12.2.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 38/19 |
REGOLAMENTO (UE) N. 123/2011 DELLA COMMISSIONE
dell’11 febbraio 2011
che fissa, per la campagna di pesca 2011, i prezzi unionali di vendita dei prodotti della pesca elencati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (1), in particolare l’articolo 25, paragrafi 1 e 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Per ciascuno dei prodotti di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 viene fissato, prima dell’inizio della campagna di pesca, un prezzo unionale di vendita pari almeno al 70 % e non superiore al 90 % del prezzo di orientamento. |
(2) |
I prezzi di orientamento relativi alla campagna di pesca 2011 sono stati fissati, per l’insieme dei prodotti considerati, dal regolamento (UE) n. 1258/2010 del Consiglio (2). |
(3) |
I prezzi sul mercato variano notevolmente a seconda delle specie e delle forme di presentazione commerciale dei prodotti, in particolare per i calamari e i naselli. |
(4) |
Per stabilire a quale livello si debba applicare la misura d’intervento di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 104/2000, occorre pertanto fissare dei coefficienti di conversione per le diverse specie e forme di presentazione dei prodotti congelati sbarcati nell’Unione. |
(5) |
Per non intralciare il funzionamento del regime di intervento nel 2011 è necessario che il presente regolamento si applichi retroattivamente a decorrere dal 1o gennaio 2011. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi di vendita di cui all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, applicabili durante la campagna di pesca 2011 ai prodotti elencati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000, nonché le presentazioni e i coefficienti di conversione ai quali si riferiscono, figurano nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 febbraio 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.
(2) GU L 343 del 29.12.2010, pag. 6.
ALLEGATO
PREZZI DI VENDITA E COEFFICIENTI DI CONVERSIONE
Specie |
Presentazione |
Coefficiente di conversione |
Livello d’intervento |
Prezzo di vendita (EUR/t) |
|||||||||
Ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides) |
Intero o eviscerato, con o senza testa |
1,0 |
0,85 |
1 629 |
|||||||||
Nasello (Merluccius spp.) |
Intero o eviscerato, con o senza testa |
1,0 |
0,85 |
1 047 |
|||||||||
Filetti individuali |
|
|
|
||||||||||
|
1,0 |
0,85 |
1 273 |
||||||||||
|
1,1 |
0,85 |
1 401 |
||||||||||
Orata (Dentex dentex e Pagellus spp.) |
Intera o eviscerata, con o senza testa |
1,0 |
0,85 |
1 230 |
|||||||||
Pesce spada (Xiphias gladius) |
Intero o eviscerato, con o senza testa |
1,0 |
0,85 |
3 449 |
|||||||||
Gamberetti Penaeidae |
Congelati |
|
|
|
|||||||||
|
|
1,0 |
0,85 |
3 461 |
|||||||||
|
|
1,0 |
0,85 |
6 641 |
|||||||||
Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma e Sepiola rondeletti) |
Congelate |
1,0 |
0,85 |
1 628 |
|||||||||
Calamari (Loligo spp.) |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
1,00 |
0,85 |
997 |
|||||||||
|
1,20 |
0,85 |
1 196 |
||||||||||
|
|
2,50 |
0,85 |
2 493 |
|||||||||
|
2,90 |
0,85 |
2 891 |
||||||||||
Polpi (Octopus spp.) |
Congelati |
1,00 |
0,85 |
1 837 |
|||||||||
Illex argentinus |
|
1,00 |
0,80 |
698 |
|||||||||
|
1,70 |
0,80 |
1 187 |
||||||||||
Forme di presentazione commerciale:
|