12.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 38/26


REGOLAMENTO (UE) N. 127/2011 DELLA COMMISSIONE

dell’11 febbraio 2011

recante modifica del regolamento (UE) n. 1017/2010 per quanto riguarda i quantitativi interessati dalle gare permanenti per la rivendita sul mercato interno di cereali detenuti dagli organismi di intervento danese, francese e finlandese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 43, lettera f), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1017/2010 della Commissione (2) ha aperto gare permanenti per la rivendita sul mercato interno di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri.

(2)

In considerazione della situazione esistente sul mercato del frumento tenero e dell'orzo nell'Unione europea e dell'andamento della domanda di cereali constatata nelle diverse regioni nel corso delle ultime settimane, appare necessario rendere disponibili in alcuni Stati membri nuovi quantitativi di cereali detenuti dagli organismi d'intervento. È pertanto opportuno autorizzare gli organismi d'intervento degli Stati membri interessati ad aumentare i quantitativi oggetto delle gare a concorrenza, per il frumento tenero, di 125 tonnellate in Finlandia e, per l'orzo, di 54 tonnellate in Francia e di 33 tonnellate in Danimarca, precisando che le 125 tonnellate di frumento tenero detenute in Finlandia, le 54 tonnellate di orzo detenute in Francia e le 33 tonnellate detenute in Danimarca costituiscono una rettifica a posteriori, in seguito alla regolarizzazione delle scorte effettivamente disponibili nei magazzini dei centri di intervento e alla vendita del saldo delle stesse in occasione delle gare parziali del 16 dicembre 2010, del 13 gennaio 2011 e del 27 gennaio 2011.

(3)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1017/2010.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 1017/2010 è così modificato:

a)

la riga relativa alla Danimarca è sostituita dalla seguente:

«Danmark

59 583

—»;

b)

la riga relativa alla Francia è sostituita dalla seguente:

«France

70 439

—»;

c)

la riga relativa alla Finlandia è sostituita dalla seguente:

«Suomi/Finland

22 882

784 136

—».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOŞ

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 41.