4.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 59/8


REGOLAMENTO (UE) N. 214/2011 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2011

recante modifica degli allegati I e V del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 689/2008 attua la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, firmata l’ 11 settembre 1998 e approvata, a nome della Comunità, con decisione 2003/106/CE del Consiglio (2).

(2)

L’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 deve essere modificato per tenere conto di atti normativi adottati in relazione ad alcune sostanze chimiche a norma della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (3), della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (4) e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (5).

(3)

L'allegato V del regolamento (CE) n. 689/2008 deve essere modificato per tenere conto di atti normativi adottati in relazione ad alcune sostanze chimiche a norma della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («la convenzione di Stoccolma»), firmata il 22 maggio 2001 e approvata, a nome della Comunità, con decisione 2006/507/CE del Consiglio (6) e della conseguente azione normativa relativa a dette sostanze adottata ai sensi del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (7). L'allegato V deve inoltre essere modificato al fine di rispecchiare l'azione normativa adottata per vietare l'esportazione di alcune sostanze chimiche diverse dagli inquinanti organici persistenti.

(4)

L’iscrizione della difenilammina, del triazossido e del triflumuron come sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione negativa e pertanto dette sostanze attive non possono essere utilizzate come pesticidi e devono essere iscritte negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. Visto che sono state presentate nuove richieste per le quali sarà necessario adottare nuove decisioni in merito all’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CE, l’aggiunta all’elenco delle sostanze chimiche nella parte 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 non deve essere effettuata fino a quando non saranno prese decisioni sullo statuto di dette sostanze chimiche.

(5)

L’iscrizione del bifentrin e del metam come sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione negativa; dette sostanze attive sono state identificate e notificate ai fini della valutazione a norma della direttiva 98/8/CE. Di conseguenza, il bifentrin e il metam non possono essere utilizzati come pesticidi perché tutti i tipi di utilizzo sono teoricamente proibiti, nonostante possano essere ancora autorizzati dagli Stati membri fino all’adozione di una decisione a norma della direttiva 98/8/CE. Occorre pertanto inserire il bifentrin e il metam negli elenchi di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. Visto che sono state presentate nuove richieste per le quali sarà necessario adottare nuove decisioni in merito all’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CE, l’aggiunta all’elenco delle sostanze chimiche nella parte 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 non deve essere effettuata fino a quando non saranno prese decisioni sullo statuto di dette sostanze chimiche.

(6)

L’iscrizione del carbosulfan come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione negativa e pertanto il carbosulfan non può essere utilizzato come pesticida e deve essere iscritto negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. L’iscrizione del carbosulfan nella parte 2 dell’allegato I è stata sospesa a causa della nuova domanda di iscrizione nell'allegato I ai sensi della direttiva 91/414/CEE, presentata in base all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I (8). Poiché la nuova domanda è stata ritirata dal richiedente, viene a cadere il motivo della sospensione dell’iscrizione nella parte 2 dell’allegato I. Occorre pertanto inserire la sostanza carbosulfan nell’elenco di sostanze chimiche di cui alla parte 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.

(7)

L’iscrizione della trifluralina come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione negativa e pertanto la trifluralina non può essere utilizzata come pesticida e deve essere iscritta negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. L’iscrizione della trifluralina nella parte 2 dell’allegato I è stata sospesa a causa della nuova domanda di iscrizione nell'allegato I ai sensi della direttiva 91/414/CEE presentata in base all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 33/2008. Questa nuova domanda è stata nuovamente oggetto di una decisione di non includere la trifluralina come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e pertanto la trifluralina rimane vietata come pesticida e il motivo per sospenderne l'inclusione nella parte 2 dell'allegato è venuta meno. Occorre pertanto inserire la sostanza trifluralina nell’elenco di sostanze chimiche di cui alla parte 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.

(8)

L’iscrizione del clortal-dimetile come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di una decisione negativa e pertanto il clortal-dimetile non può essere utilizzato come pesticida e deve essere iscritto negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008.

(9)

Le sostanze chimiche clordecone, esabromobifenile, esaclorocicloesani, lindano e pentabromodifeniletere sono aggiunte all'elenco di prodotti chimici che non possono essere esportati di cui alla parte 1 dell'allegato V del regolamento (CE) n. 689/2008. Non è pertanto più necessario includere dette sostanze chimiche nelle parti 1 e 2 dell'allegato I di detto regolamento e di conseguenza le voci devono essere soppresse.

(10)

Le sostanze chimiche esabromobifenile, esaclorocicloesano (HCH) e lindano sono già presenti nella parte 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008. La relativa aggiunta alla parte 1 dell'allegato V di detto regolamento deve pertanto essere rispecchiata nella parte 3 dell'allegato I.

(11)

Il regolamento (UE) n. 757/2010 della Commissione, del 24 agosto 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati I e III (9) attua le decisioni adottate conformemente alla convenzione di Stoccolma di includere il clordecone, il pentaclorobenzene, l'esabromobifenile, gli esaclorocicloesani, il lindano, il tetrabromodifeniletere, il pentabromodifeniletere, l'esabromodifeniletere e l'eptabromodifenile nella parte 1 dell'allegato A della convenzione di Stoccolma aggiungendo dette sostanze chimiche alla parte A dell'allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004. Le sostanze attive devono pertanto essere aggiunte dalla parte 1 dell’allegato V del regolamento (CE) n. 689/2008.

(12)

Il regolamento (CE) n. 1102/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico (10) vieta l'esportazione del mercurio metallico e di determinati composti e miscele di mercurio dall'Unione verso i paesi terzi. Queste sostanze chimiche devono pertanto essere aggiunte all'elenco di sostanze di cui alla parte 2 dell'allegato V del regolamento (CE) n. 689/2008. Si deve inoltre modificare la voce relativa ai composti del mercurio di cui alla parte 1 dell'allegato I al fine di rispecchiare il divieto di esportazione di determinati composti del mercurio e lo stato attuale dei composti del mercurio nell'ambito della direttiva 98/8/CE.

(13)

Gli allegati I e V del regolamento (CE) n. 689/2008 devono pertanto essere modificati di conseguenza.

(14)

Per dare agli Stati membri e all'industria tempo sufficiente per adottare le misure necessarie, è opportuno posticipare l'applicazione del presente regolamento.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 689/2008 è modificato come segue:

1)

l’allegato I è modificato in conformità all’allegato I del presente regolamento;

2)

l'allegato V è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 1o maggio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 204 del 31.7.2008, pag. 1.

(2)  GU L 63 del 6.3.2003, pag. 27.

(3)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(4)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

(5)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(6)  GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1.

(7)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.

(8)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

(9)  GU L 223 del 25.8.2010, pag. 29.

(10)  GU L 304 del 14.11.2008, pag. 75.


ALLEGATO I

L’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 è modificato come segue:

1)

la parte 1 è così modificata:

a)

sono aggiunte le seguenti voci:

Sostanza chimica

Numero CAS

Numero Einecs

Codice NC

Sotto-categoria (*)

Limitazione d'impiego (**)

Paesi per i quali non è richiesta la notifica

«Bifentrin

82657-04-3

 

2916 20 00

p(1)

div

 

Clortal-dimetile +

1861-32-1

217-464-7

2917 39 95

p(1)

div

 

Difenilammina

122-39-4

204-539-4

2921 44 00

p(1)

div

 

Metam

144-54-7

137-42-8

205-632-2

205-239-0

2930 20 00

p(1)

div

 

Triazossido

72459-58-6

276-668-4

2933 29 90

p(1)

div

 

Triflumuron

64628-44-0

264-980-3

2924 29 98

p(1)

div»

 

b)

la voce relativa ai composti del mercurio è sostituita dalla seguente:

Sostanza chimica

Numero CAS

Numero Einecs

Codice NC

Sotto-categoria (*)

Limitazione d'impiego (**)

Paesi per i quali non è richiesta la notifica

«Composti del mercurio, compresi i composti inorganici di mercurio, i composti alchilmercurici, i composti alchilossiachil- ed arilmercurici, eccetto i composti del mercurio elencati all'allegato V #

62-38-4, 26545-49-3 e altri

200-532-5, 247-783-7 e altri

2852 00 00

p(1) -p(2)

div-div

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/»

c)

la voce relativa ai bifenili polibromurati è sostituita dalla seguente:

Sostanza chimica

Numero CAS

Numero Einecs

Codice NC

Sotto-categoria (*)

Limitazione d'impiego (**)

Paesi per i quali non è richiesta la notifica

«Bifenili polibromurati (PBB) eccetto esabromobifenile #

13654-09-6, 27858-07-7 e altri

237-137-2, 248-696-7 e altri

2903 69 90

i(1)

restr

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/»

d)

è soppressa la seguente voce:

Sostanza chimica

Numero CAS

Numero Einecs

Codice NC

Sotto-categoria (*)

Limitazione d'impiego (**)

Paesi per i quali non è richiesta la notifica

«Clordecone

143-50-0

205-601-3

2914 70 00

p(2)

restr»

 

e)

è soppressa la seguente voce:

Sostanza chimica

Numero CAS

Numero Einecs

Codice NC

Sotto-categoria (*)

Limitazione d'impiego (**)

Paesi per i quali non è richiesta la notifica

«Pentabromodifeni-letere +

32534-81-9

251-084-2

2909 30 31

i(1)

restr»

 

f)

è soppressa la seguente voce:

Sostanza chimica

Numero CAS

Numero Einecs

Codice NC

Sotto-categoria (*)

Limitazione d'impiego (**)

Paesi per i quali non è richiesta la notifica

«HCH/Esaclorociclo-esano (isomeri misti) #

608-73-1

210-168-9

2903 51 00

p(1) -p(2)

div-restr

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/»

g)

è soppressa la seguente voce:

Sostanza chimica

Numero CAS

Numero Einecs

Codice NC

Sotto-categoria (*)

Limitazione d'impiego (**)

Paesi per i quali non è richiesta la notifica

«Lindano (γ-HCH) #

58-89-9

200-401-2

2903 51 00

p(1) -p(2)

div-restr

Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/»

2)

la parte 2 è così modificata:

a)

sono aggiunte le seguenti voci:

Sostanza chimica

CAS

Numero Einecs

Codice NC

Categoria (*)

Limitazione d'impiego (**)

«Carbosulfan

55285-14-8

259-565-9

2932 99 00

p

div

Clortal-dimetile

1861-32-1

217-464-7

2917 39 95

p

div

Trifluralina

1582-09-8

216-428-8

2921 43 00

p

div»

b)

è soppressa la seguente voce:

Sostanza chimica

CAS

Numero Einecs

Codice NC

Categoria (*)

Limitazione d'impiego (**)

«Pentabromodifeni-letere

32534-81-9

251-084-2

2909 30 31

i

restr»

3)

la parte 3 è così modificata:

a)

la voce «HCH (isomeri misti)» è sostituita dalla seguente:

Sostanza chimica

Numero/i CAS pertinente/i)

Codice SA

Sostanza pura

Codice SA

Miscele, preparati contenenti la sostanza

Categoria

«HCH (isomeri misti) (*)

608-73-1

2903.51

3808.50

Pesticida»

b)

la voce «blindano» è sostituita dal seguente:

Sostanza chimica

Numero/i CAS pertinente/i)

Codice SA

Sostanza pura

Codice SA

Miscele, preparati contenenti la sostanza

Categoria

«Lindano (*)

58-89-9

2903.51

3808.50

Pesticida»

c)

la voce «bifenili polibromurati (PBB)» è sostituita dalla seguente:

Sostanza chimica

Numero/i CAS pertinente/i)

Codice SA

Sostanza pura

Codice SA

Miscele, preparati contenenti la sostanza

Categoria

«Bifenili polibromurati (PBB)

 

 

 

 

(esa-) (*)

36355-01-8

3824.82

Industriale»

(otta-)

27858-07-7

 

 

 

(deca-)

13654-09-6

 

 

 


ALLEGATO II

L'allegato V del regolamento (CE) n. 689/2008 è così modificato:

1)

nella parte 1 sono aggiunte le seguenti voci:

Descrizione delle sostanze chimiche/articoli soggetti a divieto di esportazione

Altre eventuali informazioni (p. es. denominazione, numero CE, N. CAS, ecc.)

 

«Clordecone

Numero CE 205-601-3

Numero CAS 143-50-0

Codice NC 2914 70 00

 

Pentaclorobenzene

Numero CE 210-172-5

Numero CAS 608-93-5

Codice NC 2903 69 90

 

Esabromobifenile

Numero CE 252-994-2

Numero CAS 36355-01-8

Codice NC 2903 69 90

 

Esaclorocicloesani, compreso il lindano

Numero CE 200-401-2, 206-270-8, 206-271-3, 210-168-9

Numero CAS 58-89-9, 319-84-6, 319-85-7, 608-73-1

codice NC 2903 51 00

 

Tetrabromodifeniletere

C12H6Br4O

Numero CE 254-787-2 e altri

Numero CAS 40088-47-9 e altri

Codice NC 2909 30 38

 

Pentabromodifeniletere

C12H5Br5O

Numero CE 251-084-2 e altri

Numero CAS 32534-81-9 e altri

Codice NC 2909 30 31

 

Esabromodifeniletere

C12H4Br6O

Numero CE 253-058-6

Numero CAS 36483-60-0 e altri

Codice NC 2909 30 38

 

Eptabromodifeniletere

C12H3Br7O

Numero CE 273-031-2

Numero CAS 68928-80-3 e altri

Codice NC 2909 30 38»

2)

nella parte 2 sono aggiunte le seguenti voci:

Descrizione delle sostanze chimiche/articoli soggetti a divieto di esportazione

Altre eventuali informazioni (p. es. denominazione, numero CE, numero CAS, ecc.)

«Mercurio metallico e miscele di mercurio metallico con altre sostanze, incluse le leghe di mercurio, con un tenore di mercurio pari almeno al 95 % peso per peso

Numero CAS 7439-97-6

Codice NC 2805 40

Composti del mercurio eccetto i composti esportati a fini di ricerca e sviluppo, medici o di analisi

Cinabro, (I) cloruro di mercurio (Hg2Cl2, Numero CAS 10112-91-1), (II) ossido di mercurio (HgO, Numero CAS 21908-53-2); codice NC 2852 00 00»