|
26.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 22/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 59/2011 DELLA COMMISSIONE
del 25 gennaio 2011
recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per i vini originari della Repubblica di Serbia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europea e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, (in appresso «l'accordo di stabilizzazione e di associazione»), firmato il 29 aprile 2008, è attualmente in fase di ratifica. |
|
(2) |
L'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra (2) (in appresso l'«accordo interinale»), approvato con decisione 2010/36/CE del Consiglio (3) il 29 aprile 2008, prevede l'entrata in vigore anticipata delle disposizioni sugli scambi e le questioni commerciali dell'accordo di stabilizzazione e di associazione. |
|
(3) |
A norma dell'accordo interinale e dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, i vini originari della Repubblica di Serbia beneficiano all'importazione nell'Unione europea, entro i limiti dei contingenti tariffari dell'Unione e purché, da parte della Serbia, nessuna sovvenzione all'esportazione sia concessa per le esportazioni di tali quantitativi, di un'aliquota nulla del dazio doganale. |
|
(4) |
La Commissione deve adottare le misure d'applicazione relative all'apertura e alla gestione di tali contingenti tariffari dell'Unione. |
|
(5) |
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (4), ha definito le norme di gestione applicabili ai contingenti tariffari destinati ad essere utilizzati secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni in dogana. |
|
(6) |
Occorre garantire in particolare a tutti gli importatori dell'Unione la parità e la continuità di accesso ai contingenti tariffari e l'applicazione ininterrotta del dazio doganale ad aliquota nulla previsto per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti interessati in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti. Per garantire l'efficacia della gestione comune di tali contingenti gli Stati membri debbono essere autorizzati a prelevare dai volumi contingentali i quantitativi necessari, corrispondenti alle importazioni effettive. Sarebbe auspicabile che la comunicazione fra gli Stati membri e la Commissione si effettui, nella misura del possibile, per via elettronica. |
|
(7) |
Il presente regolamento deve essere applicabile a decorrere dal 1o febbraio 2010, data dell'entrata in vigore dell'accordo interinale, e deve continuare ad essere applicato dopo la data di entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione. |
|
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Un contingente tariffario d'importazione a dazio doganale nullo è aperto per i vini originari della Repubblica di Serbia importati nell'Unione europea, conformemente alle indicazioni figuranti in allegato.
2. L'aliquota nulla del dazio è applicata alle seguenti condizioni:
|
a) |
i vini importati devono essere corredati di una prova dell'origine conformemente al protocollo n. 2 dell'accordo interinale e dell'accordo di stabilizzazione e di associazione; |
|
b) |
i vini importati non beneficiano di sovvenzioni all'esportazione. |
Articolo 2
Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione ai sensi degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Articolo 3
Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o febbraio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 28 del 30.1.2010, pag. 2.
ALLEGATO
Contingenti tariffari per i vini originari della Repubblica di Serbia importati nell'Unione europea
|
Numero d'ordine |
Codice NC (1) |
Suddivisione TARIC |
Designazione delle merci |
Quantitativo annuo (in hl) (2) |
Dazio applicabile |
|
09.1526 |
2204 10 93 |
|
Vini spumanti di qualità, diversi dallo Champagne e dall'Asti spumante; altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità non superiore a 2 litri |
Dal 1o febbraio 2010 al 31 dicembre 2010: 53 000 hl. Dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 e gli anni successivi: 53 000 hl |
Esenzione |
|
2204 10 94 |
|
||||
|
2204 10 96 |
|
||||
|
2204 10 98 |
|
||||
|
2204 21 06 |
|
||||
|
2204 21 07 |
|
||||
|
2204 21 08 |
|
||||
|
2204 21 09 |
|
||||
|
ex 2204 21 93 |
19, 29, 31, 41 e 51 |
||||
|
ex 2204 21 94 |
19, 29, 31, 41 e 51 |
||||
|
2204 21 95 |
|
||||
|
ex 2204 21 96 |
11, 21, 31, 41 e 51 |
||||
|
2204 21 97 |
|
||||
|
ex 2204 21 98 |
11, 21, 31, 41 e 51 |
||||
|
09.1527 |
2204 29 10 |
|
Altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità superiore a 2 litri |
Dal 1o febbraio 2010 al 31 dicembre 2010: 10 000 hl. Dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 e gli anni successivi: 10 000 hl. |
Esenzione |
|
2204 29 93 |
|
||||
|
ex 2204 29 94 |
11, 21, 31, 41 e 51 |
||||
|
2204 29 95 |
|
||||
|
ex 2204 29 96 |
11, 21, 31, 41 e 51 |
||||
|
2204 29 97 |
|
||||
|
ex 2204 29 98 |
11, 21, 31, 41 e 51 |
(1) Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti deve essere considerata meramente indicativa in quanto il regime preferenziale è determinato, nell'ambito del contesto del presente allegato, dalla portata dei codici NC. Laddove vengano indicati ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.
(2) Possono svolgersi consultazioni su richiesta di una delle parti contraenti al fine di adeguare i contingenti trasferendo quantitativi dal contingente della voce ex 2204 29 (numero d'ordine 09.1527) al contingente delle voci ex 2204 10 ed ex 2204 21 (numero d'ordine 09.1526).