19.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 46/1


REGOLAMENTO (UE) N. 149/2011 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda miglioramenti agli International Financial Reporting Standard (IFRS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) sono stati adottati taluni principi e interpretazioni internazionali esistenti al 15 ottobre 2008.

(2)

Il 10 maggio 2010 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato Miglioramenti agli International Financial Reporting Standard (nel prosieguo «i Miglioramenti») nel quadro del processo annuale di miglioramento volto a semplificare e chiarire i principi contabili internazionali. La maggior parte delle modifiche sono chiarimenti o correzioni degli International Financial Reporting Standards (IFRS) esistenti, oppure modifiche conseguenti ai cambiamenti precedentemente apportati agli IFRS. Tre modifiche (due relative all'IFRS 1 ed una riguardante lo IAS 34) comportano cambiamenti alle disposizioni vigenti o forniscono ulteriori indicazioni in merito alla loro applicazione.

(3)

La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha confermato che i miglioramenti soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. Conformemente alla decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all'obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (3), il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ritiene equilibrato e obiettivo il parere sull'omologazione presentato dall'EFRAG e ha consigliato la Commissione in tal senso.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato al regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

(1)

L'International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 è modificato conformemente all'allegato al presente regolamento;

(2)

L'IFRS 7 è modificato come indicato nell'allegato al presente regolamento;

(3)

L'IFRS 3 è modificato come indicato nell'allegato al presente regolamento;

(4)

l'International Accounting Standard (IAS) 1 è modificato come indicato nell'allegato al presente regolamento;

(5)

Lo IAS 34 è modificato come indicato nell'allegato al presente regolamento;

(6)

l'Interpretazione n. 13 dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) è modificata come indicato all'allegato al presente regolamento;

(7)

l'IFRS 7, lo IAS 32 e lo IAS 39 sono modificati conformemente alle modifiche all'IFRS 3, come indicato nell'allegato al presente regolamento;

(8)

Gli IAS 21, 28 e 31 sono modificati conformemente allo IAS 27 come indicato nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Le società applicano le modifiche di cui all'articolo 1, punti 3), 7) e 8), al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 30 giugno 2010.

Le società applicano le modifiche di cui all'articolo 1, punti 1), 2), 4), 5) e 6), al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 31 dicembre 2010.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.

(3)  GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.


ALLEGATO

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

Miglioramenti agli International Financial Reporting Standards

«Riproduzione consentita nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org».

Miglioramenti agli IFRS

Modifiche all'IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard

Si modificano i paragrafi 27 e 32. Sono aggiunti il paragrafo 27A, un titolo e i paragrafi 31B e 39E.

ESPOSIZIONE NEL BILANCIO E INFORMAZIONI INTEGRATIVE

27

Lo IAS 8 non si applica ai cambiamenti di principi contabili apportati da un'entità quando adotta gli IFRS, né ai cambiamenti di tali principi finché essa non avrà presentato il primo bilancio redatto in base agli IFRS. Pertanto, le disposizioni di cui allo IAS 8 relative ai cambiamenti di principi contabili non si applicano al primo bilancio dell'entità redatto in conformità agli IFRS.

27A

Se, nel corso dell'esercizio di riferimento del primo bilancio redatto in conformità agli IFRS, un'entità cambia i propri principi contabili o l'utilizzo delle esenzioni contenute nel presente IFRS, essa deve spiegare i cambiamenti intercorsi tra il primo bilancio intermedio redatto in conformità agli IFRS e il primo bilancio d'esercizio redatto in conformità agli IFRS, secondo quanto disposto dal paragrafo 23, e deve aggiornare le riconciliazioni richieste dal paragrafo 24(a) e (b).

Utilizzo del sostituto del costo per attività soggette a regolamentazione delle tariffe

31B

Se una entità adotta l'esenzione di cui al paragrafo D8B per attività soggette a regolamentazione delle tariffe, tale fatto e il criterio di determinazione dei valori contabili adottato in base ai precedenti Principi Contabili devono essere indicati.

Bilanci intermedi

32

Per rispettare quanto previsto dal paragrafo 23, se l'entità presenta un bilancio intermedio in conformità allo IAS 34 per la parte dell'esercizio in cui redige il primo bilancio d'esercizio redatto in conformità agli IFRS, la stessa deve rispettare le seguenti disposizioni, oltre a quelle previste dallo IAS 34:

(a)

Se l'entità ha presentato un bilancio intermedio per il corrispondente periodo dell'esercizio precedente, ciascun bilancio intermedio deve contenere:

(i)

una riconciliazione del patrimonio netto determinato in base ai precedenti Principi contabili alla fine di tale analogo periodo intermedio con il patrimonio netto determinato in conformità agli IFRS a tale data; e

(ii)

una riconciliazione con il totale conto economico complessivo derivante dall'applicazione degli IFRS per tale analogo periodo intermedio (per quello corrente e per quello dall'inizio dell'esercizio). Il punto di partenza per tale riconciliazione deve essere il totale conto economico complessivo determinato in conformità ai precedenti Principi contabili per il medesimo periodo o, se l'entità non ha riportato tale totale, l'utile (perdita) d'esercizio determinato in conformità ai precedenti Principi contabili.

(b)

Oltre alle riconciliazioni richieste dal punto (a), il primo bilancio intermedio redatto dall'entità in conformità allo IAS 34 deve comprendere, per la parte dell'esercizio in cui si redige il primo bilancio redatto in conformità agli IFRS, le riconciliazioni di cui al paragrafo 24(a) e (b) (integrate dai dettagli di cui ai paragrafi 25 e 26), o un rinvio a un altro documento pubblicato contenente tali riconciliazioni.

(c)

Se una entità cambia i principi contabili adottati o l'utilizzo delle esenzioni contenute nel presente IFRS, deve spiegare tali cambiamenti in ciascuno dei bilanci intermedi, conformemente al paragrafo 23, e deve aggiornare le riconciliazioni richieste ai punti (a) e (b).

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

39E

I Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2010 hanno aggiunto i paragrafi 27A, 31B e D8B e modificato i paragrafi 27, 32, D1(c) e D8. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2011 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato. Le entità che hanno adottato gli IFRS in esercizi precedenti alla data di entrata in vigore dell'IFRS 1 o hanno applicato l'IFRS 1 in un esercizio precedente, possono applicare la modifica al paragrafo D8 retroattivamente nel primo esercizio dopo l'entrata in vigore di detta modifica. Una entità che applica il paragrafo D8 retroattivamente deve indicare tale fatto.

Modifica all'Appendice D dell' IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard

Si modificano i paragrafi D1(c) e D8 ed è aggiunto il paragrafo D8B.

D1

Una entità può scegliere di utilizzare una o più delle seguenti esenzioni:

(c)

sostituto del costo (paragrafi D5–D8 B);

Sostituto del costo

D8

Il neo-utilizzatore può aver determinato un sostituto del costo in conformità ai precedenti Principi contabili per alcune o tutte le sue attività e passività valutando le stesse al fair value (valore equo) a una data particolare, a seguito di un fatto quale una privatizzazione o la quotazione in un mercato regolamentato. It

(a)

Se la data di misurazione coincide o è antecedente alla data di passaggio agli IFRS, l'entità può utilizzare il fair value (valore equo) determinato in base a tale fatto come sostituto del costo per gli IFRS alla data di tale valutazione.

(b)

Se la data di misurazione è successiva alla data di passaggio agli IFRS, ma rientra nell'esercizio di riferimento del primo bilancio redatto in conformità agli IFRS, il fair value (valore equo) determinato in base a tale fatto può essere utilizzato come sostituto del costo quando si verifica l'evento. Alla data di misurazione, l'entità deve rilevare le conseguenti rettifiche direttamente negli utili portati a nuovo (o, se del caso, in un'altra voce del patrimonio netto). Alla data di passaggio agli IFRS, l'entità deve determinare il sostituto del costo applicando i criteri di cui ai paragrafi D5–D7 oppure deve valutare le attività e le passività secondo quanto previsto nel presente IFRS.

D8B

Alcune entità posseggono elementi di immobili, impianti e macchinari o attività immateriali che sono utilizzate, o sono state utilizzate in precedenza, in attività soggette a regolamentazione delle tariffe. Il valore contabile di tali elementi potrebbe comprendere importi determinati in base ai precedenti Principi Contabili ma che non giustificano una loro capitalizzazione in base agli IFRS. In tal caso, alla data di passaggio agli IFRS, un neo-utilizzatore può scegliere di utilizzare come sostituto del costo il valore contabile di tale elemento determinato in base ai precedenti Principi Contabili. Se un'entità applica questa esenzione a un elemento, essa non deve necessariamente applicarla a tutti gli elementi. Alla data di passaggio agli IFRS, un'entità deve verificare ai fini di un'eventuale riduzione di valore ciascun elemento per il quale è stata utilizzata l'esenzione, in conformità con le disposizioni dello IAS 36. Ai fini del presente paragrafo, le attività sono soggette a regolamentazione delle tariffe se forniscono merci o servizi ai clienti a prezzi (ossia tariffe) stabiliti da un organismo autorizzato a determinare le tariffe che sono imposte ai clienti e che siano concepiti per recuperare i costi specifici sostenuti dall'entità per fornire le merci o servizi regolamentati e percepire un determinato rendimento. Il rendimento determinato potrebbe essere un minimo o un intervallo e non deve necessariamente essere fisso o garantito.

