27.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/15


REGOLAMENTO (UE) N. 62/2011 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2011

che esclude, per il 2011, le sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 da alcune limitazioni dello sforzo di pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e abroga il regolamento (CE) n. 779/97 (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 2,

viste le relazioni presentate da Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia,

visto il parere del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1098/2007 prevede disposizioni per la fissazione delle limitazioni dello sforzo di pesca per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico.

(2)

Sulla base del regolamento (CE) n. 1098/2007, le limitazioni dello sforzo di pesca nel Mar Baltico sono state fissate per il 2011 nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1124/2010 del Consiglio, del 29 novembre 2010, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico (2).

(3)

Ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1098/2007, la Commissione può escludere le sottodivisioni 27 e 28.2 dal campo di applicazione di alcune limitazioni dello sforzo di pesca qualora le catture di merluzzo bianco siano inferiori a una determinata soglia nell’ultimo periodo di dichiarazione.

(4)

Tenuto conto delle relazioni presentate dagli Stati membri e del parere dello CSTEP, è opportuno escludere le sottodivisioni 27 e 28.2, per il 2011, dal campo di applicazione delle suddette limitazioni dello sforzo di pesca.

(5)

Il regolamento (UE) n. 1124/2010 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011. Per garantire coerenza con il suddetto regolamento occorre che il presente regolamento si applichi retroattivamente a decorrere da tale data.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1098/2007 non si applica alle sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 nel 2011.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1.

(2)   GU L 318 del 4.12.2010, pag. 1.