24.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 49/14 |
REGOLAMENTO (UE) N. 172/2011 DELLA COMMISSIONE
del 23 febbraio 2011
recante fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto all’ammasso privato di burro per il 2011
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43, lettere a) e d), in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono concessi aiuti per l’ammasso privato di burro. |
(2) |
L’andamento dei prezzi e delle scorte di burro denota uno squilibrio del mercato che può essere eliminato o attenuato mediante un ammasso stagionale. In considerazione dell’attuale situazione del mercato, è opportuno concedere un aiuto per l’ammasso privato di burro a decorrere dal 1o marzo 2011. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all’ammasso privato per taluni prodotti agricoli (2) ha stabilito norme comuni per l’applicazione del regime di aiuto all’ammasso privato. |
(4) |
A norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 826/2008, gli aiuti fissati anticipatamente devono essere concessi secondo le modalità e le condizioni stabilite al capo III dello stesso regolamento. |
(5) |
A norma dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1234/2007, l’importo dell’aiuto deve essere fissato in base alle spese di ammasso e all’andamento prevedibile dei prezzi del burro fresco e del burro immagazzinato. |
(6) |
È opportuno fissare l’importo dell’aiuto in funzione delle spese di entrata e uscita dei prodotti in questione e delle spese giornaliere di deposito in magazzino frigorifero e di finanziamento. |
(7) |
Per agevolare l’applicazione del presente provvedimento tenendo conto della prassi invalsa negli Stati membri, è opportuno limitare l’aiuto unicamente ai prodotti che sono stati interamente conferiti all’ammasso. Di conseguenza, è necessario prevedere una deroga all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 826/2008. |
(8) |
A fini di semplificazione e di efficienza amministrativa, se la domanda di aiuto contiene già le informazioni richieste sul luogo di ammasso, è opportuno dispensare il richiedente dall’obbligo di comunicare le stesse informazioni dopo la stipula del contratto, come prescritto dall’articolo 20, primo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 826/2008. |
(9) |
A fini di semplificazione e di efficienza logistica, è opportuno autorizzare gli Stati membri a dispensare il contraente dall’obbligo di indicare il numero di contratto su ciascuna unità immagazzinata purché il numero di contratto sia riportato nel registro di magazzino. |
(10) |
A fini di semplificazione e di efficienza amministrativa, alla luce della particolare situazione dell’ammasso del burro, i controlli di cui all’articolo 36, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 826/2008 devono interessare almeno la metà dei contratti. Occorre pertanto introdurre una deroga all’articolo citato. |
(11) |
L’importo dell’aiuto all’ammasso privato di burro per il 2010 è stato fissato dal regolamento (UE) n. 158/2010 della Commissione (3). Poiché occorre fissare un nuovo importo per il 2011, è opportuno abrogare tale regolamento per motivi di chiarezza. Per gli stessi motivi è opportuno che il presente regolamento si applichi fino al termine del periodo di ammasso contrattuale. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Il presente regolamento istituisce un aiuto all’ammasso privato per il burro salato e non salato di cui all’articolo 28, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, per i contratti stipulati a decorrere dal 1o marzo 2011.
2. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica il regolamento (CE) n. 826/2008.
Articolo 2
L’unità di misura di cui all’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 826/2008 è il «lotto all’ammasso», definito come il quantitativo del prodotto di cui al presente regolamento, del peso minimo di una tonnellata, di composizione e qualità omogenee, prodotto nello stesso stabilimento ed entrato all’ammasso lo stesso giorno nello stesso magazzino.
Articolo 3
1. In deroga all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 826/2008, le domande riguardano unicamente prodotti che sono stati interamente conferiti all’ammasso.
2. Non si applica l’articolo 20, primo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 826/2008.
3. Gli Stati membri possono derogare all’obbligo, imposto all’articolo 22, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 826/2008, di indicare il numero di contratto, purché il responsabile del magazzino si impegni ad annotare il numero di contratto nel registro di cui all’allegato I, punto III, dello stesso regolamento.
4. In deroga all’articolo 36, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 826/2008, alla fine del periodo di ammasso contrattuale l’autorità preposta al controllo verifica a campione, per la metà almeno del numero di contratti, peso e identificazione del burro all’ammasso durante l’intero periodo di svincolo dall’ammasso che va dall’agosto 2011 al febbraio 2012.
Articolo 4
1. L’aiuto per i prodotti di cui all’articolo 1 ammonta a:
— |
18,06 EUR per tonnellata immagazzinata, per le spese fisse di magazzinaggio, |
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0,35 EUR per tonnellata per ciascun giorno di ammasso contrattuale. |
2. L’entrata all’ammasso contrattuale ha luogo tra il 1o marzo e il 15 agosto 2011. Lo svincolo dall’ammasso non può avere luogo prima del 16 agosto 2011. L’ammasso contrattuale termina il giorno che precede il giorno di svincolo dall’ammasso o al più tardi l’ultimo giorno del mese di febbraio successivo all’anno di entrata in magazzino.
3. L’aiuto può essere concesso solo se il periodo di ammasso contrattuale è compreso tra 90 e 210 giorni.
Articolo 5
Entro le ore 12 (ora di Bruxelles) di ogni martedì, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi per i quali sono stati stipulati contratti, a norma dell’articolo 35, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 826/2008, nonché i quantitativi per i quali sono state presentate domande di stipula di contratti.
Articolo 6
Il regolamento (UE) n. 158/2010 è abrogato.
Articolo 7
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso scade il 29 febbraio 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3.
(3) GU L 49 del 26.2.2010, pag. 14.