9.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 34/35


REGOLAMENTO (UE) N. 112/2011 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2011

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione, per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata ma che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, in conformità all'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri, che non sono conformi al presente regolamento, possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2011.

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)   GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(Codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Un modulo avente dimensioni di circa 8,5 × 30 × 23 cm, progettato per monitorare i gas respiratori e anestetici di pazienti sottoposti a trattamenti terapeutici (cosiddetto «modulo analizzatore di gas»).

Funziona soltanto se collegato a un sistema di monitoraggio del paziente, ed è da questo controllato.

Il modulo analizza i gas respiratori di un paziente, procedendo alla spettroscopia, ad esempio, del tenore di anidride carbonica, di protossido di azoto, di alotano o di isoflurano.

Il sistema di monitoraggio del paziente elabora i dati ricevuti dal modulo e li verifica raffrontandoli a parametri in precedenza stabiliti. I risultati appaiono sul monitor. Se i parametri non sono rispettati, scatta un segnale di allarme.

9018 19 10

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 b) del capitolo 90 nonché dal testo dei codici NC 9018 , 9018 19 e 9018 19 10 .

Il modulo non è considerato uno strumento o un apparecchio completo per analisi fisiche o chimiche di cui alla voce 9027 , dato che le funzioni relative al suo controllo e l'indicazione dei risultati ottenuti sono svolte dal sistema di monitoraggio del paziente. Di conseguenza, è esclusa la classificazione alla voce 9027 .

Il modulo non è riconoscibile come apparecchio a raggi ultravioletti o infrarossi del codice NC 9018 20 00 . Di conseguenza, è esclusa la classificazione al codice NC 9018 20 00 . Poiché il modulo non è usato per effettuare l'anestesia, non può essere considerato uno strumento e apparecchio di anestesia del codice NC 9018 90 60 . Di conseguenza, è esclusa la classificazione al codice NC 9018 90 60 .

Poiché il modulo può essere utilizzato soltanto con un apparecchio di elettrodiagnosi per il controllo simultaneo di due o più parametri, in applicazione della nota 2 b) del capitolo 90 deve pertanto essere classificato al codice NC 9018 19 10 .