Modifiche all'IFRS 3 Aggregazioni aziendali

Si modificano il paragrafo 19, l'intestazione che precede il paragrafo 30 e il paragrafo 30. Sono aggiunti i paragrafi 64B, 64C e 65A-65E.

IL METODO DELL'ACQUISIZIONE

Principio di valutazione

19

Per ogni aggregazione aziendale l'acquirente deve valutare, alla data di acquisizione, le componenti delle partecipazioni di minoranza nell'acquisita che rappresentano le attuali interessenze partecipative e conferiscono ai possessori il diritto a una quota proporzionale delle attività nette dell'entità in caso di liquidazione a un valore pari:

(a)

al fair value (valore equo);

(b)

alla quota proporzionale degli importi rilevati delle attività nette identificabili dell'acquisita cui danno diritto gli attuali strumenti partecipativi.

Tutte le altre componenti delle partecipazioni di minoranza saranno valutate ai rispettivi fair value (valori equi) alla data di acquisizione, a meno che gli IFRS non richiedano un diverso criterio di valutazione.

Eccezioni ai principi di rilevazione o valutazione

Eccezioni al principio di valutazione

Operazioni con pagamento basato su azioni

30

L'acquirente deve valutare una passività o uno strumento rappresentativo di capitale relativo a operazioni con pagamento basato su azioni dell'acquisita o relativo alla sostituzione delle operazioni con pagamento basato su azioni dell'acquisita con operazioni con pagamento basato su azioni dell'acquirente, in conformità al metodo indicato nell'IFRS 2 Pagamenti basati su azioni alla data di acquisizione. (Il presente IFRS fa riferimento al risultato di questo metodo come a una ‧valutazione di mercato‧ dell'operazione con pagamento basato su azioni.)

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Data di entrata in vigore

64B

Miglioramenti agli IFRS pubblicato nel maggio 2010 ha modificato i paragrafi 19, 30 e B56 e ha aggiunto i paragrafi B62A e B62B. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2010 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato. L'applicazione deve essere prospettica a partire dalla data in cui l'entità ha applicato per la prima volta il presente IFRS.

64C

I paragrafi 65A–65E sono stati aggiunti dai Miglioramenti agli IFRS pubblicato nel maggio 2010. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2010 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato. Le modifiche devono essere applicate ai corrispettivi potenziali derivanti da aggregazioni aziendali con data di acquisizione antecedente l'applicazione del presente IFRS, pubblicato nel 2008.

Disposizioni transitorie

65A

I corrispettivi potenziali derivanti da aggregazioni aziendali con date di acquisizione antecedenti la data in cui l'entità ha applicato per la prima volta il presente IFRS, pubblicato nel 2008, non devono essere rettificati al momento della prima applicazione del presente IFRS. I paragrafi 65B-65E devono essere applicati nella contabilizzazione successiva di tali corrispettivi. I paragrafi 65B–65E non si applicano alla contabilizzazione dei corrispettivi potenziale derivanti da aggregazioni aziendali con date di acquisizione concomitanti o successive alla data in cui l'entità ha applicato per la prima volta il presente IFRS, pubblicato nel 2008. Nei paragrafi 65B–65E le aggregazioni aziendali a cui si fa riferimento sono esclusivamente quelle con data di acquisizione antecedente l'applicazione del presente IFRS, pubblicato nel 2008.

65B

Se un accordo di aggregazione aziendale prevede rettifiche al costo dell'aggregazione subordinate ad eventi futuri, l'acquirente deve includere l'importo di tali rettifiche nel costo dell'aggregazione alla data di acquisizione se la rettifica è probabile e può essere determinata attendibilmente.

65C

Un accordo di aggregazione aziendale può consentire rettifiche al costo dell'aggregazione subordinate a uno o più eventi futuri. La rettifica può, ad esempio, essere subordinata al mantenimento o al raggiungimento di un livello specifico di profitti negli esercizi futuri o al mantenimento del prezzo di mercato degli strumenti emessi. In genere è possibile stimare l'importo di tali rettifiche al momento della contabilizzazione iniziale dell'aggregazione, senza compromettere l'attendibilità delle informazioni, seppure con un qualche grado di incertezza. Se non si verificano eventi futuri rilevanti ai fini delle rettifiche o se la stima deve essere rivista, il costo dell'aggregazione aziendale deve essere rettificato di conseguenza.

65D

Tuttavia, quando un accordo di aggregazione aziendale prevede tale rettifica, la stessa non è inclusa nel costo dell'aggregazione al momento della contabilizzazione iniziale dell'aggregazione se non è probabile o se non può essere determinata attendibilmente. Se successivamente la rettifica diventa probabile e può essere determinata attendibilmente, il corrispettivo addizionale deve essere trattato come una rettifica al costo dell'aggregazione.

65E

In alcune circostanze, all'acquirente può essere richiesto di effettuare un pagamento successivo a favore del venditore come indennizzo per una riduzione del valore delle attività cedute, degli strumenti rappresentativi di capitale emessi o delle passività sostenute o assunte dall'acquirente in cambio del controllo dell'acquisito. Questo avviene quando, ad esempio, l'acquirente garantisce il prezzo di mercato degli strumenti rappresentativi di capitale o degli strumenti di debito emessi come parte del costo dell'aggregazione aziendale e deve emettere ulteriori strumenti rappresentativi di capitale o strumenti di debito al fine di reintegrare il costo originariamente stabilito. In tali casi, non viene rilevato alcun incremento nel costo dell'aggregazione aziendale. Nel caso degli strumenti rappresentativi di capitale, il fair value (valore equo) del pagamento addizionale è compensato da una riduzione di pari importo del valore attribuito agli strumenti emessi inizialmente. Nel caso di strumenti di debito, il pagamento aggiuntivo è considerato come una riduzione del premio o un incremento dello sconto sull'emissione iniziale.

Guida applicativa

Nell'Appendice B, il paragrafo B56 è modificato e sono aggiunti una nota a piè di pagina al paragrafo B56, un'intestazione dopo il paragrafo B62 nonché i paragrafi B62A e B62B.

DETERMINAZIONE DEGLI ELEMENTI COMPRESI NELL'OPERAZIONE DI AGGREGAZIONE AZIENDALE (APPLICAZIONE DEI PARAGRAFI 51 E 52)

Incentivi riconosciuti nei pagamenti basati su azioni dell'acquirente scambiati con incentivi posseduti dai dipendenti dell'acquisita (applicazione del paragrafo 52(b))

B56

Un acquirente può scambiare i propri incentivi riconosciuti nei pagamenti basati su azioni (1) (incentivi sostitutivi) con incentivi posseduti da dipendenti dell'acquisita. Gli scambi di opzioni su azioni o altri incentivi riconosciuti nei pagamenti basati su azioni in relazione a una aggregazione aziendale sono contabilizzati come modifiche di incentivi riconosciuti nei pagamenti basati su azioni in conformità all'IFRS 2 Pagamenti basati su azioni. Se l'acquirente sostituisce gli incentivi dell'acquisita, tutta o parte della valutazione di mercato degli incentivi sostitutivi dell'acquirente deve essere inclusa nella valutazione del corrispettivo trasferito nell'aggregazione aziendale. I paragrafi B57–B62 forniscono indicazioni su come allocare la valutazione di mercato.

Tuttavia, in situazioni in cui gli incentivi dell'acquisita scadrebbero a seguito di un'aggregazione aziendale e nel caso in cui l'acquirente sostituisca tali incentivi quando non è obbligato a farlo, tutte le valutazioni di mercato degli incentivi sostitutivi devono essere rilevate come costo di retribuzione nel bilancio successivo all'aggregazione, secondo quanto stabilito dall'IFRS 2. Ciò significa che nessuna valutazione di mercato di tali incentivi deve essere inclusa nella valutazione del corrispettivo trasferito nell'aggregazione aziendale. L'acquirente è tenuto a sostituire gli incentivi dell'acquisita se questa o i suoi dipendenti hanno la capacità di imporre la sostituzione. Per esempio, ai fini dell'applicazione della presente guida applicativa, l'acquirente è obbligato a sostituire gli incentivi dell'acquisita se la sostituzione è richiesta da:

(a)

i termini dell'accordo di acquisizione;

(b)

i termini degli incentivi dell'acquisita; o

(c)

le leggi o i regolamenti applicabili.

Operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale dell'acquisita

B62A

L'acquisita può avere operazioni con pagamento basato su azioni in essere che l'acquirente non scambia con proprie operazioni con pagamento basato su azioni. Se maturate, tali operazioni con pagamento basato su azioni dell'acquisita sono parte della partecipazione di minoranza nell'acquisita e sono valutate in base a una valutazione di mercato. Se non maturate, esse sono valutate in base a una valutazione di mercato come se la data di acquisizione fosse la data di assegnazione, in conformità ai paragrafi 19 e 30.

B62B

La valutazione di mercato delle operazioni con pagamento basato su azioni non maturate è allocata alle partecipazioni di minoranza sulla base del rapporto tra la quota parte del periodo maturato e il periodo di maturazione totale oppure il periodo di maturazione originario dell'operazione con pagamento basato su azioni, a seconda di quale dei due sia maggiore. Il saldo è attribuito al servizio successivo all'aggregazione.

Appendice alle modifiche all'IFRS 3

Modifiche ad altri IFRS

IFRS 7    Strumenti finanziari: informazioni integrative

Il paragrafo 44B è modificato ed è aggiunto il paragrafo 44K.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

44B

L'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) ha eliminato il paragrafo 3(c). L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o in data successiva. Se un'entità applica l'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) a partire da un esercizio precedente, anche la presente modifica deve essere applicata a partire da tale esercizio precedente. Tuttavia, la modifica non si applica al corrispettivo potenziale derivante da un'aggregazione aziendale la cui data di acquisizione è antecedente l'applicazione dell'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008). Invece, l'entità deve contabilizzare tale corrispettivo secondo quanto previsto dai paragrafi 65A–65E dell'IFRS 3 (modificato nel 2010).

44K

Il paragrafo 44B è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicato nel maggio 2010. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2010 o in data successiva. È consentita un'applicazione anticipata.

IAS 32    Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio

Il paragrafo 97B è modificato e il paragrafo 97G è aggiunto.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

97B

L'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) ha eliminato il paragrafo 4(c). L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o in data successiva. Se un'entità applica l'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) a partire da un esercizio precedente, anche la presente modifica deve essere applicata a partire da tale esercizio precedente. Tuttavia, la modifica non si applica al corrispettivo potenziale derivante da un'aggregazione aziendale con data di acquisizione antecedente all'applicazione dell'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008). Invece, l'entità deve contabilizzare tale corrispettivo secondo quanto previsto dai paragrafi 65A–65E dell'IFRS 3 (modificato nel 2010).

97G

Il paragrafo 97B è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicato nel maggio 2010. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2010 o in data successiva. È consentita un'applicazione anticipata.

IAS 39    Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione

Il paragrafo 103D è modificato e il paragrafo 103N è aggiunto.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

103D

L'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) ha eliminato il paragrafo 2(f). L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o in data successiva. Se un'entità applica l'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008) a partire da un esercizio precedente, anche la presente modifica deve essere applicata a partire da tale esercizio precedente. Tuttavia, la modifica non si applica al corrispettivo potenziale derivante da un'aggregazione aziendale con data di acquisizione antecedente all'applicazione dell'IFRS 3 (rivisto nella sostanza nel 2008). Invece, l'entità deve contabilizzare tale corrispettivo secondo quanto previsto dai paragrafi 65A–65E dell'IFRS 3 (modificato nel 2010).

103N

Il paragrafo 103D è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicato nel maggio 2010. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2010 o in data successiva. È consentita un'applicazione anticipata.

Modifiche all' IFRS 7    Strumenti finanziari: Informazioni integrative

È aggiunto il paragrafo 32A. Si modificano i paragrafi 34 e 36-38. È aggiunto il paragrafo 44L.

NATURA ED ENTITÀ DEI RISCHI DERIVANTI DAGLI STRUMENTI FINANZIARI

32A

Le informazioni qualitative fornite nel contesto delle informazioni quantitative consentono agli utilizzatori di collegare le informazioni correlate e quindi di rappresentare un quadro generale della natura e dell'entità dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari. L'interazione tra informazioni qualitative e quantitative consente di rappresentare le informazioni in un modo che meglio consenta agli utilizzatori di valutare l'esposizione ai rischi di un'entità.

Informazioni quantitative

34

Per ogni tipo di rischio derivante dagli strumenti finanziari, l'entità deve indicare:

(a)

i dati quantitativi sintetici sull'esposizione al rischio alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento. Queste informazioni si basano sulle informazioni fornite internamente ai dirigenti con responsabilità strategiche (secondo la definizione dello IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate), per esempio il consiglio di amministrazione o l'amministratore delegato;

(b)

le informazioni richieste dai paragrafi 36–42, nella misura in cui non siano già indicate tra quelle previste al punto (a);

(c)

le concentrazioni dei rischi se non evidenti dalle informazioni fornite in conformità ad (a) e (b).

Rischio di credito

36

Per ogni classe di strumenti finanziari, l'entità deve indicare:

(a)

l'ammontare che alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento meglio rappresenta la sua massima esposizione al rischio di credito, senza considerare eventuali garanzie detenute o altri strumenti di attenuazione del rischio di credito (per esempio, accordi di compensazione che non soddisfano le condizioni per la compensazione secondo quanto previsto dallo IAS 32). Queste informazioni non sono richieste per strumenti finanziari il cui valore contabile meglio rappresenta la massima esposizione al rischio di credito;

(b)

una descrizione delle garanzie reali e di altri strumenti di mitigazione del rischio di credito posseduti e del loro effetto finanziario (per esempio, una quantificazione del minor rischio di credito determinato dalle garanzie reali e da altri strumenti di mitigazione del rischio di credito) relativamente all'ammontare che meglio rappresenta la massima esposizione al rischio di credito (rappresentate secondo le indicazioni di cui al punto (a) o dal valore contabile di uno strumento finanziario);

(c)

informazioni sulla qualità creditizia delle attività finanziarie non scadute e che non hanno subito una riduzione di valore.

