24.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 49/4


REGOLAMENTO (UE) N. 168/2011 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2011

che modifica il regolamento (UE) n. 107/2010 per quanto concerne l’impiego dell’additivo per mangimi Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 in mangimi contenenti maduramicina ammonio, monensin sodico, narasina o cloridrato di robenidina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per la concessione di tale autorizzazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede la possibilità di modificare l’autorizzazione di un additivo per mangimi in seguito a una richiesta del titolare dell’autorizzazione e a un parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità»).

(3)

L’impiego del preparato a base di microrganismi di Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 è stato autorizzato per dieci anni per i polli da ingrasso dal regolamento (UE) n. 107/2010 della Commissione (2).

(4)

Il titolare dell’autorizzazione ha presentato una domanda di modifica dell’autorizzazione per Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 per consentirne l’impiego nei mangimi contenenti i coccidiostatici maduramicina ammonio, monensin sodico, narasina o cloridrato di robenidina destinati ai polli da ingrasso. Il titolare dell’autorizzazione ha fornito i dati pertinenti a sostegno della sua domanda.

(5)

Nel suo parere del 7 ottobre 2010 l’Autorità ha concluso che l’additivo Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 è compatibile con la maduramicina ammonio, il monensin sodico, la narasina o il cloridrato di robenidina (3).

(6)

Le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte.

(7)

Il regolamento (UE) n. 107/2010 deve essere pertanto modificato di conseguenza.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) n. 107/2010 è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)   GU L 36 del 9.2.2010, pag. 1.

(3)  EFSA Journal 2010; 8(10):1863.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Scadenza dell’autorizzazione

CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale

4b1823

Kemin Europa NV

Bacillus subtilis ATCC PTA-6737

 

Composizione dell’additivo:

Preparato di Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 contenente almeno: 1 × 1010 CFU/g di additivo

 

Caratterizzazione della sostanza attiva:

Spore di Bacillus subtilis ATCC PTA-6737

 

Metodi analitici  (1)

 

Conteggio: metodo di conteggio tramite la tecnica dello spread plate utilizzando triptone soia agar con trattamento termico preventivo dei campioni di mangime

 

Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE)

Polli da ingrasso

1 × 107

1.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare la temperatura e il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Può essere utilizzato in mangimi contenenti i seguenti coccidiostatici autorizzati: diclazuril, decochinato, salinomicina sodica, narasina-nicarbazina, lasalocid A sodico, maduramicina ammonio, monensin sodico, narasina o cloridrato di robenidina.

1.3.2020


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives