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24.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 49/4 |
REGOLAMENTO (UE) N. 168/2011 DELLA COMMISSIONE
del 23 febbraio 2011
che modifica il regolamento (UE) n. 107/2010 per quanto concerne l’impiego dell’additivo per mangimi Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 in mangimi contenenti maduramicina ammonio, monensin sodico, narasina o cloridrato di robenidina
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per la concessione di tale autorizzazione. |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede la possibilità di modificare l’autorizzazione di un additivo per mangimi in seguito a una richiesta del titolare dell’autorizzazione e a un parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità»). |
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(3) |
L’impiego del preparato a base di microrganismi di Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 è stato autorizzato per dieci anni per i polli da ingrasso dal regolamento (UE) n. 107/2010 della Commissione (2). |
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(4) |
Il titolare dell’autorizzazione ha presentato una domanda di modifica dell’autorizzazione per Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 per consentirne l’impiego nei mangimi contenenti i coccidiostatici maduramicina ammonio, monensin sodico, narasina o cloridrato di robenidina destinati ai polli da ingrasso. Il titolare dell’autorizzazione ha fornito i dati pertinenti a sostegno della sua domanda. |
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(5) |
Nel suo parere del 7 ottobre 2010 l’Autorità ha concluso che l’additivo Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 è compatibile con la maduramicina ammonio, il monensin sodico, la narasina o il cloridrato di robenidina (3). |
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(6) |
Le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. |
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(7) |
Il regolamento (UE) n. 107/2010 deve essere pertanto modificato di conseguenza. |
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(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (UE) n. 107/2010 è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) GU L 36 del 9.2.2010, pag. 1.
(3) EFSA Journal 2010; 8(10):1863.
ALLEGATO
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Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Scadenza dell’autorizzazione |
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CFU/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale |
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4b1823 |
Kemin Europa NV |
Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 |
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Polli da ingrasso |
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1 × 107 |
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1.3.2020 |
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(1) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives