve pertanto essere rispecchiata nella parte 3 dell'allegato I. |
(11) |
Il regolamento (UE) n. 757/2010 della Commissione, del 24 agosto 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati I e III (9) attua le decisioni adottate conformemente alla convenzione di Stoccolma di includere il clordecone, il pentaclorobenzene, l'esabromobifenile, gli esaclorocicloesani, il lindano, il tetrabromodifeniletere, il pentabromodifeniletere, l'esabromodifeniletere e l'eptabromodifenile nella parte 1 dell'allegato A della convenzione di Stoccolma aggiungendo dette sostanze chimiche alla parte A dell'allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004. Le sostanze attive devono pertanto essere aggiunte dalla parte 1 dell’allegato V del regolamento (CE) n. 689/2008. |
(12) |
Il regolamento (CE) n. 1102/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico (10) vieta l'esportazione del mercurio metallico e di determinati composti e miscele di mercurio dall'Unione verso i paesi terzi. Queste sostanze chimiche devono pertanto essere aggiunte all'elenco di sostanze di cui alla parte 2 dell'allegato V del regolamento (CE) n. 689/2008. Si deve inoltre modificare la voce relativa ai composti del mercurio di cui alla parte 1 dell'allegato I al fine di rispecchiare il divieto di esportazione di determinati composti del mercurio e lo stato attuale dei composti del mercurio nell'ambito della direttiva 98/8/CE. |
(13) |
Gli allegati I e V del regolamento (CE) n. 689/2008 devono pertanto essere modificati di conseguenza. |
(14) |
Per dare agli Stati membri e all'industria tempo sufficiente per adottare le misure necessarie, è opportuno posticipare l'applicazione del presente regolamento. |
(15) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 689/2008 è modificato come segue:
1) |
l’allegato I è modificato in conformità all’allegato I del presente regolamento; |
2) |
l'allegato V è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica dal 1o maggio 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 204 del 31.7.2008, pag. 1.
(2) GU L 63 del 6.3.2003, pag. 27.
(3) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(4) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.
(5) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(6) GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1.
(7) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.
(8) GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.
(9) GU L 223 del 25.8.2010, pag. 29.
(10) GU L 304 del 14.11.2008, pag. 75.
ALLEGATO I
L’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 è modificato come segue:
1) |
la parte 1 è così modificata:
|
2) |
la parte 2 è così modificata:
|
3) |
la parte 3 è così modificata:
|
ALLEGATO II
L'allegato V del regolamento (CE) n. 689/2008 è così modificato:
1) |
nella parte 1 sono aggiunte le seguenti voci:
|
2) |
nella parte 2 sono aggiunte le seguenti voci:
|