(d)

[Eliminato]

Attività finanziarie scadute o che hanno subito una riduzione di valore

37

Per ogni classe di attività finanziarie, l'entità deve indicare:

(a)

un'analisi dell'anzianità delle attività finanziarie scadute alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento ma che non hanno subito una riduzione di valore; e

(b)

un'analisi delle attività finanziarie di cui sia stata determinata individualmente una riduzione di valore alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento, indicando i fattori di cui l'entità ha tenuto conto per determinare la riduzione di valore.

(c)

[Eliminato]

Garanzie e altri strumenti di attenuazione del rischio di credito ottenuti

38

Quando nel corso dell'esercizio l'entità ottiene attività finanziarie o non finanziarie acquisendo il possesso di garanzie da essa detenute o rifacendosi su altri strumenti di attenuazione del rischio di credito (per esempio, garanzie personali), e tali attività soddisfano i criteri di rilevazione previsti in altri IFRS, l'entità deve indicare per tali attività detenute alla chiusura dell'esercizio:

(a)

la natura e il valore contabile delle attività; e

(b)

quando le attività non sono prontamente convertibili in denaro, le politiche seguite per dismettere dette attività o per utilizzarle nelle sue operazioni.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

44L

Miglioramenti agli IFRS, pubblicato nel maggio 2010, ha aggiunto il paragrafo 32A e modificato i paragrafi 34 e 36–38. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2011 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

Modifiche allo IAS 1    Presentazione del bilancio

Prima del paragrafo 106 è aggiunta un'intestazione. È modificato il paragrafo 106. Dopo il paragrafo 106, sono aggiunti un titolo e il paragrafo 106A. È modificato il paragrafo 107. È aggiunto il paragrafo 139F.

STRUTTURA E CONTENUTO

Prospetto delle variazioni di patrimonio netto

Informazioni da presentare nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto

106

Un'entità deve presentare un prospetto delle variazioni di patrimonio netto secondo le disposizioni di cui al paragrafo 10. Il prospetto delle variazioni di patrimonio netto comprende le seguenti informazioni:

(a)

il totale conto economico complessivo dell'esercizio, riportando separatamente gli importi totali attribuibili ai soci della controllante e quelli attribuibili alle partecipazioni di minoranza;

(b)

per ciascuna voce del patrimonio netto, gli effetti dell'applicazione retroattiva o della rideterminazione retroattiva rilevati in conformità allo IAS 8 e

(c)

[Eliminato]

(d)

per ciascuna voce del patrimonio netto, una riconciliazione tra il valore contabile all'inizio e quello al termine dell'esercizio, indicando separatamente le modifiche derivanti da:

(i)

utile (perdita) d'esercizio;

(ii)

altre componenti di conto economico complessivo e

(iii)

operazioni con soci nella loro qualità di soci, indicando separatamente i contributi da parte dei soci e le distribuzioni agli stessi nonché le variazioni nell'interessenza partecipativa in controllate che non comportano una perdita del controllo.

Informazioni da esporre nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto o nelle note

106A

Per ciascuna componente del patrimonio netto, l'entità deve presentare, nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto o nelle note, un'analisi delle altre componenti di conto economico complessivo per elemento (vedere paragrafo 106(d)(ii)).

107

Un'entità deve presentare, nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto o nelle note, l'ammontare dei dividendi rilevati nell'esercizio come distribuzioni ai soci e il relativo importo per azione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE

139F

I paragrafi 106 e 107 sono stati modificati e il paragrafo 106A è stato aggiunto dai Miglioramenti agli IFRS pubblicato nel maggio 2010. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2011 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata.

Disposizioni transitorie per le modifiche risultanti dallo IAS 27    Bilancio consolidato e separato

Modifiche agli IFRS

IAS 21    Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere

Il paragrafo 60B è modificato ed è aggiunto il paragrafo 60D.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

60B

Lo IAS 27 (modificato nel 2008) ha aggiunto i paragrafi 48A-48D e modificato il paragrafo 49. Un'entità deve applicare tali modifiche prospetticamente a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o da data successiva. Se l'entità applica lo IAS 27 (modificato nel 2008) a partire da un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.

60D

Il paragrafo 60B è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicato nel maggio 2010. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2010 o in data successiva. È consentita un'applicazione anticipata.

