3.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 58/27 |
REGOLAMENTO (UE) N. 207/2011 DELLA COMMISSIONE
del 2 marzo 2011
recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XVII (Difeniletere, pentabromo derivato e PFOS)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l’articolo 131,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 introduce restrizioni relativamente all’immissione sul mercato e all’uso del difeniletere, del pentabromo derivato e dei sulfonati di perfluorottano (PFOS) sotto le voci 44 e 53. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (2) recepisce nel diritto dell’Unione gli impegni definiti dalla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (di seguito, «la convenzione»), approvata con decisione 2006/507/CE del Consiglio (3), e nel protocollo del 1998 alla convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante gli inquinanti organici persistenti (di seguito, «il protocollo»), approvato con decisione 2004/259/CE del Consiglio (4). |
(3) |
Dopo la proposta di inserimento delle sostanze trasmessa dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri, dalla Norvegia e dal Messico, il comitato di esame degli inquinanti organici persistenti istituito a norma della convenzione ha concluso i lavori sulle sostanze proposte che risultano rispondenti ai criteri della convenzione. In occasione della quarta riunione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi dal 4 all’8 maggio 2009 (di seguito «COP 4»), è stato convenuto di inserire le nove sostanze negli allegati della convenzione, includendovi il pentabromodifeniletere e i PFOS. |
(4) |
Il regolamento (UE) n. 757/2010 della Commissione, del 24 agosto 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati I e III (5), recepisce le decisioni della COP 4 poiché include le sostanze elencate nella Convenzione, nel Protocollo o in entrambi, nell’allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004. Fra queste sostanze appaiono anche il pentabromodifeniletere e i PFOS. Il regolamento (CE) n. 850/2004 vieta la produzione e l’immissione sul mercato delle sostanze elencate nell’allegato I e disciplina la gestione dei rifiuti che contengono tali sostanze. Per i PFOS, le deroghe applicabili ai sensi del regolamento REACH dell’allegato XVII sono mantenute e elencate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004 con alcune modifiche in linea con la decisione della COP 4. |
(5) |
Le restrizioni relative a difeniletere, pentabromo derivato e PFOS contenute nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono, pertanto, superflue, e le voci 44 e 53 devono essere cancellate. |
(6) |
Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del Comitato istituito a norma dell’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le voci 44 e 53 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono cancellate.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.
(3) GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1.
(4) GU L 81 del 19.3.2004, pag. 35.
(5) GU L 223 del 25.8.2010, pag. 29.