IAS 28    Partecipazioni in società collegate

Il paragrafo 41B è modificato ed è aggiunto il paragrafo 41E.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

41B

Lo IAS 27 (modificato nel 2008) ha modificato i paragrafi 18, 19 e 35 e aggiunto il paragrafo 19A. Un'entità deve applicare la modifica al paragrafo 35 retroattivamente, mentre deve applicare prospetticamente le modifiche ai paragrafi 18 e 19 nonché al paragrafo 19A, a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o da data successiva. Se l'entità applica lo IAS 27 (modificato nel 2008) a partire da un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.

41E

Il paragrafo 41B è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicato nel maggio 2010. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2010 o in data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se l'entità applica le modifiche prima del 1o luglio 2010, tale fatto deve essere indicato.

IAS 31    Partecipazioni in joint venture

Il paragrafo 58A è modificato ed è aggiunto il paragrafo 58D.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

58A

Lo IAS 27 (modificato nel 2008) ha modificato i paragrafi 45 e 46 e aggiunto i paragrafi 45A e 45B. Un'entità deve applicare la modifica al paragrafo 46 retroattivamente, mentre deve applicare prospetticamente le modifiche al paragrafo 45 nonché ai paragrafi 45A e 45B, a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2009 o da data successiva. Se l'entità applica lo IAS 27 (modificato nel 2008) a partire da un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.

58D

Il paragrafo 58A è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2010. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2010 o in data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se l'entità applica la modifica prima del 1o luglio 2010, tale fatto deve essere indicato.

Modifiche allo IAS 34    Bilanci intermedi

CONTENUTO DI UN BILANCIO INTERMEDIO

Operazioni e fatti significativi

15

Nel proprio bilancio intermedio, un'entità deve riportare una spiegazione delle operazioni e dei fatti rilevanti per la comprensione delle variazioni nella situazione patrimoniale-finanziaria e nel risultato gestionale dell'entità successivamente alla data di chiusura dell'ultimo esercizio. Le informazioni fornite in merito a tali operazioni e fatti significativi aggiorneranno le informazioni pertinenti esposte nel bilancio più recente.

15A

L'utilizzatore di un bilancio intermedio dell'entità avrà a disposizione l'ultimo bilancio annuale dell'entità stessa. Non è necessario, perciò, che le note a un bilancio intermedio forniscano aggiornamenti relativamente non rilevanti alle informazioni fornite nelle note dell'ultimo bilancio annuale.

15B

Di seguito è riportato un elenco non esaustivo di fatti e operazioni per i quali sarebbe necessario fornire informazioni, se tali fatti e operazioni sono significativi.

(a)

la svalutazione delle rimanenze al valore netto di realizzo e la eliminazione di tale svalutazione;

(b)

la rilevazione di una perdita per riduzione di valore di attività finanziarie, immobili, impianti e macchinari, di immobilizzazioni immateriali o di altre attività, e lo storno di tali perdite per riduzione del valore;

(c)

l'eliminazione di qualsiasi accantonamento per costi di ristrutturazione;

(d)

le acquisizioni e cessioni di immobili, impianti e macchinari;

(e)

gli impegni per l'acquisto di immobili, impianti e macchinari;

(f)

le conclusioni di vertenze legali;

(g)

le correzioni di errori di esercizi precedenti;

(h)

i cambiamenti nelle circostanze commerciali o economiche che incidono sul fair value (valore equo) delle attività e passività finanziarie dell'entità, siano esse rilevate al fair value (valore equo) o al costo ammortizzato;

(i)

qualsiasi inadempimento di clausole o violazioni di un contratto di finanziamento che non è stato sanato alla data o prima della data di chiusura dell'esercizio di riferimento;

(j)

le operazioni con parti correlate;

(k)

i trasferimenti tra i vari livelli della scala gerarchica del fair value (valore equo) utilizzata per la valutazione del fair value (valore equo) degli strumenti finanziari;

(l)

le variazioni nella classificazione delle attività finanziarie a seguito di una variazione nello scopo o nell'utilizzo di tali attività; e

(m)

le variazioni delle passività o delle attività potenziali.

15C

Gli IFRS specifici forniscono indicazioni sulle disposizioni informative per molti degli elementi elencati nel paragrafo 15B. Quando un fatto o un'operazione è importante per comprendere le variazioni nella situazione patrimoniale-finanziaria o nel risultato gestionale di un'entità dall'ultimo esercizio di riferimento, il bilancio intermedio dell'entità deve fornire una spiegazione e un aggiornamento delle informazioni significative riportate nel bilancio dell'ultimo esercizio di riferimento.

16–18

[Eliminato]

Altre informazioni integrative

16A

Oltre a indicare operazioni e fatti significativi secondo quanto disposto dai paragrafi 15–15C, un'entità deve includere le seguenti informazioni nelle note al bilancio intermedio, se non riportate in altre sezioni del bilancio intermedio. L'informativa deve normalmente essere esposta con riferimento al periodo tra l'inizio dell'esercizio e la chiusura del periodo intermedio.

(a)

l'indicazione che nel bilancio intermedio sono stati seguiti gli stessi principi contabili e metodi di calcolo utilizzati nell'ultimo bilancio annuale o, se questi principi o metodi sono stati modificati, una descrizione della natura e dell'effetto del cambiamento;

(b)

i commenti illustrativi della stagionalità o ciclicità delle operazioni del periodo intermedio;

(c)

la natura e l'importo di elementi inusuali data la loro natura, grandezza, o effetto che incidono su attività, passività, patrimonio netto, utile netto o flussi finanziari;

(d)

la natura e l'importo delle variazioni nelle stime effettuate in precedenti periodi intermedi del corrente esercizio o nelle stime effettuate in esercizi precedenti;

(e)

le emissioni, i riacquisti e i rimborsi di titoli di debito e di titoli partecipativi;

(f)

i dividendi pagati (in totale o per azione) alle azioni ordinarie e quelli pagati alle altre azioni;

(g)

la seguente informativa di settore (l'informativa dei dati di settore è richiesta nel bilancio intermedio dell'entità solo se l'IFRS 8 Settori operativi richiede che l'entità fornisca l'informativa di settore nel suo bilancio annuale):

(i)

i ricavi da clienti terzi, se inclusi nella determinazione dell'utile o della perdita di settore esaminati dal più alto livello decisionale operativo o forniti periodicamente al medesimo;

(ii)

i ricavi intersettoriali, se inclusi nella determinazione dell'utile o della perdita di settore esaminati dal più alto livello decisionale operativo o forniti periodicamente al medesimo;

(iii)

una determinazione dell'utile o della perdita di settore;

(iv)

le attività totali per le quali vi sia stata una variazione rilevante dell'importo rispetto a quello indicato nell'ultimo bilancio annuale;

(v)

una descrizione delle differenze rispetto all'ultimo bilancio annuale per quanto riguarda la base di suddivisione settoriale o la base di determinazione dell'utile o della perdita di settore;

(vi)

una riconciliazione del totale degli utili o perdite dei settori oggetto di informativa rispetto all'utile o alla perdita della entità ante oneri (proventi) fiscali e attività operative cessate. Tuttavia, se un'entità alloca a settori oggetto di informativa voci come oneri (proventi) fiscali, l'entità può riconciliare il totale degli utili o perdite di settore all'utile o perdita al netto di tali voci. Gli elementi di riconciliazione rilevanti devono essere identificati e descritti separatamente in tale riconciliazione;

(h)

eventi successivi al bilancio intermedio e che non sono stati riportati nel bilancio relativo al periodo intermedio di riferimento;

(i)

l'effetto delle variazioni nella struttura dell'entità nel periodo intermedio, comprese aggregazioni aziendali, l'ottenimento o la perdita del controllo di controllate e investimenti a lungo termine, ristrutturazioni e attività operative cessate. Nel caso di aggregazioni aziendali, l'entità deve fornire le informazioni prescritte dall'IFRS 3 Aggregazioni aziendali;

(j)

[Eliminato]

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

49

Il paragrafo 15 è stato modificato, i paragrafi 15A–15C e 16A sono stati aggiunti e i paragrafi 16–18 sono stati eliminati dai Miglioramenti agli IFRS pubblicato nel maggio 2010. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2011 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

Modifica all' IFRIC 13    Programmi di fidelizzazione della clientela

È aggiunto il paragrafo 10A.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

10A

Il paragrafo AG2 è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicato nel maggio 2010. L'entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2011 o in data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se l'entità applica la modifica per un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

Appendice

Guida operativa

È modificato il paragrafo AG2.

AG2

Un'entità può stimare il fair value (valore equo) dei punti premio facendo riferimento al fair value (valore quo) dei premi con i quali tali punti potrebbero essere riscattati. Il fair value (valore equo) dei punti premio tiene conto, a secondo di quale sia il più appropriato:

(a)

dell'ammontare degli sconti o degli incentivi che verrebbero offerti ai clienti che non hanno ottenuto i punti premio da una vendita iniziale; e

(b)

della proporzione di punti premio che si prevede non saranno riscattati dai clienti.

Se i clienti possono scegliere tra una gamma di premi diversi, il fair value (valore equo) dei punti premio rifletterà i fair value (valori equi) della gamma dei premi disponibili, ponderati in proporzione alla frequenza con cui si prevede che ciascun premio sarà scelto.


(1)  Nei paragrafi B56–B62 il termine ‧incentivi riconosciuti nei pagamenti basati su azioni‧ si riferisce a operazioni con pagamento basato su azioni maturate o non maturate.